Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 965
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive per il trasferimento

    La Corte ha ritenuto che il trasferimento fosse giustificato dall'ottemperanza all'ordinanza cautelare del Tribunale di Crotone, dovuta all'assenza di posizioni di Quadro di livello 1 nella sede di Crotone. La Corte ha anche considerato che il lavoratore aveva espresso interesse per la sede di San Donato Milanese e che non sono state dedotte opzioni meno gravose o esigenze personali ostative.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di buona fede e correttezza

    Non ravvisata, in quanto il trasferimento è considerato giustificato da esigenze oggettive e rispettoso dei principi di buona fede e correttezza.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2087 c.c. e straining

    Il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento fosse legittimo e non ritorsivo, escludendo la sussistenza dello straining. La Corte ha confermato l'infondatezza della domanda.

  • Rigettato
    Risarcimento danni da straining e illegittimità del trasferimento

    La domanda è stata rigettata in quanto il trasferimento è stato ritenuto legittimo e non sussistono gli estremi per il risarcimento dei danni.

  • Rigettato
    Spese sostenute a seguito del trasferimento

    La domanda è stata rigettata in quanto il trasferimento è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Adibizione a mansioni non rientranti nel profilo professionale di Quadro

    La Corte ha ritenuto che le mansioni assegnate rientrino pienamente nella categoria 1, livello Quadro, in quanto si tratta di un ruolo 'professional' di alta specializzazione tecnica, anche se non gestionale. La Corte ha inoltre evidenziato che la posizione di Quadro livello 1 non implica necessariamente la responsabilità di un progetto o di una unità, e che al lavoratore sono stati gradualmente attribuiti incarichi e responsabilità.

  • Rigettato
    Elusione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro e dell'ordinanza del Tribunale di Crotone

    La Corte ha ritenuto che il trasferimento fosse una conseguenza diretta e necessaria dell'ordinanza del Tribunale di Crotone e che le mansioni assegnate fossero conformi all'inquadramento del lavoratore.

  • Rigettato
    Intento ritorsivo del datore di lavoro

    La Corte ha ritenuto che l'intento ritorsivo non fosse determinante, poiché il trasferimento è fondato sull'assenza di un ruolo di quadro disponibile a Crotone. Il datore di lavoro non è tenuto a creare ex novo una posizione di quadro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 965
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 965
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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