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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 965/25 Registro generale Appello Lavoro n. 72/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO CONSIGLIERA Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 5110/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 19- 11-2025 e promossa DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulietta Catalano, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rende (CS), Piazza della Libertà, n. 30 APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Francesca Romana Grasso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Grossi in Milano, Viale Bianca Maria, n. 21 APPELLATA I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di trasferimento, mediante il quale l'Ing. veniva assegnato all'unità PROD/OPSO/ORSU nella posizione di “Professional Pt_1 Operations Readiness and Assurance” presso la sede di San Donato Milanese, via Emilia 1, in quanto concretizzante una violazione dell'art. 2103, co. 8, e art. 41 CCNL Energia e Petrolio, per assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive, nonché per violazione dei canoni generali di buona fede e correttezza ex. artt. 1175 e 1375 c.c., nonché in quanto concretizzante una dequalificazione professionale, e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, all'assegnazione del ricorrente presso la sede di Crotone, con mansioni di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio, e/o, in subordine, nella denegata ipotesi in cui la società resistente provi l'insussistenza di posizioni libere confacenti a tale profilo, di assegnare il ricorrente presso altra sede aziendale in cui vi sono posizioni libere compatibili con il livello professionale di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio in cui risulta inquadrato. 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di trasferimento, mediante il quale l'Ing. veniva assegnato all'unità PROD/OPSO/ORSU nella posizione di Pt_1
“Professional Operations Readiness and Assurance” presso la sede di San Donato Milanese, via Emilia 1, in quanto concretizzante una violazione dell'art. 2087 c.c., e/o che tale violazione rappresenta una condotta persecutoria concretizzante un'ipotesi di straining, e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, all'assegnazione CP_1 del ricorrente presso la sede di Crotone, con mansioni di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio, e/o, in subordine, nella denegata ipotesi in cui la società resistente provi l'insussistenza di posizioni libere confacenti a tale profilo, di assegnare il ricorrente presso altra sede aziendale in cui vi sono posizioni libere compatibili con il livello professionale di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio in cui risulta inquadrato e, per l'effetto, 3) condannare la società al risarcimento, in favore del ricorrente, di tutti i danni dal medesimo subiti e subendi CP_1 (danno biologico, danno esistenziale, danno morale, danno da perdita di chance, danno alla professionalità, danno all'immagine) in conseguenza dei fatti suindicati, nella misura che sarà accertata in corso di causa mediante espletanda CTU e/o in via equitativa;
4) condannare la società al risarcimento, in favore del ricorrente, di tutte le spese per il proprio sostentamento (ossia CP_1 quelle per il vitto, per il trasporto e per i rientri presso la propria residenza) che ha sostenuto e sta continuando a sostenere a seguito del suo trasferimento a San Donato Milanese, per come quantificato nella documentazione che si allega (all. 51). (…). Con Vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi”.
PER L'APPELLATA:
“accertare e dichiarare la manifesta inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto del ricorso in appello, per tutte le motivazioni esposte nella presente memoria e negli scritti difensivi del giudizio di primo grado e, per l'effetto, respingere il ricorso in appello e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 5110/2024 il Tribunale di Milano (Dott.ssa Porcelli) ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di condannandolo Parte_1 CP_1
a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre accessori di legge. Nel proprio ricorso l'ing. allegava di essere stato assunto alle dipendenze di Pt_1
fusa per incorporazione alla convenuta con atto del 6-11-15, con Controparte_2 inquadramento nella qualifica di impiegato cat. 2 liv. 2 del c.c.n.l. energia e CP_3 petrolio. Il lavoratore esponeva di aver ottenuto, con la sentenza n. 469/2023 della Corte d'Appello di Catanzaro, l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel livello di Quadro 1, con decorrenza dal 1-12-13; a seguito di tale sentenza la società datrice di lavoro, con provvedimento del 19-5-23, gli aveva riconosciuto l'inquadramento in categoria 1, livello 1 CREA e la qualifica di Quadro e lo aveva assegnato all'unità nella posizione di CP_4 Parte_2
, presso la sede di Ravenna, a decorrere dal 1-6-23.
[...]
In data 31-7-23 il ricorrente aveva depositato ricorso ex art. 414 e istanza ex art. 700 c.p.c., per chiedere l'accertamento della illegittimità di tale provvedimento e il Tribunale di Crotone, con decreto inaudita altera parte, poi confermato con ordinanza del 2-11-23, aveva ordinato alla convenuta di assegnare in via cautelare il ricorrente presso la sede di Crotone, con mansioni di cui alla categoria 1 – livello Quadro del CCNL energia e petrolio, o, in subordine, nel caso di insussistenza di posizioni libere e confacenti a tale profilo, di assegnare il ricorrente presso altra sede aziendale in cui vi fossero posizioni libere con il livello professionale categoria 1 – livello Quadro del CCNL energia e petrolio. Dopo aver collocato il ricorrente in ferie forzate dal 14-11-23 al 6-12-23, la società convenuta, con e-mail del 4-12-23 e raccomandata del 6-12-23, aveva assegnato il ricorrente, in esecuzione all'ordinanza cautelare, dal 7-12-23, alla posizione di Professional Operation Readiness and Assurance, contestualmente trasferendolo dal 11-12-23 alla sede di San Donato M.se. In punto di diritto, il lavoratore deduceva l'illegittimità del trasferimento in quanto privo delle ragioni aziendali legittimanti lo ius variandi, in quanto elusivo dell'ordinanza cautelare emessa nel giudizio avanti al Tribunale di Crotone e in quanto il ricorrente era stato adibito a mansioni non rientranti nella declaratoria contrattuale di cui al livello 1 di Quadro. Costituendosi ritualmente in entrambe le fasi del giudizio, la convenuta contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il procedimento cautelare si è concluso con un'ordinanza di rigetto per carenza del periculum in mora, ordinanza confermata in sede di reclamo. Il Tribunale di Milano, nel ritenere infondato il ricorso, ha osservato il seguente iter argomentativo:
-con lettera del 4-12-2023 la società comunicava al lavoratore il trasferimento Contr presso la sede i San Donato Milanese;
-il sig. contestava la legittimità del trasferimento, richiamando, in Pt_1 particolare, l'art. 2103, co. 8, c.c. e l'art. 41 CCNL energia e petrolio, sottolineando che il datore di lavoro, in caso di contestazione, avrebbe l'onere di allegare e provare le fondate ragioni che hanno determinato il provvedimento di trasferimento. Contr Secondo il lavoratore, non avrebbe fornito alcuna motivazione circa il trasferimento;
-premesso che il datore di lavoro non sarebbe tenuto ad indicare nel provvedimento di trasferimento i motivi che hanno determinato il provvedimento, salvo l'onere della relativa allegazione e prova in un eventuale giudizio, nel caso di specie, il provvedimento di trasferimento indicherebbe chiaramente le ragioni che lo hanno determinato: si tratta della ottemperanza alla ordinanza 2-11-23 del Tribunale di Crotone;
Contr
-nel presente giudizio, vrebbe offerto adeguata prova dell'assenza, presso la sede di Crotone, di posizioni di Quadro livello 1 che potessero essere assegnate al ricorrente. Ciò sarebbe emerso dall'organigramma prodotto sub doc. 4 di parte Testi convenuta e confermato dal teste
-lo stesso avrebbe confermato, in sede di interrogatorio libero in primo Pt_1 grado, che la posizione di esistente a Crotone fosse quella assegnata al sig. CP_5
in regime di trasferta dal 28.9.2023. Tuttavia, il primo giudice ha ritenuto Pt_3 che comunque tale posizione fosse impiegatizia e non una di CP_5
-per quanto riguarda la sede di destinazione, il lavoratore contestava l'adibizione alla sede di San Donato, in quanto sosteneva di essere stato adibito a “mansioni che non rientrano nel profilo professionale di quadro di cui al livello 1 del c.c.n.l. energia e petrolio riconosciutogli con provvedimento giudiziale”; -in particolare, il ricorrente affermava che il ruolo di “professional operation readiness and assurance” non fosse ricompreso nei ruoli campione per la categoria 1 e consistesse in un ruolo di mero supporto ai team che seguono lo sviluppo di determinati progetti, senza alcuna responsabilità di risultato e senza possibilità di prendere decisioni che abbiano una reale incidenza nello sviluppo dei progetti;
-tuttavia, anche tali deduzioni non sono state condivise, dal momento che lo stesso lavoratore aveva indicato a San Donato diverse posizioni libere corrispondenti al suo profilo professionale e non ha contestato l'adibizione alle mansioni di professional operation readiness and assurance, chiedendo di accertare il proprio demansionamento;
-dal momento che il presente giudizio aveva per oggetto il solo trasferimento presso la sede di San Donato Milanese, il Tribunale ha rilevato che, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso, le mansioni di “professional operation readiness and assurance” rientrano pienamente nella categoria 1, livello quadro del c.c.n.l. energia e petrolio;
-il lavoratore lamentava, inoltre, l'affidamento di incarichi dequalificanti, in quanto sottolineava come non gli fosse stato affidato alcun progetto, né come responsabile né come coordinatore e neppure come referente della propria unità. In primo luogo, il Giudice ha evidenziato che la posizione di Quadro livello 1 non contemplerebbe necessariamente la responsabilità o il coordinamento di un progetto, né la posizione di referente di una unità;
-il ricorrente aveva precedentemente operato solo nell'area manutenzione ed era passato all'area produzione, con conseguente necessità di un adeguato periodo di apprendimento e di affiancamento: sarebbe quindi normale che gli fossero stati affidati incarichi gradualmente;
-il ricorrente aveva iniziato a lavorare a San Donato il giorno 11-12-23 e il ricorso introduttivo del presente giudizio era stato depositato in data 3-5-24: tenuto conto delle festività natalizie, il lavoratore aveva svolto le nuove mansioni assegnategli per circa quattro mesi;
-per accertare le mansioni assegnate al ricorrente è stata esperita la prova testimoniale in primo grado;
-dalle deposizioni testimoniali sarebbe emerso che al ricorrente fosse stato affidato lo studio di fattibilità operativa e tecnica e delle criticità dei vari giacimenti;
-la prova testimoniale ha confermato altresì che: -il ricorrente era stato adibito, insieme ad altri dipendenti inquadrati come quadro, all'unità OPSO (Operations Readiness Assurance Start Up & Ramp Up), di cui è responsabile il teste , Tes_2
Quadro 1 CREA 2; -tale unità fa parte dell'unità OPSO, di cui era responsabile un dirigente e attualmente è responsabile il sig. Quadro 4, e l'Unità OPSO fa Per_1 parte del dipartimento PROD, di cui è responsabile il teste dirigente. Tes_3
Come specificato all'art. 11 del c.c.n.l. di settore, il livello CREA esprime l'apprezzamento dell'apporto professionale individuale;
-sarebbe emerso, inoltre, che, all'interno delle varie unità, ai singoli vengono attribuiti incarichi e posizioni via via superiori e che allo stesso ricorrente sono stati gradualmente attribuiti titolarità di processi e autonomia;
-tenuto conto del necessario periodo di affiancamento, la posizione attribuita al ricorrente a San Donato corrisponde al livello di inquadramento di quadro categoria 1;
-il ricorso deduceva, altresì, il carattere ritorsivo del trasferimento, ma il Tribunale ha disatteso tale eccezione, rilevando come non si possa ritenere che unica ragione del trasferimento del ricorrente fosse l'intento ritorsivo del datore di lavoro a fronte di un comportamento del lavoratore che neppure viene specificato in ricorso, ma che probabilmente deve essere identificato nell'impugnazione del precedente trasferimento a Ravenna. In ogni caso, il successivo trasferimento “nel giro di sei mesi” era stato ritenuto conseguenza diretta e necessaria dell'ordinanza del Tribunale di Crotone;
-la legittimità del trasferimento fonda anche il rigetto della domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante da straining.
Nelle more del presente procedimento, il Tribunale di Crotone – nel definire il giudizio di merito relativo al trasferimento a Ravenna – ha dichiarato la carenza di interesse del ricorrente e ha rigettato la domanda risarcitoria;
tale pronuncia è stata impugnata avanti la Corte di Appello di Catanzaro in data 11 luglio 2025.
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano il sig. ha proposto appello con Pt_4 ricorso del 21.1.2025 per i seguenti motivi: Difetto di prova della sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese al trasferimento. Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza rilevando che dalla documentazione prodotta sarebbe evincibile che la motivazione addotta dalla società datrice di lavoro, ovverosia l'adempimento all'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Crotone in data 02/11/2023 (RG 1750-1/2023), non appare idonea a giustificare la scelta di disporre il trasferimento del lavoratore presso la sede di San Donato Milanese, difettando la prova della sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese al medesimo, non potendo tali ragioni ritenersi racchiuse nel provvedimento giudiziale invocato. Se così fosse, considerando che anche il precedente trasferimento presso la sede di Ravenna (ritenuto illegittimo) è stato motivato dall'ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che riconosceva all'ing. la mansione superiore, Pt_1 sarebbe consentito alla società datrice di lavoro di esercitare lo ius variandi in riferimento al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa da parte dei suoi dipendenti, in elusione della prescrizione normativa di cui all'art. 2103 c. 8 c.c. che impone alla stessa l'onere di provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che hanno giustificato il provvedimento stesso, ove, come nel caso di specie, vi siano contestazioni sui motivi che lo hanno determinato. Non sarebbe dunque stato assolto l'onere probatorio che grava in capo alla società. Peraltro, il trasferimento in esame sarebbe contrario anche ai principi di cui agli artt. 175 e 1375 c.c. Contr Ancor più specificamente, l'appellante osserva che l' on solo non ha provato le ragioni del trasferimento dalla sede di Crotone in cui il ricorrente risultava assegnato, quanto non ha neppure prodotto e allegato le ragioni per le quali la scelta della sede di destinazione, anche in ragione della professionalità dell' ing.
, dovesse ricadere su San Donato Milanese, notevolmente distante dalla sua Pt_1 residenza, non fornendo elementi atti ad escludere la proficua destinazione dello stesso presso altra sede aziendale, non essendo stati prodotti organigrammi Contr aziendali delle sedi altri elementi idonei a dimostrare la ragionevolezza della sua decisione. Inoltre, l'appellante osserva che la posizione presso la sede di Crotone non era occupata da un dipendente in organico alla sede di Crotone, né quando è stata emessa la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha riconosciuto al il livello superiore, né all'esito del decreto emesso inaudita altera parte dal Pt_1
Tribunale di Crotone (RG 1751-172023) del 09/08/2023 con il quale veniva ordinato alla società datrice di lavoro l'assegnazione dell'ing. presso la sua Pt_1 sede originaria, posto che in tale ruolo il si è avvicendato a in Pt_3 Pt_5 data 28/09/2023. Tale posizione non potrebbe ritenersi a tutt'oggi occupata, ove si consideri che il prima e il adesso erano e sono assegnati alla sede di Crotone in Pt_5 Pt_3 regime di trasferta. Peraltro, dalla documentazione in atti (doc. 44) emergerebbe che invece il ruolo ricoperto da corrisponde alla posizione di e non Pt_3 CP_5
a quella impiegatizia. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere dimostrato che presso la sede di Crotone non esistevano, alla data in cui la Corte d'Appello di Catanzaro riconosceva il diritto dell'ing. all'inquadramento nella mansione di Quadro, Pt_1 livello 1, posizioni compatibili, l'appellante rileva che la società datrice di lavoro non ha fornito in modo specifico e complessivo i dati relativi a tutto l'organico impiegato presso altre sedi, al fine di dimostrare la legittimità della propria scelta anche in riferimento alla sede di destinazione ed alla mansione assegnata all'ing.
. Pt_1
La presenza di numerose posizioni da quadro disponibili anche nel periodo successivo a tale trasferimento emergerebbe, inoltre, oltre che dalla documentazione prodotta (doc.41,42,43), anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di merito ( e ), dalle quali è evincibile che, anche Tes_3 Tes_2 volendosi limitare alla sola struttura PROD di San Donato Milanese alla quale
è stato assegnato, sussistevano numerose posizioni di cui si sono Pt_1 CP_5 avvicendati diversi dipendenti proprio nel lasso temporale in cui il è stato Pt_1 trasferito. Contr Peraltro, non avrebbe prodotto l'organigramma di alcuna delle altre sedi più vicine a Crotone disponibili. Sull'adibizione a mansioni non rientranti nel profilo professionale di di cui CP_5 al livello 1 CCNL Energia e Petrolio presso la sede di San Donato Milanese. Le mansioni svolte dal lavoratore a San Donato M.se non rientrano pienamente nella categoria 1, livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio. Ad avviso dell'appellante, ove si confronti tale declaratoria con il contenuto delle mansioni attribuite alla posizione di “professional operation readiness assurance”, per come riportato dalla società resistente nella propria memoria di costituzione (pag. 12 e 13) emergerebbe che il profilo assegnato all'ing. prevede lo Pt_1 svolgimento di mansioni di “supporto”, non rientranti nella declaratoria contrattuale di cui alla categoria 1 quadro del CCNL Energia e Petrolio. Infatti, il ruolo di Professional Operation Readiness and Assurance, così come evincibile dal semplice raffronto tra le declaratorie contrattuali, non prevederebbe lo svolgimento delle mansioni con ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali, il presidio di importanti settori/aree di attività la gestione di processi essenziali la risoluzione di problematiche interfunzionali in materia di interesse strategico aziendale, non trovando tali peculiarità riscontro alcuno nella descrizione dei compiti afferenti tale mansione. Peraltro, la non riconducibilità del ruolo affidato al alla categoria di Quadro Pt_1 di cui al CCNL Energia e Petrolio emergerebbe anche laddove si consideri che la Contr responsabilità, nell'ambito dei progetti di sviluppo upstream di della definizione degli aspetti di operabilità degli impianti e del processo di readiness è affidata al Responsabile dell'Unità OPSO (all. 33), il quale sovraintende il Responsabile dell'Unità ORSU, ruolo ricoperto da , dal quale Controparte_6 dipende a sua volta l'Ing. , così come confermato dallo stesso Pt_1 Tes_2 nell'espletata prova per testi. Contrariamente a quanto dedotto dal primo Giudice, la prova testimoniale, lungi dal confermare l'adibizione del ricorrente alle mansioni di avrebbe CP_5 smentito tale assunto risultando dalla medesima che lo stesso espleta la propria attività in “affiancamento” ad altri colleghi e non già in autonomia. Sull'elusione della pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro e dell'ordinanza del Tribunale di Crotone del 2.11.2023. Con il terzo motivo, l'appellante rileva l'elusione delle pronunce dei giudici di merito calabresi, dal momento che il datore di lavoro, all'esito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che dichiarava il diritto dell'Ing. all'inquadramento Pt_1 nel livello 1 di con decorrenza dal 1/12/2013, aveva trasferito, senza CP_5 motivate ragioni, il dipendente dalla propria sede lavorativa sita in Crotone, prima presso la sede di Ravenna e poi presso la sede di S. Donato Milanese, adibendolo a mansioni non confacenti al profilo professionale che gli è stato riconosciuto. In riferimento alle proposte conciliative, il lavoratore evidenzia che, pur non ritenendole soddisfacenti, in quanto non consone al suo livello di inquadramento, aveva comunque manifestato la disponibilità ad essere assegnato temporaneamente ad una consociata estera come “Responsabile di Produzione”, senza tuttavia che, malgrado tale disponibilità e malgrado le competenza che avrebbe potuto sviluppare durante tale periodo, gli fosse stata assicurata una posizione corrispondente al suo inquadramento al suo rientro. Sulla ritorsività del trasferimento. Con la quarta censura, l'appellante rileva la sussistenza dell'intento ritorsivo alla base del trasferimento. Oltre a costituire idoneo elemento di prova il precedente trasferimento presso la sede di Ravenna ritenuto illegittimo, l'intento di rappresaglia sarebbe ravvisabile altresì nella circostanza che il datore di lavoro, il quale ha demansionato il ricorrente contestualmente alla sua richiesta giudiziale di riconoscimento di mansione superiore, sottoponendolo a condotte vessatorie, riconosciute come straining (sentenza del Tribunale di Crotone n. 670/2022, doc. 3) e non gli ha mai riconosciuto l'inquadramento preteso, ancora oggi non assegnatogli. Ulteriore elemento sarebbe evincibile dalla collocazione in ferie forzate dal 14.11.2023 al 6.12.2023, motivate dalla risposta del alla succitata Pt_1 proposta e dalla conseguente necessità di trovare una soluzione che gli consentisse di adempiere all'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Crotone in data 02/11/2023 (cfr. all. 8), salvo poi trasferirlo ugualmente presso la sede di San Donato Milanese, con assegnazione alle mansioni di “Professional Operations Readiness and Assurance”, non consone al suo livello di inquadramento. Ulteriore prova della condotta discriminatoria della società datrice di lavoro è stata fornita dalle condizioni di trasferimento imposte a , fortemente peggiorative Pt_1 rispetto agli standard in uso in azienda (il trasferimento del presso la sede Pt_1 di San Donato Milanese non è invece stato anticipato da nemmeno un giorno di trasferta). Sulla violazione dell'art. 2087 c.c. Con il quinto motivo, l'appellante rileva la violazione dell'art. 2087 c.c. da parte di Contr dal momento che anche il trasferimento presso San Donato Milanese è avvenuto con modalità tali da ingenerare nel una condizione di stress, che Pt_1 ha aggravato le condizioni psicofisiche del lavoratore. Infatti, il ricorrente, già affetto da disturbi psichici, causalmente ricollegabili alle condotte vessatorie del datore di lavoro, come accertato dalla CTU medico legale disposta nel giudizio recante RG 1253/2016 del Tribunale di Crotone, sezione lavoro, in virtù del protrarsi della dequalificazione accertata e, principalmente, dei recenti provvedimenti datoriali sarebbe andato incontro ad un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come da documentazione medica prodotta in atti. L'illegittimità del trasferimento determina altresì l'accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente nel giudizio di primo grado, relativamente alle spese sostenute, risultando le medesime documentalmente provate (doc. 51).
Con memoria difensiva del 10.3.2025 si è costituita in giudizio chiedendo CP_1 il rigetto del gravame avversario, in quanto inammissibile per difetto di specificità dei motivi e comunque infondato nel merito.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato
“capo” della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.). Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata. Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”. È da intendersi, al riguardo, innanzitutto ribadito il principio introdotto dalla riforma sulla redazione di ogni atto processuale “in modo chiaro e sintetico” (art. 121, comma 1, c.p.c.), in conformità, quindi, ai “criteri e limiti di redazione dell'atto” fissati dal regolamento attuativo ministeriale, i quali, tuttavia, in via generale non pregiudicano la validità dell'atto ma possono solo assumere rilievo in sede di accollo delle spese processuali all'esito del giudizio (art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.). La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, voluto valorizzare i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre affermato che gli oneri che vengono imposti alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. È, pertanto, da ritenere che la sanzione della “inammissibilità” continui in buona sostanza ad essere conseguenza di un motivo di gravame non “specifico”, rispetto al quale l'oscurità e/o la prolissità della formulazione possono eventualmente essere soltanto indici sintomatici del vizio. Ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”. Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066). Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 cpc: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate.
L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Giudice di primo grado ritenute sussistenti le esigenze tecniche organizzative del trasferimento a San Donato Milanese;
in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente escluso che le nuove mansioni assegnate integrassero la lamentata dequalificazione;
in terzo luogo, per non avere il Tribunale ravvisato la natura ritorsiva del trasferimento e, in quarto luogo, per non aver condannato il datore di lavoro al conseguente risarcimento dei danni non patrimoniali.
In merito al primo motivo d'appello, si deve rilevare che il potere del datore di lavoro di modificare il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa deve ricondursi al potere direttivo, e che la novella legislativa di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015 ha confermato che detto potere integra una specifica modalità di esercizio dello jus variandi. La disciplina della mobilità geografica del lavoratore è contenuta nell'art. 2103 c.c., attuale comma 8, rimasto peraltro invariato, ed a norma del quale il lavoratore "non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive". La medesima regola generale viene richiamata nell'art 41 del ccnl di settore. Occorre ora evidenziare che la Suprema Corte ha più volte affermato che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore (Cass. 2 gennaio 2001 n. 27; Cass. 2 agosto 2002 n. 11624; Cass. 29 luglio 2003 n. 11660; Cass. 18 aprile 2005 n. 7930; Cass. 28 aprile 2009 n. 9921). E' stato altresì affermato che, ferma restando l'insindacabilità dell'opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.), qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni ostative al trasferimento (Cassazione civile, sez. lav., 28/01/2016, n. 1608; Cass. 28 luglio 2003 n. 11597). Dal principio, poi, secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, discende che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di dette ragioni (cfr., sull'onere della prova, Cass. 17 maggio 2010 n. 11984; Cass. 11 novembre 1998 n. 11400).
Ciò significa che spetta al datore di lavoro provare le esigenze che hanno giustificato il trasferimento in relazione alla sede di provenienza e a quella di destinazione, ma non anche – se non a seguito delle precise deduzioni del lavoratore circa l'esistenza di opzioni meno gravose e di esigenze personali ostative (nella specie non specificamente evidenziate) – le eventuali posizioni vacanti in tutte le sedi aziendali, astrattamente assegnabili al lavoratore. Non spetta, infatti, al Giudice scegliere in quale sede aziendale trasferire il lavoratore, ma solamente verificare se il trasferimento deliberato sia giustificato da esigenze oggettive e sia rispettoso dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Ciò premesso, il Collegio ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni del Tribunale che, attenendosi ai suesposti principi, ha rilevato che, nel caso di specie, «il provvedimento di trasferimento indica chiaramente le ragioni che lo hanno determinato: si tratta della ottemperanza alla ordinanza 2-11-23 del Tribunale di Crotone, con la quale è stato ordinato “in via cautelare alla società di CP_1 assegnare il ricorrente presso la sede di Crotone, con mansioni di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio, o in subordine, ove non sussistano posizioni libere confacenti a tale profilo, di assegnare il ricorrente presso altra sede aziendale in cui vi sono posizioni libere compatibili con il livello professionale di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio in cui risulta inquadrato”. In particolare, con la suddetta ordinanza è stata riconosciuta l'illegittimità del trasferimento del ricorrente, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nel livello di Quadro 1, dalla sede di Crotone all'unità CP_4 nella posizione di “professional attrezzature in pressione”, presso la sede di Ravenna». Dall'istruttoria è emerso che il trasferimento è stato determinato dalla mancata previsione nella sede di Crotone di una posizione di a cui adibire il sig. CP_5
. Pt_4 Ciò risulta chiaramente dall'organigramma prodotto sub doc. 4 da parte convenuta, Testi confermato dal teste nonché dallo stesso lavoratore nel corso dell'interrogatorio libero. Ad avviso dell'appellante, invece, a Crotone sarebbe stata disponibile una posizione di quadro, assegnata però al sig. in regime di trasferta, dal 28-9-23. Pt_3
Tale affermazione non ha trovato conferma poiché, come ritenuto anche dal primo Giudice, «a prescindere dal fatto che la posizione era comunque occupata quando è stata emessa la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha riconosciuto il superiore livello al ricorrente, si tratta di una posizione impiegatizia e non di quadro». Effettivamente, la posizione del non è una posizione di quadro, né potrebbe Pt_3 questo Collegio «procedere ad una valutazione della correttezza delle valutazioni aziendali relative alla propria organizzazione, e tanto meno procedere ad una valutazione della correttezza del livello di inquadramento del in relazione Pt_3 alle mansioni svolte. In ogni caso il è inquadrato come impiegato di Pt_3 categoria 2 e la posizione lavorativa di capo centrale è assegnata ad un impiegato». Non vi sono pertanto elementi per sostenere che tale situazione sia, in verità, il frutto di una precostituzione fraudolenta da parte del datore di lavoro, finalizzata ad evitare l'assegnazione all'appellante del ruolo di capocentrale. L'eventuale attribuzione all'appellante di tale ruolo, classificato come impiegatizio, avrebbe integrato una palese violazione all'ordine giudiziale che imponeva, invece, l'assegnazione del sig. ad una posizione (formalmente e sostanzialmente) di Pt_4 quadro, esponendo così il datore di lavoro ad un'eventuale futura contestazione del lavoratore (di fatto dequalificato). Nella specie, il datore di lavoro ha dimostrato la ragione principale che ha determinato il trasferimento (assenza nello stabilimento di Crotone di posizioni di quadro a cui poter assegnare il lavoratore a seguito del riconoscimento giudiziale delle mansioni superiori) nonché la sussistenza a San Donato di un ruolo confacente all'inquadramento acquisito dal sig. il quale, peraltro, aveva Pt_4 mostrato il proprio interesse. Lo stesso , infatti, in data 6 luglio 2023 aveva Pt_1 chiesto ed ottenuto di andare a San Donato Milanese per fare dei colloqui con altra
“famiglia professionale” di per delle posizioni organizzative diverse che CP_1 lo interessavano presso la sede milanese anche in un altro settore (nello specifico, quello della “Produzione”) (cfr. doc. . CP_7
In assenza, poi, di specifiche deduzioni circa l'esistenza di opzioni meno gravose e di esigenze personali ostative, il trasferimento non appare contrario ai principi di buona fede e correttezza. Né può ravvisarsi la natura ritorsiva del trasferimento. Per costante giurisprudenza, il principio affermato in tema di licenziamento, secondo il quale l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia (dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo), è da ritenersi valido anche in materia di trasferimenti. Sul piano processuale, pertanto, il lavoratore che censuri la sentenza di merito per aver negato il carattere ritorsivo del trasferimento adottato dal datore di lavoro, ha l'onere di non limitarsi a dedurre la mancata considerazione da parte del giudice di merito di circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma di indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità fra le circostanze asseritamente non valutate e l'asserito intento ritorsivo del datore di lavoro (Cass., 25/05/2004, n.10047). Nella specie, l'intento ritorsivo non appare determinante, atteso che il trasferimento
– come sopra argomentato – risulta fondato sull'assenza nello stabilimento di Crotone di un ruolo di quadro (disponibile) da assegnare al sig. , non Pt_4 potendosi invero farsi carico al datore di lavoro di creare ex novo una posizione di quadro laddove non sia prevista nell'organigramma.
Il secondo motivo di censura, relativo al demansionamento, non è meritevole di accoglimento. In linea con le affermazioni della Suprema Corte, le ragioni tecniche aziendali non possono ledere il diritto del lavoratore alla conservazione della sua professionalità che ha carattere prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro. La stessa funzione dequalificatoria del trasferimento ne determina l'illegittimità ontologica ex art. 2103 c.c. (Cass., 08/04/2014, n.8209).
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto (con statuizione non impugnata) che il presente giudizio non ha come oggetto l'accertamento del demansionamento e, Contr quindi, non contempla la condanna di ad assegnare al lavoratore altre mansioni equivalenti in San Donato: «Il ricorrente non chiede, però, di accertare il suo demansionamento e non chiede di essere adibito, a San Donato, a mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento. Il ricorrente chiede di essere assegnato a Crotone con mansioni di categoria 1, livello quadro o, in subordine, chiede genericamente di essere adibito ad altra sede in cui vi siano posizioni libere confacenti con il suddetto profilo professionale. Peraltro, in caso di trasferimento privo dei requisiti di legge o ritorsivo o adottato in violazione di norme imperative di legge il Giudice può soltanto dichiararne l'illegittimità, con l'unica conseguenza del venir meno del trasferimento medesimo e dell'adibizione del lavoratore alla sede di provenienza (nel caso di specie, all'esito del giudizio instaurato avanti al Tribunale di Crotone, Crotone o Ravenna). La pronuncia del giudice trova un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., e pertanto il giudice non può incidere sulle scelte imprenditoriali, imponendo l'adibizione di determinate mansioni o imponendo il trasferimento del lavoratore ad un'altra sede idonea. Né si può ritenere che il presente giudizio abbia ad oggetto l'esecuzione del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale di Crotone: il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente il trasferimento del ricorrente a San Donato. Poste queste premesse, l'indagine consentita in questa sede riguarda la riconducibilità o meno del ruolo attribuito al ricorrente al profilo professionale di appartenenza, al fine di valutare la legittimità o meno del provvedimento di trasferimento del lavoratore». Tale capo di sentenza non è stato specificamente impugnato.
Prima di affrontare la censura in tema di demansionamento, occorre premettere che a decorrere dal 25/06/2015 nei confronti di tutti i lavoratori subordinati si applica il nuovo art. 2103 c.c., come modificato dal D.Lgs. 81/2015. La disciplina previgente consentiva il mutamento “orizzontale” di mansioni a condizione che le mansioni precedenti e quelle nuove fossero equivalenti: la nozione di equivalenza era stata elaborata nel corso degli anni dalla giurisprudenza in termini restrittivi e andava intesa sia nel senso di pari contenuto e valore professionale delle mansioni – considerate nella loro oggettività – sia come coerenza con il bagaglio professionale acquisito, come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore realizzato nella pregressa fase del rapporto. Il concetto di professionalità, dunque, comprendeva non solo il complesso di nozioni, esperienze e perizia già acquisite, ma anche il diritto di professionalizzarsi utilizzando ed accrescendo il bagaglio di conoscenze acquisite. Nella vigenza della precedente norma, dunque, in caso di contestazione da parte del lavoratore, il giudice, per accertare la legittimità della modifica unilaterale da parte del datore di lavoro, non si doveva limitare a verificare l'eguaglianza retributiva e la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di inquadramento contrattuale, ma doveva verificare anche l'equivalenza professionale. Nella sua attuale formulazione, a seguito delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. 81/2015, l'art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero
“riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Il novellato art. 2103 c.c. ha, quindi, abbandonato il criterio precedentemente utilizzato per la valutazione della legittimità del mutamento di mansioni in senso orizzontale, cioè il criterio dell'equivalenza alle ultime effettivamente svolte, sostituendolo con quello legato all'inquadramento legale e contrattuale. Ciò significa che, se in base al contratto collettivo, il mutamento di mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste alcun limite nell'assegnazione di nuove mansioni ad eccezione della non discriminazione. Il sistema di classificazione del personale, indicato nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro assume così un ruolo primario, poiché costituisce l'unico parametro di riferimento per valutare la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni. Pertanto, la mobilità orizzontale è legittima nel rispetto di un criterio di equivalenza formale, con la conseguenza che il lavoratore potrà essere assegnato a tutti i compiti ricompresi nel livello di inquadramento, per quanto espressione di una professionalità eterogenea. In tal modo, si passa dalla tutela dello specifico bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite ad una tutela della professionalità intesa in senso più generico, basata sulla posizione formale occupata dal lavoratore in azienda, in virtù del sistema di inquadramento.
Da ciò consegue che il trasferimento di cui si discute potrebbe essere nullo solo se il mutamento delle mansioni non sia rimasto all'interno dello stesso livello e categoria, ma abbia determinato l'assegnazione di mansioni impigatizie.
Venendo ora al merito della questione, si deve osservare che, secondo l'art. 2 della legge n. 190 del 1985, fanno parte della categoria dei “quadri” “i prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”. Il secondo comma della stessa disposizione aggiunge che “i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa”. Ai sensi della declaratoria della Categoria 1 - Quadro, stabilita dall'art. 11 del CCNL Energia e Petrolio, appartengono a tale categoria, i lavoratori “a cui è attribuita la qualifica di quadro, ai sensi della Legge 190/85, che, in possesso di elevate conoscenze e competenze professionali maturate con lunga e consolidata esperienza anche interdisciplinare, esplicano con carattere continuativo ruoli gestionali o di tipo
“Professional” di rilevante e fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”. I ruoli 'gestionali', per definizione, implicano la gestione di risorse umane. I ruoli 'professional' sono ruoli di carattere eminentemente tecnico, assegnati a professionalità con specifiche caratteristiche tecniche. In particolare, la figura del Professional Operations Readiness Assurance si occupa di supportare la preparazione del programma di operations readiness (prontezza delle operazioni) nella fase esecutiva dei progetti di sviluppo upstream cioè di produzione/esplorazione all'interno dell'Area Produzione, la quale gestisce le attività di conduzione dell'impianto, sia a terra, sia offshore, e contribuisce alle attività di manutenzione e corretta operatività quotidiana degli asset in coerenza con lo scopo, i tempi e i costi definiti nel piano di progetto. In particolare, la posizione di Professional Operations Readiness and Assurance prevede lo svolgimento delle seguenti mansioni:
• collaborare nella definizione della strategia di operabilità, manutenibilità ed integrità del nuovo l'asset;
• supportare lo sviluppo del programma di operations readiness per la fase esecutiva del progetto;
• garantire che i documenti di operations readiness, previsti dal progetto, vengano emessi e le attività eseguite nei tempi prefissati;
• verificare che durante la progettazione dell'asset siano identificati i rischi associati e che siano correttamente gestiti eventuali rischi residui (ALARP);
• garantire che gli impianti siano progettati rispettando e mantenendo le massime condizioni di sicurezza per tutto il ciclo di vita dell'asset, garantendo un'alta efficienza operativa;
• assicurare l'applicazione delle best available technologies (BAT) nello sviluppo dell'ingegneria di dettaglio;
• verificare le strategie e la documentazione di pre-commissioning, commissioning, primo avviamento e passaggio di consegne al dipartimento responsabile delle operazioni;
• contribuire alla preparazione di filosofie e strategie in ambito di salute, sicurezza e ambiente e, se previste, delle strategie di SIMOPS;
• supportare la preparazione del budget/forecast di produzione e degli OPEX a vita intera del progetto, con precisione crescente a seconda della fase di progetto;
• monitorare le attività di operations readiness per i progetti di sviluppo in corso.
Le mansioni assegnate all'appellante rientrano quindi in un ruolo professional, caratterizzato dallo svolgimento di particolari funzioni tecniche specializzate “di rilevante e fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”. L'appellante, essendo un ingegnere, può senz'altro ritenersi un tecnico con alta specializzazione. Come ben esposto dalla società appellata, esistono numerose posizioni professionali che rientrano nel livello 1 CREA - Quadro che non hanno alcun dipendente a riporto, in quanto non sono ruoli “gestionali”, ma, per l'appunto,
“Professional”. La declaratoria contrattuale precisa, altresì, che “tali ruoli comportano, con ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali, la gestione di processi essenziali e/o il presidio di importanti settori/aree di attività con responsabilità di risultato, la partecipazione attiva nella definizione degli obiettivi e delle politiche, la promozione del miglioramento dei risultati economici e gestionali, lo sviluppo di innovazioni di prodotto e/o di processo, la risoluzione di problematiche interfunzionali in materia di interesse strategico aziendale”. Inoltre, in base alla medesima declaratoria, “caratteristiche della categoria sono: l'esercizio del ruolo in un contesto di alta variabilità di eventi, l'orientamento al risultato, l'assunzione di responsabilità, la capacità di negoziazione, di pianificazione, di programmazione e controllo, di gestione e sviluppo di risorse umane, di innovazione tecnologica e di processo”. La declaratoria del CCNL non fa riferimento ad alcuna responsabilità di budget. Anche in tal caso, nessuno degli attuali colleghi dell'Unità - Parte_6 pur essendo tutti di categoria Quadro - ha responsabilità di budget. Sul punto, il Giudice di prime cure ha correttamente stabilito che “La declaratoria prevede, quindi, non solo posizioni gestionali, vale a dire posizioni che prevedono la gestione di risorse umane, ma anche posizioni professional, «di rilevante e fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa» [...]”. La circostanza che si tratti di un ruolo tecnico, ovvero che non implichi alcuna responsabilità di risorse umane, di per sé non vale ad escluderne la riconducibilità all'inquadramento posseduto dall'ing. , alla luce della declaratoria Pt_4 contrattuale sopra ricordata. Pertanto, la doglianza di parte appellante è priva di alcun fondamento giuridico. Del resto, è la stessa esemplificazione dei “Ruoli professionali campione per comparti” a prevedere che appartengono al primo livello, oltre ai responsabili di settore, unità etc., anche i “Professional di area tecnica (esplorazione, giacimenti, area pozzo, ing. Stoccaggio CO2, ecc.)” e, cioè, esattamente il ruolo assegnato all'odierno appellante (All. n. 30 del fascicolo di primo grado). Pt_1
L'appellante ha sostenuto che il suo ruolo sarebbe irrilevante, in quanto sarebbe privo di responsabilità di risultato e, a tal fine, ha richiamato alcuni degli incarichi allo stesso assegnati nei primi 3-4 mesi (cfr. All. 34, 35, 36, 37, 38 del fascicolo di primo grado) che, a suo dire, non sarebbero stati correttamente valutati Pt_1 dal primo Giudice. Contr Sul punto, a pagg. 15 e 16 della memoria difensiva di primo grado ha contestato che tali progetti (inizialmente assegnati all'ing. ) fossero Pt_4 irrilevanti, precisando altresì che, oltre agli incarichi sopra elencati, che possono essere circoscritti al periodo intercorrente tra gennaio e marzo 2024, all'appellante sono stati assegnati ulteriori incarichi (progetto Verus, progetto progetto Per_2 [...] Contr
, indicati nel paragrafo n. 21 della memoria difensiva i primo grado) Per_3 che erano caratterizzati da una maggiore autonomia. In particolare, con riferimento ai progetti Verus e l'iniziale attività di Per_2 affiancamento dell'ing. ha portato gradualmente alla sostituzione Pt_1 dell'appellante al collega (quadro) (vedi deposizione del teste Testimone_4
, superiore gerarchico dell'appellante: “Inizialmente ho condiviso con il Tes_2 ricorrente documentazione tecnica e procedurale necessaria per capire l'attività; nelle settimane successive abbiamo rivisto la documentazione e esaminato domande e commenti del ricorrente e ha rivisto delle presentazioni, in particolare una che sintetizzava una parte di tali procedure, che aveva subito recenti modificazioni. La nostra attività dà supporto alle funzioni di progetto e noi forniamo le indicazioni necessarie per rendere operabile le eventuali installazioni. Poi il ricorrente è stato coinvolto in attività relative all'Egitto, in affiancamento al collega Testimone_5 relativa alla revisione di uno scopo del lavoro, che è una parte documentale del contratto. Lo già seguiva questa attività, ma necessitava di un supporto. Tes_5
Successivamente il ricorrente è stato coinvolto in una revisione di un format documentale che riguarda parte del contenuto dei contratti. In seguito, il ricorrente è stato affiancato a per seguire progetti in Australia ( e Verus): si Testimone_4 Per_2 trattava di verificare che le scelte progettuali fossero in linea con le esigenze di chi in futuro opererà sull'installazione e supportare le scelte del progetto. A maggio il Tes_4
è stato destinato altrove e il ricorrente, dopo circa un mese di affiancamento, lo ha sostituito. In relazione al progetto Verus nella fase di selezione della tecnologia di processo il ricorrente, collaborando con un gruppo di lavoro, ha rivisto e commentato un foglio di calcolo che soppesa i vari contributi (per es. efficienza) e cerca di fare una sintesi dei contributi, per consentire al gruppo di lavoro di scegliere una tecnologia che soppesi adeguatamente tutti i contributi. Inoltre, il ricorrente, in un meeting, ha rivisto le ipotesi di lavoro associate alle situazioni di emergenza e di avvio delle condotte sottomarine che alimentano l'impianto. Per il progetto il ricorrente ha Per_2 commentato i requisiti e le basi di progetto, in modo da evidenziare criticità che potrebbero emergere. Recentemente il ricorrente ha supportato il collega Tes_6
in attività di dettagli relativi a un progetto in Costa d'Avorio: ha partecipato un
[...] seminario in cui sono stati esaminati rischi e pericoli relativi all'installazione. Ha seguito in prima persona il progetto CC : ha definito le ipotesi lavoro per la Per_3 costruzione dei costi operativi di questo progetto, che aveva diversi casi da studiare”).
Tenuto conto della documentazione versata in atti (cfr. docc. nn. 5, 7, 8 e 20 del Contr fascicolo e all.ti nn. 35, 36, 37, 38, 39 del fascicolo ) e delle Pt_1 testimonianze escusse in fase istruttoria, il Collegio ritiene di condividere quanto stabilito dal Tribunale che ha correttamente rilevato che:
- la posizione di quadro livello 1 non contempla necessariamente la responsabilità
o il coordinamento di un progetto né la posizione di referente di una unità;
- il ricorrente aveva precedentemente operato solo nell'area manutenzione ed è passato all'area produzione, con conseguente necessità di un adeguato periodo di apprendimento e di affiancamento: è quindi normale che gli siano stati affidati incarichi gradualmente sino a sostituire un componente del team ( di livello Tes_4 quadro;
- al ricorrente è stato affidato lo studio di fattibilità operativa - tecnica e delle criticità dei vari giacimenti: attività altamente specializzata non rientrante per importanza e responsabilità tra quelle assegnabili a livelli inferiori;
- il ricorrente è stato adibito, insieme ad altri dipendenti, tutti inquadrati nel livello di quadro, all'unità ORSO (Operations Readiness Assurance Start Up & Ramp Up), ; tale unità fa parte Tes_2 Tes_7Controparte_8 dell'unità OPSO, di cui era responsabile un dirigente e attualmente è responsabile il Quadro 4, e l'Unità OPSO fa parte del dipartimento PROD, di cui è Per_1 responsabile il teste dirigente;
Tes_3
- all'interno delle varie unità ai singoli vengono attribuiti incarichi e posizioni via via superiori e allo stesso ricorrente sono stati gradualmente attribuiti titolarità di processi in autonomia.
Alla luce, quindi, delle risultanze istruttorie, risulta che le mansioni assegnate all'ing. , tenuto conto del necessario periodo di affiancamento, Pt_1 corrispondono alla Categoria 1 - livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio. E', infatti, documentale che le mansioni di professional di area tecnica rientrano a pieno titolo nelle mansioni assegnabili ai Quadri liv. 1.
Pertanto, le domande relative all'annullamento del trasferimento a San Donato e al risarcimento dei danni devono essere rigettate con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5110/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 19 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. Giovanni Casella)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO CONSIGLIERA Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 5110/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 19- 11-2025 e promossa DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulietta Catalano, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rende (CS), Piazza della Libertà, n. 30 APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Francesca Romana Grasso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Grossi in Milano, Viale Bianca Maria, n. 21 APPELLATA I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di trasferimento, mediante il quale l'Ing. veniva assegnato all'unità PROD/OPSO/ORSU nella posizione di “Professional Pt_1 Operations Readiness and Assurance” presso la sede di San Donato Milanese, via Emilia 1, in quanto concretizzante una violazione dell'art. 2103, co. 8, e art. 41 CCNL Energia e Petrolio, per assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive, nonché per violazione dei canoni generali di buona fede e correttezza ex. artt. 1175 e 1375 c.c., nonché in quanto concretizzante una dequalificazione professionale, e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, all'assegnazione del ricorrente presso la sede di Crotone, con mansioni di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio, e/o, in subordine, nella denegata ipotesi in cui la società resistente provi l'insussistenza di posizioni libere confacenti a tale profilo, di assegnare il ricorrente presso altra sede aziendale in cui vi sono posizioni libere compatibili con il livello professionale di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio in cui risulta inquadrato. 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di trasferimento, mediante il quale l'Ing. veniva assegnato all'unità PROD/OPSO/ORSU nella posizione di Pt_1
“Professional Operations Readiness and Assurance” presso la sede di San Donato Milanese, via Emilia 1, in quanto concretizzante una violazione dell'art. 2087 c.c., e/o che tale violazione rappresenta una condotta persecutoria concretizzante un'ipotesi di straining, e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, all'assegnazione CP_1 del ricorrente presso la sede di Crotone, con mansioni di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio, e/o, in subordine, nella denegata ipotesi in cui la società resistente provi l'insussistenza di posizioni libere confacenti a tale profilo, di assegnare il ricorrente presso altra sede aziendale in cui vi sono posizioni libere compatibili con il livello professionale di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio in cui risulta inquadrato e, per l'effetto, 3) condannare la società al risarcimento, in favore del ricorrente, di tutti i danni dal medesimo subiti e subendi CP_1 (danno biologico, danno esistenziale, danno morale, danno da perdita di chance, danno alla professionalità, danno all'immagine) in conseguenza dei fatti suindicati, nella misura che sarà accertata in corso di causa mediante espletanda CTU e/o in via equitativa;
4) condannare la società al risarcimento, in favore del ricorrente, di tutte le spese per il proprio sostentamento (ossia CP_1 quelle per il vitto, per il trasporto e per i rientri presso la propria residenza) che ha sostenuto e sta continuando a sostenere a seguito del suo trasferimento a San Donato Milanese, per come quantificato nella documentazione che si allega (all. 51). (…). Con Vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi”.
PER L'APPELLATA:
“accertare e dichiarare la manifesta inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto del ricorso in appello, per tutte le motivazioni esposte nella presente memoria e negli scritti difensivi del giudizio di primo grado e, per l'effetto, respingere il ricorso in appello e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 5110/2024 il Tribunale di Milano (Dott.ssa Porcelli) ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di condannandolo Parte_1 CP_1
a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre accessori di legge. Nel proprio ricorso l'ing. allegava di essere stato assunto alle dipendenze di Pt_1
fusa per incorporazione alla convenuta con atto del 6-11-15, con Controparte_2 inquadramento nella qualifica di impiegato cat. 2 liv. 2 del c.c.n.l. energia e CP_3 petrolio. Il lavoratore esponeva di aver ottenuto, con la sentenza n. 469/2023 della Corte d'Appello di Catanzaro, l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel livello di Quadro 1, con decorrenza dal 1-12-13; a seguito di tale sentenza la società datrice di lavoro, con provvedimento del 19-5-23, gli aveva riconosciuto l'inquadramento in categoria 1, livello 1 CREA e la qualifica di Quadro e lo aveva assegnato all'unità nella posizione di CP_4 Parte_2
, presso la sede di Ravenna, a decorrere dal 1-6-23.
[...]
In data 31-7-23 il ricorrente aveva depositato ricorso ex art. 414 e istanza ex art. 700 c.p.c., per chiedere l'accertamento della illegittimità di tale provvedimento e il Tribunale di Crotone, con decreto inaudita altera parte, poi confermato con ordinanza del 2-11-23, aveva ordinato alla convenuta di assegnare in via cautelare il ricorrente presso la sede di Crotone, con mansioni di cui alla categoria 1 – livello Quadro del CCNL energia e petrolio, o, in subordine, nel caso di insussistenza di posizioni libere e confacenti a tale profilo, di assegnare il ricorrente presso altra sede aziendale in cui vi fossero posizioni libere con il livello professionale categoria 1 – livello Quadro del CCNL energia e petrolio. Dopo aver collocato il ricorrente in ferie forzate dal 14-11-23 al 6-12-23, la società convenuta, con e-mail del 4-12-23 e raccomandata del 6-12-23, aveva assegnato il ricorrente, in esecuzione all'ordinanza cautelare, dal 7-12-23, alla posizione di Professional Operation Readiness and Assurance, contestualmente trasferendolo dal 11-12-23 alla sede di San Donato M.se. In punto di diritto, il lavoratore deduceva l'illegittimità del trasferimento in quanto privo delle ragioni aziendali legittimanti lo ius variandi, in quanto elusivo dell'ordinanza cautelare emessa nel giudizio avanti al Tribunale di Crotone e in quanto il ricorrente era stato adibito a mansioni non rientranti nella declaratoria contrattuale di cui al livello 1 di Quadro. Costituendosi ritualmente in entrambe le fasi del giudizio, la convenuta contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il procedimento cautelare si è concluso con un'ordinanza di rigetto per carenza del periculum in mora, ordinanza confermata in sede di reclamo. Il Tribunale di Milano, nel ritenere infondato il ricorso, ha osservato il seguente iter argomentativo:
-con lettera del 4-12-2023 la società comunicava al lavoratore il trasferimento Contr presso la sede i San Donato Milanese;
-il sig. contestava la legittimità del trasferimento, richiamando, in Pt_1 particolare, l'art. 2103, co. 8, c.c. e l'art. 41 CCNL energia e petrolio, sottolineando che il datore di lavoro, in caso di contestazione, avrebbe l'onere di allegare e provare le fondate ragioni che hanno determinato il provvedimento di trasferimento. Contr Secondo il lavoratore, non avrebbe fornito alcuna motivazione circa il trasferimento;
-premesso che il datore di lavoro non sarebbe tenuto ad indicare nel provvedimento di trasferimento i motivi che hanno determinato il provvedimento, salvo l'onere della relativa allegazione e prova in un eventuale giudizio, nel caso di specie, il provvedimento di trasferimento indicherebbe chiaramente le ragioni che lo hanno determinato: si tratta della ottemperanza alla ordinanza 2-11-23 del Tribunale di Crotone;
Contr
-nel presente giudizio, vrebbe offerto adeguata prova dell'assenza, presso la sede di Crotone, di posizioni di Quadro livello 1 che potessero essere assegnate al ricorrente. Ciò sarebbe emerso dall'organigramma prodotto sub doc. 4 di parte Testi convenuta e confermato dal teste
-lo stesso avrebbe confermato, in sede di interrogatorio libero in primo Pt_1 grado, che la posizione di esistente a Crotone fosse quella assegnata al sig. CP_5
in regime di trasferta dal 28.9.2023. Tuttavia, il primo giudice ha ritenuto Pt_3 che comunque tale posizione fosse impiegatizia e non una di CP_5
-per quanto riguarda la sede di destinazione, il lavoratore contestava l'adibizione alla sede di San Donato, in quanto sosteneva di essere stato adibito a “mansioni che non rientrano nel profilo professionale di quadro di cui al livello 1 del c.c.n.l. energia e petrolio riconosciutogli con provvedimento giudiziale”; -in particolare, il ricorrente affermava che il ruolo di “professional operation readiness and assurance” non fosse ricompreso nei ruoli campione per la categoria 1 e consistesse in un ruolo di mero supporto ai team che seguono lo sviluppo di determinati progetti, senza alcuna responsabilità di risultato e senza possibilità di prendere decisioni che abbiano una reale incidenza nello sviluppo dei progetti;
-tuttavia, anche tali deduzioni non sono state condivise, dal momento che lo stesso lavoratore aveva indicato a San Donato diverse posizioni libere corrispondenti al suo profilo professionale e non ha contestato l'adibizione alle mansioni di professional operation readiness and assurance, chiedendo di accertare il proprio demansionamento;
-dal momento che il presente giudizio aveva per oggetto il solo trasferimento presso la sede di San Donato Milanese, il Tribunale ha rilevato che, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso, le mansioni di “professional operation readiness and assurance” rientrano pienamente nella categoria 1, livello quadro del c.c.n.l. energia e petrolio;
-il lavoratore lamentava, inoltre, l'affidamento di incarichi dequalificanti, in quanto sottolineava come non gli fosse stato affidato alcun progetto, né come responsabile né come coordinatore e neppure come referente della propria unità. In primo luogo, il Giudice ha evidenziato che la posizione di Quadro livello 1 non contemplerebbe necessariamente la responsabilità o il coordinamento di un progetto, né la posizione di referente di una unità;
-il ricorrente aveva precedentemente operato solo nell'area manutenzione ed era passato all'area produzione, con conseguente necessità di un adeguato periodo di apprendimento e di affiancamento: sarebbe quindi normale che gli fossero stati affidati incarichi gradualmente;
-il ricorrente aveva iniziato a lavorare a San Donato il giorno 11-12-23 e il ricorso introduttivo del presente giudizio era stato depositato in data 3-5-24: tenuto conto delle festività natalizie, il lavoratore aveva svolto le nuove mansioni assegnategli per circa quattro mesi;
-per accertare le mansioni assegnate al ricorrente è stata esperita la prova testimoniale in primo grado;
-dalle deposizioni testimoniali sarebbe emerso che al ricorrente fosse stato affidato lo studio di fattibilità operativa e tecnica e delle criticità dei vari giacimenti;
-la prova testimoniale ha confermato altresì che: -il ricorrente era stato adibito, insieme ad altri dipendenti inquadrati come quadro, all'unità OPSO (Operations Readiness Assurance Start Up & Ramp Up), di cui è responsabile il teste , Tes_2
Quadro 1 CREA 2; -tale unità fa parte dell'unità OPSO, di cui era responsabile un dirigente e attualmente è responsabile il sig. Quadro 4, e l'Unità OPSO fa Per_1 parte del dipartimento PROD, di cui è responsabile il teste dirigente. Tes_3
Come specificato all'art. 11 del c.c.n.l. di settore, il livello CREA esprime l'apprezzamento dell'apporto professionale individuale;
-sarebbe emerso, inoltre, che, all'interno delle varie unità, ai singoli vengono attribuiti incarichi e posizioni via via superiori e che allo stesso ricorrente sono stati gradualmente attribuiti titolarità di processi e autonomia;
-tenuto conto del necessario periodo di affiancamento, la posizione attribuita al ricorrente a San Donato corrisponde al livello di inquadramento di quadro categoria 1;
-il ricorso deduceva, altresì, il carattere ritorsivo del trasferimento, ma il Tribunale ha disatteso tale eccezione, rilevando come non si possa ritenere che unica ragione del trasferimento del ricorrente fosse l'intento ritorsivo del datore di lavoro a fronte di un comportamento del lavoratore che neppure viene specificato in ricorso, ma che probabilmente deve essere identificato nell'impugnazione del precedente trasferimento a Ravenna. In ogni caso, il successivo trasferimento “nel giro di sei mesi” era stato ritenuto conseguenza diretta e necessaria dell'ordinanza del Tribunale di Crotone;
-la legittimità del trasferimento fonda anche il rigetto della domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante da straining.
Nelle more del presente procedimento, il Tribunale di Crotone – nel definire il giudizio di merito relativo al trasferimento a Ravenna – ha dichiarato la carenza di interesse del ricorrente e ha rigettato la domanda risarcitoria;
tale pronuncia è stata impugnata avanti la Corte di Appello di Catanzaro in data 11 luglio 2025.
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano il sig. ha proposto appello con Pt_4 ricorso del 21.1.2025 per i seguenti motivi: Difetto di prova della sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese al trasferimento. Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza rilevando che dalla documentazione prodotta sarebbe evincibile che la motivazione addotta dalla società datrice di lavoro, ovverosia l'adempimento all'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Crotone in data 02/11/2023 (RG 1750-1/2023), non appare idonea a giustificare la scelta di disporre il trasferimento del lavoratore presso la sede di San Donato Milanese, difettando la prova della sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese al medesimo, non potendo tali ragioni ritenersi racchiuse nel provvedimento giudiziale invocato. Se così fosse, considerando che anche il precedente trasferimento presso la sede di Ravenna (ritenuto illegittimo) è stato motivato dall'ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che riconosceva all'ing. la mansione superiore, Pt_1 sarebbe consentito alla società datrice di lavoro di esercitare lo ius variandi in riferimento al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa da parte dei suoi dipendenti, in elusione della prescrizione normativa di cui all'art. 2103 c. 8 c.c. che impone alla stessa l'onere di provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che hanno giustificato il provvedimento stesso, ove, come nel caso di specie, vi siano contestazioni sui motivi che lo hanno determinato. Non sarebbe dunque stato assolto l'onere probatorio che grava in capo alla società. Peraltro, il trasferimento in esame sarebbe contrario anche ai principi di cui agli artt. 175 e 1375 c.c. Contr Ancor più specificamente, l'appellante osserva che l' on solo non ha provato le ragioni del trasferimento dalla sede di Crotone in cui il ricorrente risultava assegnato, quanto non ha neppure prodotto e allegato le ragioni per le quali la scelta della sede di destinazione, anche in ragione della professionalità dell' ing.
, dovesse ricadere su San Donato Milanese, notevolmente distante dalla sua Pt_1 residenza, non fornendo elementi atti ad escludere la proficua destinazione dello stesso presso altra sede aziendale, non essendo stati prodotti organigrammi Contr aziendali delle sedi altri elementi idonei a dimostrare la ragionevolezza della sua decisione. Inoltre, l'appellante osserva che la posizione presso la sede di Crotone non era occupata da un dipendente in organico alla sede di Crotone, né quando è stata emessa la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha riconosciuto al il livello superiore, né all'esito del decreto emesso inaudita altera parte dal Pt_1
Tribunale di Crotone (RG 1751-172023) del 09/08/2023 con il quale veniva ordinato alla società datrice di lavoro l'assegnazione dell'ing. presso la sua Pt_1 sede originaria, posto che in tale ruolo il si è avvicendato a in Pt_3 Pt_5 data 28/09/2023. Tale posizione non potrebbe ritenersi a tutt'oggi occupata, ove si consideri che il prima e il adesso erano e sono assegnati alla sede di Crotone in Pt_5 Pt_3 regime di trasferta. Peraltro, dalla documentazione in atti (doc. 44) emergerebbe che invece il ruolo ricoperto da corrisponde alla posizione di e non Pt_3 CP_5
a quella impiegatizia. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere dimostrato che presso la sede di Crotone non esistevano, alla data in cui la Corte d'Appello di Catanzaro riconosceva il diritto dell'ing. all'inquadramento nella mansione di Quadro, Pt_1 livello 1, posizioni compatibili, l'appellante rileva che la società datrice di lavoro non ha fornito in modo specifico e complessivo i dati relativi a tutto l'organico impiegato presso altre sedi, al fine di dimostrare la legittimità della propria scelta anche in riferimento alla sede di destinazione ed alla mansione assegnata all'ing.
. Pt_1
La presenza di numerose posizioni da quadro disponibili anche nel periodo successivo a tale trasferimento emergerebbe, inoltre, oltre che dalla documentazione prodotta (doc.41,42,43), anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di merito ( e ), dalle quali è evincibile che, anche Tes_3 Tes_2 volendosi limitare alla sola struttura PROD di San Donato Milanese alla quale
è stato assegnato, sussistevano numerose posizioni di cui si sono Pt_1 CP_5 avvicendati diversi dipendenti proprio nel lasso temporale in cui il è stato Pt_1 trasferito. Contr Peraltro, non avrebbe prodotto l'organigramma di alcuna delle altre sedi più vicine a Crotone disponibili. Sull'adibizione a mansioni non rientranti nel profilo professionale di di cui CP_5 al livello 1 CCNL Energia e Petrolio presso la sede di San Donato Milanese. Le mansioni svolte dal lavoratore a San Donato M.se non rientrano pienamente nella categoria 1, livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio. Ad avviso dell'appellante, ove si confronti tale declaratoria con il contenuto delle mansioni attribuite alla posizione di “professional operation readiness assurance”, per come riportato dalla società resistente nella propria memoria di costituzione (pag. 12 e 13) emergerebbe che il profilo assegnato all'ing. prevede lo Pt_1 svolgimento di mansioni di “supporto”, non rientranti nella declaratoria contrattuale di cui alla categoria 1 quadro del CCNL Energia e Petrolio. Infatti, il ruolo di Professional Operation Readiness and Assurance, così come evincibile dal semplice raffronto tra le declaratorie contrattuali, non prevederebbe lo svolgimento delle mansioni con ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali, il presidio di importanti settori/aree di attività la gestione di processi essenziali la risoluzione di problematiche interfunzionali in materia di interesse strategico aziendale, non trovando tali peculiarità riscontro alcuno nella descrizione dei compiti afferenti tale mansione. Peraltro, la non riconducibilità del ruolo affidato al alla categoria di Quadro Pt_1 di cui al CCNL Energia e Petrolio emergerebbe anche laddove si consideri che la Contr responsabilità, nell'ambito dei progetti di sviluppo upstream di della definizione degli aspetti di operabilità degli impianti e del processo di readiness è affidata al Responsabile dell'Unità OPSO (all. 33), il quale sovraintende il Responsabile dell'Unità ORSU, ruolo ricoperto da , dal quale Controparte_6 dipende a sua volta l'Ing. , così come confermato dallo stesso Pt_1 Tes_2 nell'espletata prova per testi. Contrariamente a quanto dedotto dal primo Giudice, la prova testimoniale, lungi dal confermare l'adibizione del ricorrente alle mansioni di avrebbe CP_5 smentito tale assunto risultando dalla medesima che lo stesso espleta la propria attività in “affiancamento” ad altri colleghi e non già in autonomia. Sull'elusione della pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro e dell'ordinanza del Tribunale di Crotone del 2.11.2023. Con il terzo motivo, l'appellante rileva l'elusione delle pronunce dei giudici di merito calabresi, dal momento che il datore di lavoro, all'esito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che dichiarava il diritto dell'Ing. all'inquadramento Pt_1 nel livello 1 di con decorrenza dal 1/12/2013, aveva trasferito, senza CP_5 motivate ragioni, il dipendente dalla propria sede lavorativa sita in Crotone, prima presso la sede di Ravenna e poi presso la sede di S. Donato Milanese, adibendolo a mansioni non confacenti al profilo professionale che gli è stato riconosciuto. In riferimento alle proposte conciliative, il lavoratore evidenzia che, pur non ritenendole soddisfacenti, in quanto non consone al suo livello di inquadramento, aveva comunque manifestato la disponibilità ad essere assegnato temporaneamente ad una consociata estera come “Responsabile di Produzione”, senza tuttavia che, malgrado tale disponibilità e malgrado le competenza che avrebbe potuto sviluppare durante tale periodo, gli fosse stata assicurata una posizione corrispondente al suo inquadramento al suo rientro. Sulla ritorsività del trasferimento. Con la quarta censura, l'appellante rileva la sussistenza dell'intento ritorsivo alla base del trasferimento. Oltre a costituire idoneo elemento di prova il precedente trasferimento presso la sede di Ravenna ritenuto illegittimo, l'intento di rappresaglia sarebbe ravvisabile altresì nella circostanza che il datore di lavoro, il quale ha demansionato il ricorrente contestualmente alla sua richiesta giudiziale di riconoscimento di mansione superiore, sottoponendolo a condotte vessatorie, riconosciute come straining (sentenza del Tribunale di Crotone n. 670/2022, doc. 3) e non gli ha mai riconosciuto l'inquadramento preteso, ancora oggi non assegnatogli. Ulteriore elemento sarebbe evincibile dalla collocazione in ferie forzate dal 14.11.2023 al 6.12.2023, motivate dalla risposta del alla succitata Pt_1 proposta e dalla conseguente necessità di trovare una soluzione che gli consentisse di adempiere all'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Crotone in data 02/11/2023 (cfr. all. 8), salvo poi trasferirlo ugualmente presso la sede di San Donato Milanese, con assegnazione alle mansioni di “Professional Operations Readiness and Assurance”, non consone al suo livello di inquadramento. Ulteriore prova della condotta discriminatoria della società datrice di lavoro è stata fornita dalle condizioni di trasferimento imposte a , fortemente peggiorative Pt_1 rispetto agli standard in uso in azienda (il trasferimento del presso la sede Pt_1 di San Donato Milanese non è invece stato anticipato da nemmeno un giorno di trasferta). Sulla violazione dell'art. 2087 c.c. Con il quinto motivo, l'appellante rileva la violazione dell'art. 2087 c.c. da parte di Contr dal momento che anche il trasferimento presso San Donato Milanese è avvenuto con modalità tali da ingenerare nel una condizione di stress, che Pt_1 ha aggravato le condizioni psicofisiche del lavoratore. Infatti, il ricorrente, già affetto da disturbi psichici, causalmente ricollegabili alle condotte vessatorie del datore di lavoro, come accertato dalla CTU medico legale disposta nel giudizio recante RG 1253/2016 del Tribunale di Crotone, sezione lavoro, in virtù del protrarsi della dequalificazione accertata e, principalmente, dei recenti provvedimenti datoriali sarebbe andato incontro ad un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come da documentazione medica prodotta in atti. L'illegittimità del trasferimento determina altresì l'accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente nel giudizio di primo grado, relativamente alle spese sostenute, risultando le medesime documentalmente provate (doc. 51).
Con memoria difensiva del 10.3.2025 si è costituita in giudizio chiedendo CP_1 il rigetto del gravame avversario, in quanto inammissibile per difetto di specificità dei motivi e comunque infondato nel merito.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato
“capo” della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.). Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata. Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”. È da intendersi, al riguardo, innanzitutto ribadito il principio introdotto dalla riforma sulla redazione di ogni atto processuale “in modo chiaro e sintetico” (art. 121, comma 1, c.p.c.), in conformità, quindi, ai “criteri e limiti di redazione dell'atto” fissati dal regolamento attuativo ministeriale, i quali, tuttavia, in via generale non pregiudicano la validità dell'atto ma possono solo assumere rilievo in sede di accollo delle spese processuali all'esito del giudizio (art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.). La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, voluto valorizzare i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre affermato che gli oneri che vengono imposti alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. È, pertanto, da ritenere che la sanzione della “inammissibilità” continui in buona sostanza ad essere conseguenza di un motivo di gravame non “specifico”, rispetto al quale l'oscurità e/o la prolissità della formulazione possono eventualmente essere soltanto indici sintomatici del vizio. Ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”. Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066). Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 cpc: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate.
L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Giudice di primo grado ritenute sussistenti le esigenze tecniche organizzative del trasferimento a San Donato Milanese;
in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente escluso che le nuove mansioni assegnate integrassero la lamentata dequalificazione;
in terzo luogo, per non avere il Tribunale ravvisato la natura ritorsiva del trasferimento e, in quarto luogo, per non aver condannato il datore di lavoro al conseguente risarcimento dei danni non patrimoniali.
In merito al primo motivo d'appello, si deve rilevare che il potere del datore di lavoro di modificare il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa deve ricondursi al potere direttivo, e che la novella legislativa di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015 ha confermato che detto potere integra una specifica modalità di esercizio dello jus variandi. La disciplina della mobilità geografica del lavoratore è contenuta nell'art. 2103 c.c., attuale comma 8, rimasto peraltro invariato, ed a norma del quale il lavoratore "non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive". La medesima regola generale viene richiamata nell'art 41 del ccnl di settore. Occorre ora evidenziare che la Suprema Corte ha più volte affermato che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore (Cass. 2 gennaio 2001 n. 27; Cass. 2 agosto 2002 n. 11624; Cass. 29 luglio 2003 n. 11660; Cass. 18 aprile 2005 n. 7930; Cass. 28 aprile 2009 n. 9921). E' stato altresì affermato che, ferma restando l'insindacabilità dell'opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.), qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni ostative al trasferimento (Cassazione civile, sez. lav., 28/01/2016, n. 1608; Cass. 28 luglio 2003 n. 11597). Dal principio, poi, secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, discende che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di dette ragioni (cfr., sull'onere della prova, Cass. 17 maggio 2010 n. 11984; Cass. 11 novembre 1998 n. 11400).
Ciò significa che spetta al datore di lavoro provare le esigenze che hanno giustificato il trasferimento in relazione alla sede di provenienza e a quella di destinazione, ma non anche – se non a seguito delle precise deduzioni del lavoratore circa l'esistenza di opzioni meno gravose e di esigenze personali ostative (nella specie non specificamente evidenziate) – le eventuali posizioni vacanti in tutte le sedi aziendali, astrattamente assegnabili al lavoratore. Non spetta, infatti, al Giudice scegliere in quale sede aziendale trasferire il lavoratore, ma solamente verificare se il trasferimento deliberato sia giustificato da esigenze oggettive e sia rispettoso dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Ciò premesso, il Collegio ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni del Tribunale che, attenendosi ai suesposti principi, ha rilevato che, nel caso di specie, «il provvedimento di trasferimento indica chiaramente le ragioni che lo hanno determinato: si tratta della ottemperanza alla ordinanza 2-11-23 del Tribunale di Crotone, con la quale è stato ordinato “in via cautelare alla società di CP_1 assegnare il ricorrente presso la sede di Crotone, con mansioni di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio, o in subordine, ove non sussistano posizioni libere confacenti a tale profilo, di assegnare il ricorrente presso altra sede aziendale in cui vi sono posizioni libere compatibili con il livello professionale di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio in cui risulta inquadrato”. In particolare, con la suddetta ordinanza è stata riconosciuta l'illegittimità del trasferimento del ricorrente, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nel livello di Quadro 1, dalla sede di Crotone all'unità CP_4 nella posizione di “professional attrezzature in pressione”, presso la sede di Ravenna». Dall'istruttoria è emerso che il trasferimento è stato determinato dalla mancata previsione nella sede di Crotone di una posizione di a cui adibire il sig. CP_5
. Pt_4 Ciò risulta chiaramente dall'organigramma prodotto sub doc. 4 da parte convenuta, Testi confermato dal teste nonché dallo stesso lavoratore nel corso dell'interrogatorio libero. Ad avviso dell'appellante, invece, a Crotone sarebbe stata disponibile una posizione di quadro, assegnata però al sig. in regime di trasferta, dal 28-9-23. Pt_3
Tale affermazione non ha trovato conferma poiché, come ritenuto anche dal primo Giudice, «a prescindere dal fatto che la posizione era comunque occupata quando è stata emessa la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha riconosciuto il superiore livello al ricorrente, si tratta di una posizione impiegatizia e non di quadro». Effettivamente, la posizione del non è una posizione di quadro, né potrebbe Pt_3 questo Collegio «procedere ad una valutazione della correttezza delle valutazioni aziendali relative alla propria organizzazione, e tanto meno procedere ad una valutazione della correttezza del livello di inquadramento del in relazione Pt_3 alle mansioni svolte. In ogni caso il è inquadrato come impiegato di Pt_3 categoria 2 e la posizione lavorativa di capo centrale è assegnata ad un impiegato». Non vi sono pertanto elementi per sostenere che tale situazione sia, in verità, il frutto di una precostituzione fraudolenta da parte del datore di lavoro, finalizzata ad evitare l'assegnazione all'appellante del ruolo di capocentrale. L'eventuale attribuzione all'appellante di tale ruolo, classificato come impiegatizio, avrebbe integrato una palese violazione all'ordine giudiziale che imponeva, invece, l'assegnazione del sig. ad una posizione (formalmente e sostanzialmente) di Pt_4 quadro, esponendo così il datore di lavoro ad un'eventuale futura contestazione del lavoratore (di fatto dequalificato). Nella specie, il datore di lavoro ha dimostrato la ragione principale che ha determinato il trasferimento (assenza nello stabilimento di Crotone di posizioni di quadro a cui poter assegnare il lavoratore a seguito del riconoscimento giudiziale delle mansioni superiori) nonché la sussistenza a San Donato di un ruolo confacente all'inquadramento acquisito dal sig. il quale, peraltro, aveva Pt_4 mostrato il proprio interesse. Lo stesso , infatti, in data 6 luglio 2023 aveva Pt_1 chiesto ed ottenuto di andare a San Donato Milanese per fare dei colloqui con altra
“famiglia professionale” di per delle posizioni organizzative diverse che CP_1 lo interessavano presso la sede milanese anche in un altro settore (nello specifico, quello della “Produzione”) (cfr. doc. . CP_7
In assenza, poi, di specifiche deduzioni circa l'esistenza di opzioni meno gravose e di esigenze personali ostative, il trasferimento non appare contrario ai principi di buona fede e correttezza. Né può ravvisarsi la natura ritorsiva del trasferimento. Per costante giurisprudenza, il principio affermato in tema di licenziamento, secondo il quale l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia (dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo), è da ritenersi valido anche in materia di trasferimenti. Sul piano processuale, pertanto, il lavoratore che censuri la sentenza di merito per aver negato il carattere ritorsivo del trasferimento adottato dal datore di lavoro, ha l'onere di non limitarsi a dedurre la mancata considerazione da parte del giudice di merito di circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma di indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità fra le circostanze asseritamente non valutate e l'asserito intento ritorsivo del datore di lavoro (Cass., 25/05/2004, n.10047). Nella specie, l'intento ritorsivo non appare determinante, atteso che il trasferimento
– come sopra argomentato – risulta fondato sull'assenza nello stabilimento di Crotone di un ruolo di quadro (disponibile) da assegnare al sig. , non Pt_4 potendosi invero farsi carico al datore di lavoro di creare ex novo una posizione di quadro laddove non sia prevista nell'organigramma.
Il secondo motivo di censura, relativo al demansionamento, non è meritevole di accoglimento. In linea con le affermazioni della Suprema Corte, le ragioni tecniche aziendali non possono ledere il diritto del lavoratore alla conservazione della sua professionalità che ha carattere prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro. La stessa funzione dequalificatoria del trasferimento ne determina l'illegittimità ontologica ex art. 2103 c.c. (Cass., 08/04/2014, n.8209).
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto (con statuizione non impugnata) che il presente giudizio non ha come oggetto l'accertamento del demansionamento e, Contr quindi, non contempla la condanna di ad assegnare al lavoratore altre mansioni equivalenti in San Donato: «Il ricorrente non chiede, però, di accertare il suo demansionamento e non chiede di essere adibito, a San Donato, a mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento. Il ricorrente chiede di essere assegnato a Crotone con mansioni di categoria 1, livello quadro o, in subordine, chiede genericamente di essere adibito ad altra sede in cui vi siano posizioni libere confacenti con il suddetto profilo professionale. Peraltro, in caso di trasferimento privo dei requisiti di legge o ritorsivo o adottato in violazione di norme imperative di legge il Giudice può soltanto dichiararne l'illegittimità, con l'unica conseguenza del venir meno del trasferimento medesimo e dell'adibizione del lavoratore alla sede di provenienza (nel caso di specie, all'esito del giudizio instaurato avanti al Tribunale di Crotone, Crotone o Ravenna). La pronuncia del giudice trova un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., e pertanto il giudice non può incidere sulle scelte imprenditoriali, imponendo l'adibizione di determinate mansioni o imponendo il trasferimento del lavoratore ad un'altra sede idonea. Né si può ritenere che il presente giudizio abbia ad oggetto l'esecuzione del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale di Crotone: il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente il trasferimento del ricorrente a San Donato. Poste queste premesse, l'indagine consentita in questa sede riguarda la riconducibilità o meno del ruolo attribuito al ricorrente al profilo professionale di appartenenza, al fine di valutare la legittimità o meno del provvedimento di trasferimento del lavoratore». Tale capo di sentenza non è stato specificamente impugnato.
Prima di affrontare la censura in tema di demansionamento, occorre premettere che a decorrere dal 25/06/2015 nei confronti di tutti i lavoratori subordinati si applica il nuovo art. 2103 c.c., come modificato dal D.Lgs. 81/2015. La disciplina previgente consentiva il mutamento “orizzontale” di mansioni a condizione che le mansioni precedenti e quelle nuove fossero equivalenti: la nozione di equivalenza era stata elaborata nel corso degli anni dalla giurisprudenza in termini restrittivi e andava intesa sia nel senso di pari contenuto e valore professionale delle mansioni – considerate nella loro oggettività – sia come coerenza con il bagaglio professionale acquisito, come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore realizzato nella pregressa fase del rapporto. Il concetto di professionalità, dunque, comprendeva non solo il complesso di nozioni, esperienze e perizia già acquisite, ma anche il diritto di professionalizzarsi utilizzando ed accrescendo il bagaglio di conoscenze acquisite. Nella vigenza della precedente norma, dunque, in caso di contestazione da parte del lavoratore, il giudice, per accertare la legittimità della modifica unilaterale da parte del datore di lavoro, non si doveva limitare a verificare l'eguaglianza retributiva e la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di inquadramento contrattuale, ma doveva verificare anche l'equivalenza professionale. Nella sua attuale formulazione, a seguito delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. 81/2015, l'art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero
“riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Il novellato art. 2103 c.c. ha, quindi, abbandonato il criterio precedentemente utilizzato per la valutazione della legittimità del mutamento di mansioni in senso orizzontale, cioè il criterio dell'equivalenza alle ultime effettivamente svolte, sostituendolo con quello legato all'inquadramento legale e contrattuale. Ciò significa che, se in base al contratto collettivo, il mutamento di mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste alcun limite nell'assegnazione di nuove mansioni ad eccezione della non discriminazione. Il sistema di classificazione del personale, indicato nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro assume così un ruolo primario, poiché costituisce l'unico parametro di riferimento per valutare la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni. Pertanto, la mobilità orizzontale è legittima nel rispetto di un criterio di equivalenza formale, con la conseguenza che il lavoratore potrà essere assegnato a tutti i compiti ricompresi nel livello di inquadramento, per quanto espressione di una professionalità eterogenea. In tal modo, si passa dalla tutela dello specifico bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite ad una tutela della professionalità intesa in senso più generico, basata sulla posizione formale occupata dal lavoratore in azienda, in virtù del sistema di inquadramento.
Da ciò consegue che il trasferimento di cui si discute potrebbe essere nullo solo se il mutamento delle mansioni non sia rimasto all'interno dello stesso livello e categoria, ma abbia determinato l'assegnazione di mansioni impigatizie.
Venendo ora al merito della questione, si deve osservare che, secondo l'art. 2 della legge n. 190 del 1985, fanno parte della categoria dei “quadri” “i prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”. Il secondo comma della stessa disposizione aggiunge che “i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa”. Ai sensi della declaratoria della Categoria 1 - Quadro, stabilita dall'art. 11 del CCNL Energia e Petrolio, appartengono a tale categoria, i lavoratori “a cui è attribuita la qualifica di quadro, ai sensi della Legge 190/85, che, in possesso di elevate conoscenze e competenze professionali maturate con lunga e consolidata esperienza anche interdisciplinare, esplicano con carattere continuativo ruoli gestionali o di tipo
“Professional” di rilevante e fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”. I ruoli 'gestionali', per definizione, implicano la gestione di risorse umane. I ruoli 'professional' sono ruoli di carattere eminentemente tecnico, assegnati a professionalità con specifiche caratteristiche tecniche. In particolare, la figura del Professional Operations Readiness Assurance si occupa di supportare la preparazione del programma di operations readiness (prontezza delle operazioni) nella fase esecutiva dei progetti di sviluppo upstream cioè di produzione/esplorazione all'interno dell'Area Produzione, la quale gestisce le attività di conduzione dell'impianto, sia a terra, sia offshore, e contribuisce alle attività di manutenzione e corretta operatività quotidiana degli asset in coerenza con lo scopo, i tempi e i costi definiti nel piano di progetto. In particolare, la posizione di Professional Operations Readiness and Assurance prevede lo svolgimento delle seguenti mansioni:
• collaborare nella definizione della strategia di operabilità, manutenibilità ed integrità del nuovo l'asset;
• supportare lo sviluppo del programma di operations readiness per la fase esecutiva del progetto;
• garantire che i documenti di operations readiness, previsti dal progetto, vengano emessi e le attività eseguite nei tempi prefissati;
• verificare che durante la progettazione dell'asset siano identificati i rischi associati e che siano correttamente gestiti eventuali rischi residui (ALARP);
• garantire che gli impianti siano progettati rispettando e mantenendo le massime condizioni di sicurezza per tutto il ciclo di vita dell'asset, garantendo un'alta efficienza operativa;
• assicurare l'applicazione delle best available technologies (BAT) nello sviluppo dell'ingegneria di dettaglio;
• verificare le strategie e la documentazione di pre-commissioning, commissioning, primo avviamento e passaggio di consegne al dipartimento responsabile delle operazioni;
• contribuire alla preparazione di filosofie e strategie in ambito di salute, sicurezza e ambiente e, se previste, delle strategie di SIMOPS;
• supportare la preparazione del budget/forecast di produzione e degli OPEX a vita intera del progetto, con precisione crescente a seconda della fase di progetto;
• monitorare le attività di operations readiness per i progetti di sviluppo in corso.
Le mansioni assegnate all'appellante rientrano quindi in un ruolo professional, caratterizzato dallo svolgimento di particolari funzioni tecniche specializzate “di rilevante e fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”. L'appellante, essendo un ingegnere, può senz'altro ritenersi un tecnico con alta specializzazione. Come ben esposto dalla società appellata, esistono numerose posizioni professionali che rientrano nel livello 1 CREA - Quadro che non hanno alcun dipendente a riporto, in quanto non sono ruoli “gestionali”, ma, per l'appunto,
“Professional”. La declaratoria contrattuale precisa, altresì, che “tali ruoli comportano, con ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali, la gestione di processi essenziali e/o il presidio di importanti settori/aree di attività con responsabilità di risultato, la partecipazione attiva nella definizione degli obiettivi e delle politiche, la promozione del miglioramento dei risultati economici e gestionali, lo sviluppo di innovazioni di prodotto e/o di processo, la risoluzione di problematiche interfunzionali in materia di interesse strategico aziendale”. Inoltre, in base alla medesima declaratoria, “caratteristiche della categoria sono: l'esercizio del ruolo in un contesto di alta variabilità di eventi, l'orientamento al risultato, l'assunzione di responsabilità, la capacità di negoziazione, di pianificazione, di programmazione e controllo, di gestione e sviluppo di risorse umane, di innovazione tecnologica e di processo”. La declaratoria del CCNL non fa riferimento ad alcuna responsabilità di budget. Anche in tal caso, nessuno degli attuali colleghi dell'Unità - Parte_6 pur essendo tutti di categoria Quadro - ha responsabilità di budget. Sul punto, il Giudice di prime cure ha correttamente stabilito che “La declaratoria prevede, quindi, non solo posizioni gestionali, vale a dire posizioni che prevedono la gestione di risorse umane, ma anche posizioni professional, «di rilevante e fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa» [...]”. La circostanza che si tratti di un ruolo tecnico, ovvero che non implichi alcuna responsabilità di risorse umane, di per sé non vale ad escluderne la riconducibilità all'inquadramento posseduto dall'ing. , alla luce della declaratoria Pt_4 contrattuale sopra ricordata. Pertanto, la doglianza di parte appellante è priva di alcun fondamento giuridico. Del resto, è la stessa esemplificazione dei “Ruoli professionali campione per comparti” a prevedere che appartengono al primo livello, oltre ai responsabili di settore, unità etc., anche i “Professional di area tecnica (esplorazione, giacimenti, area pozzo, ing. Stoccaggio CO2, ecc.)” e, cioè, esattamente il ruolo assegnato all'odierno appellante (All. n. 30 del fascicolo di primo grado). Pt_1
L'appellante ha sostenuto che il suo ruolo sarebbe irrilevante, in quanto sarebbe privo di responsabilità di risultato e, a tal fine, ha richiamato alcuni degli incarichi allo stesso assegnati nei primi 3-4 mesi (cfr. All. 34, 35, 36, 37, 38 del fascicolo di primo grado) che, a suo dire, non sarebbero stati correttamente valutati Pt_1 dal primo Giudice. Contr Sul punto, a pagg. 15 e 16 della memoria difensiva di primo grado ha contestato che tali progetti (inizialmente assegnati all'ing. ) fossero Pt_4 irrilevanti, precisando altresì che, oltre agli incarichi sopra elencati, che possono essere circoscritti al periodo intercorrente tra gennaio e marzo 2024, all'appellante sono stati assegnati ulteriori incarichi (progetto Verus, progetto progetto Per_2 [...] Contr
, indicati nel paragrafo n. 21 della memoria difensiva i primo grado) Per_3 che erano caratterizzati da una maggiore autonomia. In particolare, con riferimento ai progetti Verus e l'iniziale attività di Per_2 affiancamento dell'ing. ha portato gradualmente alla sostituzione Pt_1 dell'appellante al collega (quadro) (vedi deposizione del teste Testimone_4
, superiore gerarchico dell'appellante: “Inizialmente ho condiviso con il Tes_2 ricorrente documentazione tecnica e procedurale necessaria per capire l'attività; nelle settimane successive abbiamo rivisto la documentazione e esaminato domande e commenti del ricorrente e ha rivisto delle presentazioni, in particolare una che sintetizzava una parte di tali procedure, che aveva subito recenti modificazioni. La nostra attività dà supporto alle funzioni di progetto e noi forniamo le indicazioni necessarie per rendere operabile le eventuali installazioni. Poi il ricorrente è stato coinvolto in attività relative all'Egitto, in affiancamento al collega Testimone_5 relativa alla revisione di uno scopo del lavoro, che è una parte documentale del contratto. Lo già seguiva questa attività, ma necessitava di un supporto. Tes_5
Successivamente il ricorrente è stato coinvolto in una revisione di un format documentale che riguarda parte del contenuto dei contratti. In seguito, il ricorrente è stato affiancato a per seguire progetti in Australia ( e Verus): si Testimone_4 Per_2 trattava di verificare che le scelte progettuali fossero in linea con le esigenze di chi in futuro opererà sull'installazione e supportare le scelte del progetto. A maggio il Tes_4
è stato destinato altrove e il ricorrente, dopo circa un mese di affiancamento, lo ha sostituito. In relazione al progetto Verus nella fase di selezione della tecnologia di processo il ricorrente, collaborando con un gruppo di lavoro, ha rivisto e commentato un foglio di calcolo che soppesa i vari contributi (per es. efficienza) e cerca di fare una sintesi dei contributi, per consentire al gruppo di lavoro di scegliere una tecnologia che soppesi adeguatamente tutti i contributi. Inoltre, il ricorrente, in un meeting, ha rivisto le ipotesi di lavoro associate alle situazioni di emergenza e di avvio delle condotte sottomarine che alimentano l'impianto. Per il progetto il ricorrente ha Per_2 commentato i requisiti e le basi di progetto, in modo da evidenziare criticità che potrebbero emergere. Recentemente il ricorrente ha supportato il collega Tes_6
in attività di dettagli relativi a un progetto in Costa d'Avorio: ha partecipato un
[...] seminario in cui sono stati esaminati rischi e pericoli relativi all'installazione. Ha seguito in prima persona il progetto CC : ha definito le ipotesi lavoro per la Per_3 costruzione dei costi operativi di questo progetto, che aveva diversi casi da studiare”).
Tenuto conto della documentazione versata in atti (cfr. docc. nn. 5, 7, 8 e 20 del Contr fascicolo e all.ti nn. 35, 36, 37, 38, 39 del fascicolo ) e delle Pt_1 testimonianze escusse in fase istruttoria, il Collegio ritiene di condividere quanto stabilito dal Tribunale che ha correttamente rilevato che:
- la posizione di quadro livello 1 non contempla necessariamente la responsabilità
o il coordinamento di un progetto né la posizione di referente di una unità;
- il ricorrente aveva precedentemente operato solo nell'area manutenzione ed è passato all'area produzione, con conseguente necessità di un adeguato periodo di apprendimento e di affiancamento: è quindi normale che gli siano stati affidati incarichi gradualmente sino a sostituire un componente del team ( di livello Tes_4 quadro;
- al ricorrente è stato affidato lo studio di fattibilità operativa - tecnica e delle criticità dei vari giacimenti: attività altamente specializzata non rientrante per importanza e responsabilità tra quelle assegnabili a livelli inferiori;
- il ricorrente è stato adibito, insieme ad altri dipendenti, tutti inquadrati nel livello di quadro, all'unità ORSO (Operations Readiness Assurance Start Up & Ramp Up), ; tale unità fa parte Tes_2 Tes_7Controparte_8 dell'unità OPSO, di cui era responsabile un dirigente e attualmente è responsabile il Quadro 4, e l'Unità OPSO fa parte del dipartimento PROD, di cui è Per_1 responsabile il teste dirigente;
Tes_3
- all'interno delle varie unità ai singoli vengono attribuiti incarichi e posizioni via via superiori e allo stesso ricorrente sono stati gradualmente attribuiti titolarità di processi in autonomia.
Alla luce, quindi, delle risultanze istruttorie, risulta che le mansioni assegnate all'ing. , tenuto conto del necessario periodo di affiancamento, Pt_1 corrispondono alla Categoria 1 - livello Quadro del CCNL Energia e Petrolio. E', infatti, documentale che le mansioni di professional di area tecnica rientrano a pieno titolo nelle mansioni assegnabili ai Quadri liv. 1.
Pertanto, le domande relative all'annullamento del trasferimento a San Donato e al risarcimento dei danni devono essere rigettate con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5110/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 19 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. Giovanni Casella)