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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/09/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.500/2023
Oggi 03/09/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Marasco;
per la parte resistente l'avv. Milosavljevic.
Le parti discutono la causa oralmente e richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 500/2023 R.L. promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ,
[...] C.F._2 Parte_3
( ), C.F._3 Parte_4
( , rappresentati e difesi dall'Avv.to Francesco C.F._4
Marasco;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Daniele Compagnone, Jasmina Milosavljevic e Paolo Penza;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “A) previa impugnazione e disapplicazione delle clausole contenute nell'art. 5 del CCNL del 1976 (e Controparte_2
ss.mm.ii.), così come di ogni altra e correlata clausola contrattual- collettiva, voglia accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o
l'inefficacia delle stesse nei riguardi dei Sigg.ri , Parte_1 Pt_2
2 e , per tutti i motivi di cui in Parte_2 Parte_3 Parte_4
narrativa e per ogni altro sussistente, nella parte in cui prevedono che la retribuzione da corrispondersi durante i giorni di ferie del personale con qualifica di “Operatore di Esercizio” debba essere computata con i soli emolumenti di cui all'art. 6, lett. c), CCNL del 1976, Controparte_2
escludendo così dal computo ogni altro emolumento connaturato alle mansioni specificamente svolte dai ricorrenti nella predetta qualifica;
B) anche per effetto dell'accoglimento della domanda di cui sub lett. A) che precede, accertare e dichiarare che la retribuzione da corrispondere ai
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
per ciascuna giornata di ferie prevista dal CCNL Parte_4
Autoferrotranvieri in relazione alle rispettive anzianità di servizio deve essere computata in ragione dell'effettivo controvalore ovvero sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la maturazione di ciascun periodo di ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, includendovi – oltre agli emolumenti all'art. 6, lett. c), CCNL del 1976, anche – gli ulteriori emolumenti previsti, Controparte_2
ratione temporis, dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, e segnatamente le indennità denominate “indennità autosnodati” ovvero
“indennità 18 MT” (accordo sindacale aziendale del 24 ottobre 2006),
“indennità di guida o di turno” (accordi nazionali del 17 giugno 1982, del
21 maggio 1981 e del 2 ottobre 1989, poi incorporati nel
[...]
, “indennità lavori pesanti” (accordo sindacale Controparte_3
aziendale del 20 agosto 1980), “indennità domenicale” (accordi nazionali del 17 giugno 1982, del 21 maggio 1981 e del 2 ottobre 1989, poi incorporati nel e “indennità prestazione cond.” Controparte_3
(accordo sindacale aziendale dell'11 marzo 2022), giusta tutto quanto esposto in narrativa, impregiudicata l'inclusione di ogni altro emolumento
3 retributivo e salvo quanto sarà ritenuto di giustizia;
C) per effetto dell'accoglimento della domanda di cui sub lett. B. che precede, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere genericamente le differenze retributive maturate a seguito del ricalcolo della retribuzione dovuta ai ricorrenti durante ciascun periodo feriale maturato e intercorso tra le rispettive date di assunzione dei
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e sino al 2022 nella misura spettante per legge ovvero – in Parte_4
subordine – a corrispondere specificamente le suddette differenze retributive nella misura maturata a far tempo dal 2007 e sino al 2022, quantificate negli esatti importi di € 3.363,00= (tremilatrecentosessantatre/00) per il Sig.
, di € 4.888,51= (quattromilaottocentoottantotto/51) per Parte_2
il Sig. di € 3.147,23= (tremilacentoquarantasette/23) e di Parte_1
€ 5.987,00= (cinquemilanovecentoottantasette) per il Sig. Parte_4
salva la diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso da
[...]
maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429
Cod. Proc. Civ.. In tutti i casi, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, CPA e spese generali computate al 15%, nonché con rimborso del
Contributo Unificato, da distrarsi tutti in favore dell'Avv. Francesco
Marasco e maggiorarsi di ogni percentuale connessa all'assistenza di più ricorrenti che si trovano in posizione analoga”.
Per la parte resistente: “In via principale nel merito: Rigettarsi il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in parte narrativa. In via subordinata nel merito: Ridursi la pretesa di parte ricorrente nella misura ritenuta di giustizia avendo riguardo alle deduzioni svolte in narrativa da parte resistente. In ogni caso: Spese di lite integralmente rifuse”.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.10.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del Lavoro di , esponendo di CP_1
essere dipendenti di dalle date specificate in ricorso Controparte_1
come “operatori di esercizio” e con mansioni consistenti nella conduzione di automezzi, in particolare autobus e autoarticolati, nell'ambito di un rapporto di lavoro regolato dal Evidenziavano i ricorrenti Controparte_3
che le mansioni di conduzione degli automezzi, proprie ed esclusive della qualifica di “Operatore di Esercizio”, erano ontologicamente disimpegnate anche di domenica per conto della datrice di lavoro, la quale gestisce un servizio pubblico essenziale, ed in turni avvicendati, articolati su tratte urbane ed extraurbane, come tali sempre variabili tra loro e che coinvolgevano l'intero personale della datrice di lavoro, connotandosi altresì per la loro particolare durezza e tensione provocata dal prolungamento del tempo di conduzione dei veicoli per conto della datrice di lavoro all'interno del traffico e circuito cittadino. A fronte dello svolgimento di tali mansioni, in periodi non feriali venivano corrisposte ai ricorrenti:
- un' “indennità di guida 18 M” pari ad € 4,00 giornaliere anche definita
“indennità autosnodati”;
- un' “indennità di guida o di turno”, valorizzata in € 0,52 (zero/52) per ogni giornata di guida;
- un' “indennità lavori pesanti”, quantificata in € 0,29 per ciascuna ora di lavoro e per un massimo di € 2,03 (due/03) al giorno;
- un'“indennità domenicale”, valorizzata in € 5,81 (cinque/81) per ogni domenica lavorata;
- un'“indennità prestazione conducente”, come razionalizzazione delle voci retributive precedentemente riconosciute al personale viaggiante proveniente da altra società di trasporto triestino, ossia la A.C.T. per € 9,16 giornalieri.
5 2. Tali indennità, esponevano i ricorrenti, non venivano loro corrisposte durante i periodi di ferie dagli stessi godute, prevedendo l'art. 6 del CCNL autoferrotramvieri esclusivamente la corresponsione della “retribuzione normale, ovvero quella dovuta per anzianità individuale, indennità di contingenza non conglobata, indennità sostitutiva di mensa, gli assegni personali, le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio, nonché le quote non conglobate di caropane”. Solo con un accordo intervenuto in data 10 maggio 2022, era stato espressamente pattuito che “al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022, era stata istituita una nuova indennità denominata indennità retribuzione ferie del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell‟art.
10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall‟art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché del presente articolo”. Per il periodo precedente la condotta del datore di lavoro, che non aveva corrisposto le indennità sopra elencate durante le ferie dei ricorrenti, doveva considerarsi illegittima perché contraria alla ben nota giurisprudenza di matrice europeistica, secondo cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e ricomprendere qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore, in modo da non dissuaderlo dal godimento delle ferie.
6 3. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale in ordine all'“indennità autosnodati”, rilevava come la stessa non possa essere ritenuta una voce intrinsecamente connessa all'espletamento delle mansioni o ad uno status personale dell'operatore di esercizio, in quanto la stessa viene riconosciuta sulla base del presupposto che il mezzo autosnodato sia effettivamente condotto nell'ambito del turno di assegnazione e dunque non può dirsi continuativamente corrisposta. In ordine all'indennità lavori pesanti rilevava come la stessa non poteva affatto qualificarsi come intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni ovvero ad un incomodo funzionalmente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse, in quanto un tempo concessa agli operai era poi stata estesa ai conducenti ed era stata concessa ai fini di una sorta di pace sociale nell'ambito di una dialettica contrattualcollettiva e comunque per garantire anche agli autisti un superiore livello retributivo.
Quanto all'indennità di turno, nemmeno si poteva condividere la prospettazione attorea, in quanto lo svolgimento del lavoro a turni rappresenta una delle possibili articolazioni dell'orario di lavoro in cui viene svolta la mansione e non attiene quindi alla natura della mansione stessa, che risulta in ogni caso identica da un punto di vista qualitativo indipendente dall'articolazione oraria del lavoro. Analogo discorso doveva valere per l'indennità di lavoro domenicale, poiché quest'ultimo non costituisce un elemento connotativo della prestazione di lavoro del conducente, ma solo una sua modalità organizzativa che non incide sulla sua portata contenutistica. Rilevava inoltre, con riferimento all'indennità di prestazione conducente che la stessa era frutto dell'evoluzione della contrattazione aziendale, e raggruppava al suo interno tutta una serie di altre voci eterogenee, previste dalla precedente disciplina contrattualcollettiva aziendale o da altre fonti. Trattandosi di un beneficio economico
7 comprensivo di una pluralità di voci non costituiva emolumento da valutarsi per la finalità esaminata dalla riportata giurisprudenza comunitaria, perché non corrisposto a compensazione di una specifica penosità legata alla mansione né risultava correlata al peculiare status professionale o personale dei lavoratori. Evidenziava infine la convenuta che secondo le prescrizioni del diritto dell'UE non era rilevante ed illegittimo qualsiasi scostamento tra la retribuzione per i periodi di lavoro e i periodi di ferie bensì solo ed esclusivamente quelle diminuzioni della retribuzione idonee a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e che in caso di accoglimento della prospettazione avversaria si sarebbe dovuto tener conto delle quattro settimane di ferie annuali e non già anche nelle eventuali ulteriori giornate eventualmente fruite dai lavoratori.
4. La causa veniva istruita con il conferimento di CTU tecnico - contabile per poi essere decisa all'udienza del 3.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato e dovrà essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
6. Preliminarmente si deve rilevare che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente è infondata, condividendosi quanto affermato dalla
Suprema Corte in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, delle modifiche apportate dall'art. 1 comma
42 della legge n.92/2012, anche nel caso in cui si verta in ambito di applicazione dell'art. 18 legge n. 300/1970. In particolare ha affermato la
Corte di Cassazione che: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di
8 entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. nr. 26246/2022; Cass. nr.
30957/2022). In applicazione di tale principio, ritiene il Tribunale che sarebbero prescritte le sole pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012, data di entrata in vigore della Legge Fornero, mentre per quelle per le quali alla data anzidetta non risulta decorso il termine quinquennale non risulta maturata la fattispecie estintiva. In tali termini sono stati elaborati i conteggi, che quantificano le differenze rivendicate dai ricorrenti a decorrere dall'agosto 2007.
7. Quanto al merito della vicenda si deve rilevare che il diritto alle ferie annuali
è regolato dall'art. 36 comma 3 Cost. e dall'art. 2109 c. 2 c.c., i quali affermano il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite”, e dall'art. 10
d.lgs. n. 66/2003, secondo il quale: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. Il diritto a ferie annuali retribuite è espressamente affermato anche dal diritto dell'Unione Europea, in quanto l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE afferma che: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. In tale contesto normativo, e con specifico riguardo all'entità della retribuzione da riconoscere durante il periodo di
9 fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, , ha Persona_1
chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva menzionata deve essere interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione ordinaria, in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro effettivo. Di particolare rilevanza appaiono, per quanto in argomento, i seguenti passi della motivazione resa dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011,
n.155, C-155/10, Williams: “La formulazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e
C-520/06, e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54 e Persona_2
giurisprudenza citata). 18. Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati. 19. In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle
«ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause
10 riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto Persona_1
50, nonché e a., cit., punto 58). 20. Infatti, l'obbligo di Persona_2
monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., punto 60). 21 Come precisato dall'Avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. 22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. 23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. 24
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di
11 lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
8. Una prima considerazione appare indiscutibile alla luce di tali argomentazioni: vi deve essere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in modo che lo stesso possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio. Se la retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in altri elementi variabili, fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, rimane valido il principio per il quale tale retribuzione non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
La retribuzione feriale da corrispondere dovrà tenere conto, da un lato, della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, dall'altro, dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi. Sotto il primo profilo la Corte di Giustizia ha precisato che devono essere considerati ai fini del calcolo i compensi che vanno a remunerare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Nel porre in essere tale verifica, il giudice nazionale deve “valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte,
i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore
12 e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro”.
9. Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di giustizia con la sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, che ai fini del calcolo della retribuzione feriale si deve tener conto degli elementi correlati allo status personale e professionale, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali, e nondimeno sono stati affermati, nel contesto giurisprudenziale nazionale in numerosi arresti della Corte di Cassazione
(Cass. nr. 13932/2024; Cass. nr. 13972/2024; Cass. nr. 14089/2024), essendosi esplicitamente ricordato in quella sede che nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad un'interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione.
10. Nel caso di specie, affermano i ricorrenti che la retribuzione erogata durante i giorni di ferie include i soli elementi della retribuzione definita “normale”, che determina la base di calcolo escludendo tutti i trattamenti retributivi ulteriori di cui godono i lavoratori anche in base alla contrattazione aziendale. Tali elementi della retribuzione, illegittimamente esclusi almeno in tesi attorea, sono l'indennità di turno, l'indennità di lavoro domenicale,
l'indennità prestazione conducenti e l'indennità lavori pesanti, l'indennità autosnodati.
11. Quanto agli elementi fattuali e giuridici dai quali dedurre il “nesso intrinseco” fra tali indennità e le mansioni svolte dal ricorrente, parte ricorrente ha affermato che lo stesso si deve ricavare dalla loro denominazione e dalla natura e funzione indubitabile delle medesime, e dal fatto che tali indennità “sono erogate in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di operatore di esercizio
13 (conducente). Allega altresì al ricorso documentazione contrattuale nella quale vengono disciplinate tali indennità.
12. Va premesso, in primo luogo, che la circostanza per la quale la contrattazione collettiva non abbia inserito tali indennità nel calcolo della retribuzione feriale non è né rilevante né determinante ai fini del decidere in quanto la sovraordinata normativa eurocomunitaria, così come interpretata dalla corte di Giustizia, risulta inderogabile anche su accordo delle parti. E' dunque necessario esaminare le voci retributive indicate in ricorso al fine di valutare se le stesse siano intrinsecamente ricollegabili alle mansioni svolte o riconducibili allo status professionale dei ricorrenti.
13. Con riferimento all'indennità di turno o di guida e l'indennità di lavoro domenicale, lo scrivente ritiene che il presupposto richiesto dalla Corte di
Giustizia per il loro inserimento nella retribuzione feriale, ovvero l'essere tali indennità intrinsecamente riferibili allo svolgimento della mansione di pertinenza dei ricorrenti o riferite al loro status professionale, sia rispettato, e che in particolare parte ricorrente abbia dato prova di un tanto. Se è vero che in presenza di lavoro domenicale o a turni si è davanti ad un aspetto organizzativo e temporale della prestazione lavorativa che ha un nesso del tutto “estrinseco” con la mansione in argomento, deve però rilevarsi che tali indennità, in ragione degli accordi intercorsi fra le parti sociali, risultano connesse con lo status professionale dei ricorrenti. Dispone difatti l'art. 24
CCNL applicabile che “l'indennità di guida o di turno” e “l'indennità di lavoro domenicale … spettano al personale viaggiante di macchina e di guida” e che “l'importo da corrispondere per l'indennità di guida o di turno per ogni giornata di effettiva prestazione è di lire 1.000 (€ 0,52), mentre
l'importo da corrispondere per ogni effettiva giornata lavorata di domenica
è di lire 11.250 (€ 5,81)”. Si tratta, con ogni evidenza, di indennità che le parti sociali hanno espressamente riconosciuto in favore di tutti i dipendenti
14 con mansioni di conducente e non genericamente allo svolgimento di lavoro a turni o lavoro domenicale, e dunque di emolumento che appare indissolubilmente legato allo status professionale dei ricorrenti. Del resto, in materia, è intervenuta la Corte di Cassazione che ha confermato, in fattispecie similare rispetto a quella in trattazione, la correttezza della prospettazione attorea e dunque la necessità di includere nella retribuzione l'“indennità di turno o di guida” (Cass. nr. 25850/2024).
14. Quanto all'indennità autosnodati, è pacifico che la stessa venga corrisposta in considerazione del fatto che l'operatore sia alla guida di veicoli che presentano uno “snodo” in ragione della loro lunghezza. Con accordo del 24 ottobre 2006 tale indennità viene corrisposta agli addetti che si trovano a prestare servizio su un turno codificato di tipo 4xx (autosnodati) e quantificata in € 4,00 giornalieri. Parte resistente ha rilevato che l'indennità in questione non viene riconosciuta a tutti i conducenti e per il sol fatto di essere conducenti, ma solo ed esclusivamente per quei turni nei quali il lavoratore abbia effettivamente guidato un veicolo da 18 metri. Obiezione che appare non rilevante, atteso che l'indennità appare il corrispettivo di un'attività attinente ad un aspetto intrinseco rispetto alle mansioni svolte, ed in particolare collegata ad un'attività di conduzione di mezzi speciali, discendendo da ciò la correttezza della prospettazione attorea.
15. Il discorso è certamente più complesso con riferimento all'indennità
“prestazione conducenti”. Parte resistente, nella propria memoria difensiva ha proceduto ad un'approfondita ricostruzione della natura dell'indennità in questione, rilevando che la stessa sarebbe “frutto dell'evoluzione della contrattazione aziendale, raggruppi (e sostituisca) al suo interno tutta una serie di altre voci eterogenee, previste dalla precedente disciplina contrattualcollettiva aziendale o da altre fonti” e sarebbe costituita da premio di produzione, indennità evitati sinistri, premio di ristrutturazione (a
15 chi spettante), 50% dell'indennità di ristrutturazione (a chi spettante), indennità di funzione (a chi spettante). L'eterogeneità delle voci retributive che compongono l'indennità, e la sua non esclusiva riconducibilità alla natura delle mansioni svolte dai conducenti, non consentirebbe di giungere alla conclusione che l'esclusione di tale emolumento dal computo della retribuzione per il calcolo delle ferie sia illegittima. In realtà parte ricorrente ha ben ricostruito la ratio e la natura dell'indennità in questione, rilevando quanto all'“indennità di prestazione”, che l'art. 4 dell'accordo nazionale del
21 maggio 1981 (doc. 5 memoria difensiva), che la istituisce, prevede che a decorrere dal 1° giugno 1981 sarà corrisposta a ciascun agente un'indennità giornaliera di lire 570 per ogni effettiva giornata prestazione, rendendosi evidente il collegamento fra indennità e status professionale e qualifica del soggetto nel cui favore è stata istituita, vale a dire gli “agenti”, ora
“Operatori di Esercizio” (per le tabelle di derivazione elaborate dalla contrattazione collettiva vedasi pag. 43, doc. 7 del ricorso). Quanto all'indennità di produzione parte ricorrente ha rilevato che si tratta di una indennità legata, allo status professionale e/o qualifica di “conducente di linea”, come risulta dalla lettura del doc. 12 di parte resistente alla pag. 20, avente per oggetto una lettera di salvaguardia del trattamento retributivo.
Quanto all'indennità di ristrutturazione, la stessa è stata istituita dall'accordo aziendale del 19 luglio 1996 (doc. 13 parte resistente), nell'ambito di una rimodulazione della prestazione lavorativa e status professionale del
“personale viaggiante”. Tali elementi evidenziano il ricorrere di un legame intrinseco fra indennità in questione e mansioni svolte dai ricorrenti o loro status professionale, e tali elementi, valutati unitamente al nomen juris scelto dalle parti sociali per l'indennità in questione fanno propendere per la correttezza della prospettazione attorea.
16 16. Con riferimento all'indennità lavori pesanti si deve tenere conto di quanto si legge nell'accordo del 20.8.1980 (doc. 4 memoria difensiva). Evidente in questo caso è il legame fra l'indennità in questione e la penosità della mansione di conducente, in quanto espressamente nell'accordo si afferma che l'indennità lavori pesanti viene estesa ai conducenti “al fine di dare una riposta immediata e concreta al reale stato di disagio in cui operano attualmente gli autisti di linea in servizio effettivo”, problemi che esplicitamente l'accordo individua nella mancata ristrutturazione del sistema di viabilità e nella carenza di personale, rendendosi chiaro che la ragione del riconoscimento dell'emolumento è da rinvenire nella riconosciuta penosità delle mansioni svolte.
17. Tanto argomentato sulla ricorrenza del nesso intrinseco nel caso di specie, fra indennità lavori pesanti e mansioni svolte dai ricorrenti, o sulla ricorrenza del loro legame con lo status professionale dei conducenti, è necessario ora verificare se la mancata corresponsione delle indennità in questione possa avere avuto un effetto dissuasivo sulle determinazioni assunte dai lavoratori in ordine alle ferie.
18. In ordine alla contestazione attorea sul periodo feriale del quale tenere conto per calcolare le differenze retributive oggetto di ricorso, si deve rilevare che la retribuzione eurounitaria di ferie deve essere riferita al periodo minimo di
4 settimane, come affermato da Cass. Sez. L., n. 20216 del 23/06/2022 secondo la quale “Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane.
Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C- 337/10, punto 36; Per_3
17 sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la Persona_4
normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili”. Ritiene lo scrivente che tale menzionato periodo deve essere inteso come di calendario, intanto perché la ratio delle sentenze della Corte di Giustizia è nel senso di assicurare ai lavoratori un periodo di garanzia minima, ed anche perchè essendovi articolazioni orarie diverse, un'interpretazione differente porterebbe a differenze di trattamento.
Effettivamente, se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come di
28 giorni di lavoro effettivo e non 4 settimane di calendario, i lavoratori con una articolazione oraria di 5 giorni alla settimana avrebbero diritto ad un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori con una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana avrebbero diritto ad un minimo di cinque settimane scarse.
19. Sulla base di tali presupposti è stata disposta CTU contabile con il seguente quesito: “Accerti il CTU, quale sarebbe la retribuzione feriale spettante a
, per le annualità di cui è causa, calcolata tenendo Parte_4
conto della media delle ”indennità 18 MT” percepite nell'anno precedente a quello a cui le ferie si riferiscono, divise per i giorni di effettiva presenza in servizio, e moltiplicata per i giorni di ferie goduti fino ad un massimo di quattro settimane annue, con indicazione separata dell'incidenza media mensile ed annuale delle singole indennità rispetto alla retribuzione feriale così calcolata e della differenza con quanto effettivamente percepito per lo stesso periodo” poi così integrato in data 4/12/2024 “accerti il CTU quale sarebbe la retribuzione feriale spettante ai ricorrenti, per le annualità oggetto di causa, calcolata tenendo conto non solo della media dell'”indennità 18MT”, ma anche della media dell'indennità lavori pesanti, di turno, domenicale e prestazione conducenti percepita nell'anno precedente a quello in cui le ferie si riferiscono, divise per i giorni di
18 effettiva presenza in servizio e moltiplicata per i giorni di ferie goduti fino ad un massimo di quattro settimane annue (pari a 24 giorni lavorativi), con indicazione separata dell'incidenza complessiva media mensile delle indennità citate rispetto alla retribuzione feriale e della differenza con quanto effettivamente percepito per lo stesso periodo”.
20. Correttamente il CTU incaricato ha considerato 4 settimane di calendario con le giornate di ferie spettanti a ciascun lavoratore sulla base delle previsioni di CCNL e dell'anzianità maturata e riconosciuto come dovuti ai ricorrenti i seguenti importi: per € 5.613,32; Parte_5
per € 4.768,92; Parte_1
per € 3.285,10; Parte_2
per € 3.127,85. Parte_3
21. Parte resistente ha svolto alcune considerazioni sui criteri indicati al consulente e volti a valutare la potenziale idoneità dissuasiva del mancato percepimento di tali importi sulle determinazioni dei lavoratori al godimento del periodo feriale. In particolare ha lamentato che il CTU non abbia tenuto conto della retribuzione di fatto ma solo di quella base per calcolare le percentuali di incidenza delle indennità oggetto di giudizio, ma tale prospettazione si palesa come del tutto generica nè accompagnata dall'indicazione di elementi concreti in ordine all'identificazione ed al peso quanto ad entità e continuità di percepimento degli elementi di retribuzione non considerati. Non può poi essere condivisa la prospettazione della convenuta secondo cui nel caso di specie non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che gli importi riconosciuti hanno sulla retribuzione, perché tale prospettazione al massimo sarebbe accettabile ove si mettesse in rapporto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione
19 annua. Approccio, quest'ultimo, non condivisibile, perché la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª) e non è termine di paragone omogeneo, e perchè il confronto deve essere fatto sullo stesso intervallo di tempo sul quale il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (Trib. Roma nr.
4221/2022 e 58/2022 e App. Milano nr. 1470/2021, cit), ovvero quello mensile, o inframensile. Prospettiva quest'ultima che la stessa Corte di
Cassazione ha in tempi assai recenti ritenuto condivisibile, affermando: “In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. nr. 14089/2024).
22. Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono non si può non osservare come il CTU abbia accertato per tutti i ricorrenti, percentuali di incidenza sempre superiori al 10%. Si tratta di percentuali di incidenza tutt'altro che insignificanti ed irrisorie, tanto che con riferimento al periodo considerato, il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio nella retribuzione feriale, ha dato luogo alla perdita, con riferimento alla posizione del lavoratore risultato meno danneggiato, di un importo complessivo quasi doppio rispetto a quello percepito mensilmente in media.
23. Alla luce di tali considerazioni, non si può che concludere per il ricorrere, nel caso di specie, di un potenziale effetto dissuasivo della mancata corresponsione delle indennità in questione sulle determinazioni dei lavoratori relative alla fruizione delle ferie.
20 24. In accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto con il diritto europeo così come risultante dalle pronunce della
Corte di Giustizia sopra richiamate, delle clausole contenute nell'art. 5 del
CCNL Autoferrotranvieri del 1976 che limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati e non ricomprende le indennità oggetto di giudizio.
25. Di conseguenza, va affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle indennità richieste con il presente ricorso, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dunque a percepire gli importi risultanti dalla CTU e sopra elencati.
26. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
27. Le spese di CTU sono poste a carico della resistente e liquidate in € 2.320,00 oltre accessori, in applicazione dell'art. 10 del DM 20.5.2012, pari all'importo di € 580,00 moltiplicato per le nr. 4 posizioni oggetto di consulenza.
PQM
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 5 del CCNL del 1976, laddove limitano il computo della retribuzione Controparte_2
dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle indennità denominate “indennità autosnodati” ovvero “indennità 18 MT” (accordo sindacale aziendale del 24 ottobre 2006), “indennità di guida o di turno” (accordi nazionali del 17 giugno 1982, del 21 maggio 1981 e del 2 ottobre 1989, poi incorporati nel
, “indennità lavori pesanti” (accordo sindacale Controparte_3
21 aziendale del 20 agosto 1980), “indennità domenicale” (accordi nazionali del
17 giugno 1982, del 21 maggio 1981 e del 2 ottobre 1989, poi incorporati nel e “indennità prestazione cond.” (accordo Controparte_3
sindacale aziendale dell'11 marzo 2022), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
3) condanna la società resistente a pagare a tale titolo in favore dei ricorrenti di seguito indicati i seguenti importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali: per € 5.613,32; Parte_5
per € 4.768,92; Parte_1
per € 3.285,10; Parte_2
per € 3.127,85. Parte_3
4) pone a definitivo carico di parte resistente le spese di CTU che liquida in €
2.320,00 oltre accessori;
5) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 5.388,00 per compensi professionali, oltre accessori e spese di contributo unificato;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Trieste in data 3/9/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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