Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 365
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mancanza di firma autografa

    L'avviso di accertamento è un atto prodotto da sistema informativo automatizzato e la firma autografa è stata sostituita mediante indicazione a stampa, ai sensi dell'art.1, comma 87, della Legge 549/1995 e della determinazione n.4/2017.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il Comune ha emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art.1, comma 161, della Legge 296/2006, dopo aver riscontrato l'infedele dichiarazione e l'omesso versamento della TARI per gli anni 2018-2020. La società ricorrente aveva dichiarato non soggetta al tributo l'area destinata alla gestione di rifiuti speciali e pericolosi. Tali rifiuti sono stati assimilati agli urbani con l'art.4 del regolamento comunale, e secondo la giurisprudenza di legittimità, i Comuni hanno il potere di assimilare ai rifiuti urbani alcune categorie di rifiuti speciali. La ricorrente non ha dichiarato la quantità prodotta dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e di quelli pericolosi, ai sensi dell'art.11, comma 5, del regolamento comunale.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni, determinate peraltro in misura minima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 365
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 365
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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