Art. 2. 1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovra' comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.
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15 marzo 1992
15 marzo 1992
Giurisprudenza • 6
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/08/2021, n. 5824Provvedimento: […] Il testo della legge dunque - fermo restando, ai sensi del successivo art. 2 della stessa legge n. 177/1992, il potere discrezionale e non l'obbligo del Comune di optare per il trasferimento ai privati: “ I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, […] Può aggiungersi che le problematiche di sicurezza idraulica rilevate dall'autorità demaniale restano demandate ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 177/1992 ed ai fini dell'ulteriore corso procedimentale e degli ulteriori eventuali adempimenti, al Comune, titolare del diritto e dei poteri attribuitigli da quelle disposizioni.Leggi di più...
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