Articolo 8 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 7Articolo 9
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28 marzo 1956
Art. 8.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 20 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario. "Il presidente e' designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio fra le categorie indicate al primo comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 ".
Entrata in vigore il 28 marzo 1956