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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/09/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3466/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. AMADEI ELENA
E
GIOVANNI IE ) rappresentato e difeso, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RUOCCO MARIANGELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
in particolare la SI.ra continuerà a vivere nella abitazione coniugale Parte_1 congiuntamente ai figli maggiorenni e , mentre il SI. PE Persona_2 NN LL ha già provveduto a reperire altra abitazione detenuta in locazione con canone di mensile di € 590,00 portando con sé i beni di natura personale e dichiarando sin d'ora di non aver nulla da prelevare dalla citata abitazione.
2) La casa familiare di proprietà comune dei coniugi pro quota del 50% ciascuna è gravata da mutuo ipotecario acceso presso Banca Intesa San Paolo spa (sino all'anno 2032) ed i coniugi continueranno a provvedere pro quota 50% ciascuno al pagamento della rata mensile sino ad estinzione di detto finanziamento.
3) Il SI. LL NN è proprietario pro quota indivisa di ¼ congiuntamente ai di lui fratelli dell'immobile sito in Torre del greco (NA), Via Dietro ai Camaldoli n. 19 pervenuto per lascito successorio. Detto immobile è stato collocato in vendita sul mercato immobiliare;
il SI. LL, non appena l'immobile sarà alienato, si obbliga ad estinguere la somma residua del mutuo risolvendo completamente l'obbligazione di pagamento assunta solidalmente con la moglie (liberando quindi anche l'obbligazione assunta da Parte_1 quest'ultima pro quota), ed ad donare la propria quota del 50% della comunione immobiliare della proprietà della casa coniugale ai figli e PE PE
, che ne assumeranno i relativi costi. Nel caso in cui il bene immobile sito
[...] in Torre del CO (NA) non venisse alienato, i coniugi rimarranno obbligati pro quota al 50% al pagamento del rateo mensile del mutuo ipotecario sottoscritto sino ad estinzione dello stesso.
4) Il SI. LL NN si dichiara economicamente autosufficiente e si impegna a versare entro il giorno 5 l'importo di € 100,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat dall'anno successivo al provvedimento di omologa, a vantaggio della SI.ra , che presenta minore capacità reddituale. Parte_1
5) Salvo ed impregiudicato ogni diritto della SI.ra ove Parte_1 intervenga domanda di divorzio, sulla quota di TFS maturata in forza della durata del vincolo matrimoniale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) in data 20/04/1996 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 1996) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2 2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMPOBELLO DI MAZARA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3466/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. AMADEI ELENA
E
GIOVANNI IE ) rappresentato e difeso, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RUOCCO MARIANGELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
in particolare la SI.ra continuerà a vivere nella abitazione coniugale Parte_1 congiuntamente ai figli maggiorenni e , mentre il SI. PE Persona_2 NN LL ha già provveduto a reperire altra abitazione detenuta in locazione con canone di mensile di € 590,00 portando con sé i beni di natura personale e dichiarando sin d'ora di non aver nulla da prelevare dalla citata abitazione.
2) La casa familiare di proprietà comune dei coniugi pro quota del 50% ciascuna è gravata da mutuo ipotecario acceso presso Banca Intesa San Paolo spa (sino all'anno 2032) ed i coniugi continueranno a provvedere pro quota 50% ciascuno al pagamento della rata mensile sino ad estinzione di detto finanziamento.
3) Il SI. LL NN è proprietario pro quota indivisa di ¼ congiuntamente ai di lui fratelli dell'immobile sito in Torre del greco (NA), Via Dietro ai Camaldoli n. 19 pervenuto per lascito successorio. Detto immobile è stato collocato in vendita sul mercato immobiliare;
il SI. LL, non appena l'immobile sarà alienato, si obbliga ad estinguere la somma residua del mutuo risolvendo completamente l'obbligazione di pagamento assunta solidalmente con la moglie (liberando quindi anche l'obbligazione assunta da Parte_1 quest'ultima pro quota), ed ad donare la propria quota del 50% della comunione immobiliare della proprietà della casa coniugale ai figli e PE PE
, che ne assumeranno i relativi costi. Nel caso in cui il bene immobile sito
[...] in Torre del CO (NA) non venisse alienato, i coniugi rimarranno obbligati pro quota al 50% al pagamento del rateo mensile del mutuo ipotecario sottoscritto sino ad estinzione dello stesso.
4) Il SI. LL NN si dichiara economicamente autosufficiente e si impegna a versare entro il giorno 5 l'importo di € 100,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat dall'anno successivo al provvedimento di omologa, a vantaggio della SI.ra , che presenta minore capacità reddituale. Parte_1
5) Salvo ed impregiudicato ogni diritto della SI.ra ove Parte_1 intervenga domanda di divorzio, sulla quota di TFS maturata in forza della durata del vincolo matrimoniale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) in data 20/04/1996 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 1996) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2 2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMPOBELLO DI MAZARA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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