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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4636/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to SPLENDIDO JOSEPH, Controparte_1 con elezione di domicilio presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to IANNARELLI PASQUALE, con elezione di CP_2 domicilio presso il difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/10/2024, , premesso di Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in Apricena il 06/10/2001, che CP_2 dall'unione coniugale nascevano le figlie (il 10.02.2002) e (il Persona_1 Per_2
15.06.2012); che il Tribunale di Lucera, con decreto del 29.06.2005, omologava la separazione dei coniugi;
che i coniugi, successivamente, avevano ripreso la convivenza, tanto 1 che il 15.06.2012 era nata la seconda figlia;
che, tuttavia, il rapporto coniugale era successivamente venuto meno, tanto che la aveva instaurato, nel 2023, un nuovo CP_2 giudizio di separazione tra i coniugi, conclusosi con una dichiarazione di inefficacia per ne bis in idem; che erano decorsi i termini di legge per l'instaurazione del giudizio di divorzio;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso.
Con proprio decreto, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Si costituiva la resistente, non opponendosi alla domanda sullo status e contestando, per il resto, gli avversi assunti, concludendo come in atti.
All'esito della prima udienza di comparizione del 17.02.2025, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza del 20.02.2025, invitando le parti a conciliare la lite alle condizioni in essa stabilite.
All'udienza del 24.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti depositavano note scritte con le quali, in via principale, manifestavano la loro accettazione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 20.02.2025;
Il Giudice, preso atto delle concordi conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM rassegnava parere favorevole il 1.12.2025.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni indicate proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 20.02.2025 (quivi da intendersi integralmente riportata e trascritta).
Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche).
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella procedura congiunta alle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 20.02.2025.
2 Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
Dette condizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi di cui alla precitata proposta.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91
e ss. c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Apricena il 06/10/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2001, parte II, serie A, n. 61);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 20.02.2025, accettata dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
04/12/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4636/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to SPLENDIDO JOSEPH, Controparte_1 con elezione di domicilio presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to IANNARELLI PASQUALE, con elezione di CP_2 domicilio presso il difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/10/2024, , premesso di Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in Apricena il 06/10/2001, che CP_2 dall'unione coniugale nascevano le figlie (il 10.02.2002) e (il Persona_1 Per_2
15.06.2012); che il Tribunale di Lucera, con decreto del 29.06.2005, omologava la separazione dei coniugi;
che i coniugi, successivamente, avevano ripreso la convivenza, tanto 1 che il 15.06.2012 era nata la seconda figlia;
che, tuttavia, il rapporto coniugale era successivamente venuto meno, tanto che la aveva instaurato, nel 2023, un nuovo CP_2 giudizio di separazione tra i coniugi, conclusosi con una dichiarazione di inefficacia per ne bis in idem; che erano decorsi i termini di legge per l'instaurazione del giudizio di divorzio;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso.
Con proprio decreto, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Si costituiva la resistente, non opponendosi alla domanda sullo status e contestando, per il resto, gli avversi assunti, concludendo come in atti.
All'esito della prima udienza di comparizione del 17.02.2025, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza del 20.02.2025, invitando le parti a conciliare la lite alle condizioni in essa stabilite.
All'udienza del 24.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti depositavano note scritte con le quali, in via principale, manifestavano la loro accettazione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 20.02.2025;
Il Giudice, preso atto delle concordi conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM rassegnava parere favorevole il 1.12.2025.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni indicate proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 20.02.2025 (quivi da intendersi integralmente riportata e trascritta).
Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche).
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella procedura congiunta alle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 20.02.2025.
2 Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
Dette condizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi di cui alla precitata proposta.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91
e ss. c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Apricena il 06/10/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2001, parte II, serie A, n. 61);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 20.02.2025, accettata dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
04/12/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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