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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 19755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., all'udienza del 17.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19755/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Etruschi n. 5, (C.F. ), residente in Controparte_2 C.F._2
Milano (MI), via Cefalonia n. 11 e (C.F. ), Controparte_3 C.F._3
residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Vaprio
D'Adda (MI), via Natale Perego n. 35, presso l'Avv. Gianluigi Sguazzi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti contro
(C.F. , (C.F. ) e CP_4 C.F._4 CP_5 C.F._5
(C.F. ) Controparte_6 C.F._6
resistenti contumaci
OGGETTO: prestito tra privati - mutuo
CONCLUSIONI: per parte ricorrente come da note scritte depositate nel fascicolo telematico in data 9.12.2024 e richiamate nel verbale di udienza del 17.12.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato ai SI.ri , CP_4 CP_5
pagina 1 di 15 e unitamente al decreto di fissazione udienza, i SI.ri , Controparte_6 Controparte_1
e hanno chiesto al Tribunale di Milano di Controparte_2 Controparte_3
condannare i SI.ri , e al pagamento della somma CP_4 CP_5 Controparte_6 di € 44.000,00, a titolo di restituzione del prestito personale, e dell'importo di € 3.200,00 quale sanzione per la mancata adesione all'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 e/o della maggiore o minore somma ex artt. 1226 e 2056 c.c., o secondo equità ex art. 114 c.p.c., previo accertamento dell'intervenuto prestito personale, oltre interessi e con vittoria di spese.
A fondamento delle proprie domande i SI.ri anno esposto quanto segue: CP
• in data 8.4.2014 , e avevano ricevuto da CP_4 CP_5 Controparte_6
e € 500,00 in contanti;
Controparte_1 Parte_1
• in data 14.4.2014 , e avevano ricevuto da CP_4 CP_5 Controparte_6
e € 3.000,00 in contanti;
Controparte_1 Parte_1
• in data 16.4.2014 , e avevano ricevuto da CP_4 CP_5 Controparte_6
e l'importo di € 20.000,00 mediante assegno Controparte_1 Parte_1 circolare (v. doc. 7);
• in data 7.7.2014 e avevano emesso in favore di Controparte_1 Parte_1
e a lui consegnato l'assegno circolare n. 2200809803-10 dell'importo di € CP_5
10.000,00 (v. doc. 6);
• in data 6.8.2014 e avevano emesso in favore di Controparte_1 Parte_1
e a lui consegnato (nell'interesse e in rappresentanza anche degli altri CP_5
convenuti) l'assegno circolare n. 2200809838-06 dell'importo di € 10.000,00, oltre all'ulteriore somma di € 500,00 in contanti (v. doc. 8);
• in data 11.8.2014 l'assegno bancario dell'importo di € 10.500,00 (n. 0013795324-10 tratto sull'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Barlassina) consegnato da a CP_5
e tornava protestato (v. doc. 5); Controparte_1 Parte_1
• in data 26.7.2015 era deceduta a Milano e venivano chiamati all'eredità Parte_1
gli odierni attori, tutti discendenti dalla de cuius;
• aperta la successione, veniva dagli eredi presentata all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione;
pagina 2 di 15 • con lettera a/r del 25.10.2022 (ricevuta dai destinatari in data 28.10.2022) i SI.ri per il tramite del loro legale avv. Sguazzi, hanno sollecitato, senza esito, CP
, e a restituire gli importi oggetto delle CP_5 CP_4 Controparte_6
dazioni effettuate in loro favore dalla de cuius e da Parte_1 Controparte_1
(v. doc. 12);
• successivamente, vi è stato uno scambio informale di e-mail tra l'avv. Sguazzi e il legale dei SI.ri , e (v. doc. 11) in occasione CP_5 CP_4 Controparte_6
del quale il legale dei SI.ri ha ribadito la diffida già inoltrata ai SI.ri CP CP_5
e n data 25.10.2024 e ha provveduto a trasmettere un documento contenente CP_6
una dichiarazione di riconoscimento del debito proveniente da questi ultimi ed in possesso dei SI.ri v. doc. 10 e 11); CP
• in tale documento (v. doc. 9) i SI.ri , e CP_4 CP_5 Controparte_6 dichiaravano, in sintesi, di aver ricevuto come prestito da e Parte_1 CP
la complessiva somma di € 44.000,00 e rilasciavano la dichiarazione “per
[...]
conferma di quanto ricevuto e con promessa di restituzione”;
• con lettera a/r dell'11.7.2023 (ricevuta dai destinatari in data 17.7.2023) i SI.ri per il tramite del loro legale, hanno invitato i SI.ri e alla CP CP_5 CP_6
stipula della convenzione di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014 conv. con modif. dalla L. 162/2014, ma non hanno ricevuto risposta.
I ricorrenti hanno dedotto di essere legittimati ad agire in giudizio quali eredi di
[...]
in quanto la quota del diritto di credito vantata dalla de cuius è Pt_1 Parte_1 pervenuta nella titolarità dei ER , e a seguito Controparte_1 Controparte_2 CP_3
dell'accettazione dell'eredità avvenuta con dichiarazione di successione presentata presso l'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, i ricorrenti hanno affermato che il credito è da reputarsi provato, anche nel suo ammontare, in forza dei titoli cartolari prodotti e della dichiarazione predisposta e sottoscritta di pugno da , per conto e in rappresentanza dei restanti coobbligati, e consegnata CP_5
a . La dichiarazione proveniente dai SI.ri e integrerebbe Controparte_1 CP_5 CP_6
un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. con l'obbligo di restituzione della somma ricevuta e, sebbene sottoscritta solamente da , sarebbe conosciuta e voluta anche CP_5
pagina 3 di 15 da e consapevoli della posizione debitoria e dell'obbligo CP_4 Controparte_6
restitutorio assunto. Inoltre, i SI.ri , e CP_4 CP_5 Controparte_6
successivamente alla ricezione del documento de quo inviato al loro legale dall'avv. Sguazzi, non avrebbero contestato il contenuto della dichiarazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 16.10.2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto ai resistenti che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti, il giudice dichiarava la contumacia dei SI.ri , e CP_4 CP_5 CP_6
A tale udienza la SI.ra , personalmente presente, in merito al
[...] Controparte_1 documento n. 6 allegato al ricorso dichiarava che lo stesso era stato firmato dal SI. CP_5
in sua presenza, in macchina avanti al portone e che la seconda firma era stata da lei
[...]
richiesta perché non era ben leggibile la prima ed il legale dei ricorrenti precisava che la SI.ra agiva anche in proprio oltre che in qualità di erede della SI.ra Controparte_1 [...]
Pt_1
Con provvedimento del 5.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza del 17.12.2024 ore 12,30 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. e invitava le parti a depositare foglio di precisazione delle conclusioni entro il 13.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente ha concluso come da note depositate nel fascicolo telematico e, invitata dal giudice ad una breve discussione orale della causa, ha discusso sostanzialmente richiamando le argomentazioni e deduzioni già esposte negli atti difensivi.
Fatte queste premesse, passando all'esame del merito, si osserva che si Controparte_1
afferma titolare del diritto alla restituzione delle somme date in prestito ai resistenti nella qualità di parte del rapporto contrattuale dedotto in giudizio e nella qualità di erede della contitolare mentre gli altri ricorrenti affermano la titolarità del diritto alla Parte_1 restituzione in forza della loro qualità di eredi.
Con riferimento alla qualità di parte del rapporto, ha prodotto Controparte_1
documentazione comprovante la contitolarità (assieme a del conto corrente Parte_1 dal quale sono state effettuate le operazioni di emissione degli assegni circolari consegnati ai resistenti, oltre ad una dichiarazione di ricognizione di debito che la vede indicata quale soggetto mutuante unitamente a Parte_1
pagina 4 di 15 Viceversa, la documentazione prodotta a sostegno dell'asserita qualità di erede di
[...]
sia di che degli altri ricorrenti, ossia e Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
non è idonea a provare che i ricorrenti siano eredi di Controparte_3 Parte_1 essendosi i ricorrenti limitati a produrre in giudizio l'atto di nascita ed il certificato di morte di il certificato di stato famiglia di quest'ultima (attestante unicamente la Parte_1
composizione della famiglia anagrafica, quindi non legata al rapporto parentale dei singoli individui) e la dichiarazione di successione della stessa predisposta ai fini della presentazione all'Agenzia delle Entrate (non viene allegata, difatti, la ricevuta di avvenuta presentazione), senza pertanto fornire idonea prova del rapporto di parentela intercorrente tra i ricorrenti e
Parte_1
Per giurisprudenza costante di legittimità, colui il quale si afferma erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve affermare di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, dimostrando tanto il decesso della parte originaria, quanto la sua qualità di erede. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che non
è sufficiente produrre la denuncia di successione, rendendosi necessario produrre in giudizio gli atti dello stato civile dai quali è dato desumere il rapporto di parentela con il de cuius (cfr.
Cass. Civ., sez. II, 11/08/2021 n. 22730). Inoltre, l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, né può evincersi dalla denuncia di successione, che è atto di natura meramente fiscale
(Cass., sez. II, 10729 dell'11.05.2009, e Cass., sez. II, 4783 del 28.02.2007).
Infatti, la dichiarazione di successione ha solo natura fiscale, come pure la relativa voltura catastale, avendo la funzione di individuare i soggetti che subentrano negli obblighi di natura tributaria che già facevano capo al de cuius. L'obbligo di presentare la dichiarazione di successione alla competente Agenzia delle Entrate non è a carico esclusivo dell'erede, ma del semplice delato che conserva tale stato fino a che non abbia accettato l'eredità nei modi previsti dalla legge o vi abbia rinunciato. Quindi né la presentazione della dichiarazione di successione né il pagamento delle previste imposte (come chiaramente si evince dall'art. 7 u.co. D.Lgs. n. 347 del 1990 T.U. imposte di successione che recita "fino a quando l'eredità non sia stata accettata...l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato") rendono il chiamato erede.
pagina 5 di 15 Dal richiamato principio consegue la necessità che l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al proprio dante causa dimostri la sua qualità mediante la produzione, nel corso del giudizio, di idonea documentazione, venendo solo successivamente in rilievo l'accettazione dell'eredità, che può anche avvenire tacitamente, mediante esercizio di un'azione giudiziaria. In particolare la giurisprudenza di legittimità ( vedi sentenza Cass. Sez.
2 29-3-2006 n. 7276; Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza del 29 marzo 2017, n.
8053) ha affermato il principio in forza del quale: “l'assunzione della qualità di erede non può certamente desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (Cass. Sez. 2, n. 10729 del 2009) che non ha rilievo ai fini dell'assunzione della qualità di erede che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. n. 6479 del 2002, Cass. n. 2849 del 1992)“.
Inoltre, “la qualità di erede, quale titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, deve essere provata attraverso gli atti dello stato civile dai quali si deve desumere il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 cod. civ.; però l'impossibilità per chi vanti la qualità ereditaria di produrre in giudizio gli atti di stato civile per fatti indipendenti dalla sua volontà non può giustificare il diniego della vocazione ereditaria in favore di colui che è deSInato erede dalla legge, di tal che, nel caso in cui i registri dello stato civile manchino o siano andati distrutti o smarriti o se, per qualsiasi causa, manchi la registrazione di un atto, la prova della nascita e della morte può essere data con qualunque mezzo a norma dell'art. 452 cod. civ. e allo stesso modo può essere data la prova delle annotazioni -come il matrimonio che dovevano farsi per legge sugli atti dello stato civile mancanti;
detta norma, per il carattere generale e astratto del suo dettato, serve a sopperire, anche nel processo, all'eSIenza della prova che, sussistendo i presupposti in essa previsti, potrà essere data con ogni mezzo (nello stesso senso Cass. Sez. 2 14-10-2020 n. 22192 richiamata di recente nella sentenza della Corte di
Cassazione n.19254 del 12/07/2024 ). In particolare, con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si richiama l'Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 11276 del 10/05/2018 ha precisato che : “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
pagina 6 di 15 2000, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115
c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.” Ma con riferimento al principio di non contestazione occorre precisare che per principio generale la contumacia non è elemento di per sé unitariamente sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda non potendosi attribuire alla contumacia valore confessorio, né può applicarsi il principio di "non contestazione" e/o ritenere implicitamente riconosciuti i fatti affermati dalla parte costituita, tant'è che tali fatti, posti a fondamento della domanda, non si reputano "provati" o per meglio dire "non contestati" per il sol fatto della mancata costituzione dell'avversario convenuto. A conforto di quanto osservato, si richiama l'art. 115 c.p.c. che restringe l'ambito applicativo del principio di non contestazione alla "sola parte costituita". La mancata costituzione in giudizio del convenuto non può essere equiparata "...quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ammissione" dei fatti costitutivi allegati dall'attore "con conseguente assoluzione dell'attore di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito". "....poichè la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema, la preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione"(sentenza della Corte di Cassazione n. 14623 del
23.5.2009). Anche recentemente la Suprema Corte, a conferma dei suddetti principi, ha ritenuto che la contumacia "integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova" ( ordinanza Corte di Cassazione n. 22461 del 4.11.2015 ). La contumacia, dunque, è un fatto processuale che determina specifici effetti espressamente previsti e determinati dalla legge, senza introdurre deroga al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. che incombe in capo al soggetto che propone la domanda e, come già osservato, pagina 7 di 15 l'assenza della parte convenuta può eventualmente assurgere a "disinteresse" ad opporsi alla domanda stessa, senza per ciò far venir meno il dovere del giudice di operare una scrupolosa valutazione di fondatezza della domanda medesima, indipendentemente dalla scelta di natura processuale assunta dalla parte rimasta contumace.
Deve, pertanto, affermarsi che i ricorrenti non hanno dimostrato di essere eredi della de cuius originaria titolare, unitamente a , del rapporto giuridico Parte_1 Controparte_1 dedotto in giudizio ed il possesso della qualità di erede attiene al merito del giudizio e non è una questione di legittimazione ad agire traducendosi, quindi, il suo difetto in una pronuncia di rigetto ( vedi ordinanza della Corte di Cassazione n. 31402 del 2 dicembre 2019).
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono essere rigettate le domande proposte dai ricorrenti in qualità di eredi e deve essere accolta unicamente la domanda di CP
, in proprio, nei confronti di nei limiti e per le ragioni che si vanno ad
[...] CP_5
esporre.
Oggetto del presente giudizio è un credito di € 44.000,00 vantato da e Controparte_1 dalla de cuius nei confronti dei SI.ri , e Parte_1 CP_4 CP_5 CP_6
a titolo di restituzione di un mutuo, consistito nella dazione a questi ultimi della
[...] predetta somma da parte di e dalla stessa mediante Parte_1 Controparte_1
assegni circolari e denaro contante nel periodo compreso tra l'8.4.2014 ed il 6.8.2014.
Al riguardo, va osservato che la locuzione “prestito personale”, di per sé priva di un preciso SInificato tecnico-giuridico, indica la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Tanto premesso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
Inoltre, occorre richiamare in questa sede i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di mutuo al fine di verificare se nel caso in esame sussistano tutti gli pagina 8 di 15 elementi costitutivi della fattispecie contrattuale dedotta da parte ricorrente.
In tema di contratto di mutuo, la Suprema Corte ha più volte precisato che la dazione di una somma di denaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione allorquando
l'accipiens, anche ammessane la ricezione, contesti il titolo posto alla base della pretesa di restituzione: infatti, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (così espressamente
Cassazione civile, sez. II, 07/11/2016, n. 22576 e prima, ex multiis, Cass. civ., 22 aprile 2010, n.
9541) nonché 'l'esistenza della obbligazione di restituzione, che integra ai sensi dell'art. 1813 c.c. un elemento essenziale del contratto di mutuo. E ciò in quanto la dazione di somme di denaro non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens, pur ammettendo l'avvenuta ricezione, ne contesti la causa' (cfr. Tribunale di Bari, 21/09/2016, n. 4765). È stato anche precisato che “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando
"l'accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass.
Civ., sez. II, 16/10/2017, n. 24328, che riprende un principio già espresso da Cass. Civ., sez.
III, 22/04/2010, n. 9541; Cass. Civ., 3642/04; Cass. Civ., 12119/03 e Cass. Civ., 2653/03).
Elementi costitutivi della pretesa restitutoria scaturente dal contratto di mutuo sono la consegna del denaro, l'obbligo restitutorio ed il titolo da cui deriva l'obbligo restitutorio.
Riservando al prosieguo della motivazione la disamina del profilo inerente la prospettata solidarietà passiva di tale obbligazione restitutoria, occorre procedere alla verifica della pagina 9 di 15 sussistenza dei suddetti elementi costitutivi.
Con riguardo alla datio e all'obbligo restitutorio, ha allegato di aver Controparte_1
unitamente a consegnato a i seguenti assegni circolari: Parte_1 CP_5
- n. 2200809803-10 dell'importo di € 10.000,00 riportante quale beneficiario (v. CP_5
doc. 6 ed estratti conto depositati in data 21.10.2024 sub doc.1-3);
- n. 2200809838-06 dell'importo di € 10.000,00 riportante quale beneficiario (v. CP_5 doc. 8 ed estratti conto depositati in data 21.10.2024 sub doc.1-3);
- n. 3200333628 dell'importo di € 20.000,00 (v. doc. 7 ed estratti conto depositati in data
21.10.2024 sub doc.1-3).
Ha allegato, inoltre, che a era stato consegnato, sempre da e CP_5 Controparte_1
denaro contante per complessivi € 4.000,00. Parte_1
Parte resistente non costituendosi in giudizio non ha offerto una ricostruzione alternativa delle circostanze di fatto allegate da parte ricorrente ed in sede preprocessuale ha predisposto un documento nel quale dava atto di avere ricevuto le somme in prestito, riconoscendo in tal modo di avere ricevuto il denaro e di avere assunto un obbligo restitutorio (“la presente viene rilasciata e sottoscritta dagli stessi per conferma di quanto ricevuto e con promessa di restituzione” cfr. doc. 9). A ciò si aggiunga che aveva, altresì, emesso un assegno in favore di CP_5
di importo pari ad una parte di quanto ricevuto a titolo di mutuo, Controparte_1
emissione che si iscrive coerentemente nel rapporto contrattuale per come prospettato dalla ricorrente.
Pertanto, devono ritenersi provate in generale sia l'avvenuta consegna del denaro sia la sussistenza dell'obbligazione restitutoria.
In ordine all'ulteriore elemento del titolo da cui deriva l'obbligo restitutorio, parte ricorrente ha prodotto una dichiarazione scritta predisposta e sottoscritta da e nella quale è CP_5 dato leggere che “i SInori e dichiarano di aver ricevuto CP_4 CP_5 Controparte_6
come prestito da e la somma di € 44.000,00…” e che tale Parte_1 Controparte_1
dichiarazione veniva “rilasciata e sottoscritta dagli stessi per conferma di quanto ricevuto e con promessa di restituzione, per poter essere inserita come documento nell'asse ereditario della successione per morte di (v. doc. 9). I SI.ri hanno affermato che l'anzidetta Parte_1 CP dichiarazione va qualificata quale riconoscimento del debito e che il tenore di essa consente anche di desumere la consapevolezza da parte dei resistenti dell'obbligo di restituire il pagina 10 di 15 prestito ricevuto da e Controparte_1 Parte_1
Orbene, si ritiene che il contenuto della predetta dichiarazione consenta di qualificare la stessa sia quale riconoscimento di debito sia quale promessa di pagamento e che, pertanto, debba trovare applicazione quanto previsto dall'art. 1988 c.c., ai sensi del quale “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”
Sul punto occorre evidenziare come, per consolidato orientamento dei giudici di legittimità, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisca autonoma fonte di obbligazione, ma determini un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o il beneficiario della ricognizione di debito sia dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass. 28/8/24, n. 23285, che richiama Cass., Sez. U,
16/03/2023, n. 7682; conf. Cass. 25/01/2022, n. 2091; Cass. 20/12/2016, n. 26334).
La promessa di pagamento e la ricognizione di debito hanno, dunque, effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che è fonte della obbligazione di pagamento dichiarata nella promessa o nella ricognizione (Cass. 03/11/2020, n. 24451): atteso il carattere processuale (e non sostanziale) dell'astrazione insita nella ricognizione, la mera indicazione del rapporto fondamentale da parte del promissario (o beneficiario) non importa rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova (Cass. 14/04/2010, n. 8891).
Alla luce di tali principi giurisprudenziali deve reputarsi confermata l'esistenza del rapporto fondamentale dedotto dalla ricorrente, ossia il contratto di mutuo, fonte dell'obbligo restitutorio della somma mutuata.
Risultano, pertanto, provati da gli elementi costitutivi della pretesa Controparte_1 restitutoria scaturente dal contratto di mutuo, da qualificarsi gratuito in quanto è emerso dalla documentazione in atti che le parti non avevano pattuito alcun tipo di interesse.
Ciò posto, occorre procedere all'analisi del profilo inerente la prospettata solidarietà passiva di tale obbligazione restitutoria.
Invero, parte ricorrente ha dedotto che e avevano Controparte_1 Parte_1 prestato la somma complessiva di € 44.000,00 a , e CP_5 CP_4 CP_6
Come specificato dai ricorrenti sia nel ricorso introduttivo sia nel foglio di
[...]
precisazione delle conclusioni, avrebbe ricevuto in consegna il denaro contante e CP_5 pagina 11 di 15 gli assegni anche nell'interesse di e agendo in veste di loro CP_4 Controparte_6
mandatario per il ritiro. La dichiarazione di riconoscimento del debito consegnata alla SI.ra
(v. doc. 9), inoltre, sarebbe stata predisposta e sottoscritta di pugno dal Controparte_1 SI. per conto e in rappresentanza dei restanti coobbligati SI.ri e CP_5 CP_4
i quali ne sarebbero stati a conoscenza. E l'anzidetto riconoscimento, Controparte_6
ancorché sottoscritto dal solo , sarebbe idoneo a produrre effetti anche nei CP_5 confronti degli altri debitori solidali.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, dagli atti di causa non è dato evincere la prova che , indicato quale unico beneficiario degli assegni e CP_5
consegnatario del denaro contante, avesse ricevuto in prestito le somme anche nell'interesse e in nome di e e che, quindi, questi ultimi fossero condebitori CP_4 Controparte_6 dell'obbligazione restitutoria.
Inoltre, la scrittura privata prodotta a fondamento del dedotto prestito con obbligo restitutorio, nonostante indichi tra i dichiaranti (debitori) anche e CP_4 CP_6
è sottoscritta soltanto da ed è unicamente nei suoi confronti che può far
[...] CP_5
prova ai sensi degli artt. 2702 c.c. e la relativa sottoscrizione deve essere ritenuta legalmente riconosciuta ex art. 215 co. 1, n. 1 c.p.c..
Quanto detto in merito all'efficacia probatoria della scrittura privata va coordinato con il contenuto di tale documento, ossia una dichiarazione di ricognizione di debito.
Come chiarito dai giudici di legittimità, la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., malgrado non abbia natura giuridica di confessione, neppure se titolata, deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale (cfr. Cass., Sez. 2,
13.10.2016 n. 20869, che richiama Cass. Sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6473; Cass., Sez. 111, 28 febbraio 1984, n. 1438; Cass., Sez. 1, 21 giugno 1974, n. 1834), e comunque, se effettuata da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, come espressamente previsto dall'art. 1309 c.c..
Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di desumerne elementi di prova anche nei confronti di un soggetto diverso da quello dal quale proviene, soprattutto nel caso in cui essa rechi un espresso riferimento al rapporto fondamentale, del quale il medesimo soggetto sia parte,
pagina 12 di 15 nonché la menzione di fatti dai quali, in concorso con altri elementi istruttori, possa evincersi la dimostrazione della pretesa azionata (cfr. Cass., Sez. 2, 13.10.2016 n. 20869 che richiama
Cass., Sez. 3, 16 maggio 1975, n. 1901).
Nel caso di specie, si è già detto che non è dimostrato che , nel concludere il CP_5
contratto di mutuo con e avesse assunto la relativa Controparte_1 Parte_1
obbligazione restitutoria anche in nome e nell'interesse di e CP_4 Controparte_6 quali ulteriori condebitori del rapporto fondamentale. Parte ricorrente ha prodotto due titoli cartolari che riportano quale unico beneficiario (con riferimento all'assegno n. CP_5
3200333628 dell'importo di € 20.000,00 prodotto al doc. 7, invece, non è leggibile il nome del beneficiario) e ha dedotto che tutti i predetti titoli e gli importi in contanti erano stati consegnati a , senza fornire elementi a sostegno dell'affermato rapporto di CP_5 rappresentanza diretta intercorrente tra quest'ultimo e e CP_4 Controparte_6
rimasto sfornito di prova.
In ogni caso, la ricognizione di debito su cui si basa l'esistenza del rapporto fondamentale, proprio in quanto proveniente da uno solo degli asseriti debitori in solido ( ) non CP_5
potrebbe produrre effetti nei confronti degli altri (ossia e , e CP_4 Controparte_6 ciò in forza del disposto di cui all'art. 1309 c.c., che esclude che gli effetti sfavorevoli scaturenti dal riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido possano estendersi a danno degli altri.
In considerazione delle argomentazioni suesposte, deve ritenersi che gli elementi costitutivi della pretesa restitutoria azionata da parte ricorrente risultino sussistenti, ma che tale pretesa possa essere avanzata nei confronti del solo SI. e non anche nei riguardi dei CP_5 SI.ri e Pertanto, le domande proposte contro e CP_4 Controparte_6 CP_4
devono essere rigettate. Controparte_6
In merito al quantum debeatur, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 1298 c.c. le parti di ciascuna delle creditrici e si presumono uguali, considerata la Controparte_1 Parte_1
cointestazione del conto corrente e l'assenza di prova di una diversa volontà desumibile dagli atti di causa.
Essendo indiscussa la mancata restituzione da parte del resistente , che CP_5
nonostante abbia ricevuto richieste restitutorie in fase preprocessuale, non si è costituito in pagina 13 di 15 giudizio e non ha sollevato eccezione estintiva, ma è rimasto contumace, sussistono i presupposti per una sua condanna alla restituzione immediata delle quota parte delle somme mutuate dalla ricorrente nella misura di € 22.000,00, oltre agli interessi in Controparte_1 misura legale di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dal deposito del ricorso (avvenuto in data
29.5.2024) al saldo.
Nella liquidazione delle spese si tiene conto del mancato riscontro dell'invito alla negoziazione assistita e di quanto stabilito dall'art. 4 D.L. 132/2014 conv. con modif. dalla L. 162/2014, come dedotto da parte ricorrente, ma non sconfina nella responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, III comma c.p.c..
Le spese processuali seguono la soccombenza parziale del SI. e si liquidano CP_5
come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, che ha aggiornato il D.M.
55/2014, tenuto conto del principio della liquidazione in base al “decisum” anziché al valore dichiarato nonché dell'attività effettivamente svolta, e, quindi, applicando i parametri medi dello scaglione fra € 5.200,00 ed € 26.000,00 per la fase di studio e introduttiva e minimi per fase istruttoria/di trattazione e decisionale, considerato che non è stata svolta attività istruttoria (data la natura documentale della controversia) e la fase decisionale si è svolta nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. .
Viceversa, nulla si dispone per le spese con riferimento ai contumaci e CP_4 CP_6
vittoriosi, in ossequio al principio di diritto secondo cui
[...]
“La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'eSIenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr da ultimo Cassazione civile sez. II, 18/03/2024, n. 7179).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e nei confronti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di , e contumaci, così provvede: CP_5 CP_4 Controparte_6
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da in proprio e, per Controparte_1 pagina 14 di 15 l'effetto, condanna alla restituzione in favore di della CP_5 Controparte_1
somma di € 22.000,00, oltre interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. dal deposito del ricorso (avvenuto in data 29.5.2024) al saldo;
b) rigetta le domande svolte da e nei Controparte_2 Controparte_3
confronti di , e CP_5 CP_4 Controparte_6
c) condanna a rimborsare a le spese processuali che CP_5 Controparte_1 liquida nella somma di € 545,00 (di cui € 518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per diritti di anticipazione forfettaria), € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
d) nulla dispone per le spese con riferimento ai contumaci e CP_4 CP_6
[...]
e) rigetta la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.
Milano, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sabrina Parrinello, MOT in tirocinio.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., all'udienza del 17.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19755/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Etruschi n. 5, (C.F. ), residente in Controparte_2 C.F._2
Milano (MI), via Cefalonia n. 11 e (C.F. ), Controparte_3 C.F._3
residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Vaprio
D'Adda (MI), via Natale Perego n. 35, presso l'Avv. Gianluigi Sguazzi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti contro
(C.F. , (C.F. ) e CP_4 C.F._4 CP_5 C.F._5
(C.F. ) Controparte_6 C.F._6
resistenti contumaci
OGGETTO: prestito tra privati - mutuo
CONCLUSIONI: per parte ricorrente come da note scritte depositate nel fascicolo telematico in data 9.12.2024 e richiamate nel verbale di udienza del 17.12.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato ai SI.ri , CP_4 CP_5
pagina 1 di 15 e unitamente al decreto di fissazione udienza, i SI.ri , Controparte_6 Controparte_1
e hanno chiesto al Tribunale di Milano di Controparte_2 Controparte_3
condannare i SI.ri , e al pagamento della somma CP_4 CP_5 Controparte_6 di € 44.000,00, a titolo di restituzione del prestito personale, e dell'importo di € 3.200,00 quale sanzione per la mancata adesione all'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 e/o della maggiore o minore somma ex artt. 1226 e 2056 c.c., o secondo equità ex art. 114 c.p.c., previo accertamento dell'intervenuto prestito personale, oltre interessi e con vittoria di spese.
A fondamento delle proprie domande i SI.ri anno esposto quanto segue: CP
• in data 8.4.2014 , e avevano ricevuto da CP_4 CP_5 Controparte_6
e € 500,00 in contanti;
Controparte_1 Parte_1
• in data 14.4.2014 , e avevano ricevuto da CP_4 CP_5 Controparte_6
e € 3.000,00 in contanti;
Controparte_1 Parte_1
• in data 16.4.2014 , e avevano ricevuto da CP_4 CP_5 Controparte_6
e l'importo di € 20.000,00 mediante assegno Controparte_1 Parte_1 circolare (v. doc. 7);
• in data 7.7.2014 e avevano emesso in favore di Controparte_1 Parte_1
e a lui consegnato l'assegno circolare n. 2200809803-10 dell'importo di € CP_5
10.000,00 (v. doc. 6);
• in data 6.8.2014 e avevano emesso in favore di Controparte_1 Parte_1
e a lui consegnato (nell'interesse e in rappresentanza anche degli altri CP_5
convenuti) l'assegno circolare n. 2200809838-06 dell'importo di € 10.000,00, oltre all'ulteriore somma di € 500,00 in contanti (v. doc. 8);
• in data 11.8.2014 l'assegno bancario dell'importo di € 10.500,00 (n. 0013795324-10 tratto sull'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Barlassina) consegnato da a CP_5
e tornava protestato (v. doc. 5); Controparte_1 Parte_1
• in data 26.7.2015 era deceduta a Milano e venivano chiamati all'eredità Parte_1
gli odierni attori, tutti discendenti dalla de cuius;
• aperta la successione, veniva dagli eredi presentata all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione;
pagina 2 di 15 • con lettera a/r del 25.10.2022 (ricevuta dai destinatari in data 28.10.2022) i SI.ri per il tramite del loro legale avv. Sguazzi, hanno sollecitato, senza esito, CP
, e a restituire gli importi oggetto delle CP_5 CP_4 Controparte_6
dazioni effettuate in loro favore dalla de cuius e da Parte_1 Controparte_1
(v. doc. 12);
• successivamente, vi è stato uno scambio informale di e-mail tra l'avv. Sguazzi e il legale dei SI.ri , e (v. doc. 11) in occasione CP_5 CP_4 Controparte_6
del quale il legale dei SI.ri ha ribadito la diffida già inoltrata ai SI.ri CP CP_5
e n data 25.10.2024 e ha provveduto a trasmettere un documento contenente CP_6
una dichiarazione di riconoscimento del debito proveniente da questi ultimi ed in possesso dei SI.ri v. doc. 10 e 11); CP
• in tale documento (v. doc. 9) i SI.ri , e CP_4 CP_5 Controparte_6 dichiaravano, in sintesi, di aver ricevuto come prestito da e Parte_1 CP
la complessiva somma di € 44.000,00 e rilasciavano la dichiarazione “per
[...]
conferma di quanto ricevuto e con promessa di restituzione”;
• con lettera a/r dell'11.7.2023 (ricevuta dai destinatari in data 17.7.2023) i SI.ri per il tramite del loro legale, hanno invitato i SI.ri e alla CP CP_5 CP_6
stipula della convenzione di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014 conv. con modif. dalla L. 162/2014, ma non hanno ricevuto risposta.
I ricorrenti hanno dedotto di essere legittimati ad agire in giudizio quali eredi di
[...]
in quanto la quota del diritto di credito vantata dalla de cuius è Pt_1 Parte_1 pervenuta nella titolarità dei ER , e a seguito Controparte_1 Controparte_2 CP_3
dell'accettazione dell'eredità avvenuta con dichiarazione di successione presentata presso l'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, i ricorrenti hanno affermato che il credito è da reputarsi provato, anche nel suo ammontare, in forza dei titoli cartolari prodotti e della dichiarazione predisposta e sottoscritta di pugno da , per conto e in rappresentanza dei restanti coobbligati, e consegnata CP_5
a . La dichiarazione proveniente dai SI.ri e integrerebbe Controparte_1 CP_5 CP_6
un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. con l'obbligo di restituzione della somma ricevuta e, sebbene sottoscritta solamente da , sarebbe conosciuta e voluta anche CP_5
pagina 3 di 15 da e consapevoli della posizione debitoria e dell'obbligo CP_4 Controparte_6
restitutorio assunto. Inoltre, i SI.ri , e CP_4 CP_5 Controparte_6
successivamente alla ricezione del documento de quo inviato al loro legale dall'avv. Sguazzi, non avrebbero contestato il contenuto della dichiarazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 16.10.2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto ai resistenti che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti, il giudice dichiarava la contumacia dei SI.ri , e CP_4 CP_5 CP_6
A tale udienza la SI.ra , personalmente presente, in merito al
[...] Controparte_1 documento n. 6 allegato al ricorso dichiarava che lo stesso era stato firmato dal SI. CP_5
in sua presenza, in macchina avanti al portone e che la seconda firma era stata da lei
[...]
richiesta perché non era ben leggibile la prima ed il legale dei ricorrenti precisava che la SI.ra agiva anche in proprio oltre che in qualità di erede della SI.ra Controparte_1 [...]
Pt_1
Con provvedimento del 5.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza del 17.12.2024 ore 12,30 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. e invitava le parti a depositare foglio di precisazione delle conclusioni entro il 13.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente ha concluso come da note depositate nel fascicolo telematico e, invitata dal giudice ad una breve discussione orale della causa, ha discusso sostanzialmente richiamando le argomentazioni e deduzioni già esposte negli atti difensivi.
Fatte queste premesse, passando all'esame del merito, si osserva che si Controparte_1
afferma titolare del diritto alla restituzione delle somme date in prestito ai resistenti nella qualità di parte del rapporto contrattuale dedotto in giudizio e nella qualità di erede della contitolare mentre gli altri ricorrenti affermano la titolarità del diritto alla Parte_1 restituzione in forza della loro qualità di eredi.
Con riferimento alla qualità di parte del rapporto, ha prodotto Controparte_1
documentazione comprovante la contitolarità (assieme a del conto corrente Parte_1 dal quale sono state effettuate le operazioni di emissione degli assegni circolari consegnati ai resistenti, oltre ad una dichiarazione di ricognizione di debito che la vede indicata quale soggetto mutuante unitamente a Parte_1
pagina 4 di 15 Viceversa, la documentazione prodotta a sostegno dell'asserita qualità di erede di
[...]
sia di che degli altri ricorrenti, ossia e Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
non è idonea a provare che i ricorrenti siano eredi di Controparte_3 Parte_1 essendosi i ricorrenti limitati a produrre in giudizio l'atto di nascita ed il certificato di morte di il certificato di stato famiglia di quest'ultima (attestante unicamente la Parte_1
composizione della famiglia anagrafica, quindi non legata al rapporto parentale dei singoli individui) e la dichiarazione di successione della stessa predisposta ai fini della presentazione all'Agenzia delle Entrate (non viene allegata, difatti, la ricevuta di avvenuta presentazione), senza pertanto fornire idonea prova del rapporto di parentela intercorrente tra i ricorrenti e
Parte_1
Per giurisprudenza costante di legittimità, colui il quale si afferma erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve affermare di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, dimostrando tanto il decesso della parte originaria, quanto la sua qualità di erede. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che non
è sufficiente produrre la denuncia di successione, rendendosi necessario produrre in giudizio gli atti dello stato civile dai quali è dato desumere il rapporto di parentela con il de cuius (cfr.
Cass. Civ., sez. II, 11/08/2021 n. 22730). Inoltre, l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, né può evincersi dalla denuncia di successione, che è atto di natura meramente fiscale
(Cass., sez. II, 10729 dell'11.05.2009, e Cass., sez. II, 4783 del 28.02.2007).
Infatti, la dichiarazione di successione ha solo natura fiscale, come pure la relativa voltura catastale, avendo la funzione di individuare i soggetti che subentrano negli obblighi di natura tributaria che già facevano capo al de cuius. L'obbligo di presentare la dichiarazione di successione alla competente Agenzia delle Entrate non è a carico esclusivo dell'erede, ma del semplice delato che conserva tale stato fino a che non abbia accettato l'eredità nei modi previsti dalla legge o vi abbia rinunciato. Quindi né la presentazione della dichiarazione di successione né il pagamento delle previste imposte (come chiaramente si evince dall'art. 7 u.co. D.Lgs. n. 347 del 1990 T.U. imposte di successione che recita "fino a quando l'eredità non sia stata accettata...l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato") rendono il chiamato erede.
pagina 5 di 15 Dal richiamato principio consegue la necessità che l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al proprio dante causa dimostri la sua qualità mediante la produzione, nel corso del giudizio, di idonea documentazione, venendo solo successivamente in rilievo l'accettazione dell'eredità, che può anche avvenire tacitamente, mediante esercizio di un'azione giudiziaria. In particolare la giurisprudenza di legittimità ( vedi sentenza Cass. Sez.
2 29-3-2006 n. 7276; Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza del 29 marzo 2017, n.
8053) ha affermato il principio in forza del quale: “l'assunzione della qualità di erede non può certamente desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (Cass. Sez. 2, n. 10729 del 2009) che non ha rilievo ai fini dell'assunzione della qualità di erede che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. n. 6479 del 2002, Cass. n. 2849 del 1992)“.
Inoltre, “la qualità di erede, quale titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, deve essere provata attraverso gli atti dello stato civile dai quali si deve desumere il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 cod. civ.; però l'impossibilità per chi vanti la qualità ereditaria di produrre in giudizio gli atti di stato civile per fatti indipendenti dalla sua volontà non può giustificare il diniego della vocazione ereditaria in favore di colui che è deSInato erede dalla legge, di tal che, nel caso in cui i registri dello stato civile manchino o siano andati distrutti o smarriti o se, per qualsiasi causa, manchi la registrazione di un atto, la prova della nascita e della morte può essere data con qualunque mezzo a norma dell'art. 452 cod. civ. e allo stesso modo può essere data la prova delle annotazioni -come il matrimonio che dovevano farsi per legge sugli atti dello stato civile mancanti;
detta norma, per il carattere generale e astratto del suo dettato, serve a sopperire, anche nel processo, all'eSIenza della prova che, sussistendo i presupposti in essa previsti, potrà essere data con ogni mezzo (nello stesso senso Cass. Sez. 2 14-10-2020 n. 22192 richiamata di recente nella sentenza della Corte di
Cassazione n.19254 del 12/07/2024 ). In particolare, con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si richiama l'Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 11276 del 10/05/2018 ha precisato che : “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
pagina 6 di 15 2000, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115
c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.” Ma con riferimento al principio di non contestazione occorre precisare che per principio generale la contumacia non è elemento di per sé unitariamente sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda non potendosi attribuire alla contumacia valore confessorio, né può applicarsi il principio di "non contestazione" e/o ritenere implicitamente riconosciuti i fatti affermati dalla parte costituita, tant'è che tali fatti, posti a fondamento della domanda, non si reputano "provati" o per meglio dire "non contestati" per il sol fatto della mancata costituzione dell'avversario convenuto. A conforto di quanto osservato, si richiama l'art. 115 c.p.c. che restringe l'ambito applicativo del principio di non contestazione alla "sola parte costituita". La mancata costituzione in giudizio del convenuto non può essere equiparata "...quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ammissione" dei fatti costitutivi allegati dall'attore "con conseguente assoluzione dell'attore di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito". "....poichè la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema, la preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione"(sentenza della Corte di Cassazione n. 14623 del
23.5.2009). Anche recentemente la Suprema Corte, a conferma dei suddetti principi, ha ritenuto che la contumacia "integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova" ( ordinanza Corte di Cassazione n. 22461 del 4.11.2015 ). La contumacia, dunque, è un fatto processuale che determina specifici effetti espressamente previsti e determinati dalla legge, senza introdurre deroga al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. che incombe in capo al soggetto che propone la domanda e, come già osservato, pagina 7 di 15 l'assenza della parte convenuta può eventualmente assurgere a "disinteresse" ad opporsi alla domanda stessa, senza per ciò far venir meno il dovere del giudice di operare una scrupolosa valutazione di fondatezza della domanda medesima, indipendentemente dalla scelta di natura processuale assunta dalla parte rimasta contumace.
Deve, pertanto, affermarsi che i ricorrenti non hanno dimostrato di essere eredi della de cuius originaria titolare, unitamente a , del rapporto giuridico Parte_1 Controparte_1 dedotto in giudizio ed il possesso della qualità di erede attiene al merito del giudizio e non è una questione di legittimazione ad agire traducendosi, quindi, il suo difetto in una pronuncia di rigetto ( vedi ordinanza della Corte di Cassazione n. 31402 del 2 dicembre 2019).
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono essere rigettate le domande proposte dai ricorrenti in qualità di eredi e deve essere accolta unicamente la domanda di CP
, in proprio, nei confronti di nei limiti e per le ragioni che si vanno ad
[...] CP_5
esporre.
Oggetto del presente giudizio è un credito di € 44.000,00 vantato da e Controparte_1 dalla de cuius nei confronti dei SI.ri , e Parte_1 CP_4 CP_5 CP_6
a titolo di restituzione di un mutuo, consistito nella dazione a questi ultimi della
[...] predetta somma da parte di e dalla stessa mediante Parte_1 Controparte_1
assegni circolari e denaro contante nel periodo compreso tra l'8.4.2014 ed il 6.8.2014.
Al riguardo, va osservato che la locuzione “prestito personale”, di per sé priva di un preciso SInificato tecnico-giuridico, indica la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Tanto premesso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
Inoltre, occorre richiamare in questa sede i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di mutuo al fine di verificare se nel caso in esame sussistano tutti gli pagina 8 di 15 elementi costitutivi della fattispecie contrattuale dedotta da parte ricorrente.
In tema di contratto di mutuo, la Suprema Corte ha più volte precisato che la dazione di una somma di denaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione allorquando
l'accipiens, anche ammessane la ricezione, contesti il titolo posto alla base della pretesa di restituzione: infatti, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (così espressamente
Cassazione civile, sez. II, 07/11/2016, n. 22576 e prima, ex multiis, Cass. civ., 22 aprile 2010, n.
9541) nonché 'l'esistenza della obbligazione di restituzione, che integra ai sensi dell'art. 1813 c.c. un elemento essenziale del contratto di mutuo. E ciò in quanto la dazione di somme di denaro non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens, pur ammettendo l'avvenuta ricezione, ne contesti la causa' (cfr. Tribunale di Bari, 21/09/2016, n. 4765). È stato anche precisato che “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando
"l'accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass.
Civ., sez. II, 16/10/2017, n. 24328, che riprende un principio già espresso da Cass. Civ., sez.
III, 22/04/2010, n. 9541; Cass. Civ., 3642/04; Cass. Civ., 12119/03 e Cass. Civ., 2653/03).
Elementi costitutivi della pretesa restitutoria scaturente dal contratto di mutuo sono la consegna del denaro, l'obbligo restitutorio ed il titolo da cui deriva l'obbligo restitutorio.
Riservando al prosieguo della motivazione la disamina del profilo inerente la prospettata solidarietà passiva di tale obbligazione restitutoria, occorre procedere alla verifica della pagina 9 di 15 sussistenza dei suddetti elementi costitutivi.
Con riguardo alla datio e all'obbligo restitutorio, ha allegato di aver Controparte_1
unitamente a consegnato a i seguenti assegni circolari: Parte_1 CP_5
- n. 2200809803-10 dell'importo di € 10.000,00 riportante quale beneficiario (v. CP_5
doc. 6 ed estratti conto depositati in data 21.10.2024 sub doc.1-3);
- n. 2200809838-06 dell'importo di € 10.000,00 riportante quale beneficiario (v. CP_5 doc. 8 ed estratti conto depositati in data 21.10.2024 sub doc.1-3);
- n. 3200333628 dell'importo di € 20.000,00 (v. doc. 7 ed estratti conto depositati in data
21.10.2024 sub doc.1-3).
Ha allegato, inoltre, che a era stato consegnato, sempre da e CP_5 Controparte_1
denaro contante per complessivi € 4.000,00. Parte_1
Parte resistente non costituendosi in giudizio non ha offerto una ricostruzione alternativa delle circostanze di fatto allegate da parte ricorrente ed in sede preprocessuale ha predisposto un documento nel quale dava atto di avere ricevuto le somme in prestito, riconoscendo in tal modo di avere ricevuto il denaro e di avere assunto un obbligo restitutorio (“la presente viene rilasciata e sottoscritta dagli stessi per conferma di quanto ricevuto e con promessa di restituzione” cfr. doc. 9). A ciò si aggiunga che aveva, altresì, emesso un assegno in favore di CP_5
di importo pari ad una parte di quanto ricevuto a titolo di mutuo, Controparte_1
emissione che si iscrive coerentemente nel rapporto contrattuale per come prospettato dalla ricorrente.
Pertanto, devono ritenersi provate in generale sia l'avvenuta consegna del denaro sia la sussistenza dell'obbligazione restitutoria.
In ordine all'ulteriore elemento del titolo da cui deriva l'obbligo restitutorio, parte ricorrente ha prodotto una dichiarazione scritta predisposta e sottoscritta da e nella quale è CP_5 dato leggere che “i SInori e dichiarano di aver ricevuto CP_4 CP_5 Controparte_6
come prestito da e la somma di € 44.000,00…” e che tale Parte_1 Controparte_1
dichiarazione veniva “rilasciata e sottoscritta dagli stessi per conferma di quanto ricevuto e con promessa di restituzione, per poter essere inserita come documento nell'asse ereditario della successione per morte di (v. doc. 9). I SI.ri hanno affermato che l'anzidetta Parte_1 CP dichiarazione va qualificata quale riconoscimento del debito e che il tenore di essa consente anche di desumere la consapevolezza da parte dei resistenti dell'obbligo di restituire il pagina 10 di 15 prestito ricevuto da e Controparte_1 Parte_1
Orbene, si ritiene che il contenuto della predetta dichiarazione consenta di qualificare la stessa sia quale riconoscimento di debito sia quale promessa di pagamento e che, pertanto, debba trovare applicazione quanto previsto dall'art. 1988 c.c., ai sensi del quale “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”
Sul punto occorre evidenziare come, per consolidato orientamento dei giudici di legittimità, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisca autonoma fonte di obbligazione, ma determini un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o il beneficiario della ricognizione di debito sia dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass. 28/8/24, n. 23285, che richiama Cass., Sez. U,
16/03/2023, n. 7682; conf. Cass. 25/01/2022, n. 2091; Cass. 20/12/2016, n. 26334).
La promessa di pagamento e la ricognizione di debito hanno, dunque, effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che è fonte della obbligazione di pagamento dichiarata nella promessa o nella ricognizione (Cass. 03/11/2020, n. 24451): atteso il carattere processuale (e non sostanziale) dell'astrazione insita nella ricognizione, la mera indicazione del rapporto fondamentale da parte del promissario (o beneficiario) non importa rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova (Cass. 14/04/2010, n. 8891).
Alla luce di tali principi giurisprudenziali deve reputarsi confermata l'esistenza del rapporto fondamentale dedotto dalla ricorrente, ossia il contratto di mutuo, fonte dell'obbligo restitutorio della somma mutuata.
Risultano, pertanto, provati da gli elementi costitutivi della pretesa Controparte_1 restitutoria scaturente dal contratto di mutuo, da qualificarsi gratuito in quanto è emerso dalla documentazione in atti che le parti non avevano pattuito alcun tipo di interesse.
Ciò posto, occorre procedere all'analisi del profilo inerente la prospettata solidarietà passiva di tale obbligazione restitutoria.
Invero, parte ricorrente ha dedotto che e avevano Controparte_1 Parte_1 prestato la somma complessiva di € 44.000,00 a , e CP_5 CP_4 CP_6
Come specificato dai ricorrenti sia nel ricorso introduttivo sia nel foglio di
[...]
precisazione delle conclusioni, avrebbe ricevuto in consegna il denaro contante e CP_5 pagina 11 di 15 gli assegni anche nell'interesse di e agendo in veste di loro CP_4 Controparte_6
mandatario per il ritiro. La dichiarazione di riconoscimento del debito consegnata alla SI.ra
(v. doc. 9), inoltre, sarebbe stata predisposta e sottoscritta di pugno dal Controparte_1 SI. per conto e in rappresentanza dei restanti coobbligati SI.ri e CP_5 CP_4
i quali ne sarebbero stati a conoscenza. E l'anzidetto riconoscimento, Controparte_6
ancorché sottoscritto dal solo , sarebbe idoneo a produrre effetti anche nei CP_5 confronti degli altri debitori solidali.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, dagli atti di causa non è dato evincere la prova che , indicato quale unico beneficiario degli assegni e CP_5
consegnatario del denaro contante, avesse ricevuto in prestito le somme anche nell'interesse e in nome di e e che, quindi, questi ultimi fossero condebitori CP_4 Controparte_6 dell'obbligazione restitutoria.
Inoltre, la scrittura privata prodotta a fondamento del dedotto prestito con obbligo restitutorio, nonostante indichi tra i dichiaranti (debitori) anche e CP_4 CP_6
è sottoscritta soltanto da ed è unicamente nei suoi confronti che può far
[...] CP_5
prova ai sensi degli artt. 2702 c.c. e la relativa sottoscrizione deve essere ritenuta legalmente riconosciuta ex art. 215 co. 1, n. 1 c.p.c..
Quanto detto in merito all'efficacia probatoria della scrittura privata va coordinato con il contenuto di tale documento, ossia una dichiarazione di ricognizione di debito.
Come chiarito dai giudici di legittimità, la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., malgrado non abbia natura giuridica di confessione, neppure se titolata, deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale (cfr. Cass., Sez. 2,
13.10.2016 n. 20869, che richiama Cass. Sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6473; Cass., Sez. 111, 28 febbraio 1984, n. 1438; Cass., Sez. 1, 21 giugno 1974, n. 1834), e comunque, se effettuata da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, come espressamente previsto dall'art. 1309 c.c..
Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di desumerne elementi di prova anche nei confronti di un soggetto diverso da quello dal quale proviene, soprattutto nel caso in cui essa rechi un espresso riferimento al rapporto fondamentale, del quale il medesimo soggetto sia parte,
pagina 12 di 15 nonché la menzione di fatti dai quali, in concorso con altri elementi istruttori, possa evincersi la dimostrazione della pretesa azionata (cfr. Cass., Sez. 2, 13.10.2016 n. 20869 che richiama
Cass., Sez. 3, 16 maggio 1975, n. 1901).
Nel caso di specie, si è già detto che non è dimostrato che , nel concludere il CP_5
contratto di mutuo con e avesse assunto la relativa Controparte_1 Parte_1
obbligazione restitutoria anche in nome e nell'interesse di e CP_4 Controparte_6 quali ulteriori condebitori del rapporto fondamentale. Parte ricorrente ha prodotto due titoli cartolari che riportano quale unico beneficiario (con riferimento all'assegno n. CP_5
3200333628 dell'importo di € 20.000,00 prodotto al doc. 7, invece, non è leggibile il nome del beneficiario) e ha dedotto che tutti i predetti titoli e gli importi in contanti erano stati consegnati a , senza fornire elementi a sostegno dell'affermato rapporto di CP_5 rappresentanza diretta intercorrente tra quest'ultimo e e CP_4 Controparte_6
rimasto sfornito di prova.
In ogni caso, la ricognizione di debito su cui si basa l'esistenza del rapporto fondamentale, proprio in quanto proveniente da uno solo degli asseriti debitori in solido ( ) non CP_5
potrebbe produrre effetti nei confronti degli altri (ossia e , e CP_4 Controparte_6 ciò in forza del disposto di cui all'art. 1309 c.c., che esclude che gli effetti sfavorevoli scaturenti dal riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido possano estendersi a danno degli altri.
In considerazione delle argomentazioni suesposte, deve ritenersi che gli elementi costitutivi della pretesa restitutoria azionata da parte ricorrente risultino sussistenti, ma che tale pretesa possa essere avanzata nei confronti del solo SI. e non anche nei riguardi dei CP_5 SI.ri e Pertanto, le domande proposte contro e CP_4 Controparte_6 CP_4
devono essere rigettate. Controparte_6
In merito al quantum debeatur, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 1298 c.c. le parti di ciascuna delle creditrici e si presumono uguali, considerata la Controparte_1 Parte_1
cointestazione del conto corrente e l'assenza di prova di una diversa volontà desumibile dagli atti di causa.
Essendo indiscussa la mancata restituzione da parte del resistente , che CP_5
nonostante abbia ricevuto richieste restitutorie in fase preprocessuale, non si è costituito in pagina 13 di 15 giudizio e non ha sollevato eccezione estintiva, ma è rimasto contumace, sussistono i presupposti per una sua condanna alla restituzione immediata delle quota parte delle somme mutuate dalla ricorrente nella misura di € 22.000,00, oltre agli interessi in Controparte_1 misura legale di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dal deposito del ricorso (avvenuto in data
29.5.2024) al saldo.
Nella liquidazione delle spese si tiene conto del mancato riscontro dell'invito alla negoziazione assistita e di quanto stabilito dall'art. 4 D.L. 132/2014 conv. con modif. dalla L. 162/2014, come dedotto da parte ricorrente, ma non sconfina nella responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, III comma c.p.c..
Le spese processuali seguono la soccombenza parziale del SI. e si liquidano CP_5
come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, che ha aggiornato il D.M.
55/2014, tenuto conto del principio della liquidazione in base al “decisum” anziché al valore dichiarato nonché dell'attività effettivamente svolta, e, quindi, applicando i parametri medi dello scaglione fra € 5.200,00 ed € 26.000,00 per la fase di studio e introduttiva e minimi per fase istruttoria/di trattazione e decisionale, considerato che non è stata svolta attività istruttoria (data la natura documentale della controversia) e la fase decisionale si è svolta nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. .
Viceversa, nulla si dispone per le spese con riferimento ai contumaci e CP_4 CP_6
vittoriosi, in ossequio al principio di diritto secondo cui
[...]
“La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'eSIenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr da ultimo Cassazione civile sez. II, 18/03/2024, n. 7179).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e nei confronti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di , e contumaci, così provvede: CP_5 CP_4 Controparte_6
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da in proprio e, per Controparte_1 pagina 14 di 15 l'effetto, condanna alla restituzione in favore di della CP_5 Controparte_1
somma di € 22.000,00, oltre interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. dal deposito del ricorso (avvenuto in data 29.5.2024) al saldo;
b) rigetta le domande svolte da e nei Controparte_2 Controparte_3
confronti di , e CP_5 CP_4 Controparte_6
c) condanna a rimborsare a le spese processuali che CP_5 Controparte_1 liquida nella somma di € 545,00 (di cui € 518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per diritti di anticipazione forfettaria), € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
d) nulla dispone per le spese con riferimento ai contumaci e CP_4 CP_6
[...]
e) rigetta la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.
Milano, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sabrina Parrinello, MOT in tirocinio.
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