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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FUARDO LUIGI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Piazza della Vittoria, n. 2,
e
C.F. , con il patrocinio dagli Avv.ti Cristina Calloni Parte_2 C.F._2
e Isabella Alì Bevilacqua ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in 20122 Milano
(MI), Piazzetta Guastalla 7
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 16/09/2007, (atto n.109, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007); separati consensualmente con sentenza n. 1286/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile confermando le condizioni congiuntamente rassegnate in sede di separazione:
“Le parti chiedono la pronuncia per lo status prevedendo il 31.1.2025 per svuotare la casa famigliare e il garage. Sono d'accordo per il trasferimento della proprietà della vettura a convenuto a fronte del versamento di € 3750,00 da versare al momento del trapasso. Il convenuto pagherà le spese per il passaggio di proprietà. Verrà diviso il saldo del conto corrente dedotte le spese finali. Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.04.2024, ha chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n.1284/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 18.09.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate in sede d'udienza.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno chiesto di divorziare alle stesse condizioni già formulate in sede di separazione, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da n Pavia il giorno 16/09/2007 (atto n. 109, parte
[...] Parte_2
II, serie A, anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 07.05.2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FUARDO LUIGI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Piazza della Vittoria, n. 2,
e
C.F. , con il patrocinio dagli Avv.ti Cristina Calloni Parte_2 C.F._2
e Isabella Alì Bevilacqua ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in 20122 Milano
(MI), Piazzetta Guastalla 7
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 16/09/2007, (atto n.109, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007); separati consensualmente con sentenza n. 1286/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile confermando le condizioni congiuntamente rassegnate in sede di separazione:
“Le parti chiedono la pronuncia per lo status prevedendo il 31.1.2025 per svuotare la casa famigliare e il garage. Sono d'accordo per il trasferimento della proprietà della vettura a convenuto a fronte del versamento di € 3750,00 da versare al momento del trapasso. Il convenuto pagherà le spese per il passaggio di proprietà. Verrà diviso il saldo del conto corrente dedotte le spese finali. Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.04.2024, ha chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n.1284/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 18.09.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate in sede d'udienza.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno chiesto di divorziare alle stesse condizioni già formulate in sede di separazione, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da n Pavia il giorno 16/09/2007 (atto n. 109, parte
[...] Parte_2
II, serie A, anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 07.05.2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
Pag. 2 di 2