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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. GI IN Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 29/06/1985, elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, via P. Paternostro n.94 presso lo studio dell'avv. Castellino Alessandra che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 23/01/1990, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Palermo, Via Sammartino n.109, presso lo studio dell'avv. Nicotra Claudia, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo sostitutivo del ricorso, depositato in data 15/09/2025 e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 03/01/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accordo depositato in data 15/09/2025. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il 15/09/2025e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1 I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto saranno liberi di fissare il proprio domicilio ovunque riterranno opportuno, con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto trasferimento con ogni mezzo;
ciò ai fini di un solerte adempimento dei rispettivi obblighi nei confronti del figlio.
2 Al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con entrambi i Per_1 genitori, viene concordata tra le parti la condivisione della responsabilità genitoriale con attribuzione della residenza prevalente presso la madre;
il minore potrà vedere il padre tutte le volte che vorrà, previo consenso dei genitori, con pernottamento presso l'abitazione paterna, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e gli impegni lavorativi del padre. Tuttavia, soltanto nel caso di mancato accordo tra i coniugi, il diritto di visita del minore sarà così regolato:
- Durante il periodo coincidente con i mesi scolastici, per due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola alle ore 21:30 con accompagnamento a casa dopo cena e, a fine settimana alterni, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21 della domenica con accompagnamento a casa dopo cena;
- Durante le festività natalizie, ad anni alterni, per sette giorni, o dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1;
- Durante le festività pasquali, ad anni alterni, per tre giorni comprensivi un anno della Domenica di Pasqua e l'anno successivo del Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive di ogni anno, 15 giorni, con facoltà di suddivisione in due trance, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Analogo periodo deve essere concesso alla madre. Nei periodi di rispettivo accudimento, entrambi i genitori si premureranno di seguire il bambino nello svolgimento dei compiti, delle attività extrascolastiche, sportive e sociali. Entrambi vigileranno sull'esatto svolgimento dei compiti scolastici. Nei periodi di esclusivo accudimento, inoltre i genitori, si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare il figlio. Durante tutte le ricorrenze importanti per ( compleanno, recita, prima comunione Per_1 etc.) i genitori cureranno i essere contemporaneamente presenti agli eventi, condividendone le spese per l'organizzazione. I genitori concordano che nel giorno del rispettivo compleanno saranno facultati a trascorrere l'intera giornata con il proprio figlio a prescindere dall'ordinario schema di accudimento. 3 Il Sig. contribuirà al mantenimento del minore versando al coniuge collocatario Pt_1 l'importo mensile di € 150,00. L'assegno unico erogato da parte dell' mensilmente pari ad € CP_2 200,00, verrà ripartito nella misura del 50% tra i due coniugi.
2 Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata in relazione alle esigenze del minore tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di . Per_1
4 I genitori convengono di condividere in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie del figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo n.23059 del 4.7.2019 che i intende in questa sede ripetuto e trascritto.
4 La casa coniugale, sita in Palermo, in via Stromboli n.3 piano 1°, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla signora CP_1 la quale si impegna all'intero pagamento della rata di mutuo fondiario contratto con Unicredit Banca spa per l'acquisto dl suddetto immobile ( rata mensile pari ad € 370,00 circa) con diritto di ripetizione delle quote di spettanza dell'altro coniuge all'atto della vendita dell'immobile in comproprietà; le spese straordinarie relative al suddetto immobile saranno ripartite per leggi ed affrontate previo accordo tra le parti. A tal fine si precisa che sono già anticipate dalla sig.ra tutte le quote CP_1 di rata del mutuo a far data dal mese di settembre 2024.
5 Le parti si impegnano sin d'ora a porre in vendita l'appartamento in comunione e ripartirne il ricavato previa estinzione del mutuo cointestato, e previa integrale ripetizione delle spese anticipate di cui al punto precedente, all'atto della vendita l'intero corredo della casa familiare, ad eccezione dei mobili della cucina che le parti concordano rimanere all'interno dell'appartamento, rimarrà nell'integrale disponibilità della sig.ra la quale potrà disporne a propria scelta. CP_1
6 Entrambi i coniugi precisano di essere autonomi economicamente, per cui rinunciano reciprocamente ad avanzare domanda di assegno di mantenimento
7 Le parti, nel dichiarare di avere definito tutti gli aspetti economici dichiarano di non possedere altri beni in comune, oltre quello sopra indicato, di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro all'infuori delle obbligazioni assunte con il presente atto.
8 I ricorrenti reciprocamente manifestano il loro consenso per il rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del passaporto e, conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio degli stessi documenti anche per il figlio minore”.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...]_1 in data 29/06/1985 e , nata a [...] in data [...]; Controparte_1
2)Omologa le condizioni di separazione indicate nell'accordo depositato in data 15/09/2025 riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23/06/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 169 - P. II – serie A - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
GI IN
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. GI IN Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 29/06/1985, elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, via P. Paternostro n.94 presso lo studio dell'avv. Castellino Alessandra che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 23/01/1990, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Palermo, Via Sammartino n.109, presso lo studio dell'avv. Nicotra Claudia, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo sostitutivo del ricorso, depositato in data 15/09/2025 e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 03/01/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accordo depositato in data 15/09/2025. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il 15/09/2025e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1 I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto saranno liberi di fissare il proprio domicilio ovunque riterranno opportuno, con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto trasferimento con ogni mezzo;
ciò ai fini di un solerte adempimento dei rispettivi obblighi nei confronti del figlio.
2 Al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con entrambi i Per_1 genitori, viene concordata tra le parti la condivisione della responsabilità genitoriale con attribuzione della residenza prevalente presso la madre;
il minore potrà vedere il padre tutte le volte che vorrà, previo consenso dei genitori, con pernottamento presso l'abitazione paterna, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e gli impegni lavorativi del padre. Tuttavia, soltanto nel caso di mancato accordo tra i coniugi, il diritto di visita del minore sarà così regolato:
- Durante il periodo coincidente con i mesi scolastici, per due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola alle ore 21:30 con accompagnamento a casa dopo cena e, a fine settimana alterni, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21 della domenica con accompagnamento a casa dopo cena;
- Durante le festività natalizie, ad anni alterni, per sette giorni, o dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1;
- Durante le festività pasquali, ad anni alterni, per tre giorni comprensivi un anno della Domenica di Pasqua e l'anno successivo del Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive di ogni anno, 15 giorni, con facoltà di suddivisione in due trance, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Analogo periodo deve essere concesso alla madre. Nei periodi di rispettivo accudimento, entrambi i genitori si premureranno di seguire il bambino nello svolgimento dei compiti, delle attività extrascolastiche, sportive e sociali. Entrambi vigileranno sull'esatto svolgimento dei compiti scolastici. Nei periodi di esclusivo accudimento, inoltre i genitori, si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare il figlio. Durante tutte le ricorrenze importanti per ( compleanno, recita, prima comunione Per_1 etc.) i genitori cureranno i essere contemporaneamente presenti agli eventi, condividendone le spese per l'organizzazione. I genitori concordano che nel giorno del rispettivo compleanno saranno facultati a trascorrere l'intera giornata con il proprio figlio a prescindere dall'ordinario schema di accudimento. 3 Il Sig. contribuirà al mantenimento del minore versando al coniuge collocatario Pt_1 l'importo mensile di € 150,00. L'assegno unico erogato da parte dell' mensilmente pari ad € CP_2 200,00, verrà ripartito nella misura del 50% tra i due coniugi.
2 Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata in relazione alle esigenze del minore tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di . Per_1
4 I genitori convengono di condividere in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie del figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo n.23059 del 4.7.2019 che i intende in questa sede ripetuto e trascritto.
4 La casa coniugale, sita in Palermo, in via Stromboli n.3 piano 1°, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla signora CP_1 la quale si impegna all'intero pagamento della rata di mutuo fondiario contratto con Unicredit Banca spa per l'acquisto dl suddetto immobile ( rata mensile pari ad € 370,00 circa) con diritto di ripetizione delle quote di spettanza dell'altro coniuge all'atto della vendita dell'immobile in comproprietà; le spese straordinarie relative al suddetto immobile saranno ripartite per leggi ed affrontate previo accordo tra le parti. A tal fine si precisa che sono già anticipate dalla sig.ra tutte le quote CP_1 di rata del mutuo a far data dal mese di settembre 2024.
5 Le parti si impegnano sin d'ora a porre in vendita l'appartamento in comunione e ripartirne il ricavato previa estinzione del mutuo cointestato, e previa integrale ripetizione delle spese anticipate di cui al punto precedente, all'atto della vendita l'intero corredo della casa familiare, ad eccezione dei mobili della cucina che le parti concordano rimanere all'interno dell'appartamento, rimarrà nell'integrale disponibilità della sig.ra la quale potrà disporne a propria scelta. CP_1
6 Entrambi i coniugi precisano di essere autonomi economicamente, per cui rinunciano reciprocamente ad avanzare domanda di assegno di mantenimento
7 Le parti, nel dichiarare di avere definito tutti gli aspetti economici dichiarano di non possedere altri beni in comune, oltre quello sopra indicato, di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro all'infuori delle obbligazioni assunte con il presente atto.
8 I ricorrenti reciprocamente manifestano il loro consenso per il rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del passaporto e, conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio degli stessi documenti anche per il figlio minore”.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...]_1 in data 29/06/1985 e , nata a [...] in data [...]; Controparte_1
2)Omologa le condizioni di separazione indicate nell'accordo depositato in data 15/09/2025 riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23/06/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 169 - P. II – serie A - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
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