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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 599/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 599/2024
Oggi 16 gennaio 2025, alle ore 10.00, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per i ricorrenti l'avv. VANNI FRANCESCA
Per nessuno Controparte_1
Il giudice, preliminarmente, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita e non comparsa.
Il difensore si riporta al ricorso.
Il giudice trattiene in decisione
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. R.G. 599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) con gli Avv.ti C.F._2 Parte_3 C.F._3
Francesca Vanni (c.f. ), Luca Nocco (c.f. ), Silvio Vanni CodiceFiscale_4 C.F._5
(c.f. ) C.F._6
PARTI RICORRENTI contro
( .IVA ) – contumace Controparte_1 C.F._7 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precarie alle dipendenze del Controparte_1
in forza di contratti a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, pertanto,
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “si conclude affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi 121 e seguenti della L. 107/2015, nonché previa disapplicazione e/o annullamento dell'art. 2 del D.P.C.M. 23/09/2015, dell'art. 3 del D.P.C.M. 28/11/2016 e della nota del 15 ottobre 2015 del
, nella parte in cui non includono nella platea dei destinatari della carta del Controparte_2 docente i docenti assunti a tempo determinato, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché ignoto alle ricorrenti: accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti , e ad ottenere il beneficio di cui Pt_1 Pt_2 Parte_3 all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra i predetti e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per l'anno scolastico Pt_1
2023/2024; - La sig.ra per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Pt_2
2023/2024; - La sig.ra per gli anni scolastici, per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023 e 2023/2024, nella misura di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
per l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta di erogare la prestazione citata, mettendo a disposizione delle ricorrenti la carta del docente (o altra misura equipollente) con le medesime modalità con cui essa è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con una provvista di cinquecento euro per ciascun anno scolastico ovvero con la diversa provvista ritenuta di giustizia, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentirne alle ricorrenti il godimento. In subordine: accertare e dichiarare il diritto delle RE , e Pt_1 Pt_2 al risarcimento del danno per mancata fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 Parte_3
(c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le predette e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per l'anno scolastico 2023/2024; - La sig.ra per gli Pt_1 Pt_2 anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - La sig.ra per gli anni Parte_3 scolastici, per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ovvero nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento a tale titolo della somma di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura e/o nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, oltre accessori di legge. Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale
4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie le ricorrenti hanno allegato e documentato di aver svolto attività di docenza nell'anno scolastico 2023/2024 la negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e Pt_1
2023/2024 la e negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Pt_2 la in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 1,3,5 ricorso) e di essere Parte_3 docenti a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente con contratti fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2024/2025 (cfr. doc. nota 14.1.2025).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici: Fondi 2023/2024 Pt_1
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_2
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Parte_3
Sussistono, pertanto, i fatti costitutivi del diritto di credito di cui trattasi per gli anni scolastici suindicati.
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico delle predette ricorrenti la somma di euro 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta Pt_2 docente con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, durante il quale ha svolto attività di docenza in forza di contratto di supplenza con scadenza antecedente al 30.6 (cfr. doc 3 ricorso).
Osserva, infatti, questo giudice che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, L. n. 124 del 1999.
A tal riguardo peraltro occorre aggiungere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua”
(cfr. punto 12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto
20.1 Cass. cit.).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale in forza di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il
“miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione del contratto di supplenza nel corso del suddetto anno scolastico, proprio in quanto avente scadenza antecedente al 30.6, non poteva ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore. Ne deriva che la ricorrente on ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per l'anno scolastico Pt_2
2020/2021.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 5.201 ad euro
26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso e la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico di Parte_1 euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_2 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_3 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il al pagamento in favore delle parti Controparte_1 ricorrenti di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 599/2024
Oggi 16 gennaio 2025, alle ore 10.00, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per i ricorrenti l'avv. VANNI FRANCESCA
Per nessuno Controparte_1
Il giudice, preliminarmente, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita e non comparsa.
Il difensore si riporta al ricorso.
Il giudice trattiene in decisione
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. R.G. 599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) con gli Avv.ti C.F._2 Parte_3 C.F._3
Francesca Vanni (c.f. ), Luca Nocco (c.f. ), Silvio Vanni CodiceFiscale_4 C.F._5
(c.f. ) C.F._6
PARTI RICORRENTI contro
( .IVA ) – contumace Controparte_1 C.F._7 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precarie alle dipendenze del Controparte_1
in forza di contratti a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, pertanto,
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “si conclude affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi 121 e seguenti della L. 107/2015, nonché previa disapplicazione e/o annullamento dell'art. 2 del D.P.C.M. 23/09/2015, dell'art. 3 del D.P.C.M. 28/11/2016 e della nota del 15 ottobre 2015 del
, nella parte in cui non includono nella platea dei destinatari della carta del Controparte_2 docente i docenti assunti a tempo determinato, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché ignoto alle ricorrenti: accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti , e ad ottenere il beneficio di cui Pt_1 Pt_2 Parte_3 all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra i predetti e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per l'anno scolastico Pt_1
2023/2024; - La sig.ra per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Pt_2
2023/2024; - La sig.ra per gli anni scolastici, per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023 e 2023/2024, nella misura di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
per l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta di erogare la prestazione citata, mettendo a disposizione delle ricorrenti la carta del docente (o altra misura equipollente) con le medesime modalità con cui essa è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con una provvista di cinquecento euro per ciascun anno scolastico ovvero con la diversa provvista ritenuta di giustizia, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentirne alle ricorrenti il godimento. In subordine: accertare e dichiarare il diritto delle RE , e Pt_1 Pt_2 al risarcimento del danno per mancata fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 Parte_3
(c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le predette e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per l'anno scolastico 2023/2024; - La sig.ra per gli Pt_1 Pt_2 anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - La sig.ra per gli anni Parte_3 scolastici, per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ovvero nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento a tale titolo della somma di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura e/o nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, oltre accessori di legge. Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale
4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie le ricorrenti hanno allegato e documentato di aver svolto attività di docenza nell'anno scolastico 2023/2024 la negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e Pt_1
2023/2024 la e negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Pt_2 la in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 1,3,5 ricorso) e di essere Parte_3 docenti a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente con contratti fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2024/2025 (cfr. doc. nota 14.1.2025).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici: Fondi 2023/2024 Pt_1
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_2
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Parte_3
Sussistono, pertanto, i fatti costitutivi del diritto di credito di cui trattasi per gli anni scolastici suindicati.
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico delle predette ricorrenti la somma di euro 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta Pt_2 docente con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, durante il quale ha svolto attività di docenza in forza di contratto di supplenza con scadenza antecedente al 30.6 (cfr. doc 3 ricorso).
Osserva, infatti, questo giudice che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, L. n. 124 del 1999.
A tal riguardo peraltro occorre aggiungere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua”
(cfr. punto 12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto
20.1 Cass. cit.).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale in forza di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il
“miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione del contratto di supplenza nel corso del suddetto anno scolastico, proprio in quanto avente scadenza antecedente al 30.6, non poteva ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore. Ne deriva che la ricorrente on ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per l'anno scolastico Pt_2
2020/2021.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 5.201 ad euro
26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso e la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico di Parte_1 euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_2 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_3 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il al pagamento in favore delle parti Controparte_1 ricorrenti di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo