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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10408 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6752 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti MACCARRONE GIUSEPPE e Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, in VIA UGO OJETTI 350 00137 ROMA, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale Metropolitana sita in Roma, in CP_1 viale Regina Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della L. n. 222/1984 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 12/08/2024 RG n. 39937/2023. Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 procedimento con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati con il cedolino di giugno 2025 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto a riconoscere il diritto alla prestazione CP_1 assistenziale invocata e a liquidare gli importi dovuti con valuta del 01.06.2025 (doc. allegato note trattazione scritta del 03/06/2025 di parte resistente) e parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (26/02/2025) del presente ricorso, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 17/10/2025
Il Giudice del lavoro Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6752 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti MACCARRONE GIUSEPPE e Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, in VIA UGO OJETTI 350 00137 ROMA, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale Metropolitana sita in Roma, in CP_1 viale Regina Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della L. n. 222/1984 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 12/08/2024 RG n. 39937/2023. Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 procedimento con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati con il cedolino di giugno 2025 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto a riconoscere il diritto alla prestazione CP_1 assistenziale invocata e a liquidare gli importi dovuti con valuta del 01.06.2025 (doc. allegato note trattazione scritta del 03/06/2025 di parte resistente) e parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (26/02/2025) del presente ricorso, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 17/10/2025
Il Giudice del lavoro Paola Farina