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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/10/2025, n. 14837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14837 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 20430/2024 pendente tra
Parte_1
(avv. De Angelis Antonio)
Opponente – creditore intervenuto
E
[...]
Controparte_1
(avv. Tofanelli Alessandro)
Opposti – creditori procedenti
Controparte_2
(contumace)
Debitore
1 E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
Controparte_4
[...] [...]
Controparte_5
(contumaci)
Terzi pignorati
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione R.G.E. 10479/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il :“[…] nel merito per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare Parte_1 e dichiarare il diritto del a partecipare all'assegnazione - quale creditore Parte_1 tempestivamente intervenuto - dei crediti oggetto di pignoramento nell'ambito procedura R.G.E.M. 10479/2020, Tribunale di Roma, come da nota di precisazione del credito depositata nell'ambito della predetta procedura (doc. 14) e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare comunque illegittima e/o inefficacie l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma, all'esito della procedura esecutiva R.G.E.M. 10479/2020 nella parte in cui ha ritenuto non tempestivo l'intervento del con conseguente integrale riformulazione del predetto Parte_1 provvedimento di assegnazione. Con ogni conseguenza in ordine alle spese della presente fase di merito e di quella cautelare già espletata”.
Per E : “- In via preliminare e pregiudiziale CP_1 Controparte_1 accertare la tardività dell'intervento dispiegato dal;
- In via principale rigettare Parte_1 integralmente il ricorso;
- In via subordinata confermare l'ordinanza di assegnazione resa in data 9.11.2023 dal Giudice Dott. Guariniello. Con condanna alle spese della presente fase di merito e di quella cautelare già espletata come da notula e la distrazione delle somme in favore del presente scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza di diversi titoli esecutivi, con atto di pignoramento di crediti presso terzi di cui all'art. 543
c.p.c. e hanno agito in via esecutiva nei confronti di Controparte_1 CP_1 [...] per la somma di € 329.200,54 (di cui € 207.369,34 di spettanza di Controparte_2 ed € 121.804,20 di spettanza di . In particolare, i due creditori procedenti hanno CP_1 CP_1 inteso pignorare i crediti vantati dalla società esecutata nei confronti di Controparte_3
e così Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 come stabiliti dal Tribunale di Terni con sentenza n. 330/2020 che, in accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata dalla ha condannato gli Controparte_2
2 odierni terzi pignorati al pagamento della complessiva somma di € 318.600,00 oltre interessi e rivalutazione.
Iscritta a ruolo la procedura esecutiva il 30.07.2020, è stata fissata l'udienza del 24.03.2021.
Nelle more, con ordinanza del 24.09.2020 la Corte di Appello di Perugia ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Terni n. 330/2020 e, vista l'istanza dei creditori procedenti formulata all'udienza del 24.03.2021, il G.E. ha sospeso l'esecuzione ai sensi dell'art. 623 c.p.c.
Con sentenza n. 627/2024 la Corte di Appello di Perugia ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza n. 330/2020 del Tribunale di Terni. Il 03.02.2023 i creditori hanno depositato ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 627 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 16.10.2023.
Il 12.10.2023 il ha spiegato intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c. in forza della Parte_1
Determinazione del Responsabile del III Settore – Pianificazione Territoriale n. 5 del 24.02.2012 e della Sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 180/2018.
All'esito dell'udienza del 16.10.2023, con ordinanza del 09.11.2023 (comunicata il 10.11.2023) il
G.E., ritenuto tardivo l'intervento spiegato dal ha assegnato la somma di € Parte_1
301.528,62 ai creditori procedenti e l'importo residuo al Parte_1
Quest'ultimo in data 21.11.2023 ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, ritenendo che al fine di valutare la tempestività, o meno, dell'intervento spiegato ai sensi dell'art. 499 c.p.c. dovesse aversi riguardo all'udienza effettivamente tenuta per l'assegnazione delle somme e, dunque, nel caso di specie, all'udienza del 16.10.2023, con la conseguenza che il G.E. avrebbe dovuto ripartire proporzionalmente le somme staggite tra tutti i creditori, compreso l'interveniente poiché tempestivo. In ragione di quanto sopra, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
I creditori procedenti si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, considerata da un lato la tardività dell'intervento spiegato dal Parte_1
e dall'altro la invalidità della Determinazione del Responsabile del III Settore – Pianificazione
Territoriale, n. 5 del 24.02.2012 (ossia, uno dei due titoli esecutivi posti alla base dell'intervento del
. Pt_1
Con ordinanza del 06.04.2024 il G.E., nel confermare il provvedimento reso inaudita altera parte, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, ha compensato le spese di lite tra le parti e ha assegnato termine perentorio fino al 15.05.2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, tempestivamente notificato, il ha riproposto i motivi di Parte_1 opposizione formulati nella precedente fase cautelare, chiedendo la revoca del provvedimento impugnato.
3 I creditori procedenti si sono costituiti chiedendo il rigetto della opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, riproponendo le medesime difese spiegate nella precedente fase cautelare.
Il debitore esecutato e i terzi pignorati, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio di merito.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 08.10.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 08.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia
Deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2 Controparte_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5
[... che, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio di merito.
Il discrimen temporale tra interventi tempestivi e tardivi nella espropriazione presso terzi
L'art. 499, co. 2, c.p.c. - come novellato dalle riforme dell'anno 2005 - ha fissato un termine finale
(“prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli
530, 552 e 569”) non consonante rispetto alle previsioni normative che, con riferimento alle varie tipologie espropriative, individuano, in maniera differente (e meno rigorosa) il discrimen temporale tra interventi tempestivi e tardivi, stabilendo che l'intervento debba avere luogo:
- nell'espropriazione mobiliare, giusta l'art. 525 c.p.c., "non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione" (ovvero, nella cd. piccola espropriazione mobiliare, non oltre la data di presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita: art. 525, terzo comma);
- nell'espropriazione presso terzi, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti (art. 551, secondo comma, c.p.c.);
- nell'espropriazione immobiliare, a mente dell'art. 564, co. 1, c.p.c. “non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita”.
Mentre l'art. 499 c.p.c. ha come precipuo oggetto la regolamentazione del ricorso per intervento, la specifica disciplina del tempo dell'intervento è dettata, nell'ambito dei singoli paradigmi procedimentali della espropriazione, dagli articoli 525, 551 e 564 c.p.c.: infatti, l'art. 500 c.p.c., al fine di stabilire quali siano gli effetti dell'intervento, continua a richiamare espressamente “le disposizioni contenute nei capi seguenti”, e non già, quindi, l'art. 499 c.p.c. che lo precede. In virtù di tale richiamo, i citati articoli 525, 551 e 564 c.p.c., nel prevedere lo spartiacque tra interventi tempestivi e tardivi, non operano alcuna differenziazione tra le categorie dei creditori titolati e non
4 titolati, la qual cosa ne accredita, in via interpretativa, la portata di norme generali e ne escludono allora una esegesi restrittiva, circoscritta ai soli creditori muniti di titolo (in questo senso, v. Cass. n.
744/2016).
Dunque, nell'espropriazione di crediti presso terzi l'intervento di altri creditori, ex art. 551 c.p.c., non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale il terzo rende la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., per tale dovendosi intendere quella indicata nella citazione notificata al terzo ovvero quella differita d'ufficio dal giudice (Cass. n.20595 del 2010). La tempestività dell'intervento, inoltre, è questione rilevabile d'ufficio (in questo senso, Cass. n.
2043/2017 e Cass. n. 19858/2011).
Nel caso di specie, l'udienza di prima comparizione delle parti si è tenuta il 24.03.2021; il G.E., vista la richiesta dei creditori procedenti e preso atto della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 330/2020 del Tribunale di Terni, ha disposto la sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 623 c.p.c. L'intervento del è stato spiegato solamente il 12.10.2023 Parte_1 ovvero dopo l'udienza di prima comparizione delle parti (tenutasi, come detto, il 24.03.2021).
L'intervento è stato, dunque, correttamente ritenuto tardivo dal G.E. con l'ordinanza di assegnazione impugnata in questa sede, dovendo aversi riguardo all'udienza di prima comparizione del 24.03.2021 al fine di valutare la tempestività o meno dell'intervento. EN (quella del
24.03.2021) che è stata fissata proprio per l'assegnazione delle somme.
Non vale in senso contrario il fatto che, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il
G.E. ha disposto la sospensione dell'esecuzione ex art. 623 c.p.c., poiché nel caso di specie non ricorreva una ipotesi di sospensione automatica della procedura esecutiva.
Sul punto, occorre una precisazione. L'art. 623 c.p.c. prevede che la sospensione dell'esecuzione, salvo che nei casi in cui sia disposta dalla legge o dal giudice dinnanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, è disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Da tale disposizione si ricava che la sospensione, prevista dalla legge ovvero disposta dal giudice dinnanzi al quale il titolo è formato, è necessaria, opera nel processo esecutivo in modo automatico e cogente e viene pronunciata mediante un provvedimento di contenuto dichiarativo che si traduce nella mera presa d'atto di una situazione processuale esterna all'esecuzione forzata.
Perché, dunque, operi la sospensione automatica di cui all'art. 623 c.p.c. è necessario che ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge (es. art. 600 c.p.c.) o che sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da parte creditrice. In tali ipotesi, come detto, l'esecuzione è automaticamente (di diritto) sospesa dalla data in cui l'evento si è verificato e la pronuncia del G.E. ha natura meramente dichiarativa.
Nel caso di specie, non è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato da e da CP_1 con l'atto di pignoramento presso terzi ma è stata sospesa, nelle more del procedimento CP_1 esecutivo, la (diversa) sentenza riguardante i (diversi) rapporti tra debitore esecutato e terzi
5 pignorati. Trattasi, allora, di ipotesi che non giustificava una sospensione esterna dell'esecuzione, non ricorrendo le condizioni dettate dall'art. 623 c.p.c., sopra viste (del resto, l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, come chiarito da ultimo da Cass. n. 31844/2022, con la conseguenza che può emettersi ordinanza di assegnazione condizionata al verificarsi di una determinata condizione).
Da ciò consegue che l'esecuzione non è stata sospesa automaticamente per effetto ed in conseguenza della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 300/2023 del Tribunale di
Terni ma per effetto ed in conseguenza della pronuncia del G.E. adottata all'esito dell'udienza del
24.03.2021. In altri termini, non può dirsi che l'udienza del 24.03.2021 si sia tenuta allorquando si era già verificata la condizione prevista dall'art. 623 c.p.c. per la sospensione automatica dell'esecuzione, di cui il G.E. ha preso meramente atto (c.d. sospensione esterna). Ed allora, al fine di valutare la tempestività o meno dell'intervento spiegato dal deve aversi Parte_1 riguardo all'udienza di prima comparizione delle parti del 24.03.2021, fissata e celebratasi per l'assegnazione delle somme pignorate (sebbene a quella udienza i creditori hanno, erroneamente, chiesto la sospensione della procedura ex art. 623 c.p.c.).
In conclusione, l'intervento del depositato solamente il 12.10.2023, è tardivo;
Parte_1
l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, con conseguente assorbimento della questione relativa alla eccepita invalidità della Determinazione del Responsabile del III Settore –
Pianificazione Territoriale, n. 5 del 24.02.2012 (ossia, uno dei due titoli esecutivi posti alla base dell'intervento del , fatta valere dai creditori procedenti in sede di costituzione nel Pt_1 procedimento di opposizione esecutiva.
Le spese di lite
Le spese di lite della precedente fase cautelare e del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 tenuto conto del credito per cui il è intervenuto ex art. 499 c.p.c.; esclusione Parte_1 della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2 Controparte_3
e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5
[...
- rigetta l'opposizione;
- condanna il al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1 Controparte_1 delle spese della precedente fase cautelare che liquida in € 3.228,00 oltre accessori di legge
6 se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Tofanelli Alessandro che si è dichiarato antistatario;
- condanna il al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio di merito che liquida in € 5.810,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Tofanelli Alessandro che si è dichiarato antistatario.
Roma, il 25.10.2025
Si comunichi.
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 20430/2024 pendente tra
Parte_1
(avv. De Angelis Antonio)
Opponente – creditore intervenuto
E
[...]
Controparte_1
(avv. Tofanelli Alessandro)
Opposti – creditori procedenti
Controparte_2
(contumace)
Debitore
1 E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
Controparte_4
[...] [...]
Controparte_5
(contumaci)
Terzi pignorati
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione R.G.E. 10479/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il :“[…] nel merito per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare Parte_1 e dichiarare il diritto del a partecipare all'assegnazione - quale creditore Parte_1 tempestivamente intervenuto - dei crediti oggetto di pignoramento nell'ambito procedura R.G.E.M. 10479/2020, Tribunale di Roma, come da nota di precisazione del credito depositata nell'ambito della predetta procedura (doc. 14) e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare comunque illegittima e/o inefficacie l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma, all'esito della procedura esecutiva R.G.E.M. 10479/2020 nella parte in cui ha ritenuto non tempestivo l'intervento del con conseguente integrale riformulazione del predetto Parte_1 provvedimento di assegnazione. Con ogni conseguenza in ordine alle spese della presente fase di merito e di quella cautelare già espletata”.
Per E : “- In via preliminare e pregiudiziale CP_1 Controparte_1 accertare la tardività dell'intervento dispiegato dal;
- In via principale rigettare Parte_1 integralmente il ricorso;
- In via subordinata confermare l'ordinanza di assegnazione resa in data 9.11.2023 dal Giudice Dott. Guariniello. Con condanna alle spese della presente fase di merito e di quella cautelare già espletata come da notula e la distrazione delle somme in favore del presente scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza di diversi titoli esecutivi, con atto di pignoramento di crediti presso terzi di cui all'art. 543
c.p.c. e hanno agito in via esecutiva nei confronti di Controparte_1 CP_1 [...] per la somma di € 329.200,54 (di cui € 207.369,34 di spettanza di Controparte_2 ed € 121.804,20 di spettanza di . In particolare, i due creditori procedenti hanno CP_1 CP_1 inteso pignorare i crediti vantati dalla società esecutata nei confronti di Controparte_3
e così Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 come stabiliti dal Tribunale di Terni con sentenza n. 330/2020 che, in accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata dalla ha condannato gli Controparte_2
2 odierni terzi pignorati al pagamento della complessiva somma di € 318.600,00 oltre interessi e rivalutazione.
Iscritta a ruolo la procedura esecutiva il 30.07.2020, è stata fissata l'udienza del 24.03.2021.
Nelle more, con ordinanza del 24.09.2020 la Corte di Appello di Perugia ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Terni n. 330/2020 e, vista l'istanza dei creditori procedenti formulata all'udienza del 24.03.2021, il G.E. ha sospeso l'esecuzione ai sensi dell'art. 623 c.p.c.
Con sentenza n. 627/2024 la Corte di Appello di Perugia ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza n. 330/2020 del Tribunale di Terni. Il 03.02.2023 i creditori hanno depositato ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 627 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 16.10.2023.
Il 12.10.2023 il ha spiegato intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c. in forza della Parte_1
Determinazione del Responsabile del III Settore – Pianificazione Territoriale n. 5 del 24.02.2012 e della Sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 180/2018.
All'esito dell'udienza del 16.10.2023, con ordinanza del 09.11.2023 (comunicata il 10.11.2023) il
G.E., ritenuto tardivo l'intervento spiegato dal ha assegnato la somma di € Parte_1
301.528,62 ai creditori procedenti e l'importo residuo al Parte_1
Quest'ultimo in data 21.11.2023 ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, ritenendo che al fine di valutare la tempestività, o meno, dell'intervento spiegato ai sensi dell'art. 499 c.p.c. dovesse aversi riguardo all'udienza effettivamente tenuta per l'assegnazione delle somme e, dunque, nel caso di specie, all'udienza del 16.10.2023, con la conseguenza che il G.E. avrebbe dovuto ripartire proporzionalmente le somme staggite tra tutti i creditori, compreso l'interveniente poiché tempestivo. In ragione di quanto sopra, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
I creditori procedenti si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, considerata da un lato la tardività dell'intervento spiegato dal Parte_1
e dall'altro la invalidità della Determinazione del Responsabile del III Settore – Pianificazione
Territoriale, n. 5 del 24.02.2012 (ossia, uno dei due titoli esecutivi posti alla base dell'intervento del
. Pt_1
Con ordinanza del 06.04.2024 il G.E., nel confermare il provvedimento reso inaudita altera parte, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, ha compensato le spese di lite tra le parti e ha assegnato termine perentorio fino al 15.05.2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, tempestivamente notificato, il ha riproposto i motivi di Parte_1 opposizione formulati nella precedente fase cautelare, chiedendo la revoca del provvedimento impugnato.
3 I creditori procedenti si sono costituiti chiedendo il rigetto della opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, riproponendo le medesime difese spiegate nella precedente fase cautelare.
Il debitore esecutato e i terzi pignorati, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio di merito.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 08.10.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 08.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia
Deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2 Controparte_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5
[... che, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio di merito.
Il discrimen temporale tra interventi tempestivi e tardivi nella espropriazione presso terzi
L'art. 499, co. 2, c.p.c. - come novellato dalle riforme dell'anno 2005 - ha fissato un termine finale
(“prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli
530, 552 e 569”) non consonante rispetto alle previsioni normative che, con riferimento alle varie tipologie espropriative, individuano, in maniera differente (e meno rigorosa) il discrimen temporale tra interventi tempestivi e tardivi, stabilendo che l'intervento debba avere luogo:
- nell'espropriazione mobiliare, giusta l'art. 525 c.p.c., "non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione" (ovvero, nella cd. piccola espropriazione mobiliare, non oltre la data di presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita: art. 525, terzo comma);
- nell'espropriazione presso terzi, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti (art. 551, secondo comma, c.p.c.);
- nell'espropriazione immobiliare, a mente dell'art. 564, co. 1, c.p.c. “non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita”.
Mentre l'art. 499 c.p.c. ha come precipuo oggetto la regolamentazione del ricorso per intervento, la specifica disciplina del tempo dell'intervento è dettata, nell'ambito dei singoli paradigmi procedimentali della espropriazione, dagli articoli 525, 551 e 564 c.p.c.: infatti, l'art. 500 c.p.c., al fine di stabilire quali siano gli effetti dell'intervento, continua a richiamare espressamente “le disposizioni contenute nei capi seguenti”, e non già, quindi, l'art. 499 c.p.c. che lo precede. In virtù di tale richiamo, i citati articoli 525, 551 e 564 c.p.c., nel prevedere lo spartiacque tra interventi tempestivi e tardivi, non operano alcuna differenziazione tra le categorie dei creditori titolati e non
4 titolati, la qual cosa ne accredita, in via interpretativa, la portata di norme generali e ne escludono allora una esegesi restrittiva, circoscritta ai soli creditori muniti di titolo (in questo senso, v. Cass. n.
744/2016).
Dunque, nell'espropriazione di crediti presso terzi l'intervento di altri creditori, ex art. 551 c.p.c., non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale il terzo rende la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., per tale dovendosi intendere quella indicata nella citazione notificata al terzo ovvero quella differita d'ufficio dal giudice (Cass. n.20595 del 2010). La tempestività dell'intervento, inoltre, è questione rilevabile d'ufficio (in questo senso, Cass. n.
2043/2017 e Cass. n. 19858/2011).
Nel caso di specie, l'udienza di prima comparizione delle parti si è tenuta il 24.03.2021; il G.E., vista la richiesta dei creditori procedenti e preso atto della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 330/2020 del Tribunale di Terni, ha disposto la sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 623 c.p.c. L'intervento del è stato spiegato solamente il 12.10.2023 Parte_1 ovvero dopo l'udienza di prima comparizione delle parti (tenutasi, come detto, il 24.03.2021).
L'intervento è stato, dunque, correttamente ritenuto tardivo dal G.E. con l'ordinanza di assegnazione impugnata in questa sede, dovendo aversi riguardo all'udienza di prima comparizione del 24.03.2021 al fine di valutare la tempestività o meno dell'intervento. EN (quella del
24.03.2021) che è stata fissata proprio per l'assegnazione delle somme.
Non vale in senso contrario il fatto che, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il
G.E. ha disposto la sospensione dell'esecuzione ex art. 623 c.p.c., poiché nel caso di specie non ricorreva una ipotesi di sospensione automatica della procedura esecutiva.
Sul punto, occorre una precisazione. L'art. 623 c.p.c. prevede che la sospensione dell'esecuzione, salvo che nei casi in cui sia disposta dalla legge o dal giudice dinnanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, è disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Da tale disposizione si ricava che la sospensione, prevista dalla legge ovvero disposta dal giudice dinnanzi al quale il titolo è formato, è necessaria, opera nel processo esecutivo in modo automatico e cogente e viene pronunciata mediante un provvedimento di contenuto dichiarativo che si traduce nella mera presa d'atto di una situazione processuale esterna all'esecuzione forzata.
Perché, dunque, operi la sospensione automatica di cui all'art. 623 c.p.c. è necessario che ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge (es. art. 600 c.p.c.) o che sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da parte creditrice. In tali ipotesi, come detto, l'esecuzione è automaticamente (di diritto) sospesa dalla data in cui l'evento si è verificato e la pronuncia del G.E. ha natura meramente dichiarativa.
Nel caso di specie, non è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato da e da CP_1 con l'atto di pignoramento presso terzi ma è stata sospesa, nelle more del procedimento CP_1 esecutivo, la (diversa) sentenza riguardante i (diversi) rapporti tra debitore esecutato e terzi
5 pignorati. Trattasi, allora, di ipotesi che non giustificava una sospensione esterna dell'esecuzione, non ricorrendo le condizioni dettate dall'art. 623 c.p.c., sopra viste (del resto, l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, come chiarito da ultimo da Cass. n. 31844/2022, con la conseguenza che può emettersi ordinanza di assegnazione condizionata al verificarsi di una determinata condizione).
Da ciò consegue che l'esecuzione non è stata sospesa automaticamente per effetto ed in conseguenza della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 300/2023 del Tribunale di
Terni ma per effetto ed in conseguenza della pronuncia del G.E. adottata all'esito dell'udienza del
24.03.2021. In altri termini, non può dirsi che l'udienza del 24.03.2021 si sia tenuta allorquando si era già verificata la condizione prevista dall'art. 623 c.p.c. per la sospensione automatica dell'esecuzione, di cui il G.E. ha preso meramente atto (c.d. sospensione esterna). Ed allora, al fine di valutare la tempestività o meno dell'intervento spiegato dal deve aversi Parte_1 riguardo all'udienza di prima comparizione delle parti del 24.03.2021, fissata e celebratasi per l'assegnazione delle somme pignorate (sebbene a quella udienza i creditori hanno, erroneamente, chiesto la sospensione della procedura ex art. 623 c.p.c.).
In conclusione, l'intervento del depositato solamente il 12.10.2023, è tardivo;
Parte_1
l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, con conseguente assorbimento della questione relativa alla eccepita invalidità della Determinazione del Responsabile del III Settore –
Pianificazione Territoriale, n. 5 del 24.02.2012 (ossia, uno dei due titoli esecutivi posti alla base dell'intervento del , fatta valere dai creditori procedenti in sede di costituzione nel Pt_1 procedimento di opposizione esecutiva.
Le spese di lite
Le spese di lite della precedente fase cautelare e del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 tenuto conto del credito per cui il è intervenuto ex art. 499 c.p.c.; esclusione Parte_1 della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2 Controparte_3
e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5
[...
- rigetta l'opposizione;
- condanna il al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1 Controparte_1 delle spese della precedente fase cautelare che liquida in € 3.228,00 oltre accessori di legge
6 se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Tofanelli Alessandro che si è dichiarato antistatario;
- condanna il al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio di merito che liquida in € 5.810,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Tofanelli Alessandro che si è dichiarato antistatario.
Roma, il 25.10.2025
Si comunichi.
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
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