Articolo 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 177
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 marzo 1992
Art. 2. 1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovra' comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.
Entrata in vigore il 15 marzo 1992
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