Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 813
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti impositivi

    La Corte ha ritenuto che le cartelle e i successivi avvisi di intimazione siano stati ritualmente notificati secondo le regole del Regolamento postale, tramite consegna a familiari conviventi, domestica o portiere.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto che, considerato il termine di prescrizione decennale, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione sia l'intimazione di pagamento notificata in data recente e che le successive intimazioni siano intervenute nel decennio, escludendo la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 813
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 813
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo