TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VII sezione civile
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Francesco Paolo Feo Presidente Ilaria Grimaldi Giudice del.
Livia De Gennaro Giudice
Lette le istanze presentate da e , iscritte al n. 41- Parte_1 CP_1
1//2025 R.G.PU., volte ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_2
, con sede in Napoli (NA) alla Via Seggio del Popolo n. 22, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante p.t.; udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al g.d., avvenuta a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle
Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e professionisti (INI – PEC), ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.LGS n. 14 del 2019 (per brevità nuovo CCII), il cui esito positivo è stato trasmesso alla parte ricorrente all'indirizzo di posta elettronica certificata;
valutato che il resistente è assoggettabile alla disciplina di cui agli artt. 121 CCII;
rilevato che risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della dichiarazione giudiziale, non avendo la società resistente, non costituitasi, contestato le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D, del nuovo CCII, le quali, dalle informazioni acquisite in via di ufficio in conformità degli artt. 40 comma 6 e 42 del nuovo CCII, in particolare dagli ultimi bilanci depositati, risultano superate;
considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo del fallimento, in quanto appare evidente che la società debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento dei crediti vantati dagli istanti, recato da documentazione contabile regolarmente trasmessa, rimasti insoddisfatti nonostante le richieste di pagamento;
ritenuto, infine, che il credito a base del ricorso supera la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49 comma 5 del nuovo CCII e lo stato di decozione è confermato dalla sostanziale irreperibilità della società;
P. Q. M.
Visti gli artt. 2, 27, 37, 40, 41, 49, 121, 122 del nuovo CCII;
DICHIARA
Aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 sede in Napoli (NA) alla Via Seggio del Popolo n. 22, iscritta al n. P.IVA_1
del Registro delle Imprese di Napoli;
NOMINA
- Giudice Delegato la dr.ssa Livia De Gennaro;
- in conformità a quanto disposto gli artt. 356 e 358 del CCII (e in attesa della istituzione dell'Albo dei soggetti gestori delle procedure concorsuali di cui al CCII), curatore il dott. che risulta avere i requisiti richiesti Persona_1 dall'art. 358 del medesimo CCII;
ORDINA
Al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, in formato digitale ai sensi dell'art. 2215 bis cc., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA, con riferimento ai tre esercizi precedenti,
ORDINA Altresi' il deposito dell'elenco dei creditori recante l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio digitale (se non già eseguito in conformità dell'art. 39 del CCII), STABILISCE Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 12.6.2025 ore 10,30 e ss.;
ASSEGNA
Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato digitale;
AUTORIZZA Il curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3, lett. F e con le modalità degli artt. 155 quater, quinquies e sexies delle disp. Att. Al cpc, ad accedere all'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere all'Ufficio del Registro per l'estrazione di copia degli atti ritenuti necessari alla procedura;
ad acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 del DL 31 Maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010; ad acquisire la documentazione contabile e finanziaria detenuta da enti bancari e creditizi (pur se relativa a rapporti estinti) nonché tutta la documentazione relativa ai rapporti commerciali con l'impresa debitrice e reperibile presso la sede della società; DISPONE Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49 comma 4 del nuovo CCII. 02/04/2025
Il giudice est. Il Presidente
Ilaria Grimaldi Francesco Paolo Feo
pag. 2 di 3 02/04/2025
Il Giudice delegato
Ilaria Grimaldi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VII sezione civile
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Francesco Paolo Feo Presidente Ilaria Grimaldi Giudice del.
Livia De Gennaro Giudice
Lette le istanze presentate da e , iscritte al n. 41- Parte_1 CP_1
1//2025 R.G.PU., volte ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_2
, con sede in Napoli (NA) alla Via Seggio del Popolo n. 22, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante p.t.; udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al g.d., avvenuta a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle
Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e professionisti (INI – PEC), ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.LGS n. 14 del 2019 (per brevità nuovo CCII), il cui esito positivo è stato trasmesso alla parte ricorrente all'indirizzo di posta elettronica certificata;
valutato che il resistente è assoggettabile alla disciplina di cui agli artt. 121 CCII;
rilevato che risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della dichiarazione giudiziale, non avendo la società resistente, non costituitasi, contestato le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D, del nuovo CCII, le quali, dalle informazioni acquisite in via di ufficio in conformità degli artt. 40 comma 6 e 42 del nuovo CCII, in particolare dagli ultimi bilanci depositati, risultano superate;
considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo del fallimento, in quanto appare evidente che la società debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento dei crediti vantati dagli istanti, recato da documentazione contabile regolarmente trasmessa, rimasti insoddisfatti nonostante le richieste di pagamento;
ritenuto, infine, che il credito a base del ricorso supera la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49 comma 5 del nuovo CCII e lo stato di decozione è confermato dalla sostanziale irreperibilità della società;
P. Q. M.
Visti gli artt. 2, 27, 37, 40, 41, 49, 121, 122 del nuovo CCII;
DICHIARA
Aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 sede in Napoli (NA) alla Via Seggio del Popolo n. 22, iscritta al n. P.IVA_1
del Registro delle Imprese di Napoli;
NOMINA
- Giudice Delegato la dr.ssa Livia De Gennaro;
- in conformità a quanto disposto gli artt. 356 e 358 del CCII (e in attesa della istituzione dell'Albo dei soggetti gestori delle procedure concorsuali di cui al CCII), curatore il dott. che risulta avere i requisiti richiesti Persona_1 dall'art. 358 del medesimo CCII;
ORDINA
Al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, in formato digitale ai sensi dell'art. 2215 bis cc., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA, con riferimento ai tre esercizi precedenti,
ORDINA Altresi' il deposito dell'elenco dei creditori recante l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio digitale (se non già eseguito in conformità dell'art. 39 del CCII), STABILISCE Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 12.6.2025 ore 10,30 e ss.;
ASSEGNA
Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato digitale;
AUTORIZZA Il curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3, lett. F e con le modalità degli artt. 155 quater, quinquies e sexies delle disp. Att. Al cpc, ad accedere all'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere all'Ufficio del Registro per l'estrazione di copia degli atti ritenuti necessari alla procedura;
ad acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 del DL 31 Maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010; ad acquisire la documentazione contabile e finanziaria detenuta da enti bancari e creditizi (pur se relativa a rapporti estinti) nonché tutta la documentazione relativa ai rapporti commerciali con l'impresa debitrice e reperibile presso la sede della società; DISPONE Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49 comma 4 del nuovo CCII. 02/04/2025
Il giudice est. Il Presidente
Ilaria Grimaldi Francesco Paolo Feo
pag. 2 di 3 02/04/2025
Il Giudice delegato
Ilaria Grimaldi
pag. 3 di 3