Articolo 12 della Legge 3 agosto 1949, n. 589
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 settembre 1949
Art. 12.
Per i comuni, le province, le istituzioni di beneficenza e loro consorzi appartenenti all'Italia meridionale ed insulare il contributo per le opere indicate nei precedenti articoli 2, quarto comma, 3 - limitatamente alle opere di miglioramento e ampliamento - 4, 5, 6, 8 e 9, e' elevato di un punto.
Entrata in vigore il 3 settembre 1949