Art. 55.
L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del. Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano".
L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del. Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano".