CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 813/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, RE
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12765/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044331185/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044331185/000 IVA-ALIQUOTE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044331185/000 IRAP 1999
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720030498167035 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720040267830375 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100367334912 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJPTJPM000739/2013 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720050146736876 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080273930703 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10498/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 19 luglio 2024 Ricorrente 1 promuove opposizione all'avviso di intimazione in rubrica, notificatole il 5 giugno 2024, per il pagamento della somma complessiva di
€ 26.880,78 per il mancato pagamento di n. 5 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di accertamento anno
2013 relativi a vari tributi (IRPEF 1999-2000-2004-2013 /IVA 1999/IRAP 1999-2001/Addizionale comunale all'IRPEF 2013/rit. alla fonte su provvigioni 2007). Deduce e argomenta:
- che le cartelle e l'avviso non le sono mai state notificate;
- che i crediti in cartella e nell'avviso per tributi, sanzioni e interessi sono prescritti.
Conclude, in via preliminare per la sospensione dell'esecutività dell'intimazione opposta e, nel merito, per sentirla dichiarare illegittima.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Dir.prov. Rm 1 ha replicato:
- che le cartelle e l'avviso opposti sono stati ritualmente notificati;
- che, in ragione del mancato pagamento delle cartelle sono stati ritualmente notificati alla ricorrente una serie di avvisi di intimazione, l'ultimo dei quali notificato il 9.4.2023;
- che nessun termine di prescrizione è perciò decorso, anche considerato il periodo di sospensione disposto dalla normativa COVID.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18 ottobre 2024 la CGT ha respinto l'istanza di sospensione.
All'udienza del 17 ottobre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Secondo il più recente orientamento della Corte di cassazione in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
L'art. 38, secondo comma, del Regolamento postale (d.P.R. n. 655 del 1984) dispone che le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti. È fatta eccezione per le corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l'indicazione "a lui solo" od altra equivalente, nel quale caso non possono essere consegnate a terzi.
Dall'esame dei documenti in atti (docc. 4/8, 9/11 e 14) risulta che le cartelle e i successivi e relativi avvisi di intimazione sono stati ritualmente notificati tutti allo stesso indirizzo secondo le regole del Regolamento postale, tramite consegna al marito, alla domestica o, in misura preponderante, al portiere.
Considerato che si verte di tributi a prescrizione decennale, che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione
è rappresentato dall'intimazione di pagamento notificata il 9.4.2023, che tale intimazione non è stata impugnata (Cass. n. 20476 del 2025), e, comunque, che a far data dalla notifica delle cartelle e dell'avviso le successive intimazioni sono tutte intervenute nel decennio, il diritto ai tributi di cui all'intimazione opposta non è prescritto.
Il ricorso va perciò respinto.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite a carico della ricorrente, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, RE
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12765/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044331185/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044331185/000 IVA-ALIQUOTE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044331185/000 IRAP 1999
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720030498167035 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720040267830375 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100367334912 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJPTJPM000739/2013 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720050146736876 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080273930703 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10498/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 19 luglio 2024 Ricorrente 1 promuove opposizione all'avviso di intimazione in rubrica, notificatole il 5 giugno 2024, per il pagamento della somma complessiva di
€ 26.880,78 per il mancato pagamento di n. 5 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di accertamento anno
2013 relativi a vari tributi (IRPEF 1999-2000-2004-2013 /IVA 1999/IRAP 1999-2001/Addizionale comunale all'IRPEF 2013/rit. alla fonte su provvigioni 2007). Deduce e argomenta:
- che le cartelle e l'avviso non le sono mai state notificate;
- che i crediti in cartella e nell'avviso per tributi, sanzioni e interessi sono prescritti.
Conclude, in via preliminare per la sospensione dell'esecutività dell'intimazione opposta e, nel merito, per sentirla dichiarare illegittima.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Dir.prov. Rm 1 ha replicato:
- che le cartelle e l'avviso opposti sono stati ritualmente notificati;
- che, in ragione del mancato pagamento delle cartelle sono stati ritualmente notificati alla ricorrente una serie di avvisi di intimazione, l'ultimo dei quali notificato il 9.4.2023;
- che nessun termine di prescrizione è perciò decorso, anche considerato il periodo di sospensione disposto dalla normativa COVID.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18 ottobre 2024 la CGT ha respinto l'istanza di sospensione.
All'udienza del 17 ottobre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Secondo il più recente orientamento della Corte di cassazione in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
L'art. 38, secondo comma, del Regolamento postale (d.P.R. n. 655 del 1984) dispone che le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti. È fatta eccezione per le corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l'indicazione "a lui solo" od altra equivalente, nel quale caso non possono essere consegnate a terzi.
Dall'esame dei documenti in atti (docc. 4/8, 9/11 e 14) risulta che le cartelle e i successivi e relativi avvisi di intimazione sono stati ritualmente notificati tutti allo stesso indirizzo secondo le regole del Regolamento postale, tramite consegna al marito, alla domestica o, in misura preponderante, al portiere.
Considerato che si verte di tributi a prescrizione decennale, che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione
è rappresentato dall'intimazione di pagamento notificata il 9.4.2023, che tale intimazione non è stata impugnata (Cass. n. 20476 del 2025), e, comunque, che a far data dalla notifica delle cartelle e dell'avviso le successive intimazioni sono tutte intervenute nel decennio, il diritto ai tributi di cui all'intimazione opposta non è prescritto.
Il ricorso va perciò respinto.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite a carico della ricorrente, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori se dovuti.