TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 515
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 11 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza od erroneità della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di adeguata istruttoria, contraddittorietà tra provvedimenti e carenza dei presupposti.

    Il provvedimento di revoca è motivato in modo ampio e articolato, considerando sia la precedente inidoneità al servizio per disturbi psichici, sia i comportamenti disvelanti scarso autocontrollo e rilevanza penale, ritenuti incompatibili con la detenzione di armi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990; Eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti.

    L'idoneità psico-fisica verificata dalla commissione medica è solo un presupposto necessario, ma non sufficiente, per il rilascio della licenza, che richiede un giudizio di affidabilità complessiva riservato all'Autorità di P.S. Le circostanze particolari invocate dal ricorrente non giustificano i comportamenti tenuti né rassicurano sulla sua affidabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 515
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 515
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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