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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/07/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Lorenza MANCA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 febbraio 2025 da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari, in via Parte_1 C.F._1
Mazzini n. 6 presso lo studio dell'Avv. Monica Francesca Nieddu (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...] in S.V. Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B,
RESISTENTE - CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2025 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge.
Premesso di aver contratto matrimonio civile con il resistente in Sassari in data 9 novembre 2024, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune per l'anno 2024 – N. 139 - Parte 1- Serie -
pagina 1 di 4 e che dall'unione coniugale non erano nati figli, ha rappresentato che a causa di contrasti caratteriali il rapporto matrimoniale era divenuto intollerabile fin dalle prime fasi della convivenza.
Ha rappresentato che il marito, senza preavviso e senza alcuna spiegazione, circa un mese e mezzo dopo la data del matrimonio aveva abbandonato la casa familiare per non farvi più ritorno, rifiutandosi di fornire alcuna indicazione alla moglie sul suo luogo di residenza attuale.
Ha dichiarato che nessuno dei due coniugi era economicamente autosufficiente: lei lavorava occasionalmente come badante, mentre il marito sosteneva di non svolgere alcuna attività CP_1
lavorativa ma di essere aiutato economicamente da propri parenti.
Ha riferito di aver comunicato telefonicamente al resistente la disponibilità a presentare una domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio, ma senza ottenere riscontro e che da quel momento il resistente si era reso irreperibile anche al cellulare.
Ha concluso chiedendo:
“Emettere Sentenza immediata sullo status dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e, conseguentemente, pronunciare la separazione personale dei coniugi tra la Signora nata a [...] in data [...], residente in [...] Parte_1 in S.V. Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B, Codice Fiscale ed il Signor C.F._1
nato a [...] in data [...], residente in [...] in S.V. CP_1
Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B, Codice Fiscale;
2) ordinare C.F._3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari (SS) di procedere alla annotazione della emananda Sentenza a margine dell'atto di Matrimonio contratto in data 9/11/2024, (Atto n. 139, parte
1 – anno 2024), e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3) disporre che nulla è dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
4) con vittoria di spese, competenze, ed onorari di giudizio;
”.
Ha chiesto altresì che previo decorso del termine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione personale, l'adito Tribunale pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti conclusioni: “
1. dichiarare lo scioglimento del Matrimonio contratto tra la
Signora nata a [...] in data [...], residente in [...] in Parte_1
S.V. Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B, Codice Fiscale ed il Signor C.F._1 [...]
nato a [...] in data [...], residente in [...] in S.V. Murruzzulu CP_1
“Tronco A” n. 44, lettera B, Codice Fiscale in data 9/11/2024, (Atto n. 139, C.F._3
parte 1 – anno 2024);
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari (SS) di procedere alla annotazione della emananda Sentenza a margine dell'atto di Matrimonio contratto in data 9/11/2024, (Atto n. 139, parte 1 – anno 2024), e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3.
pagina 2 di 4 disporre che nulla è dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
4. con vittoria di spese, competenze, ed onorari di giudizio.
Benché ritualmente citato il resistente non si è costituito nel presente giudizio e all'udienza del 22 luglio 2025 ne è stata dichiarata la contumacia. Nella medesima udienza la ricorrente, presente personalmente, ha confermato le conclusioni di cui al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., essendo emerso dalle allegazioni della ricorrente, non smentite dal resistente che ha rinunciato a costituirsi nel presente procedimento, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Nessuna statuizione accessoria deve essere adottata in mancanza di figli minori da tutelare e di richieste di natura economica.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi dodici dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, anche con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della ricorrente o delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 1 della legge n.898/70. La ricorrente dovrà anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]in C.F._1
pagina 3 di 4 S.V. Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B, e CP_1
( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
(SS) in S.V. Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B, che hanno contratto matrimonio civile in
Sassari in data 9 novembre 2024, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune per l'anno 2024 – N. 139 - Parte 1- Serie - , mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione.
3. Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Carta.
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Lorenza MANCA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 febbraio 2025 da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari, in via Parte_1 C.F._1
Mazzini n. 6 presso lo studio dell'Avv. Monica Francesca Nieddu (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...] in S.V. Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B,
RESISTENTE - CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2025 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge.
Premesso di aver contratto matrimonio civile con il resistente in Sassari in data 9 novembre 2024, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune per l'anno 2024 – N. 139 - Parte 1- Serie -
pagina 1 di 4 e che dall'unione coniugale non erano nati figli, ha rappresentato che a causa di contrasti caratteriali il rapporto matrimoniale era divenuto intollerabile fin dalle prime fasi della convivenza.
Ha rappresentato che il marito, senza preavviso e senza alcuna spiegazione, circa un mese e mezzo dopo la data del matrimonio aveva abbandonato la casa familiare per non farvi più ritorno, rifiutandosi di fornire alcuna indicazione alla moglie sul suo luogo di residenza attuale.
Ha dichiarato che nessuno dei due coniugi era economicamente autosufficiente: lei lavorava occasionalmente come badante, mentre il marito sosteneva di non svolgere alcuna attività CP_1
lavorativa ma di essere aiutato economicamente da propri parenti.
Ha riferito di aver comunicato telefonicamente al resistente la disponibilità a presentare una domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio, ma senza ottenere riscontro e che da quel momento il resistente si era reso irreperibile anche al cellulare.
Ha concluso chiedendo:
“Emettere Sentenza immediata sullo status dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e, conseguentemente, pronunciare la separazione personale dei coniugi tra la Signora nata a [...] in data [...], residente in [...] Parte_1 in S.V. Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B, Codice Fiscale ed il Signor C.F._1
nato a [...] in data [...], residente in [...] in S.V. CP_1
Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B, Codice Fiscale;
2) ordinare C.F._3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari (SS) di procedere alla annotazione della emananda Sentenza a margine dell'atto di Matrimonio contratto in data 9/11/2024, (Atto n. 139, parte
1 – anno 2024), e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3) disporre che nulla è dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
4) con vittoria di spese, competenze, ed onorari di giudizio;
”.
Ha chiesto altresì che previo decorso del termine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione personale, l'adito Tribunale pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti conclusioni: “
1. dichiarare lo scioglimento del Matrimonio contratto tra la
Signora nata a [...] in data [...], residente in [...] in Parte_1
S.V. Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B, Codice Fiscale ed il Signor C.F._1 [...]
nato a [...] in data [...], residente in [...] in S.V. Murruzzulu CP_1
“Tronco A” n. 44, lettera B, Codice Fiscale in data 9/11/2024, (Atto n. 139, C.F._3
parte 1 – anno 2024);
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari (SS) di procedere alla annotazione della emananda Sentenza a margine dell'atto di Matrimonio contratto in data 9/11/2024, (Atto n. 139, parte 1 – anno 2024), e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3.
pagina 2 di 4 disporre che nulla è dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
4. con vittoria di spese, competenze, ed onorari di giudizio.
Benché ritualmente citato il resistente non si è costituito nel presente giudizio e all'udienza del 22 luglio 2025 ne è stata dichiarata la contumacia. Nella medesima udienza la ricorrente, presente personalmente, ha confermato le conclusioni di cui al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., essendo emerso dalle allegazioni della ricorrente, non smentite dal resistente che ha rinunciato a costituirsi nel presente procedimento, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Nessuna statuizione accessoria deve essere adottata in mancanza di figli minori da tutelare e di richieste di natura economica.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi dodici dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, anche con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della ricorrente o delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 1 della legge n.898/70. La ricorrente dovrà anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]in C.F._1
pagina 3 di 4 S.V. Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B, e CP_1
( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
(SS) in S.V. Murruzzulu “Tronco A” n. 44, lettera B, che hanno contratto matrimonio civile in
Sassari in data 9 novembre 2024, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune per l'anno 2024 – N. 139 - Parte 1- Serie - , mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione.
3. Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Carta.
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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