Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4970
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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Per effetto della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali si è realizzata una successione "ex lege" (delle Regioni e) della Provincia autonoma di Trento nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle citate USL, atteso che la disposizione di cui all'art. 6, comma primo, della legge n. 724/94 (a mente della quale "in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle nuove ASL, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle pregresse gestioni delle USL"), incidendo su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale ed ordinario (Corte Cost. 31 marzo 2000, n. 89) comporta, sul piano processuale, l'inquadramento del fenomeno successorio "de quo" nell'ambito dell'art. 111 cod. proc. civ., onde il processo instaurato nei confronti di una USL, operante nella provincia di Trento prima della sua soppressione, prosegue tra le parti originarie e la legittimazione ad impugnare la sentenza emessa nei confronti della USL stessa spetta non alla subentrante ASL, bensì alla stessa USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla Provincia autonoma di Trento, in ipotesi di suo intervento o chiamata in causa in qualità di successore a titolo particolare.

Gli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno causato da fatto illecito hanno natura compensativa, e non moratoria, prescindendo del tutto dalla mora del debitore, ed essendo, per converso, funzionali alla remunerazione del creditore per il mancato godimento di una somma di denaro. Ne consegue che essi possono essere attribuiti dal giudice tanto d'ufficio, in assenza di specifica domanda di parte (che abbia, peraltro, chiesto "l'integrale risarcimento del danno"), quanto nell'ipotesi in cui la parte ne abbia formulato la relativa richiesta soltanto in sede di conclusioni dinanzi al tribunale, poiché tale modifica della domanda originaria, integrando gli estremi della mera "emendatio libelli", rende irrilevante che la controparte, nelle sue conclusioni, abbia dichiarato di "non accettare il contraddittorio su domande nuove".

Commentario1

  • 1Danno morale, danno non patrimonialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 settembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4970
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4970
Data del deposito : 4 aprile 2001

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