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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
PILIEGO ND, RE
PELUSO ENRICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1533/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adelfia - Via Veneto 122 70010 Adelfia BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19482 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19482 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19482 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta
Resistente chiamato due volte, ultima chiamata alle ore 10.31 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. 19482/2025 notificato a mezzo PEC dal Comune di Adelfia – ai fini TARI per gli anni 2018, 2019 e 2020 – l'11/03/2025 di €.93.541,00.
Trattasi di avviso in rettifica relativo allo stabilimento – ubicato in Adelfia – in cui la società ricorrente svolge attività di “recupero, stoccaggio e smaltimento di cascami e rottami metallici e di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali e pericolosi”.
Secondo parte ricorrente, ai fini della determinazione della tassa, l'Ente avrebbe preso a parametro una superficie che, invece, non poteva essere tassata.
Ha articolato i seguenti motivi:
nullità dell'atto per mancanza di firma autografa;
difetto di motivazione;
illegittimità delle sanzioni.
Ha resistito il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Ed infatti, l'avviso di accertamento impugnato è un atto prodotto da sistema informativo automatizzato e la firma autografa del Funzionario Responsabile Dott.ssa Nominativo_2 è stata sostituita mediante l'indicazione a stampa, ai sensi dell'art.1, comma 87, della Legge 549/1995 e della determinazione n.4/2017 del 16 febbraio 2017,
Con il secondo motivo, parte ricorrente si duole della mancata indicazione delle ragioni per cui, per le annualità pregresse, il Comune ha ritenuto di tassare solo le aree non operative ovvero quelle destinate ad uffici.
Con gli avvisi di accertamento impugnati, invece, il Comune ha tassato tutta la superficie operativa su cui la ricorrente svolge la propria attività.
Trattasi di un'area in cui vi è la lavorazione di rifiuti speciali e pericolosi, non assimilabili agli urbani e, quindi, esclusi dalla tassazione.
La doglianza non è condivisibile.
Il Comune ha emesso l'avviso di accertamento de quo, ai sensi dell'art.1, comma 161, della Legge 296/2006, dopo aver riscontrato l'infedele dichiarazione e l'omesso versamento della TARI per gli anni 2018 – 2019 –
2020 relativa al fabbricato ubicato in Adelfia sulla Indirizzo_1, riportato in catasto al Identificativo_catastale_1, categoria D/1 e per la superficie di mq.5797 che è stata dichiarata dalla società ricorrente non soggetta al tributo, quale “Area attività di gestione rifiuti”
La dichiarazione è stata resa a seguito della richiesta, da parte del Comune, di chiarimenti per la TARI relativa all'anno d'imposta 2014.
I rifiuti prodotti dalla Ricorrente_1 rientrano tra i rifiuti speciali compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della deliberazione interministeriale del 27/07/1984 nonché dell'Allegato “A” del regolamento comunale TARI
e sono stati assimilati a quelli urbani con l'art.4 del citato regolamento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997, è stato restituito ai Comuni (cfr. Cass. n. 18303 e n. 18382 del 2004; ordinanza n.15722 del 05 giugno 2024) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da imprese commerciali, anche "per qualità e quantità" (art. 21, comma 2, lett. g).
Né parte ricorrente ha dichiarato la quantità prodotta dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e di quelli pericolosi, ai sensi dell'art.11, comma 5, del regolamento comunale disciplinante la Tari.
E' legittima, pertanto, l'applicazione delle sanzioni determinate, peraltro, in misura minima.
Le spese seguono la soccombenza e soo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore della parte resistente che liquida in E. 3.100,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari, 9.02.2026
Il Presidentedr. Domenico Seccia
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
PILIEGO ND, RE
PELUSO ENRICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1533/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adelfia - Via Veneto 122 70010 Adelfia BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19482 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19482 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19482 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta
Resistente chiamato due volte, ultima chiamata alle ore 10.31 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. 19482/2025 notificato a mezzo PEC dal Comune di Adelfia – ai fini TARI per gli anni 2018, 2019 e 2020 – l'11/03/2025 di €.93.541,00.
Trattasi di avviso in rettifica relativo allo stabilimento – ubicato in Adelfia – in cui la società ricorrente svolge attività di “recupero, stoccaggio e smaltimento di cascami e rottami metallici e di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali e pericolosi”.
Secondo parte ricorrente, ai fini della determinazione della tassa, l'Ente avrebbe preso a parametro una superficie che, invece, non poteva essere tassata.
Ha articolato i seguenti motivi:
nullità dell'atto per mancanza di firma autografa;
difetto di motivazione;
illegittimità delle sanzioni.
Ha resistito il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Ed infatti, l'avviso di accertamento impugnato è un atto prodotto da sistema informativo automatizzato e la firma autografa del Funzionario Responsabile Dott.ssa Nominativo_2 è stata sostituita mediante l'indicazione a stampa, ai sensi dell'art.1, comma 87, della Legge 549/1995 e della determinazione n.4/2017 del 16 febbraio 2017,
Con il secondo motivo, parte ricorrente si duole della mancata indicazione delle ragioni per cui, per le annualità pregresse, il Comune ha ritenuto di tassare solo le aree non operative ovvero quelle destinate ad uffici.
Con gli avvisi di accertamento impugnati, invece, il Comune ha tassato tutta la superficie operativa su cui la ricorrente svolge la propria attività.
Trattasi di un'area in cui vi è la lavorazione di rifiuti speciali e pericolosi, non assimilabili agli urbani e, quindi, esclusi dalla tassazione.
La doglianza non è condivisibile.
Il Comune ha emesso l'avviso di accertamento de quo, ai sensi dell'art.1, comma 161, della Legge 296/2006, dopo aver riscontrato l'infedele dichiarazione e l'omesso versamento della TARI per gli anni 2018 – 2019 –
2020 relativa al fabbricato ubicato in Adelfia sulla Indirizzo_1, riportato in catasto al Identificativo_catastale_1, categoria D/1 e per la superficie di mq.5797 che è stata dichiarata dalla società ricorrente non soggetta al tributo, quale “Area attività di gestione rifiuti”
La dichiarazione è stata resa a seguito della richiesta, da parte del Comune, di chiarimenti per la TARI relativa all'anno d'imposta 2014.
I rifiuti prodotti dalla Ricorrente_1 rientrano tra i rifiuti speciali compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della deliberazione interministeriale del 27/07/1984 nonché dell'Allegato “A” del regolamento comunale TARI
e sono stati assimilati a quelli urbani con l'art.4 del citato regolamento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997, è stato restituito ai Comuni (cfr. Cass. n. 18303 e n. 18382 del 2004; ordinanza n.15722 del 05 giugno 2024) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da imprese commerciali, anche "per qualità e quantità" (art. 21, comma 2, lett. g).
Né parte ricorrente ha dichiarato la quantità prodotta dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e di quelli pericolosi, ai sensi dell'art.11, comma 5, del regolamento comunale disciplinante la Tari.
E' legittima, pertanto, l'applicazione delle sanzioni determinate, peraltro, in misura minima.
Le spese seguono la soccombenza e soo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore della parte resistente che liquida in E. 3.100,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari, 9.02.2026
Il Presidentedr. Domenico Seccia
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego