Art. 10.
I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito ad eccezione dei mutilati ed invalidi di guerra, di quelli del lavoro, nonche' dei mutilati civili per eventi bellici.
L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.
I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito ad eccezione dei mutilati ed invalidi di guerra, di quelli del lavoro, nonche' dei mutilati civili per eventi bellici.
L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.