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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/11/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa LA NC, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 618-2/2023, posta in deliberazione all'udienza del 4 novembre 2025 tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Scozzarella Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Orvieto, Piazza dell'Erba n. 4,E
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via CP_1
Bramante n. 13, rappresento e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti resistente
E
– ente pubblico economico subentrante Controparte_2
a titolo universale nei rapporti processuali delle società del gruppo CP_3 per effetto dell'art. 1 del D.L. 193 del 22/10/2016, convertito con modifiche dalla L. 225 dell'1/12/16, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n.
14, in persona di in qualità di Responsabile Controparte_4
Contenzioso , rappresentata e difesa nel presente procedimento CP_5 avvocato Luca Tamburelli, con domicilio eletto presso il suo studio in in
Perugia, Via Pellas n. 20/A resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa, introdotta dopo il 28.2.2023, per querela di falso, origina dall'opposizione, proposta da avverso l'avviso di ricevimento Parte_2 afferente l'ava n. 40920150001095404 e n.40920170000406455 e all'avviso di ricevimento afferente all'intimazione di pagamento n.
10920179001396205/000 nel procedimento rg 618/2023; rispetto ai predetti documenti il ricorrente proponeva, pertanto, querela di falso con riferimento alle cartoline attestanti la notifica degli impugnati avvisi a sé stesso.
L costituendosi nel presente giudizio eccepiva, in primo luogo, la CP_6 parziale inammissibilità dell'azione attorea, osservando che il giudizio di falso concerne esclusivamente la verifica dell'autenticità di documenti fidefacenti, ed eccepiva l'inammissibilità delle richieste riguardanti il procedimento notificatorio e delle relative domande di risarcimento danni. CP_ L' contestava in ogni caso le doglianze relative alle singole notifiche.
Con ordinanza in data 5 aprile 2024 veniva ammessa ctu grafologica a sulle firme apposte nello spazio riservato al “destinatario” nelle cartoline sul seguente quesito: “a) provveda il C.t.u all'esame delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal ricorrente oggetto del disconoscimento effettuato e in particolare sull'avviso di ricevimento afferente l'ava n.
40920150001095404 e 40920170000406455 e all'avviso di ricevimento afferente l'intimazione di pagamento n. 1092017900139662057000 (cfr all.2 della memoria di costituzione;
b) Accerti, quindi, e riferisca, con CP_6 giudizio adeguatamente motivato, se le firme oggetto del disconoscimento, confrontate con le scritture di comparazione e i saggi grafici che eventualmente riterrà di acquisire, appaiano autografe”.
Il Ctu, dando atto che le parti non avevano presentato osservazioni critiche alla bozza, depositava la relazione finale così concludendo: “La sottoscrizione a nome apposta sull'avviso di ricevimento Parte_2 afferente l'ava n. 409201700004064, siglata X1 è autografa. La sottoscrizione a nome apposta sull'avviso di ricevimento Parte_2 afferente l'intimazione di pagamento n. 10920179001396205/000, allegata nel file 158001639_52_002452085 Doc.2 della memoria di costituzione siglata X2 è apocrifa La sottoscrizione a nome CP_6 Controparte_7 apposta su avviso di ricevimento afferente l'ava n. 409201500010954, siglata Y1 è apocrifa”.
All'odierna udienza, la causa viene decisa con motivazione contestuale.
Secondo quanto riconosciuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n.
890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull' avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sull' avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr. Cass. Civ., n. 24852 del 22.11.2006; cfr. anche Cass. Civ., n. 14574 del 6.6.2018: “In tema di notificazione a mezzo posta, il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima stregua dell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto”).
Tutto ciò premesso occorre precisare in primo luogo che l'agente postale, così come l'ufficiale giudiziario, non ha l'obbligo di accertare l'identità del ricevente (tale obbligo sussiste nell'ipotesi in cui l'atto venga ritirato presso l'ufficio postale perché in tal caso l'addetto alla consegna deve accertare l'identità del soggetto che ritira secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma n. 1 delle Condizioni Generali per l'espletamento del servizio postale universale, approvato dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni con Delibera del 20 giugno 2013), ma ciò non toglie che, nell'ipotesi in cui la firma non sia autografa, se ne debba dichiarare la falsità. In tal senso si è espresso il Tribunale di Genova con la sentenza n.1133/2011 che, pur non ritenendo provata la falsità integrale delle relate di notifica, ha dichiarato, all'esito della ctu, la falsità delle firme. Tale pronuncia è stata confermata con la sentenza n.140/2016 della Corte di Appello di Genova che ha condiviso l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'ufficiale giudiziario non ha l'obbligo di accertare l'identità della persona alla quale consegna l'atto, bastando raccogliere le sue dichiarazioni (Cassazione
n.2323 del 2000) e ha ritenuto invece non condivisibile l'assunto dell'appellante per cui dalla falsità della sottoscrizione del destinatario della notifica a mani proprie dovrebbe discendere la falsità ideologica dell'intera notifica in maniera automatica. La Corte ha osservato come la prova del falso ideologico presupponga la prova che il pubblico ufficiale non si sia recato presso l'indirizzo del destinatario e non abbia consegnato l'atto alla persona presentatasi come il destinatario e quindi abbia attestato falsamente tali circostanze. Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1213/2017 che ha osservato: “Va da sé che del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso che la accertata falsità della sottoscrizione della (…) in calce alle relate di notificazione non implicasse affatto la falsità ideologica delle relate stesse — le quali null'altro dicono se non che persona presentatasi all'ufficiale notificante come (..) ha sottoscritto l'atto per ricevuta — attribuibile all'ufficiale notificante, non ricadendo su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni - ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495
c.p. (Cass.2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”.
Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate, tuttavia, a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante, ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato quali, ad esempio, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403), o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto - di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass. 11 aprile 2000, n. 4590). La Cassazione ha ben evidenziato che in relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può nella sede idonea (e quindi nel giudizio ove dovrà essere valutata la regolarità della notifica), fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza però dover ricorrere alla querela di falso (Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826). Il disconoscimento della firma apparentemente apposta al destinatario della notificazione e l'eventuale assenza di alcun legame valido tra il destinatario effettivo e quello ufficiale sono infatti circostanze che non coinvolgono l'asseverazione del pubblico ufficiale, ma la validità della notificazione secondo uno dei canoni previsti dalla normativa processuale applicabile e, come tali, non sono querelabili di falso, ma possono se del caso costituire oggetto di disconoscimento o prova della non riferibilità al destinatario, con il risultato, ove valutate positivamente dal giudicante, di inficiare la validità della notificazione medesima” . (Trib.
Genova, sez. II civ., 05/02/2024, n. 36).
Nell'ambito del presente giudizio è stata svolta consulenza grafologica, al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione di e Controparte_7 sul documento in contestazione, mediante comparazione con Parte_2 le firme apposte su alcune scritture allegate dl ricorrente.
Il c.t.u. ha, quindi, esaminato le caratteristiche generali e quelle di dettaglio delle firme in verifica e di quelle comparative e le ha poste a confronto. A conclusione di detti accertamenti è emerso che: “La sottoscrizione a nome apposta sull'avviso di ricevimento afferente l'ava n. Parte_2
409201700004064, siglata X1 è autografa La sottoscrizione a nome Pt_2 apposta sull'avviso di ricevimento afferente l'intimazione di
[...] pagamento n. 10920179001396205/000, allegata nel file
158001639_52_002452085 Doc.2 della memoria di costituzione CP_6 siglata X2 è apocrifa La sottoscrizione a nome apposta su Controparte_7 avviso di ricevimento afferente l'ava n. 409201500010954, siglata Y1 è apocrifa”.
Il ricorso andrà dunque parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste in via solidale, in CP_ ragione di metà ciascuno a carico di e CP_6 CP_ Vanno poste a carico di e in ragione di metà ciascuno, le spese CP_6 della ctu liquidate con separato procedimento.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)in parziale accoglimento della querela di falso proposta dal ricorrente accerta e dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome del destinatario sull'avviso di ricevimento afferente l'intimazione di pagamento n. 10920179001396205/000 e a nome apposta su avviso Controparte_7 di ricevimento afferente l'ava n. 409201500010954;
2. respinge per il resto la querela di falso;
3. dispone la annotazione della sentenza sui suddetti documenti;
5.Condanna in persona del legale Controparte_2 CP_ rappresentante pro tempore e in persona del direttore pro tempore al pagamento, in solido tra loro e in ragione di metà ciascuno, delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Elisa Scozzarella dichiaratosi antistatario;
CP_
6. pone a carico di e nella misura del 50% ciascuno nei rapporti CP_6 inter partes e in solido nei confronti del CTU.,le spese della ctu liquidate con separato decreto.
Terni, 4 novembre 2025
Il giudice
LA NC