Art. 4.
Per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale dipendente dall'Istituto alla data medesima, il limite massimo di eta' prescritta per l'ammissione ai concorsi pubblici per impiegati nelle Amministrazioni statali e' stabilito a 45 anni.
Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Societa' delle Nazioni o presso l'Istituto italiano intel-universitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi.
Per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale dipendente dall'Istituto alla data medesima, il limite massimo di eta' prescritta per l'ammissione ai concorsi pubblici per impiegati nelle Amministrazioni statali e' stabilito a 45 anni.
Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Societa' delle Nazioni o presso l'Istituto italiano intel-universitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi.