Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del giorno 14.04.2025 ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 149/2024 R.G., tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elett.te dom.ti Frosinone alla Via Casilina Nord 93, c/o lo C.F._2
Studio dell'Avv. Raffaele De Girolamo che li rappresenta e difende, come procura allegata all'atto di citazione del presente giudizio.
- APPELLANTE -
CONTRO
, (P.iva ). CP_1 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE-
NONCHE' CONTRO
società a responsabilità limitata con socio unico, e per essa, quale Controparte_2 mandataria, (C.F. – Partita IVA ) in persona del CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 suo legale rapp.te p.t., elett.te presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
, dell'Avv. Carmine Picone che la rappresenta e Email_1 difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente giudizio.
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 774/2023.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza n. 774/2023 del Tribunale di Cassino che rigettava le domande attoree in sede di opposizione e confermava il Decreto Ingiuntivo n. 921/2019, con il quale il Tribunale aveva intimato agli stessi, in qualità di fideiussori della società fallita
CAL srl, il pagamento di € 713.341,66 oltre accessori in favore della quale CP_3 mandataria della CP_1
Con due motivi di appello e contestano la sentenza gravata, Parte_1 Pt_2 rispettivamente, nella parte in cui ha ritenuto ratificata la procura con cui la aveva CP_1 dato mandato alla non rinvenendo, quindi, la mancanza di legittimazione ad agire CP_3 della mandataria, e nella parte in cui rigettando l'eccezione di decadenza dai diritti della fideiussione ha ritenuto tempestiva l'azione di adempimento della Banca.
In particolare, gli appellanti contestano, rispettivamente, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1393, 1399 c.c. e degli artt. 113, 115, 116 e 125 cpc, omessa e/o insufficiente e/o illogica e/o contradditoria motivazione, e omessa e/o insufficiente ed illogica e/o contradditoria motivazione ed errata applicazione dei principi in materia di decadenza dal diritto di attivare la garanzia prestata.
Hanno, pertanto, concluso, nei seguenti termini:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente: in riforma della sentenza impugnata n. 774/2023 resa dal Tribunale di Cassino, il 05.06.23, nella causa n. 4239/2019 RG, non notificata,
pag. 2/8 accogliere in toto le domande articolate dagli appellanti nel giudizio di primo grado e qui riproposte e per l'effetto:
- in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare la nullità della procura per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello e in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare la decadenza del diritto ad attivare la garanzia prestata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
921/2019 del Tribunale di Cassino;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.”
Con atto di intervento ai sensi dell'art. 111 cpc si è costituita la quale CP_3 mandataria di cessionaria a seguito di un'operazione di Controparte_2 cartolarizzazione dei crediti della chiedendo il rigetto del gravame perché CP_1 inammissibile nonché infondato, ed ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa;
b) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino ex art. 348-bis c.p.c.;
c) nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna deducente rispetto ad eventuali domande di natura risarcitoria e/o restitutoria;
d) rigettare l'impugnazione proposta in quanto manifestatamente infondata in fatto e in diritto, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
e) condannare l'appellante alla refusione delle spese processuali.”
è rimasta contumace. CP_1
Accertata la regolare costituzione delle parti, respinta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza gravata, la causa è sta rinviata per discussione orale ai sensi pag. 3/8 dell'art. 350 bis cpc all'udienza del 18.02.2025, con concessione dei termini fino a 15 giorni prima della predetta udienza per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 18.02.2025 Questa Corte d'Appello tratteneva la causa in decisione senza concessione dei termini in quanto già assegnati in precedenza.
1. Passando al merito della questione l'appello è infondato e quindi non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame gli odierni appellanti contestano al Tribunale di Cassino di aver rigettato l'eccezione di nullità della procura sull'erroneo convincimento che la stessa fosse stata sanata con effetti ex tunc mediante deposito, in sede di memoria art. 183, comma
6 n. 2, dell'atto di ratifica da parte della CP_1
Contestano gli appellanti che, accertata la nullità della procura de qua in quanto affetta da indeterminatezza dell'oggetto, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere il difetto di legittimazione ad agire della sin dalla fase monitoria, a nulla rilevando la CP_3 successiva ratifica in quanto depositata tardivamente, in violazione della disciplina di cui all'art. 125 cpc.
Il motivo è privo di pregio.
Il richiamo operato dagli odierni appellanti all'art. 125 c.p.c. non risulta pertinente al caso concreto, atteso che la disciplina ivi prevista si riferisce esclusivamente alla procura alle liti, come infatti può evincersi dalla lettura del secondo comma laddove, testualmente si riporta,
“ La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.”
Quanto contestato dai sig.ri e alla appellata attiene, diversamente, alla Parte_1 Pt_2 procura rilasciata dalla alla quale atto tra privati e costituente negozio di CP_1 CP_3 attuazione del relativo mandato, che è fattispecie ben diversa da quella concernente, invece, la procura alle liti rilasciata al difensore in giudizio.
Ciò premesso, il Tribunale di Cassino ha correttamente ritenuto sanato, attraverso il deposito della ratifica, il vizio di nullità, che pur ha riconosciuto, come si evince nella parte della Sentenza in cui afferma “La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e pag. 4/8 testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura.”
Ed infatti, come già sopra evidenziato, è necessario tenere ben distinta la disciplina generale riguardante la procura e quella specificatamente prevista per la procura alle liti conferita all'Avvocato difensore in giudizio.
Così anche la Suprema Corte, con la Sentenza n. 37434/2022, giustamente riportata dal
Giudice di primo grado, ha affermato “Secondo la Corte vanno distinte nettamente l'ipotesi del difetto riguardante il potere di disporre del diritto in senso sostanziale, da quella dell'istituzione di un avvocato quale procuratore alla lite. Si tratta di ipotesi che non sono affatto assimilabili e tantomeno sovrapponibili.
Nel caso di mancanza del potere di rappresentanza (per esempio l'amministratore di una società che non è più tale, il rappresentante del minore, dell'incapace… ) il fenomeno resta estraneo ai meccanismi di funzionamento del processo. Ciò spiega la consolidata opinione per la quale il difetto di rappresentanza sostanziale, che si traduce nel processo nella mancanza di una delle condizioni dell'azione, si sana, in ogni stato e grado, mediante la costituzione del soggetto legittimato, il quale così ratifica l'operato del “falso rappresentante” (cfr anche ex multis Cass. Sentenza n. 21811/2006, 15304/2007).
È, invece, con specifico riferimento all'istituto della rappresentanza tecnica del difensore che la Suprema Corte riconosce l'inoperabilità dell'art. 1399 c.c., “falsus procurator”, ritenendo, invece, applicabile in tal caso la disciplina di cui agli artt. 182 cpc, come novellato anche a seguito della riforma Cartabia, e 125 cpc.
Da ciò, deriva il generale principio, generalmente riconosciuto, per cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator.
Tanto la ratifica, quanto la sanatoria devono ritenersi ammissibili, anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la parte in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non pag. 5/8 anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c
(Cass. n.7065/2011)
Per le ragioni, del tutto legittima risulta la ratifica a rogito notaio di Milano del Persona_1
20.05.20 rep. 24582/14731 della procura originariamente conferita dalla alla CP_1
e, di conseguenza, priva di vizi la decisione del primo Giudice sul punto. CP_3
Con il secondo motivo di gravame viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto rispettato il termine di decadenza pattiziamente previsto dal contratto autonomo di garanzia ai fini dell'azione di adempimento da parte della mediante notifica del solo CP_4 precetto e del successivo atto di pignoramento.
È opinione delle parti appellanti che, dovendosi effettivamente qualificare il rapporto di garanzia quale contratto autonomo di garanzia, allo stesso non sarebbe applicabile la disciplina prevista all'art. 1957 c.c., ma, avendolo esplicitamente escluso le parti all'art. 5 del medesimo contratto, esso sarebbe regolato secondo quanto dalle stesse specificatamente previsto.
Nello specifico, affermano i garanti che, volendosi esplicitamente discostare dalla suddetta normativa, le parti stesse abbiano specificatamente previsto l'onere in capo al creditore garantito di agire entro il termine di 36 mesi, dovendosi intendere per tale solo una iniziativa giudiziaria.
Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e, pertanto, non merita di essere accolto.
Giova brevemente premettere, che in caso di contratto autonomo di garanzia, salva diversa ed espressa pattuizione delle parti, non si applica la disciplina prevista all'art. 1957 c.c. relativa all'onere del creditore di far valere tempestivamente le sue ragioni verso il debitore entro un corrispettivo termine decadenziale.
Secondo i maggioritari orientamenti della giurisprudenza, a cui Questa Corte ritiene di allinearsi, “l'eventuale rinvio pattizio alla decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.
– esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è, quindi, sufficiente la semplice proposizione di pag. 6/8 una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”. (vedasi Suprema Corte
Sentenza n. 22346/17; Corte d'Appello di Firenze sentenze gemelle del 26 e 27 giugno
2024; Corte d'Appello di Lecce sentenza n. 877/2023).
Interpretando diversamente, si giungerebbe ad una applicazione dell'istituto contrastante con la ratio dello stesso, finalizzata invece ad impedire la decadenza per il tramite di un'azione giudiziaria e conforme alla volontà delle parti di assicurare al garantito il pagamento immediato da parte del garante.
Ebbene, da una attenta lettura dell'art. 5 del contratto di fideiussione del 22.02.2011, sostitutivo della garanzia precedente, non può che evincersi che le parti, facendo riferimento all'art. 1957 c.c., vi abbiano voluto derogare solo limitatamente al termine;
“ I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita”.
Prevedendo un termine più lungo in capo al garantito per pretendere l'adempimento da parte dei garanti, non emerge che le parti abbiano voluto necessariamente subordinare tale diritto ad una iniziativa giudiziaria, non potendosi rinvenire alcuna chiara espressione in tal senso nel suddetto contratto di garanzia.
Tutte le ulteriori doglianze rappresentate dalle parti risultano prive di fondamento nonché generiche e non specificatamente argomentate.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il convincimento del Tribunale di Cassino che ha qualificato come tempestiva l'azione della Banca mediante notifica dell'atto di precetto e del successivo pignoramento al debitore principale e ai sig.ri e nella loro Parte_1 Pt_2 qualità di garanti così come indicato nel contratto di mutuo e nelle fideiussioni.
In conclusione, a parere del Collegio, il presente gravame non merita accoglimento e, per l'effetto va confermata la sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 774/2023 del Tribunale di Parte_1 Parte_3
Cassino contro e quale cessionaria del credito de quo, e per essa CP_1 CP_2 quale mandataria ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: CP_3
-dichiara la contumacia di;
CP_1
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di e per CP_2 essa quale mandataria delle spese del presente grado di giudizio che liquida in CP_3
€18.511,00 secondo i valori medi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 8/8