Art. 3. (Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale) 1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale. 2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attivita' culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabilite le modalita' per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2. 4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 3, comma 2:
- Per il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , vedi nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 3, comma 3:
- Per il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , vedi nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 3, comma 4:
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificato dall' art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), e' il seguente:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare.
a)-e) omissis;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) (i-quater) omissis.».
Nota all'art. 3, comma 2:
- Per il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , vedi nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 3, comma 3:
- Per il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , vedi nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 3, comma 4:
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificato dall' art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), e' il seguente:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare.
a)-e) omissis;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) (i-quater) omissis.».