Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione competente per le controversie in tema di equa riparazione
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione competente per le controversie di Equa riparazione, composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Ginevra Chinè ___________ Presidente rel dott. ssa Mariantonietta Naso _________ Consigliere dott. ssa Maria Carla Arena ________ Consigliere riunito nella Camera di Consiglio tenuta in esito alla riserva assunta alla scadenza del termine ex art.127 ter cpc, ( 3/4/25 data udienza cartolare) ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 629/2022 V. G. di opposizione avverso il decreto numero il decreto n.
5433-2022 pronunciato nel procedimento camerale n. 250-2022 RG V.G., depositato e comunicato alla parte il 29.8.2022 e notificato presso l'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria in data
15.11.2022, con il quale ex L. n. 89/2001 è stato ingiunto al , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, il pagamento della somma di € 3.894,00, oltre interessi legali;
-letto il ricorso in opposizione proposto in data 30 novembre 2022, ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 89/2001 (e succ. modifiche ed integrazioni), nell'interesse del , Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici siti in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è domiciliato ope legis- con cui è stata eccepita la tardività della notifica del decreto;
- rilevato che non si è costituta; Controparte_1
OSSERVA
Con il decreto repert. 5433/22 è stata accolta la domanda di . Controparte_1
Il Ministero deduce l'inefficacia del decreto opposto emesso il 29 agosto 2022 e comunicato dalla cancelleria in data 29 agosto 2022 in quanto notificato al Ministero oltre i trenta giorni e precisamente il 15/11/22.
Parte opposta non si è costituita.
L'opposizione è fondata.
Parte opposta ha pacificamente notificato il decreto oltre il termine di trenta giorni in violazione del secondo comma art. 5 ter legge 89/2001.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 7185/2017 e l'ordinanza n. 11361/2019, ha affermato che il termine di trenta giorni ai fini della declaratoria di inefficacia del decreto di equa riparazione ai sensi del secondo comma art. 5 ter legge 89/2001 va fatto decorrere dalla comunicazione dello stesso da
La conclusione è stata argomentata sia in riferimento <al comma 4 della stessa norma, in base al quale il decreto che accoglie la domanda di equa riparazione è altresì comunicato al Procuratore generale della Corte dei Conti ed ai titolari dell''azione disciplinare, sia dalla sostanziale continuità con il medesimo art. 5 Legge n. 89/2001 - prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2012 – che disponeva che il decreto fosse comunicato, oltre che alle parti, anche alle suddette autorità. Avvalora questa interpretazione, anche l'ulteriore circostanza che, mentre l'inefficacia del decreto ingiuntivo
(modello di riferimento del procedimento ex Legge n. 89/2001) non notificato nei termini di cui all'art. 644 c.p.c. determina comunque una situazione rimediabile, non altrettanto avviene nel caso di accoglimento della domanda di equa riparazione, non più riproducibile per l'espresso divieto contenuto nel menzionato art. 5.>>.
Con tale statuizione, la Cassazione ha modificato il pregresso orientamento (in tal senso, in parte motiva, Cass. Civ. n. 5656/2015; in senso conforme, sempre in parte motiva, si veda Cass. Civ. n.
865/2015).
Nel caso di specie, la comunicazione di cancelleria è avvenuta, pacificamente in data 29.8.22, ne deriva che la notifica effettuata in data 15.11.2022 è tardiva, ne consegue l'inefficacia del decreto e l'improponibilità della domanda che va dichiarata in questa sede.
La Cassazione ha, invero, statuito che «Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla I. n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss.
c.p.c., nell'ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità della domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa» (Cass.n.2659/2017, n. 10879/2018, 10878 /2018, 21206/2019 , n. 6 /2023).
Quanto al regolamento delle spese, le stesse seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria –Sezione competente per le controversie di Equa riparazione- definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Parte_1 , in persona del Ministro pro tempore, con ricorso depositato il 30.11.22 avverso il
[...]
decreto repert. 5433/22 e comunicato in data 29 agosto 2022 della Corte di Appello di Reggio
Calabria, in composizione monocratica, visto l'art.5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del decreto opposto;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite quantificate in € 900,00 oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 4/4/25
Il relatore presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè