Sentenza 24 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 9 novembre 2023
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/02/2023, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 03192/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15761/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15761 del 2022, proposto da
RI IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del
Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine di 90 giorni come indicato nella tabella:
AT RI Titolo di abilitazione conseguito in Romania su munito del certificato di Adverentia Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 21.07.2022 nr domanda 22038 90G 19.10.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il silenzio dell’Amministrazione serbato sull’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito all’estero.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve anzitutto richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Sezione con riferimento all’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione nel caso di specie, posto che le Direttive 2005/36/CE e 2013/55//UE, recepite nell’ordinamento nazionale con il d. lgs. n. 206/2007, stabiliscono che il procedimento in questione debba essere portato a conclusione nel termine di quattro mesi.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha inviato la propria domanda di riconoscimento il 19 luglio 2022, dovendosi ritenere inutilmente decorso il termine procedimentale de quo.
Per quanto precede, nella considerazione che l’Amministrazione non ha ancora emesso alcun provvedimento conclusivo del succitato procedimento amministrativo attivato su istanza di parte, deve trovare accoglimento la domanda con cui si è chiesto di ordinare all’Amministrazione di provvedere sulla stessa in modo espresso nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza con nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta . Quest’ultimo, in particolare, in caso di perdurante inerzia, senza facoltà di delega né diritto al compenso, dovrà procedere alla conclusione del procedimento nell’ulteriore termine di tre mesi.
La serialità del contenzioso e l’assenza di particolari questioni giuridiche sottese al caso di specie costituiscono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione resistente di provvedere espressamente sull’istanza presentata da parte ricorrente nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve;
2) nomina quale Commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione, preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di 3 mesi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO