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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4550/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 4550/2019 R.G. promossa da
(P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Nicola Marino e Francesca Marino, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE- contro
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Emanuele Franco e Leonardo Saracino, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
Conclusioni delle parti: come da note di udienza a trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato la azienda esperta Parte_1 nell'attività industriale di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, ha allegato pagina 1 di 5 di aver concluso nel mese di marzo 2017, a mezzo mail, con la società convenuta, un accordo per la fornitura di PO pelati (campagna 2016) che prevedeva il pagamento anticipato dell'ordine, il ritiro della merce a carico dell'ordinante presso la sede del in Cerignola al prezzo Parte_1 franco di partenza e la predisposizione delle etichette in lingua polacca da parte dell'attrice; ha dedotto infine di aver ricevuto in data 23.3.2017 un ordine di acquisto di PO pelati in confezione da 400 gr ciascuna, regolarmente pagato e pronto per la etichettatura ma mai ritirato dalla così CP_1 sopportandone i costi del deposito;
ha concluso quindi per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. da parte della convenuta a seguito di mancato ritiro della fornitura di PO pelati, per la condanna della al risarcimento dei danni a titolo di spese di deposito CP_1 della merce sostenute fino al maggio 2019, per euro 2066,27, oltre interessi, di spese di deposito successive fino al 31.12.2019 (data di scadenza del prodotto non ritirato) nonché delle spese di smaltimento della merce da quantificarsi in corso di causa, ovvero calcolate secondo equità. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta del 24.12.2019 si è costituita in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo a sua volta
[...] l'inadempimento della società attrice per non aver predisposto per la consegna la merce oggetto di fornitura, benchè regolarmente pagata, e di aver corrisposto inutilmente l'importo di euro 5.089,80 alla impresa trasportatrice “ ” per prelevare la merce e riportarla in Polonia;
ha Controparte_2 insistito pertanto nel rigetto della domanda proponendo altresì domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per l'inadempimento di parte attrice, con condanna al pagamento del Parte_1 dell'importo di euro 43.412,13 quale corrispettivo di acquisto della fornitura di
[...] PO pelati indebitamente versato, ed euro 5.089,80 a titolo di risarcimento danni, o di quella diversa somma da accertarsi in corso di causa, con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e prove testimoniali, viene decisa da questo giudice (nelle more divenuto nuovo assegnatario del procedimento) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla documentazione in atti, e sulle conclusioni delle parti come sopra riassunte.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito rappresentati.
Non vi è dubbio, perchè non contestato dalle parti, che la società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, abbia intrattenuto rapporti commerciali con la
[...]
corrente in Polonia, dando seguito all'ordine di fornitura, Controparte_1 nell'anno 2017, di PO pelati in confezioni da circa 400 kg l'una, destinati al mercato polacco al prezzo complessivo di euro 43.771, 06 - giusta fattura n. 22/2017 ( all. atto di citaz.) - regolarmente corrisposto dalla società acquirente con bonifici del 5.4.2017 e del 6.4.2017 (v. all. memoria 183, 6° co, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Non contestato è anche il contenuto degli accordi commerciali intercorsi tra le parti in base al quale la fornitura di PO pelati avrebbe dovuto essere ritirata dalla acquirente presso la sede legale, in Cerignola, del a tal proposito, infatti, la stessa Parte_1 CP_1 allega di aver incaricato per il ritiro, a proprie spese, la ditta polacca di trasporti “Sentigo Sp. Z o.o. Sp. K” pagando l'importo di euro 5.089,80 quale corrispettivo per il viaggio effettuato e per la sosta degli automezzi impegnati.
pagina 2 di 5 Tanto chiarito, ampiamente provato deve ritenersi l'inadempimento della società convenuta.
Dalla documentazione versata in atti da parte attrice e dalle risultanze istruttorie della prova testimoniale può ritenersi adeguatamente dimostrato che la non ha provveduto CP_1 scientemente al ritiro, presso la sede della società attrice, del quantitativo di PO pelati ordinato nel mese di marzo 2017, seppur regolarmente pagato.
Tanto è agevolmente desumibile dal contenuto della corrispondenza elettronica intercorsa tra le parti (cfr. produz. di parte attrice) in cui, oltre ad essere documentate sia l'autorizzazione prestata dalla alla stampa delle etichette da applicarsi alle confezioni di PO pelati (v. mail del CP_1 7/4/2017), che la successiva sospensione della etichettatura su iniziativa della con costi a carico CP_1 dell'ordinante (v. mail del 12.4.2017), vi è traccia anche della contestazione rivolta alla società convenuta circa il mancato ritiro delle confezioni di PO pelati “in bianco,”, ovvero privi di etichette, con previsione di addebito alla delle spese di deposito della merce a partire CP_1 dall'1.6.2017 ( mail del 15.5.2017).
Anche le risultanze della prova testimoniale confermano l'inadempimento della . per CP_1 CP_1 non aver provveduto al ritiro della merce ordinata nel mese di marzo 2017. Il teste , Tes_1 direttore commerciale del fino al 31.3.2023, e della cui attendibilità Parte_1 questo giudice non ha motivo di dubitare, ha confermato infatti (v. verbale di udienza del 7.5.2024) l'avvenuto ordine di acquisto di PO pelati in confezione da 400 gr. da parte della CP_1 nel marzo 2017, la sospensione dell'etichettatura delle confezioni di PO pelati per intervenuti problemi di distribuzione della merce nel territorio polacco, l'accantonamento della merce in attesa di disposizioni sulla nuova etichettatura sempre a spese del cliente e la custodia della merce in conto deposito con oneri a carico della convenuta a partire dall'1.6.2017. Il teste ha inoltre riferito di aver tenuto rapporti commerciali attraverso posta elettronica con un referente della , sig. CP_1 Per_1
[...]
Anche il teste , dipendente della società attrice, ha confermato che dopo la Testimone_2 sospensione della etichettatura delle confezioni di PO pelati in bianco, su disposizione della
, la merce è rimasta in conto deposito presso il e che nessun vettore CP_1 Parte_1 incaricato dalla società convenuta si è mai presentato presso l'azienda per ritirare la fornitura di PO pelati.
Quindi parte attrice ha provato di aver messo a disposizione della il bene oggetto del CP_1 contratto, invitando la convenuta più volte a ritirare la merce presso il proprio stabilimento tramite i successivi solleciti per posta elettronica. Tale invito risulta conforme pure alla disciplina codicistica che in materia di compravendita di beni mobili stabilisce che, in mancanza di patto contrario, la consegna debba avvenire nel luogo in cui si trovava il bene al momento della vendita ovvero nel luogo in cui il venditore aveva la sede dell'impresa e che le spese di spedizione sono a carico del compratore (art. 1510 c.c.); mentre, nel caso in cui la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore [1678] o allo spedizioniere con le spese del trasporto a carico del compratore.
In ragione di ciò, può ritenersi accertato l' inadempimento della convenuta.
Di contro, non è stato accertato nel corso del giudizio l'inadempimento di parte attrice posto dalla a fondamento della invocata risoluzione contrattuale. CP_1
pagina 3 di 5 Parte convenuta, infatti, non ha allegato né provato in alcun modo il fondamento della domanda di risoluzione, né in sede di costituzione in giudizio, né in fase istruttoria (nessun teste di quelli citati si è presentato per rendere la testimonianza, tra cui il teste essendo pertanto rimaste prive di Per_1 adeguato riscontro probatorio le contestazioni in ordine alla mancata consegna della merce da parte della società attrice al vettore incaricato ”, recatosi a tal fine dalla Polonia presso la sede CP_2 dell'azienda, oltre che alla permanenza del vettore in loco nei giorni successivi alla programmata consegna in attesa che venisse approntata la consegna della merce.
La domanda di risoluzione va pertanto rigettata.
Vanno altresì rigettate anche le domande di natura risarcitoria proposte dal Parte_1
[...]
Parte attrice, infatti, non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare e quantificare il danno asseritamente patito, risultando totalmente sfornite di prova sia le spese di deposito dei PO pelati sostenute fino al mese di maggio 2019 per l'importo di euro 2066,27, sia quelle relative al periodo successivo fino alla data di scadenza del prodotto (31.12.2019) , nonché le spese per lo smaltimento della merce scaduta non essendovi prova dell'avvenuto esborso;
né può pretendersene la liquidazione in via equitativa. Difatti, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale si chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario per chiedere la liquidazione in via equitativa: anche nel caso in cui venga richiesta tale liquidazione, sono comunque necessarie la specifica allegazione e prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. 16202/2002, Cass. 13761/2004; cfr. Cass. 10607/2010 "L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza").
La domanda di risarcimento del danno spiegata da parte attrice deve pertanto essere rigettata per difetto di prova.
Per quanto concerne le spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive integrazioni per le quattro fasi di giudizio ai valori medi, atteso che la domanda di parte attrice è stata parzialmente accolta, si reputa congruo compensare le spese per un terzo in favore di parte convenuta atteso che "la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda
pagina 4 di 5 proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento" (Cass. n. 3438/2016).
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
-accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta e dichiara l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di ritiro della merce di cui all'ordine n. 950 del 31.3.2017, come meglio indicata in parte motiva;
-rigetta tutte le altre domande;
-condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese legali liquidate, già operata la compensazione di un terzo, in euro 337,00 (2/3) per esborsi, euro 3.384,67 per compensi (2/3), oltre rimborso delle spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Foggia, 21.10.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 4550/2019 R.G. promossa da
(P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Nicola Marino e Francesca Marino, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE- contro
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Emanuele Franco e Leonardo Saracino, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
Conclusioni delle parti: come da note di udienza a trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato la azienda esperta Parte_1 nell'attività industriale di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, ha allegato pagina 1 di 5 di aver concluso nel mese di marzo 2017, a mezzo mail, con la società convenuta, un accordo per la fornitura di PO pelati (campagna 2016) che prevedeva il pagamento anticipato dell'ordine, il ritiro della merce a carico dell'ordinante presso la sede del in Cerignola al prezzo Parte_1 franco di partenza e la predisposizione delle etichette in lingua polacca da parte dell'attrice; ha dedotto infine di aver ricevuto in data 23.3.2017 un ordine di acquisto di PO pelati in confezione da 400 gr ciascuna, regolarmente pagato e pronto per la etichettatura ma mai ritirato dalla così CP_1 sopportandone i costi del deposito;
ha concluso quindi per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. da parte della convenuta a seguito di mancato ritiro della fornitura di PO pelati, per la condanna della al risarcimento dei danni a titolo di spese di deposito CP_1 della merce sostenute fino al maggio 2019, per euro 2066,27, oltre interessi, di spese di deposito successive fino al 31.12.2019 (data di scadenza del prodotto non ritirato) nonché delle spese di smaltimento della merce da quantificarsi in corso di causa, ovvero calcolate secondo equità. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta del 24.12.2019 si è costituita in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo a sua volta
[...] l'inadempimento della società attrice per non aver predisposto per la consegna la merce oggetto di fornitura, benchè regolarmente pagata, e di aver corrisposto inutilmente l'importo di euro 5.089,80 alla impresa trasportatrice “ ” per prelevare la merce e riportarla in Polonia;
ha Controparte_2 insistito pertanto nel rigetto della domanda proponendo altresì domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per l'inadempimento di parte attrice, con condanna al pagamento del Parte_1 dell'importo di euro 43.412,13 quale corrispettivo di acquisto della fornitura di
[...] PO pelati indebitamente versato, ed euro 5.089,80 a titolo di risarcimento danni, o di quella diversa somma da accertarsi in corso di causa, con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e prove testimoniali, viene decisa da questo giudice (nelle more divenuto nuovo assegnatario del procedimento) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla documentazione in atti, e sulle conclusioni delle parti come sopra riassunte.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito rappresentati.
Non vi è dubbio, perchè non contestato dalle parti, che la società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, abbia intrattenuto rapporti commerciali con la
[...]
corrente in Polonia, dando seguito all'ordine di fornitura, Controparte_1 nell'anno 2017, di PO pelati in confezioni da circa 400 kg l'una, destinati al mercato polacco al prezzo complessivo di euro 43.771, 06 - giusta fattura n. 22/2017 ( all. atto di citaz.) - regolarmente corrisposto dalla società acquirente con bonifici del 5.4.2017 e del 6.4.2017 (v. all. memoria 183, 6° co, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Non contestato è anche il contenuto degli accordi commerciali intercorsi tra le parti in base al quale la fornitura di PO pelati avrebbe dovuto essere ritirata dalla acquirente presso la sede legale, in Cerignola, del a tal proposito, infatti, la stessa Parte_1 CP_1 allega di aver incaricato per il ritiro, a proprie spese, la ditta polacca di trasporti “Sentigo Sp. Z o.o. Sp. K” pagando l'importo di euro 5.089,80 quale corrispettivo per il viaggio effettuato e per la sosta degli automezzi impegnati.
pagina 2 di 5 Tanto chiarito, ampiamente provato deve ritenersi l'inadempimento della società convenuta.
Dalla documentazione versata in atti da parte attrice e dalle risultanze istruttorie della prova testimoniale può ritenersi adeguatamente dimostrato che la non ha provveduto CP_1 scientemente al ritiro, presso la sede della società attrice, del quantitativo di PO pelati ordinato nel mese di marzo 2017, seppur regolarmente pagato.
Tanto è agevolmente desumibile dal contenuto della corrispondenza elettronica intercorsa tra le parti (cfr. produz. di parte attrice) in cui, oltre ad essere documentate sia l'autorizzazione prestata dalla alla stampa delle etichette da applicarsi alle confezioni di PO pelati (v. mail del CP_1 7/4/2017), che la successiva sospensione della etichettatura su iniziativa della con costi a carico CP_1 dell'ordinante (v. mail del 12.4.2017), vi è traccia anche della contestazione rivolta alla società convenuta circa il mancato ritiro delle confezioni di PO pelati “in bianco,”, ovvero privi di etichette, con previsione di addebito alla delle spese di deposito della merce a partire CP_1 dall'1.6.2017 ( mail del 15.5.2017).
Anche le risultanze della prova testimoniale confermano l'inadempimento della . per CP_1 CP_1 non aver provveduto al ritiro della merce ordinata nel mese di marzo 2017. Il teste , Tes_1 direttore commerciale del fino al 31.3.2023, e della cui attendibilità Parte_1 questo giudice non ha motivo di dubitare, ha confermato infatti (v. verbale di udienza del 7.5.2024) l'avvenuto ordine di acquisto di PO pelati in confezione da 400 gr. da parte della CP_1 nel marzo 2017, la sospensione dell'etichettatura delle confezioni di PO pelati per intervenuti problemi di distribuzione della merce nel territorio polacco, l'accantonamento della merce in attesa di disposizioni sulla nuova etichettatura sempre a spese del cliente e la custodia della merce in conto deposito con oneri a carico della convenuta a partire dall'1.6.2017. Il teste ha inoltre riferito di aver tenuto rapporti commerciali attraverso posta elettronica con un referente della , sig. CP_1 Per_1
[...]
Anche il teste , dipendente della società attrice, ha confermato che dopo la Testimone_2 sospensione della etichettatura delle confezioni di PO pelati in bianco, su disposizione della
, la merce è rimasta in conto deposito presso il e che nessun vettore CP_1 Parte_1 incaricato dalla società convenuta si è mai presentato presso l'azienda per ritirare la fornitura di PO pelati.
Quindi parte attrice ha provato di aver messo a disposizione della il bene oggetto del CP_1 contratto, invitando la convenuta più volte a ritirare la merce presso il proprio stabilimento tramite i successivi solleciti per posta elettronica. Tale invito risulta conforme pure alla disciplina codicistica che in materia di compravendita di beni mobili stabilisce che, in mancanza di patto contrario, la consegna debba avvenire nel luogo in cui si trovava il bene al momento della vendita ovvero nel luogo in cui il venditore aveva la sede dell'impresa e che le spese di spedizione sono a carico del compratore (art. 1510 c.c.); mentre, nel caso in cui la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore [1678] o allo spedizioniere con le spese del trasporto a carico del compratore.
In ragione di ciò, può ritenersi accertato l' inadempimento della convenuta.
Di contro, non è stato accertato nel corso del giudizio l'inadempimento di parte attrice posto dalla a fondamento della invocata risoluzione contrattuale. CP_1
pagina 3 di 5 Parte convenuta, infatti, non ha allegato né provato in alcun modo il fondamento della domanda di risoluzione, né in sede di costituzione in giudizio, né in fase istruttoria (nessun teste di quelli citati si è presentato per rendere la testimonianza, tra cui il teste essendo pertanto rimaste prive di Per_1 adeguato riscontro probatorio le contestazioni in ordine alla mancata consegna della merce da parte della società attrice al vettore incaricato ”, recatosi a tal fine dalla Polonia presso la sede CP_2 dell'azienda, oltre che alla permanenza del vettore in loco nei giorni successivi alla programmata consegna in attesa che venisse approntata la consegna della merce.
La domanda di risoluzione va pertanto rigettata.
Vanno altresì rigettate anche le domande di natura risarcitoria proposte dal Parte_1
[...]
Parte attrice, infatti, non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare e quantificare il danno asseritamente patito, risultando totalmente sfornite di prova sia le spese di deposito dei PO pelati sostenute fino al mese di maggio 2019 per l'importo di euro 2066,27, sia quelle relative al periodo successivo fino alla data di scadenza del prodotto (31.12.2019) , nonché le spese per lo smaltimento della merce scaduta non essendovi prova dell'avvenuto esborso;
né può pretendersene la liquidazione in via equitativa. Difatti, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale si chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario per chiedere la liquidazione in via equitativa: anche nel caso in cui venga richiesta tale liquidazione, sono comunque necessarie la specifica allegazione e prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. 16202/2002, Cass. 13761/2004; cfr. Cass. 10607/2010 "L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza").
La domanda di risarcimento del danno spiegata da parte attrice deve pertanto essere rigettata per difetto di prova.
Per quanto concerne le spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive integrazioni per le quattro fasi di giudizio ai valori medi, atteso che la domanda di parte attrice è stata parzialmente accolta, si reputa congruo compensare le spese per un terzo in favore di parte convenuta atteso che "la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda
pagina 4 di 5 proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento" (Cass. n. 3438/2016).
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
-accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta e dichiara l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di ritiro della merce di cui all'ordine n. 950 del 31.3.2017, come meglio indicata in parte motiva;
-rigetta tutte le altre domande;
-condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese legali liquidate, già operata la compensazione di un terzo, in euro 337,00 (2/3) per esborsi, euro 3.384,67 per compensi (2/3), oltre rimborso delle spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Foggia, 21.10.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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