Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Paolo Petrina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Genova n. -OMISSIS- del 25.01.2022, di revoca della licenza di porto di fucile uso tiro a volo al sig. -OMISSIS-;
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 – tenutasi in modalità telematica - il dott. Giuseppe US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Con atto notificato il 28 marzo 2022 e depositato il 22 aprile 2022, il sig. -OMISSIS- – ex appartenente alla Polizia di Stato - impugna il decreto del Questore di Genova n. -OMISSIS- del 25.01.2022, di revoca della sua licenza di porto di fucile, uso tiro a volo, n. -OMISSIS-, rilasciata il 23 giugno 2017.
Deduce i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DELL’ART. 11 T.U.L.P.S. E DELL’ART. 3 LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA OD ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA, CONTRADDITORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI E CARENZA DEI PRESUPPOSTI. L’amministrazione avrebbe illegittimamente disposto l’impugnata revoca del porto di fucile del ricorrente senza tener conto dell’esito positivo della visita medica di idoneità del 27 aprile 2021 – peraltro dalla stessa amministrazione disposta - sul solo ed insufficiente presupposto della pendenza nei suoi confronti di procedimento penale per diffamazione di ex colleghi e superiori.
II) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO ALTRI PROFILI. Il provvedimento impugnato non avrebbe valutato correttamente i fatti: “I post pubblicati dal -OMISSIS- su Facebook ed aventi ad oggetto ex colleghi sono riferibili ad un periodo di tempo circonstanziato durante il quale lo stesso versava in una condizione psicologica non ottimale. Tutto ciò viene dimostrato dalla
circostanza che lo stesso verrà dichiarato non idoneo al servizio incondizionato per motivi psichiatrici proprio nel 2019, anno in cui a causa del suo stato di salute egli si lasciava andare ad una serie di sfoghi personali, ma innocui, sul famoso social network. Invero, le condotte di cui al capo d’imputazione, contrariamente a quanto viene affermato nel provvedimento di revoca, non sono state commesse tra il gennaio 2018 ed il novembre 2019, bensì tra il giugno 2019 ed il novembre 2019, per poi aversi un solo altro post, che riguarda comunque un amico del -OMISSIS-, nel luglio 2020”. L’amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente “versava in uno stato di ansia e depressione, che ne causerà addirittura l’estromissione dal corpo di appartenenza nel luglio 2019, dovuti anche -OMISSIS-che determinavano nell’odierno ricorrente-OMISSIS-che, unito ad alcuni episodi di -OMISSIS- prontamente denunciati alla procura genovese, lo ha portato ad uno sfogo sul noto social network dove si è comunque limitato, seppur con qualche nota di colore, a raccontare alcune vicende occorsegli”. Non sarebbe stato correttamente ponderato come l’integrità psichica del ricorrente sia stata pienamente confermata dalla successiva visita medica -OMISSIS-, che ne ha attestato l’idoneità all’uso delle armi per difesa personale. L’amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente le ragioni per le quali ha inteso comunque revocare il titolo abilitativo in questione.
Il ricorrente conclude, anche con successiva memoria, per l’accoglimento del gravame.
Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nell’udienza del 22 aprile 2026.
Il ricorso è infondato.
La legislazione affida all'autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
Ai sensi degli artt. 39 e 43 del R.D. n. 773/1931 - che attribuiscono al Prefetto e al Questore, rispettivamente, la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e di ricusare la licenza di porto d'armi - i relativi poteri possono essere esercitati non solo quando le persone destinatarie dei predetti provvedimenti abbiano riportato condanne penali o siano sottoposte a procedimenti penali, ma anche quando le medesime, più semplicemente, siano ritenute capaci di abusarne o non diano affidamento di non abusare delle armi. Di conseguenza anche episodi di modesto o di nessun rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell'uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell'amministrazione anche il ragionevole dubbio che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo (giurisprudenza costante, v. ad esempio, da ultimo, T.A.R. Piemonte, III, 19 marzo 2026, n. 628).
Ciò posto, occorre rilevare come il provvedimento di revoca del porto d’armi oggetto della presente impugnativa sia assistito da ampia ed articolata motivazione, della quale si riporta qui di seguito la parte essenziale:
” Rilevato che il -OMISSIS-, ex appartenente alla Polizia di Stato, in data 23.07.2019, veniva sottoposto ad accertamenti medici da parte del C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- in occasione dei quali il predetto veniva dichiarato ‘permanentemente non idoneo al S.I. in maniera assoluta. Non idoneo nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato’;
Atteso che la licenza di porto di fucile in premessa indicata era già stata cautelativamente ritirata in occasione della notifica al -OMISSIS- del decreto con il quale il Questore di Genova, a seguito di proposta dell’Ufficio Sanitario Prov.le, aveva disposto il ritiro del tesserino di appartenenza al Corpo nonché l’armamento individuale e relativo munizionamento;
Rilevato che il -OMISSIS-, in data 13.10.2020, formulava istanza volta alla restituzione della licenza di porto di fucile a suo tempo cautelativamente trattenuta dal competente Comm.to Polstato di -OMISSIS-, adducendo l completa remissione della patologia di natura psichiatrica allora sofferta;
Ritenuto in ragione del contenuto della documentazione medica prodotta dall’interessato e di quella giacente agli atti di dover proporre il -OMISSIS- a suppletiva visita presso il preposto Collegio
Medico dell’A.S.L. n. 3 – Regione Liguria – finalizzata alla conferma dell’idoneità psico – fisica del predetto alla licenza di detenere e portare armi ex D.M. Sanità 28.04.1998;
Rilevata altresì la pendenza, presso il Tribunale di Genova, di procedimento penale nei confronti del -OMISSIS-, imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv – 595, c. 3 del C.P. con citazione diretta a giudizio, fissata per il giorno 11.01.2022. Nella circostanza specifica, il -OMISSIS-, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone, postando commenti e video sul proprio profilo Facebook, accessibile senza restrizioni, offendeva la reputazione di dirigenti e funzionari in servizio presso la Polizia di Stato di Genova, rivolgendo nei loro confronti, nel periodo ricompreso tra gennaio 2018 e novembre 2019, insulti e offese di una certa rilevanza;
…
Ritenuto che le modalità dell’azione criminosa oggetto del procedimento iscritto a carico del -OMISSIS-, oltre ad incidere negativamente sul requisito di affidabilità richiesto ai detentori di armi e/o titolari di licenze in materia, siano indice di scarso autocontrollo delle proprie pulsioni facendo peraltro trasparire risentimento nei confronti di ex colleghi e suoi superiori tale da rendere comunque inopportuna la disponibilità di armi in tale contesto;
Tenuto conto altresì che il Prefetto di Genova, in data 09.06.2021, per difetto di motivazione e per la pendenza del procedimento penale anzidetto, avviava nei confronti del -OMISSIS- il procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa da quest’ultimo avanzata asserendo di temere peer la propria incolumità avendo ricevuto una missiva anonima contenente un proiettile inesploso, circostanza in ordine alla quale il predetto sporgeva denuncia per minacce nei confronti di ignoti. Accertamenti esperiti presso il Tribunale di Genova hanno evidenziato che il relativo procedimento si è concluso in data 01.06.2021 con l’archiviazione disposta dal G.I.P. in accoglimento dell’istanza formulata dal P.M.;
…
Avviata la comunicazione all’interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 e successive modificazioni della legge n. 241/90 senza che nei termini indicati ed in ordine alle motivazioni addotte, il -OMISSIS- si avvalesse della facoltà di partecipare al procedimento con la produzione di memorie difensive o con richiesta di audizione;
Preso atto della riconosciuta idoneità psico – fisica alla licenza di porto d’armi certificata dalla Commissione Medica istituita presso l’A.S.L. n. 3 – Regione Liguria – in data 02.04.2021;
Ravvisata la necessità di dover attendere, ai fini di una più approfondita valutazione, l’esito dell’allora prossima udienza relativa al procedimento penale pendente a carico del -OMISSIS-, presupposto dell’avviato procedimento di revoca della licenza in oggetto;
Considerato che il legale dl -OMISSIS-, con missiva pervenuta lo scorso 13 gennaio, diffidava quest’Ufficio ad esprimersi in ordine alle determinazioni assunte a seguito di avvio del procedimento circa la revoca della licenza di porto di fucile uso tiro a volo, della quale era stata avanzata richiesta di restituzione;
Atteso che gli accertamenti esperiti in ordine all’esito dell’udienza fissata per lo scorso 11 gennaio in ordine al procedimento penale iscritto a carico del -OMISSIS-, evidenziavano il rinvio della seduta al 17.02.2022 per assenza dell’imputato;
Tenuto conto dell’istanza formulata dal legale del -OMISSIS- e delle condotte, tuttora al vaglio dell’A.G., contestate al proprio assistito, già di per sé gravi ed erosive il requisito di affidabilità ma ancora più censurabili se riconducibili ad ex appartenente alle Forze dell’Ordine, qualità che sottende il mantenimento di comportamenti deontologicamente corretti, particolare autocontrollo nella gestione delle criticità nonché piena tranquillità e trasparenza nelle relazioni sociali”.
Dalla motivazione predetta si ricava che l’amministrazione ha preliminarmente verificato – disponendo ulteriore visita di controllo - l’idoneità psico – fisica del -OMISSIS- alla licenza di porto d’armi, il quale, è bene rammentarlo, solo poco tempo prima (nel luglio del 2019) era stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio in Polizia per disturbi psichici (“-OMISSIS-”).
Successivamente, la Questura ha riscontrato comportamenti disvelanti il non completo autocontrollo del ricorrente, aventi anche rilievo penale. Ha poi concluso il procedimento di revoca – superando l’iniziale intendimento di attendere l’esito del giudizio penale pendente sui predetti comportamenti, peraltro poi sfociato in sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Genova il 4 ottobre 2023 – a seguito di diffida a provvedere trasmessa dal legale del -OMISSIS-.
In buona sostanza, il Questore ha ritenuto che la diffamazione nei confronti di ex colleghi e superiori, con utilizzo di espressioni piene di aggressività ed astio, rappresenti un significativo sintomo di carente autocontrollo e di gestione non equilibrata delle pulsioni emotive, con conseguente valutazione di incompatibilità del mantenimento in capo al -OMISSIS- della disponibilità di armi.
Si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, rientranti nel merito dell’azione amministrativa e dunque sottratte, in linea di principio al sindacato del giudice della legittimità, salva l’ipotesi di manifesta illogicità o incongruenza delle determinazioni assunte (v. T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 2 ottobre 2025, n. 1548; T.A.R. Emilia Romagna, I, 15 marzo 2010, n. 2224; C.S., V, 13 novembre 2009, n. 7107).
Siffatta ipotesi con ogni evidenza non ricorre nel caso in esame, giacché le considerazioni svolte dall’amministrazione per revocare il porto d’armi del ricorrente non risultano illogiche o incongrue, in quanto si fondano su elementi di fatto non controversi, dai quali l’amministrazione fa derivare un’esigenza di cautela che appare del tutto ragionevole, vieppiù alla luce della acclarata inidoneità dell’interessato al servizio in Polizia.
Non possono in contrario condividersi le deduzioni di contraddittorietà avanzate da parte ricorrente, in quanto l’idoneità psico – fisica verificata dalla Commissione medica nel 2021 rappresenta solo il presupposto necessario per il rilascio della licenza di porto d’armi, che richiede altresì un giudizio di complessiva affidabilità ulteriore e diverso, riservato dalla legge all’Autorità di P.S.
Né può inficiare la correttezza della valutazione svolta dall’amministrazione il rilievo secondo cui i comportamenti censurabili posti in essere dal ricorrente sarebbero originati da circostanze particolari, ormai superate. Al riguardo, anche volendo prescindere dal ristretto arco temporale (2019/2022) in cui si è svolta l’intera vicenda, deve rilevarsi che le circostanze particolari invocate dal ricorrente non giustificano comunque i comportamenti dal medesimo tenuti, né rassicurano sulla sua complessiva affidabilità per il porto d’armi.
In ogni caso, nel dubbio - stante l'assenza di un diritto assoluto al porto d'armi - nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell'arma per attività di diporto o sportiva (T.A.R. Lazio, I, 3 ottobre 2025, n. 17035).
In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa infondato e va quindi rigettato.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di causa a favore dell’amministrazione resistente, forfetariamente determinate in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe US, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.