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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5576 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4085/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 30.4.2025 e vertente
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello e di delibera di conferimento di incarico n.
397 del 29.3.2018, dall'avv. FRANCESCO ALAGNA (c.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Cuma n. 28;
APPELLANTE
E
P.IVA , in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. STEFANO
DI GI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il studio, sito in C.F._2
, alla Via Giotto n. 13; Pt_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.4.2018, il (d'ora in ONroparte_1 poi solo ”) conveniva in giudizio l' al fine di sentirla condannare al pagamento CP_1 CP_2 della somma complessiva di € 657.746,63 (di cui € 437.028,46 a titolo di sorte capitale ed €
220.718,17 a titolo di interessi), quale corrispettivo ancora dovuto per le prestazioni sanitarie rese, nelle branche di medicina nucleare, pneumologia e radiologia, nel periodo gennaio-dicembre 2010, il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 1 aprile 2018 al saldo effettivo. ON Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 20.7.2018 l' chiedeva il rigetto della domanda, eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del credito azionato ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.p.c. e l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 163 c.p.c. per genericità della stessa, con particolare riferimento all'omessa indicazione del calcolo degli interessi e dei criteri di imputazione dei pagamenti già ricevuti. Nel merito, deduceva l'insussistenza del ON credito azionato in ragione della legittimità delle decurtazioni effettuate dall' per superamento dei tetti di spesa, per applicazione dello sconto tariffario e della Regressione Tariffaria Unica, sostenendo che “al netto degli acconti corrisposti, dei crediti oggetto di compensazione, dei successivi pagamenti a saldo versati, nonché degli importi non corrisposti in quanto non dovuti poiché eccedenti il tetto di spesa, nessuna pretesa creditoria può essere rivendicata da parte attrice” (cfr. pag. 3 atto di costituzione e risposta di primo grado). Eccepiva, infine, la non debenza degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002.
Con sentenza n. 411/2020 pubblicata il 10.2.2020, il Tribunale sammaritano, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sempre in via preliminare, disattendeva l'eccezione di ON prescrizione avanzata dall' in ragione della natura contrattuale del rapporto dedotto in giudizio ON e, nel merito, affermava che l' non aveva specificamente e tempestivamente contestato l'erogazione delle prestazioni da parte del Centro, né che l'ammontare pattuito e dovuto a titolo di corrispettivo coincidesse con la somma richiesta. Richiamando, quindi, la pronuncia della Suprema
Corte n. 10582 del 2018, rilevava che l'operatività dello sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett.
o) l. 296/2006 era limitata al triennio 2007 - 2009 e, quindi, non poteva operare con riferimento alle prestazioni oggetto del giudizio, riferite all'anno 2010 e che la disciplina dello sconto sulle singole prestazioni non poteva ritenersi applicabile neppure in virtù delle pattuizioni contrattuali, stante il generico richiamo della norma sullo sconto contenuto negli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto tra le parti. Con riferimento all'eccepito superamento dei tetti di spesa, il Tribunale, posto in capo ON all' l'onere di provare la ricorrenza degli elementi impeditivi dell'esigibilità del credito, dichiarava che l'azienda sanitaria convenuta non aveva fornito la prova né del dedotto superamento del limite di spesa, né della correttezza dei criteri di calcolo per la sua determinazione, aggiungendo
2 che la nomina di un C.T.U. sarebbe stata meramente esplorativa, stanti i deficit di allegazione e ON ON prova dell' Osservava, pertanto, che l' non aveva dimostrato di aver comunicato al Centro lo sforamento dei tetti di spesa, ponendo così in essere, al di là degli impegni contrattualmente assunti, una condotta lesiva del principio di buona fede e concludeva rigettando anche l'eccezione di compensazione, ritenendola formulata in maniera generica e senza alcun riscontro probatorio.
Con riguardo, infine, agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 richiesti dal , sul presupposto CP_1 generale che le PA non sono escluse dall'ambito applicativo della norma, allorquando agiscono ON nell'ambito di un rapporto contrattuale, riconosceva che l' non aveva mosso nessuna contestazione riguardo alla quantificazione degli importi indicati dal , essendosi CP_1 genericamente limitata a contestarne la correttezza. Ritenendo, quindi, non necessaria una preventiva messa in mora, accoglieva la domanda sia per la sorte capitale che per gli interessi e ON condannava l' a pagare anche le spese di lite. ON Avverso detta sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato in data
12.11.2020, riproponendo, con un primo motivo di doglianza, l'eccezione di prescrizione del credito azionato (risalente all'anno 2010), ex art. 2948, comma 4, c.c. disattesa dal Tribunale;
con il secondo motivo, ha lamentato l'errore del primo giudice nell'aver omesso di pronunciarsi sull'inammissibilità della domanda ex art. 163 c.p.c., in quanto priva dell'indicazione degli elementi fattuali collegati al caso concreto e, in particolare, della specificazione del calcolo degli interessi e delle modalità di imputazione dei pagamenti ricevuti. Con una terza doglianza, poi, ha censurato l'erronea valutazione del principio di non contestazione e l'erronea valutazione delle prove, deducendo che dai documenti depositati emergeva chiaramente la prova che nulla era dovuto al
. Con il quarto motivo di impugnazione, infine, ha ribadito l'inapplicabilità al caso di specie CP_1 degli interessi di mora, adducendo che, in deroga alle disposizioni codicistiche di cui all'art. 1182 comma 3 c.c., i debiti pecuniari della Pubblica Amministrazione necessitano della preventiva costituzione in mora, non potendo determinare il ritardo nel pagamento l'automatica decorrenza della mora ex re. Sulla base di tali motivi, chiedeva, quindi, in riforma della gravata sentenza, il rigetto della domanda proposta dal in primo grado e la condanna in suo favore al pagamento CP_1 delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 8.2.2021, il Centro appellato ha contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 30.4.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 Il primo motivo di appello è inammissibile. ON Con esso, l' ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione, da essa formulata, di prescrizione quinquennale di tutti i crediti azionati ai sensi dell'art. 2948, comma
4, c.p.c., dichiarando per il credito azionato la sussistenza della prescrizione decennale.
Sul punto, il Tribunale ha motivato ritenendo che, poiché il rapporto in esame ha natura contrattuale, ad esso non può applicarsi la prescrizione quinquennale (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). ON L nell'illustrare la doglianza in commento, con la quale ha riproposto l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado, si è limitata genericamente a ribadire la propria tesi sulla durata quinquennale dell'invocata prescrizione, senza puntualmente spiegare o articolare nessun diverso e contrario argomento, in punto di fatto o di diritto, rispetto a quanto addotto dal primo giudice, tale da giustificare l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2948, comma 4, c.p.c. al caso di specie, ossia senza indicare nessuna ragione della ipotizzata natura periodica delle ON prestazioni. Peraltro, l' ha invocato l'intervenuta prescrizione di “tutti i crediti azionati” (cfr. pag. 2 atto di appello) riferendosi, in tal modo, alla generalità degli importi rivendicati, senza distinguere tra sorta capitale e interessi.
Non si è, cioè, l'appellante, nel formulare il motivo d'appello, specificamente riferito, come avrebbe dovuto, alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, omettendo di spiegare ed articolare compiutamente le ragioni per cui si applicherebbe la prescrizione quinquennale alla sorte capitale e agli interessi ad essa accessori, in luogo di quella decennale, ritenuta operante dal Tribunale. ON Con il secondo motivo di appello, l' ha lamentato l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di genericità della domanda di cui all'art. 163 c.p.c. da essa formulata nella comparsa di risposta in primo grado.
Il motivo è infondato, in quanto, sebbene corrisponda al vero che il primo giudice non si è ON espressamente pronunciato sull'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall' in primo grado, nel merito esso va respinto, atteso che, il , nel formulare la sua domanda, ne CP_1 aveva compiutamente individuato sia il petitum che la causa petendi.
Va sul punto osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità sull'onere di allegazione delle parti nelle obbligazioni contrattuali, “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cfr. Cass. SSUU n. 13533/2001).
4 Orbene, nel caso di specie, nell'atto di citazione risultavano compiutamente riportati i prospetti riepilogativi analitici delle somme dovute, recanti, per ciascuna branca, il titolo (i singoli contratti sottoscritti), il periodo di riferimento e le prestazioni rese in relazione agli importi dovuti (cfr. atto di citazione pagg. 5, 6 e 7).
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha, poi, lamentato l'erronea valutazione da parte del primo giudice del principio di non contestazione, nonché delle prove in ordine alle somme rivendicate a titolo di sorta capitale, deducendo la legittimità delle decurtazioni a vario titolo effettuate (sconto tariffario, superamento del tetto di spesa e compensazione) e, per l'effetto, la non debenze delle somme rivendicate. In particolare, reiterando le difese contenute nella comparsa di ON primo grado, l' ha evidenziato che nella comparsa di costituzione aveva specificamente contestato che gli importi rivendicati dal non erano dovuti, come risultante da prospetto CP_1 contabile allegato, “al netto degli acconti corrisposti, dei crediti oggetto di compensazione, dei successivi pagamenti a saldo versati, nonché degli importi non corrisposti in quanto non dovuti perché eccedenti il tetto di spesa” (cfr. pag. 5 atto di impugnazione).
Il motivo è infondato e va rigettato. ON Invero, il primo giudice ha dichiarato che l' non aveva contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni rese e che, per il dedotto superamento dei tetti di spesa, non aveva fornito idonea prova, affermando che: “Orbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione depositata in atti, non ON può affermarsi che l' abbia dato prova certa e sufficiente della sussistenza dei fatti impeditivi all'accoglimento della domanda di pagamento dedotti in giudizio ed, in ogni caso, che non è stato provato adeguatamente che i calcoli che hanno dato luogo alle decurtazioni effettuate siano da ritenersi corretti. Infatti, sotto tale profilo non può ritenersi idonea la documentazione allegata, non essendo la stessa completa e non offrendo la stessa la prova del superamento del tetto di spesa
e del corretto criterio di calcolo dello stesso. Va evidenziato, sotto tale profilo, che le note di credito richiamate dall'opponente, costituendo atti unilaterali, non possono assumere valenza, da sole considerate ed in assenza di ulteriori adeguati elementi probatori. In ogni caso, in merito alla ON quantificazione effettuata dall' , non è stata offerta in giudizio adeguata prova, essendo la documentazione prodotta di carattere unilaterale, priva di riscontri concreti ed incompleta. Ciò assume valenza ancora più pregnante a fronte delle specifiche contestazioni della società opposta sia in merito all'an che al quantum dei fatti posti a fondamento dell'opposizione e a fronte della ON non contestazione, da parte dell' , in merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento ed in merito al calcolo del corrispettivo dovuto in base agli accordi contrattuali” (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado).
5 ON A fronte di tale espressa statuizione - condivisa da questa Corte - l' riportandosi genericamente ai prospetti depositati al fine di sostenere la legittimità delle decurtazioni operate, non ha specificamente allegato, neppure in appello, la parte della sorta capitale ritenuta non dovuta perché imputabile allo sconto tariffario, quella riferita al superamento delle tariffe e, ancora, quella ON riconducibile a specifici crediti vantati dall' nei confronti del Centro e opposti in compensazione. Peraltro, il generico e indistinto richiamo al superamento dei tetti di spesa e alla regressione tariffaria non consente neppure di stabilire quanta parte del credito azionato sarebbe non dovuta per applicazione della regressione tariffaria e quanta perché riferita a prestazioni rese extra budget.
L'esame dei richiamati prospetti, inoltre, rivela l'inidoneità degli stessi a comprovare quanto ON eccepito dall' ossia la non debenza degli importi rivendicati. ON I prospetti e le note prodotte dall' difatti, si riferiscono a “tagli per note di credito” non puntualmente specificate in relazione ai rispettivi titoli;
peraltro, anche le richiamate raccomandate
(comunicazione prot. n. 424 del 4.7.2011; comunicazione n.421 del 4.7.2011; comunicazione prot.
n. 411 del 30.6.2011) non sono relative al monitoraggio periodico imposto dall'art. 5 del contratto, ma costituiscono mere richieste di note di credito da parte del Responsabile del Servizio e, quindi, in quanto tali, anch'esse inidonee ad attestare l'effettivo sforamento del tetto di spesa, nonché a dimostrare analiticamente a che titolo venivano operate le riferite decurtazioni.
In ogni caso, occorre rammendare, in via generale, che esiste un diverso regime per remunerare le prestazioni, dovendosi distingue tra prestazioni rese dopo la data “presunta” di sforamento e prestazioni rese prima della data comunicata in via preventiva, ma comunque dopo la data di effettivo superamento del tetto. Anche alla luce di quanto previsto allo stesso art. 5 dei rispettivi contratti sottoscritti tra le parti, va evidenziato che la mancata o la tardiva comunicazione della data di presumibile sforamento dei tetti di spesa, acquista rilievo solo al fine di valutare se e fino a ON quando l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e da quale data, invece, le era possibile rifiutare integralmente il pagamento delle prestazioni rese (da ultimo si è pronunciata, ribadendo tali principi e i criteri di remunerazione delle prestazioni rese dai centri accreditati, la
Suprema Corte con la sentenza n. 16221/2025). ON Ebbene, l' nell'eccezione posta a base del motivo di appello in esame, non ha in alcun modo precisato tali elementi, né ha indicato puntualmente le somme riferibili a ciascuna di tali voci, impedendo di verificare la legittimità del rifiuto del pagamento.
Nell'ambito dello stesso motivo, l'appellante ha, poi, dedotto testualmente che “il primo giudice ON non ha tenuto conto dell'eccezione spiegata dall' di doppio pagamento (doppio incasso) ed infatti il ha provveduto ad incassare con il D.I. n. 617/2008, a ONroparte_1
6 seguito di procedura esecutiva, l'importo € 61.888,14. Tale cifra era riferita a fatture del 2007 ed era stata precedentemente incassata con i mandati 2843/2008, 3102/2008, 9002/2008, 4779/2008, che si allegano” (cfr. pag. 5 atto di impugnazione). ON Tali deduzioni sono state effettuate dall' al fine di circostanziare la compensazione eccepita in primo grado e, tuttavia, l' non ha fornito nessuna prova del dedotto doppio Parte_1 pagamento, né dei titoli giudiziari invocati a sostegno dello stesso.
Il solo mandato di pagamento, peraltro, non è, di per sé, sufficiente a dimostrare il pagamento dedotto;
a tal proposito la Suprema Corte con motivazione condivisa da questa Corte ha affermato che “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (così Cass. n.
29776/2020). ON In buona sostanza, dalle deduzioni svolte dall' non è chiaramente evincibile quali pagamenti siano stati rifiutati per applicazione dello sconto tariffario, quali per la regressione tariffaria o per il superamento del tetto di spesa e, ancora, quali per l'eccepita compensazione.
Parimenti infondato è, infine, il quarto ed ultimo motivo di appello, avente ad oggetto la lamentata erronea interpretazione della disciplina degli interessi ex d.lgs. 231/2002 e, conseguentemente, la sua applicazione al caso in esame, sul duplice presupposto che, in deroga alle disposizioni codicistiche di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., i debiti pecuniari della PA necessitano di previa costituzione in mora mediante richiesta scritta, non potendo determinare il ritardato pagamento l'automatica decorrenza della mora ex re e che le disposizioni del d.lgs. 231/2002 non si applicano alla figura della “concessione di pubblico servizio”.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso da questa Corte, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., S.U. n.
7 35092/2023), secondo cui: “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col CP_3 erogate agli assistiti in base ad un contratto - successivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”.
Il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo- quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo.
Pertanto, i detti interessi, considerato, peraltro, che l'art. 4 del citato d.lgs. prevede la decorrenza degli stessi senza necessità di costituzione in mora, possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quibus. ON Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello dell' va rigettato e la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 411/2020 pubblicata il 10.2.2020, va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del appellato, sulla base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della CP_1 controversia, ai minimi di tariffa, stante la serialità delle questioni trattate, con attribuzione, in favore dell'avvocato Stefano Di Foggia, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le ON condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere n. 411/2020, pubblicata in data 10.2.2020, nei confronti del ONroparte_1 così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore CP_2 del delle spese di lite del presente grado di ONroparte_1
8 giudizio, che si liquidano in € 13.100,00 per compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui soli compensi, da distrarre, in favore dell'avv.
Stefano Di Foggia, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4085/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 30.4.2025 e vertente
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello e di delibera di conferimento di incarico n.
397 del 29.3.2018, dall'avv. FRANCESCO ALAGNA (c.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Cuma n. 28;
APPELLANTE
E
P.IVA , in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. STEFANO
DI GI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il studio, sito in C.F._2
, alla Via Giotto n. 13; Pt_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.4.2018, il (d'ora in ONroparte_1 poi solo ”) conveniva in giudizio l' al fine di sentirla condannare al pagamento CP_1 CP_2 della somma complessiva di € 657.746,63 (di cui € 437.028,46 a titolo di sorte capitale ed €
220.718,17 a titolo di interessi), quale corrispettivo ancora dovuto per le prestazioni sanitarie rese, nelle branche di medicina nucleare, pneumologia e radiologia, nel periodo gennaio-dicembre 2010, il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 1 aprile 2018 al saldo effettivo. ON Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 20.7.2018 l' chiedeva il rigetto della domanda, eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del credito azionato ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.p.c. e l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 163 c.p.c. per genericità della stessa, con particolare riferimento all'omessa indicazione del calcolo degli interessi e dei criteri di imputazione dei pagamenti già ricevuti. Nel merito, deduceva l'insussistenza del ON credito azionato in ragione della legittimità delle decurtazioni effettuate dall' per superamento dei tetti di spesa, per applicazione dello sconto tariffario e della Regressione Tariffaria Unica, sostenendo che “al netto degli acconti corrisposti, dei crediti oggetto di compensazione, dei successivi pagamenti a saldo versati, nonché degli importi non corrisposti in quanto non dovuti poiché eccedenti il tetto di spesa, nessuna pretesa creditoria può essere rivendicata da parte attrice” (cfr. pag. 3 atto di costituzione e risposta di primo grado). Eccepiva, infine, la non debenza degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002.
Con sentenza n. 411/2020 pubblicata il 10.2.2020, il Tribunale sammaritano, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sempre in via preliminare, disattendeva l'eccezione di ON prescrizione avanzata dall' in ragione della natura contrattuale del rapporto dedotto in giudizio ON e, nel merito, affermava che l' non aveva specificamente e tempestivamente contestato l'erogazione delle prestazioni da parte del Centro, né che l'ammontare pattuito e dovuto a titolo di corrispettivo coincidesse con la somma richiesta. Richiamando, quindi, la pronuncia della Suprema
Corte n. 10582 del 2018, rilevava che l'operatività dello sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett.
o) l. 296/2006 era limitata al triennio 2007 - 2009 e, quindi, non poteva operare con riferimento alle prestazioni oggetto del giudizio, riferite all'anno 2010 e che la disciplina dello sconto sulle singole prestazioni non poteva ritenersi applicabile neppure in virtù delle pattuizioni contrattuali, stante il generico richiamo della norma sullo sconto contenuto negli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto tra le parti. Con riferimento all'eccepito superamento dei tetti di spesa, il Tribunale, posto in capo ON all' l'onere di provare la ricorrenza degli elementi impeditivi dell'esigibilità del credito, dichiarava che l'azienda sanitaria convenuta non aveva fornito la prova né del dedotto superamento del limite di spesa, né della correttezza dei criteri di calcolo per la sua determinazione, aggiungendo
2 che la nomina di un C.T.U. sarebbe stata meramente esplorativa, stanti i deficit di allegazione e ON ON prova dell' Osservava, pertanto, che l' non aveva dimostrato di aver comunicato al Centro lo sforamento dei tetti di spesa, ponendo così in essere, al di là degli impegni contrattualmente assunti, una condotta lesiva del principio di buona fede e concludeva rigettando anche l'eccezione di compensazione, ritenendola formulata in maniera generica e senza alcun riscontro probatorio.
Con riguardo, infine, agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 richiesti dal , sul presupposto CP_1 generale che le PA non sono escluse dall'ambito applicativo della norma, allorquando agiscono ON nell'ambito di un rapporto contrattuale, riconosceva che l' non aveva mosso nessuna contestazione riguardo alla quantificazione degli importi indicati dal , essendosi CP_1 genericamente limitata a contestarne la correttezza. Ritenendo, quindi, non necessaria una preventiva messa in mora, accoglieva la domanda sia per la sorte capitale che per gli interessi e ON condannava l' a pagare anche le spese di lite. ON Avverso detta sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato in data
12.11.2020, riproponendo, con un primo motivo di doglianza, l'eccezione di prescrizione del credito azionato (risalente all'anno 2010), ex art. 2948, comma 4, c.c. disattesa dal Tribunale;
con il secondo motivo, ha lamentato l'errore del primo giudice nell'aver omesso di pronunciarsi sull'inammissibilità della domanda ex art. 163 c.p.c., in quanto priva dell'indicazione degli elementi fattuali collegati al caso concreto e, in particolare, della specificazione del calcolo degli interessi e delle modalità di imputazione dei pagamenti ricevuti. Con una terza doglianza, poi, ha censurato l'erronea valutazione del principio di non contestazione e l'erronea valutazione delle prove, deducendo che dai documenti depositati emergeva chiaramente la prova che nulla era dovuto al
. Con il quarto motivo di impugnazione, infine, ha ribadito l'inapplicabilità al caso di specie CP_1 degli interessi di mora, adducendo che, in deroga alle disposizioni codicistiche di cui all'art. 1182 comma 3 c.c., i debiti pecuniari della Pubblica Amministrazione necessitano della preventiva costituzione in mora, non potendo determinare il ritardo nel pagamento l'automatica decorrenza della mora ex re. Sulla base di tali motivi, chiedeva, quindi, in riforma della gravata sentenza, il rigetto della domanda proposta dal in primo grado e la condanna in suo favore al pagamento CP_1 delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 8.2.2021, il Centro appellato ha contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 30.4.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 Il primo motivo di appello è inammissibile. ON Con esso, l' ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione, da essa formulata, di prescrizione quinquennale di tutti i crediti azionati ai sensi dell'art. 2948, comma
4, c.p.c., dichiarando per il credito azionato la sussistenza della prescrizione decennale.
Sul punto, il Tribunale ha motivato ritenendo che, poiché il rapporto in esame ha natura contrattuale, ad esso non può applicarsi la prescrizione quinquennale (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). ON L nell'illustrare la doglianza in commento, con la quale ha riproposto l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado, si è limitata genericamente a ribadire la propria tesi sulla durata quinquennale dell'invocata prescrizione, senza puntualmente spiegare o articolare nessun diverso e contrario argomento, in punto di fatto o di diritto, rispetto a quanto addotto dal primo giudice, tale da giustificare l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2948, comma 4, c.p.c. al caso di specie, ossia senza indicare nessuna ragione della ipotizzata natura periodica delle ON prestazioni. Peraltro, l' ha invocato l'intervenuta prescrizione di “tutti i crediti azionati” (cfr. pag. 2 atto di appello) riferendosi, in tal modo, alla generalità degli importi rivendicati, senza distinguere tra sorta capitale e interessi.
Non si è, cioè, l'appellante, nel formulare il motivo d'appello, specificamente riferito, come avrebbe dovuto, alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, omettendo di spiegare ed articolare compiutamente le ragioni per cui si applicherebbe la prescrizione quinquennale alla sorte capitale e agli interessi ad essa accessori, in luogo di quella decennale, ritenuta operante dal Tribunale. ON Con il secondo motivo di appello, l' ha lamentato l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di genericità della domanda di cui all'art. 163 c.p.c. da essa formulata nella comparsa di risposta in primo grado.
Il motivo è infondato, in quanto, sebbene corrisponda al vero che il primo giudice non si è ON espressamente pronunciato sull'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall' in primo grado, nel merito esso va respinto, atteso che, il , nel formulare la sua domanda, ne CP_1 aveva compiutamente individuato sia il petitum che la causa petendi.
Va sul punto osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità sull'onere di allegazione delle parti nelle obbligazioni contrattuali, “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cfr. Cass. SSUU n. 13533/2001).
4 Orbene, nel caso di specie, nell'atto di citazione risultavano compiutamente riportati i prospetti riepilogativi analitici delle somme dovute, recanti, per ciascuna branca, il titolo (i singoli contratti sottoscritti), il periodo di riferimento e le prestazioni rese in relazione agli importi dovuti (cfr. atto di citazione pagg. 5, 6 e 7).
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha, poi, lamentato l'erronea valutazione da parte del primo giudice del principio di non contestazione, nonché delle prove in ordine alle somme rivendicate a titolo di sorta capitale, deducendo la legittimità delle decurtazioni a vario titolo effettuate (sconto tariffario, superamento del tetto di spesa e compensazione) e, per l'effetto, la non debenze delle somme rivendicate. In particolare, reiterando le difese contenute nella comparsa di ON primo grado, l' ha evidenziato che nella comparsa di costituzione aveva specificamente contestato che gli importi rivendicati dal non erano dovuti, come risultante da prospetto CP_1 contabile allegato, “al netto degli acconti corrisposti, dei crediti oggetto di compensazione, dei successivi pagamenti a saldo versati, nonché degli importi non corrisposti in quanto non dovuti perché eccedenti il tetto di spesa” (cfr. pag. 5 atto di impugnazione).
Il motivo è infondato e va rigettato. ON Invero, il primo giudice ha dichiarato che l' non aveva contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni rese e che, per il dedotto superamento dei tetti di spesa, non aveva fornito idonea prova, affermando che: “Orbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione depositata in atti, non ON può affermarsi che l' abbia dato prova certa e sufficiente della sussistenza dei fatti impeditivi all'accoglimento della domanda di pagamento dedotti in giudizio ed, in ogni caso, che non è stato provato adeguatamente che i calcoli che hanno dato luogo alle decurtazioni effettuate siano da ritenersi corretti. Infatti, sotto tale profilo non può ritenersi idonea la documentazione allegata, non essendo la stessa completa e non offrendo la stessa la prova del superamento del tetto di spesa
e del corretto criterio di calcolo dello stesso. Va evidenziato, sotto tale profilo, che le note di credito richiamate dall'opponente, costituendo atti unilaterali, non possono assumere valenza, da sole considerate ed in assenza di ulteriori adeguati elementi probatori. In ogni caso, in merito alla ON quantificazione effettuata dall' , non è stata offerta in giudizio adeguata prova, essendo la documentazione prodotta di carattere unilaterale, priva di riscontri concreti ed incompleta. Ciò assume valenza ancora più pregnante a fronte delle specifiche contestazioni della società opposta sia in merito all'an che al quantum dei fatti posti a fondamento dell'opposizione e a fronte della ON non contestazione, da parte dell' , in merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento ed in merito al calcolo del corrispettivo dovuto in base agli accordi contrattuali” (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado).
5 ON A fronte di tale espressa statuizione - condivisa da questa Corte - l' riportandosi genericamente ai prospetti depositati al fine di sostenere la legittimità delle decurtazioni operate, non ha specificamente allegato, neppure in appello, la parte della sorta capitale ritenuta non dovuta perché imputabile allo sconto tariffario, quella riferita al superamento delle tariffe e, ancora, quella ON riconducibile a specifici crediti vantati dall' nei confronti del Centro e opposti in compensazione. Peraltro, il generico e indistinto richiamo al superamento dei tetti di spesa e alla regressione tariffaria non consente neppure di stabilire quanta parte del credito azionato sarebbe non dovuta per applicazione della regressione tariffaria e quanta perché riferita a prestazioni rese extra budget.
L'esame dei richiamati prospetti, inoltre, rivela l'inidoneità degli stessi a comprovare quanto ON eccepito dall' ossia la non debenza degli importi rivendicati. ON I prospetti e le note prodotte dall' difatti, si riferiscono a “tagli per note di credito” non puntualmente specificate in relazione ai rispettivi titoli;
peraltro, anche le richiamate raccomandate
(comunicazione prot. n. 424 del 4.7.2011; comunicazione n.421 del 4.7.2011; comunicazione prot.
n. 411 del 30.6.2011) non sono relative al monitoraggio periodico imposto dall'art. 5 del contratto, ma costituiscono mere richieste di note di credito da parte del Responsabile del Servizio e, quindi, in quanto tali, anch'esse inidonee ad attestare l'effettivo sforamento del tetto di spesa, nonché a dimostrare analiticamente a che titolo venivano operate le riferite decurtazioni.
In ogni caso, occorre rammendare, in via generale, che esiste un diverso regime per remunerare le prestazioni, dovendosi distingue tra prestazioni rese dopo la data “presunta” di sforamento e prestazioni rese prima della data comunicata in via preventiva, ma comunque dopo la data di effettivo superamento del tetto. Anche alla luce di quanto previsto allo stesso art. 5 dei rispettivi contratti sottoscritti tra le parti, va evidenziato che la mancata o la tardiva comunicazione della data di presumibile sforamento dei tetti di spesa, acquista rilievo solo al fine di valutare se e fino a ON quando l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e da quale data, invece, le era possibile rifiutare integralmente il pagamento delle prestazioni rese (da ultimo si è pronunciata, ribadendo tali principi e i criteri di remunerazione delle prestazioni rese dai centri accreditati, la
Suprema Corte con la sentenza n. 16221/2025). ON Ebbene, l' nell'eccezione posta a base del motivo di appello in esame, non ha in alcun modo precisato tali elementi, né ha indicato puntualmente le somme riferibili a ciascuna di tali voci, impedendo di verificare la legittimità del rifiuto del pagamento.
Nell'ambito dello stesso motivo, l'appellante ha, poi, dedotto testualmente che “il primo giudice ON non ha tenuto conto dell'eccezione spiegata dall' di doppio pagamento (doppio incasso) ed infatti il ha provveduto ad incassare con il D.I. n. 617/2008, a ONroparte_1
6 seguito di procedura esecutiva, l'importo € 61.888,14. Tale cifra era riferita a fatture del 2007 ed era stata precedentemente incassata con i mandati 2843/2008, 3102/2008, 9002/2008, 4779/2008, che si allegano” (cfr. pag. 5 atto di impugnazione). ON Tali deduzioni sono state effettuate dall' al fine di circostanziare la compensazione eccepita in primo grado e, tuttavia, l' non ha fornito nessuna prova del dedotto doppio Parte_1 pagamento, né dei titoli giudiziari invocati a sostegno dello stesso.
Il solo mandato di pagamento, peraltro, non è, di per sé, sufficiente a dimostrare il pagamento dedotto;
a tal proposito la Suprema Corte con motivazione condivisa da questa Corte ha affermato che “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (così Cass. n.
29776/2020). ON In buona sostanza, dalle deduzioni svolte dall' non è chiaramente evincibile quali pagamenti siano stati rifiutati per applicazione dello sconto tariffario, quali per la regressione tariffaria o per il superamento del tetto di spesa e, ancora, quali per l'eccepita compensazione.
Parimenti infondato è, infine, il quarto ed ultimo motivo di appello, avente ad oggetto la lamentata erronea interpretazione della disciplina degli interessi ex d.lgs. 231/2002 e, conseguentemente, la sua applicazione al caso in esame, sul duplice presupposto che, in deroga alle disposizioni codicistiche di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., i debiti pecuniari della PA necessitano di previa costituzione in mora mediante richiesta scritta, non potendo determinare il ritardato pagamento l'automatica decorrenza della mora ex re e che le disposizioni del d.lgs. 231/2002 non si applicano alla figura della “concessione di pubblico servizio”.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso da questa Corte, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., S.U. n.
7 35092/2023), secondo cui: “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col CP_3 erogate agli assistiti in base ad un contratto - successivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”.
Il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo- quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo.
Pertanto, i detti interessi, considerato, peraltro, che l'art. 4 del citato d.lgs. prevede la decorrenza degli stessi senza necessità di costituzione in mora, possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quibus. ON Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello dell' va rigettato e la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 411/2020 pubblicata il 10.2.2020, va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del appellato, sulla base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della CP_1 controversia, ai minimi di tariffa, stante la serialità delle questioni trattate, con attribuzione, in favore dell'avvocato Stefano Di Foggia, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le ON condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere n. 411/2020, pubblicata in data 10.2.2020, nei confronti del ONroparte_1 così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore CP_2 del delle spese di lite del presente grado di ONroparte_1
8 giudizio, che si liquidano in € 13.100,00 per compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui soli compensi, da distrarre, in favore dell'avv.
Stefano Di Foggia, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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