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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI MA ALBINO, Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400001044000 XXXXX a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.. 07876202400001044000 e delle cartelle ivi contenute d per l'importo di € 193958,84. chiedendone l'annullamento.
Con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso, la Ricorrente eccepisce la inesistenza/nullità della notificazione e della comunicazione di iscrizione ipotecaria e degli atti prodromici, la violazione di legge violazione del principio di buona fede e correttezza ne bis in idem, la nullità dell'atto di iscrizione e della sua comunicazione per mancata indicazione del contraddittorio endoprocedimentale, vizio di motivazione. mancata indicazione immobile di proprietà del ricorrente e la prescrizione-decadenza della pretesa.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio resistente controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Gli atti prodromici all'atto impugnato, ovvero le cartelle di pagamento cui lo stesso si riferisce, sono state infatti ritualmente notificate alla ricorrente, come da referti di notifica versati in atti, ma da questi non impugnate.
Infatti, stante la ritualità della notifica degli atti presupposti (cartelle) “l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può avvenire solo per vizi propri e non più per vizi dell'atto presupposto”
(Cass., V, 22 luglio 2019, n. 19699), atteso che “costituisce requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al DPR 29 settembre 19873, n. 602, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (…) nella specie risultava dimostrata l'avvenuta notificazione delle cartelle, cosicchè la asserita tardività della notifica stessa avrebbe dovuto essere dedotta in sede di impugnazione delle cartelle e non in sede di impugnazione del successivo avviso di iscrizione ipotecaria”
(Cass., V, 27 dicembre 2018, n. 33440; Id., id., 7 marzo 2018, n. 5402).
Nella fattispecie l'atto impugnato non è stato impugnato per vizi suoi propri bensì per vizi riferibili alle cartelle sottese e non impugnate.
L'unico vizio riferibile all'atto impugnato, ovvero quello di carenza di motivazione, non ha pregio in quanto, come da consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in termini, chi intenda farlo valere è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc ( cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 14/05/2010, n.
11722 e più di recente Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cassa Previdenza come per legge, a favore di Agenzia Entrate
Riscossione di Parma.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI MA ALBINO, Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400001044000 XXXXX a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.. 07876202400001044000 e delle cartelle ivi contenute d per l'importo di € 193958,84. chiedendone l'annullamento.
Con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso, la Ricorrente eccepisce la inesistenza/nullità della notificazione e della comunicazione di iscrizione ipotecaria e degli atti prodromici, la violazione di legge violazione del principio di buona fede e correttezza ne bis in idem, la nullità dell'atto di iscrizione e della sua comunicazione per mancata indicazione del contraddittorio endoprocedimentale, vizio di motivazione. mancata indicazione immobile di proprietà del ricorrente e la prescrizione-decadenza della pretesa.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio resistente controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Gli atti prodromici all'atto impugnato, ovvero le cartelle di pagamento cui lo stesso si riferisce, sono state infatti ritualmente notificate alla ricorrente, come da referti di notifica versati in atti, ma da questi non impugnate.
Infatti, stante la ritualità della notifica degli atti presupposti (cartelle) “l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può avvenire solo per vizi propri e non più per vizi dell'atto presupposto”
(Cass., V, 22 luglio 2019, n. 19699), atteso che “costituisce requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al DPR 29 settembre 19873, n. 602, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (…) nella specie risultava dimostrata l'avvenuta notificazione delle cartelle, cosicchè la asserita tardività della notifica stessa avrebbe dovuto essere dedotta in sede di impugnazione delle cartelle e non in sede di impugnazione del successivo avviso di iscrizione ipotecaria”
(Cass., V, 27 dicembre 2018, n. 33440; Id., id., 7 marzo 2018, n. 5402).
Nella fattispecie l'atto impugnato non è stato impugnato per vizi suoi propri bensì per vizi riferibili alle cartelle sottese e non impugnate.
L'unico vizio riferibile all'atto impugnato, ovvero quello di carenza di motivazione, non ha pregio in quanto, come da consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in termini, chi intenda farlo valere è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc ( cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 14/05/2010, n.
11722 e più di recente Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cassa Previdenza come per legge, a favore di Agenzia Entrate
Riscossione di Parma.