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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 615/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ROSA LAURA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 27/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 615 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Denza, 20, presso lo studio degli avvocati Laura Rosa e Lorenzo Amore, che la rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale Inps, via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto notaio in Fiumicino, in repertorio al n 37590/7131 del 23/01/2023. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.4.2023 ha adito questo Tribunale Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “dichiari la nullità e/o l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 42520220001167317000, per contributi IVS a percentuale eccedenti il minimale, nonché somme aggiuntive per omesso versamento di contributi IVS a percentuale eccedenti il minimale, anno 2016, per intervenuta prescrizione;
dichiari altresì la nullità e/o l'illegittimità e/o comunque l'infondatezza dell'avviso di addebito n. 42520220001167317000, per erronea interpretazione ed applicazione della normativa in materia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. La ricorrente ha riassunto il giudizio proposto innanzi al Tribunale di Roma, in opposizione all'avviso di addebito n. 42520220001167317000, notificato dall' in data 13.10.2022, per CP_1 il pagamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive in favore della Gestione Commercianti dal 01/2016 al 12/2016 per un importo complessivo pari a € 24.768,20, conclusosi con ordinanza declinatoria della competenza in favore di questo Tribunale del 26.4.2023. In questa sede, a sostegno dell'opposizione ha eccepito:
- la nullità dell'avviso di addebito per intervenuta prescrizione del credito contributivo;
- l'illegittimità dell'avviso per carenza di prova dello svolgimento di attività lavorativa quale socia accomandataria di talune società: ha infatti esposto che di tali società, due (ICO SA e RI erano dedite alla sola gestione del patrimonio immobiliare;
di Controparte_3 essere cessata dalla carica ricoperta nella a decorrere dal 15.11.2019; che la sola CP_4 carica di socia accomandataria della non era sufficiente a giustificare Controparte_5
l'iscrizione nella gestione commercianti;
che in seno a tale società l'attività (di gestione di uno stabilimento balneare a Tarquinia) era svolta in esclusiva dal socio Controparte_6
di non aver mai svolto attività in seno alle società agricole Nuovi Orizzonti Agricoli
[...]
e società Forestale Agricola Tarquiniense, nelle quali l'attività era svolta in via esclusiva da
Persona_2
Si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “rigettare l'avverso il CP_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell' con conferma dell'AVVISO DI ADDEBITO opposto;
in via subordinata condannare la CP_1 parte opponente al pagamento delle eventuali diverse somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. L'Istituto previdenziale ha rappresentato che la ricorrente era stata iscritta alla Gestione Commercianti in seguito alla presentazione in data 19.11.2019 della comunicazione di cessazione dell'attività d'impresa da parte della società DA.CO. S.a.s. Di Giuseppe Maracci
& C., essendo emerso che la ricorrente era socia accomandatario di diverse società; che con raccomandata del 19.11.2019, notificata il 17.12.2019, la ricorrente era stata informata che a seguito dell'accertamento d'ufficio era stata iscritta come titolare dell'azienda con inizio dell'attività dal 27.7.1982 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.10.2014, entro il termine prescrizionale di 5 anni;
che l'avviso di addebito era stato emesso, notificato e iscritto a ruolo nei termini di prescrizione e decadenza. Contestata così l'eccezione di prescrizione, nel merito ha dedotto che l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti si giustificava in ragione della sua carica di socia accomandataria nella RI Immobiliare Di IA RI AL - S.A.S. avente ad oggetto la gestione di attività di ristorazione a decorrere dall'1.6.1990 come da licenza/autorizzazione rilasciata personalmente alla ricorrente in data 11.6.1982; che l'attività era cessata in data 18.4.2016 in seguito a scissione, in occasione della quale la società aveva assegnato parte del patrimonio alla RI Gestioni di IA RI AL s.a.s. (costituita in data 26.11.2015) di cui la ricorrente era socia accomandataria;
che la società che aveva generato l'iscrizione non svolgeva quindi attività di mera gestione immobiliare ma attività di ristorazione;
che lo status di socio accomandatario, unitamente alla titolarità della licenza per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'assenza di preposti (come nella specie), avrebbe comportato un'inversione dell'onere della prova ed imposto l'iscrizione nella gestione commercianti;
che inoltre per attività aziendale doveva intendersi sia l'attività esecutiva che organizzativa e direttiva, di natura intellettuale. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le questioni oggetto del presente giudizio sono state già affrontate da questo Tribunale con sentenza n. 86/2024 del 22.2.2024, alle cui motivazioni ci si riporta.
DELLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO CONTRIBUTIVO L'eccezione di parte opponente avente ad oggetto la prescrizione quinquennale del credito contributivo va disattesa. L' ha dedotto e provato di aver interrotto la decorrenza del termine ancor prima della CP_1 notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, mediante la comunicazione (a mezzo raccomandata del 19.11.2019, notificata il 17.12.2019) della iscrizione della ricorrente nella gestione previdenziale in qualità di titolare d'impresa e della decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.10.2014. L'efficacia interruttiva del decorso della prescrizione va notoriamente riconosciuta a qualsiasi atto, ancorché non consistente in una richiesta o in una intimazione, ma anche solo in una semplice dichiarazione che tuttavia manifesti, esplicitamente o per implicito, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Sez. L, Sentenza n. 1166 del 18/01/2018 - Rv. 646803 - 01). Deve conseguentemente ritenersi che la suddetta richiesta abbia escluso la maturazione della prescrizione del credito vantato dall' CP_1
DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA NEL MERITO In diritto occorre premettere che inizialmente la L. n. 1397/1960 prevedeva l'obbligo di iscriversi alla assicurazione contro le malattie solamente per i piccoli commercianti (limitatamente a talune categorie) che: - avessero la piena responsabilità dell'impresa ed assumessero tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipassero personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- fossero in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o fossero iscritti in albi, registri o ruoli. L'art. 2 della legge stabiliva che "Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica". In seguito ai medesimi soggetti la L. n. 613/1966 impose l'obbligo di iscriversi alla gestione speciale commercianti ai fini dell'assicurazione ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti). Con il DL n. 384/1992 - art.
3-bis, a decorrere dal 1993 il contributo ivs di artigiani e commercianti fu rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini irpef, mentre in precedenza era calcolato sui redditi derivanti dalla sola attività dalla quale nasceva l'obbligo di iscrizione. La Legge 22 luglio 1966 n. 613 ha poi esteso l'assicurazione obbligatoria nei confronti dei familiari coadiutori disponendo all'art. 1 che "L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonchè ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente" e precisando all'art. 2 che "Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità' e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti". La L. n. 662/1996 ha ulteriormente e notevolmente ampliato il numero dei soggetti obbligati all'iscrizione alla speciale gestione commercianti dell' Per effetto dell'art. 1 CP_1 co. 203 della L. 662/1996 il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stato sostituito nei seguenti termini: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Con la medesima legge è stato altresì abrogato anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art.
1. Tale disposizione è sostituita dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, che dispone: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività" L'iscrizione alla Gestione Commercianti è dunque obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1, comma 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d), che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività:
- commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutti coloro che:
- siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei familiari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Il presupposto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti non è dunque esclusivamente l'essere socio della società (anche quelle di persone), ma anche l'aver partecipato personalmente con prevalenza ed abitualità all'esercizio di attività riconducibili a quelle previste dalla legge. L sottolinea che l'attività aziendale non sia da limitare a quella esecutiva, manuale e CP_1 pratica, a cui la parte ricorrente ha inteso fare riferimento, ma sia da estendere fino a comprendervi l'attività di gestione e amministrazione, che giuridicamente rientra tra i poteri del socio accomandatario. Co È tuttavia noto il principio più volte affermato dalla (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo il quale l'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e l'art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, richiede che nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non sia sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo al contrario necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. In motivazione la pronuncia del 2016 espone che "… l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività". Perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, CP_ non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Non si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requi-siti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicura-zione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa." Va, poi, escluso che il principio qui affermato si ponga in contrasto con il precedente di questa Corte citato nel ricorso giacché, sebbene nella ordinanza n. 845/2010 (e nella successiva sentenza n. 2138/2014 pronunciata fra le stesse parti in relazione ad altro periodo contributivo) si sostenga che "il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compire atti in nome della società, de-ve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente", tuttavia detto principio risulta affermato in una fattispecie nella quale era stato accertato dal giudice di merito che l'attività commerciale non poteva che essere svolta dal socio accomandatario, tenuto conto delle caratteristiche della stessa ed essendo la società medesima priva di dipendenti". In virtù di tali principi è da escludere che il ruolo amministrativo e di gestione insito nella carica di socio accomandatario, ancorché unito alla titolarità di licenze per la somministrazione di alimenti e bevande, sia sufficiente a provare i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. L' sul quale gravava il relativo onere probatorio, nulla ha provato circa lo svolgimento CP_1 da parte dell'opponente di attività esecutiva o di gestione della società con i necessari caratteri dell'abitualità e prevalenza, ritenendo, in contrasto con la giurisprudenza su richiamata, di poter desumere tale necessario requisito dalla sola qualifica di unica socia accomandataria della Pt_1
A tutto ciò si aggiunga che secondo le deduzioni dell'Istituto previdenziale l'attività di impresa svolta dalla società da cui era stata generata l'iscrizione (RI Immobiliare Di IA RI AL - S.A.S. avente ad oggetto la gestione di attività di ristorazione) sarebbe cessata il 18.4.2016 e che l'assegnazione in sede di scissione di parte del patrimonio ad altra società (RI Gestioni di IA RI AL s.a.s. costituita il 26.11.2015), di cui la ricorrente era socia accomandataria, non vale di per sé a dimostrare lo svolgimento di attività commerciale della società beneficiaria, né costituisce motivo utile per la suddetta iscrizione e per l'imposizione dell'obbligo contributivo. In ultimo deve prendersi atto della documentazione prodotta da parte ricorrente comprovante la conclusione di plurimi contratti di affitto di ramo di azienda conclusi da RI Immobiliare prima e da RI Gestioni poi, a partire dall'anno 2000 e aventi ad oggetto l'attività di ristorazione collegata allo stabilimento balneare. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 42520220001167317000 formato dall' il 9.9.2022, notificato CP_1 il 13.10.2022, avente ad oggetto il pagamento dei contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive in favore della Gestione Commercianti dal 01/2016 al 12/2016. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - in accoglimento dell'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' annulla l'avviso di addebito n. 42520220001167317000 formato CP_1 dall' il 9.9.2022 e notificato in data 13.10.2022; CP_1
- condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore dei procuratori CP_1 antistatari della parte opponente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U. (€ 43,00), rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 26 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 615/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ROSA LAURA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 27/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 615 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Denza, 20, presso lo studio degli avvocati Laura Rosa e Lorenzo Amore, che la rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale Inps, via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto notaio in Fiumicino, in repertorio al n 37590/7131 del 23/01/2023. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.4.2023 ha adito questo Tribunale Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “dichiari la nullità e/o l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 42520220001167317000, per contributi IVS a percentuale eccedenti il minimale, nonché somme aggiuntive per omesso versamento di contributi IVS a percentuale eccedenti il minimale, anno 2016, per intervenuta prescrizione;
dichiari altresì la nullità e/o l'illegittimità e/o comunque l'infondatezza dell'avviso di addebito n. 42520220001167317000, per erronea interpretazione ed applicazione della normativa in materia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. La ricorrente ha riassunto il giudizio proposto innanzi al Tribunale di Roma, in opposizione all'avviso di addebito n. 42520220001167317000, notificato dall' in data 13.10.2022, per CP_1 il pagamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive in favore della Gestione Commercianti dal 01/2016 al 12/2016 per un importo complessivo pari a € 24.768,20, conclusosi con ordinanza declinatoria della competenza in favore di questo Tribunale del 26.4.2023. In questa sede, a sostegno dell'opposizione ha eccepito:
- la nullità dell'avviso di addebito per intervenuta prescrizione del credito contributivo;
- l'illegittimità dell'avviso per carenza di prova dello svolgimento di attività lavorativa quale socia accomandataria di talune società: ha infatti esposto che di tali società, due (ICO SA e RI erano dedite alla sola gestione del patrimonio immobiliare;
di Controparte_3 essere cessata dalla carica ricoperta nella a decorrere dal 15.11.2019; che la sola CP_4 carica di socia accomandataria della non era sufficiente a giustificare Controparte_5
l'iscrizione nella gestione commercianti;
che in seno a tale società l'attività (di gestione di uno stabilimento balneare a Tarquinia) era svolta in esclusiva dal socio Controparte_6
di non aver mai svolto attività in seno alle società agricole Nuovi Orizzonti Agricoli
[...]
e società Forestale Agricola Tarquiniense, nelle quali l'attività era svolta in via esclusiva da
Persona_2
Si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “rigettare l'avverso il CP_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell' con conferma dell'AVVISO DI ADDEBITO opposto;
in via subordinata condannare la CP_1 parte opponente al pagamento delle eventuali diverse somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. L'Istituto previdenziale ha rappresentato che la ricorrente era stata iscritta alla Gestione Commercianti in seguito alla presentazione in data 19.11.2019 della comunicazione di cessazione dell'attività d'impresa da parte della società DA.CO. S.a.s. Di Giuseppe Maracci
& C., essendo emerso che la ricorrente era socia accomandatario di diverse società; che con raccomandata del 19.11.2019, notificata il 17.12.2019, la ricorrente era stata informata che a seguito dell'accertamento d'ufficio era stata iscritta come titolare dell'azienda con inizio dell'attività dal 27.7.1982 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.10.2014, entro il termine prescrizionale di 5 anni;
che l'avviso di addebito era stato emesso, notificato e iscritto a ruolo nei termini di prescrizione e decadenza. Contestata così l'eccezione di prescrizione, nel merito ha dedotto che l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti si giustificava in ragione della sua carica di socia accomandataria nella RI Immobiliare Di IA RI AL - S.A.S. avente ad oggetto la gestione di attività di ristorazione a decorrere dall'1.6.1990 come da licenza/autorizzazione rilasciata personalmente alla ricorrente in data 11.6.1982; che l'attività era cessata in data 18.4.2016 in seguito a scissione, in occasione della quale la società aveva assegnato parte del patrimonio alla RI Gestioni di IA RI AL s.a.s. (costituita in data 26.11.2015) di cui la ricorrente era socia accomandataria;
che la società che aveva generato l'iscrizione non svolgeva quindi attività di mera gestione immobiliare ma attività di ristorazione;
che lo status di socio accomandatario, unitamente alla titolarità della licenza per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'assenza di preposti (come nella specie), avrebbe comportato un'inversione dell'onere della prova ed imposto l'iscrizione nella gestione commercianti;
che inoltre per attività aziendale doveva intendersi sia l'attività esecutiva che organizzativa e direttiva, di natura intellettuale. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le questioni oggetto del presente giudizio sono state già affrontate da questo Tribunale con sentenza n. 86/2024 del 22.2.2024, alle cui motivazioni ci si riporta.
DELLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO CONTRIBUTIVO L'eccezione di parte opponente avente ad oggetto la prescrizione quinquennale del credito contributivo va disattesa. L' ha dedotto e provato di aver interrotto la decorrenza del termine ancor prima della CP_1 notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, mediante la comunicazione (a mezzo raccomandata del 19.11.2019, notificata il 17.12.2019) della iscrizione della ricorrente nella gestione previdenziale in qualità di titolare d'impresa e della decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.10.2014. L'efficacia interruttiva del decorso della prescrizione va notoriamente riconosciuta a qualsiasi atto, ancorché non consistente in una richiesta o in una intimazione, ma anche solo in una semplice dichiarazione che tuttavia manifesti, esplicitamente o per implicito, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Sez. L, Sentenza n. 1166 del 18/01/2018 - Rv. 646803 - 01). Deve conseguentemente ritenersi che la suddetta richiesta abbia escluso la maturazione della prescrizione del credito vantato dall' CP_1
DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA NEL MERITO In diritto occorre premettere che inizialmente la L. n. 1397/1960 prevedeva l'obbligo di iscriversi alla assicurazione contro le malattie solamente per i piccoli commercianti (limitatamente a talune categorie) che: - avessero la piena responsabilità dell'impresa ed assumessero tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipassero personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- fossero in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o fossero iscritti in albi, registri o ruoli. L'art. 2 della legge stabiliva che "Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica". In seguito ai medesimi soggetti la L. n. 613/1966 impose l'obbligo di iscriversi alla gestione speciale commercianti ai fini dell'assicurazione ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti). Con il DL n. 384/1992 - art.
3-bis, a decorrere dal 1993 il contributo ivs di artigiani e commercianti fu rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini irpef, mentre in precedenza era calcolato sui redditi derivanti dalla sola attività dalla quale nasceva l'obbligo di iscrizione. La Legge 22 luglio 1966 n. 613 ha poi esteso l'assicurazione obbligatoria nei confronti dei familiari coadiutori disponendo all'art. 1 che "L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonchè ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente" e precisando all'art. 2 che "Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità' e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti". La L. n. 662/1996 ha ulteriormente e notevolmente ampliato il numero dei soggetti obbligati all'iscrizione alla speciale gestione commercianti dell' Per effetto dell'art. 1 CP_1 co. 203 della L. 662/1996 il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stato sostituito nei seguenti termini: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Con la medesima legge è stato altresì abrogato anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art.
1. Tale disposizione è sostituita dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, che dispone: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività" L'iscrizione alla Gestione Commercianti è dunque obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1, comma 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d), che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività:
- commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutti coloro che:
- siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei familiari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Il presupposto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti non è dunque esclusivamente l'essere socio della società (anche quelle di persone), ma anche l'aver partecipato personalmente con prevalenza ed abitualità all'esercizio di attività riconducibili a quelle previste dalla legge. L sottolinea che l'attività aziendale non sia da limitare a quella esecutiva, manuale e CP_1 pratica, a cui la parte ricorrente ha inteso fare riferimento, ma sia da estendere fino a comprendervi l'attività di gestione e amministrazione, che giuridicamente rientra tra i poteri del socio accomandatario. Co È tuttavia noto il principio più volte affermato dalla (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo il quale l'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e l'art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, richiede che nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non sia sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo al contrario necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. In motivazione la pronuncia del 2016 espone che "… l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività". Perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, CP_ non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Non si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requi-siti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicura-zione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa." Va, poi, escluso che il principio qui affermato si ponga in contrasto con il precedente di questa Corte citato nel ricorso giacché, sebbene nella ordinanza n. 845/2010 (e nella successiva sentenza n. 2138/2014 pronunciata fra le stesse parti in relazione ad altro periodo contributivo) si sostenga che "il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compire atti in nome della società, de-ve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente", tuttavia detto principio risulta affermato in una fattispecie nella quale era stato accertato dal giudice di merito che l'attività commerciale non poteva che essere svolta dal socio accomandatario, tenuto conto delle caratteristiche della stessa ed essendo la società medesima priva di dipendenti". In virtù di tali principi è da escludere che il ruolo amministrativo e di gestione insito nella carica di socio accomandatario, ancorché unito alla titolarità di licenze per la somministrazione di alimenti e bevande, sia sufficiente a provare i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. L' sul quale gravava il relativo onere probatorio, nulla ha provato circa lo svolgimento CP_1 da parte dell'opponente di attività esecutiva o di gestione della società con i necessari caratteri dell'abitualità e prevalenza, ritenendo, in contrasto con la giurisprudenza su richiamata, di poter desumere tale necessario requisito dalla sola qualifica di unica socia accomandataria della Pt_1
A tutto ciò si aggiunga che secondo le deduzioni dell'Istituto previdenziale l'attività di impresa svolta dalla società da cui era stata generata l'iscrizione (RI Immobiliare Di IA RI AL - S.A.S. avente ad oggetto la gestione di attività di ristorazione) sarebbe cessata il 18.4.2016 e che l'assegnazione in sede di scissione di parte del patrimonio ad altra società (RI Gestioni di IA RI AL s.a.s. costituita il 26.11.2015), di cui la ricorrente era socia accomandataria, non vale di per sé a dimostrare lo svolgimento di attività commerciale della società beneficiaria, né costituisce motivo utile per la suddetta iscrizione e per l'imposizione dell'obbligo contributivo. In ultimo deve prendersi atto della documentazione prodotta da parte ricorrente comprovante la conclusione di plurimi contratti di affitto di ramo di azienda conclusi da RI Immobiliare prima e da RI Gestioni poi, a partire dall'anno 2000 e aventi ad oggetto l'attività di ristorazione collegata allo stabilimento balneare. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 42520220001167317000 formato dall' il 9.9.2022, notificato CP_1 il 13.10.2022, avente ad oggetto il pagamento dei contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive in favore della Gestione Commercianti dal 01/2016 al 12/2016. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - in accoglimento dell'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' annulla l'avviso di addebito n. 42520220001167317000 formato CP_1 dall' il 9.9.2022 e notificato in data 13.10.2022; CP_1
- condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore dei procuratori CP_1 antistatari della parte opponente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U. (€ 43,00), rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 26 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci