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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8251 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8773/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica visto l'art.281 sexies cpc nella persona del Giudice dottoressa Susanna Terni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8773/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSANI LUCA , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA S. AMBROGIO 27 PARABIAGO presso il difensore avv. BORSANI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIALOJA Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO. , elettivamente domiciliato in VIA CASSIA, 699 00189 ROMApresso il difensore avv.
SCIALOJA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IO MA , CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE SABOTINO 19/2 20135 MILANO presso il difensore avv.
IO MA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
• “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, contrariis reiectis, previo ogni opportuno accertamento in fatto ed in diritto, così giudicare:
• Nel merito in via principale:
• -accertato l'inadempimento contrattuale da parte della venditrice e di CP_2 [...]
e sussistendone i presupposti tutti, dichiarare la risoluzione del contratto di CP_1 compravendita stipulato tra l'attore e la concessionaria convenuta in data 14.06.24, ai sensi e pagina 1 di 9 per gli effetti dell'art. 135 bis-ter-quater del Codice del Consumo e/o in subordine dell'art. 1453
c.c., conseguentemente e per l'effetto:
- condannare e/o a restituire al dott. CP_2 Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 26.000,00 pari al prezzo corrisposto per l'acquisto del veicolo;
- condannare altresì e in solido tra loro -o ciascuna CP_2 Controparte_1
per quanto di propria spettanza e debenza-, a corrispondere al dott. la somma di Pt_1
euro 5.000,00 o quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia da parte del Giudice, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., a titolo di ulteriore danno per i disagi subiti dal ricorrente sino al 29.01.25 e per non aver potuto utilizzare l'autovettura - o altra sostitutiva - dal 30.01.25 ad oggi (03.03.25).
• Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e alla rivalutazione monetaria.
• In ogni caso:
• q) con pagamento delle spese, diritti e compensi professionali di causa, oltre 15% spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
• In via istruttoria:
• -ammettere, se del caso, prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
• capitolo 1) vero che in data 05.10.24 l'auto, messa su strada, presentava malfunzionamenti con la conseguente accensione di diverse spie del cruscotto, inclusa quella relativa al guasto motore, al punto che l'acquirente la riconduceva immediatamente presso l'officina della concessionaria venditrice per una verifica;
• capitolo 2) vero che, in quell'occasione, i meccanici attribuivano il problema ad un mancato aggiornamento del software, e dopo averlo eseguito, restituivano la macchina al
• dott. in data 07.10.2024; Pt_1
• capitolo 3) vero che inizio Novembre 2024, l'auto, messa su strada, ripresentava le stesse problematiche, ovvero l'accensione anomala di diverse spie, al punto tale che il mezzo, dopo aver percorso alcuni chilometri, si fermava improvvisamente, obbligando il proprietario a richiedere per l'intervento del carro attrezzi per ricondurlo nuovamente presso l'officina di
CP_2
• capitolo 4) vero che, in quell' occasione i meccanici attribuivano il problema ad un guasto alla batteria che veniva quindi sostituita;
• capitolo 5) vero che, in data 03.12.2024, gli stessi problemi si ripresentavano: ovvero la macchina mentre veniva condotta su strada in Milano, improvvisamente si fermava tanto da pagina 2 di 9 rendersi ancora necessario l'intervento del carro attrezzi, che veniva prenotato dall'attore attraverso il servizio cliente della casa produttrice Controparte_1
• capitolo 6) vero che in data 3.12.2024 il mezzo veniva condotto presso una delle officine convenzionate in Milano per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti dal momento che il motore non si avviava, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 7)
• capitolo 7) vero che, non riuscendo la concessionaria ad individuare e a risolvere la problematica, la macchina veniva condotta in data 18.12.24 presso l'officina della casa madre in via Gattamelata 41 a Milano, per gli accertamenti del caso, come da Controparte_1
documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 8);
• capitolo 8) vero che alla data odierna (03.03.25) l'autovettura risulta ancora in stallo presso l'officina di , omettendo quest'ultima di fornire alcuna indicazione al proprietario circa CP_1
le cause dei guasti, i tempi di riparazione e la riconsegna del mezzo.
• Capitolo 9) vero che il dott. utilizza quotidianamente l'autovettura per andare al lavoro, Pt_1
per coltivare i suoi hobbies e nel tempo libero il tempo.
• Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze:
• residente a [...] Testimone_1
• residente a [...] Testimone_2
• residente in [...] Testimone_3
• Conclusioni per CP_2
• Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• In via principale: Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto e in diritto,
• di tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti di per i motivi Parte_1 CP_2
• esposti in atti e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso.
• In via riconvenzionale: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
• del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di di essere manlevata e tenuta indenne CP_2
• da e, per l'effetto, condannare quest'ultima a rimborsare a Controparte_1 CP_2
• tutto quanto fosse condannata a pagare al Sig. a qualsiasi titolo (capitale, interessi, danni e Pt_1
• spese legali).
• In via istruttoria: Rigettare le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente in quanto
• inammissibili e irrilevanti.
• Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario pagina 3 di 9 • (15%), IVA e CPA come per legge.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale, rigettare la domanda del sig. nei confronti di per Pt_1 Controparte_1
infondatezza in fatto e in diritto;
In via subordinata, rigettare integralmente la domanda di manleva proposta da CP_2
Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dal sig. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281 duodecies ritualmente notificato in data 23.4.2025, conveniva Parte_2
in giudizio avanti questo Tribunale e , assumendo che CP_2 Controparte_1
• a seguito di ordine in data 14/6/24 aveva acquistato l'autoveicolo Jeep Avenger Mhev,
1.2 - dalla concessionaria di Milano Controparte_3 CP_4 CP_2
per il corrispettivo di euro 26.000 ;
• ricevuta in data 4.10.2024 l'autovettura, il giorno dopo ne riscontrava gravi malfunzionamenti con conseguente accensione di spie nel cruscotto, compresa quella relativa al motore, riconsegnando, pertanto, il veicolo nell'autofficina della concessionaria, dove i malfunzionamenti erano attribuiti ad un mancato aggiornamento del software;
• successivamente, nel mese di novembre, l'autovettura – dopo che si era fermata improvvisamente per strada richiedendo l'intervento del carro attrezzi - veniva nuovamente riportata alla concessionaria;
• nel mese di dicembre, nuovamente, l'autovettura si fermava richiedendo il secondo intervento di un carro attrezzi;
• in data 18/12/24 l'autovettura veniva ricondotta presso le officine convenzionate di
, produttore del veicolo, in quanto la concessionaria non riusciva a risolvere il CP_1
problema;
• era stato costretto a noleggiare un'autovettura con conseguenti costi aggiuntivi;
• con pec in data 31/1/25 aveva comunicato alle società e CP_2 Controparte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento, ai sensi
[...]
degli artt. 135 bis-ter-quater del Codice del Consumo e/o in subordine dell'art. 1453 c.c.,
pagina 4 di 9 chiedendo la restituzione della somma pagata di € 26.000 oltre al risarcimento del maggior danno subito.
Instauratosi il contraddittorio con comparsa di risposta preliminarmente chiedeva di CP_2
essere autorizzata a chiamare in giudizio al fine di essere manlevata in caso di CP_1
accoglimento della domanda attrice;
nel merito preliminarmente eccepiva il difetto della qualifica del ricorrente quale consumatore, l'inapplicabilità del codice del consumo, atteso che il ricorrente non poteva qualificarsi consumatore svolgendo professione di commercialista e l'infondatezza della domanda di risoluzione non avendo il ricorrente chiesto di procedere alla sostituzione della autovettura ovvero alla riduzione del corrispettivo e trovandosi l'autovettura dal 3.12.2024 ricoverata presso officina specializzata della società , ed infine la domanda di CP_1
risarcimento del danno.
Quindi, svoltasi l'udienza di prima comparizione, respinte le istanze istruttorie di parte ricorrente, assegnato a termine fino al 15.7.2025 per notificare alla resistente contumace CP_2
comparsa contenente la domanda riconvenzionale, si costituiva Controparte_1 quest'ultima con comparsa contestando il diritto di regresso ex art.134 del Codice del consumo formulata da assumendo come la responsabilità solidale ex art.131 del Codice CP_2
medesimo fosse configurabile, esclusivamente, ove il difetto lamentato fosse riconducibile ad un'azione o omissione della casa conduttrice, tale da aver compromesso la conformità del bene nel momento in cui questo era immesso in commercio.; eccepiva l'inammissibilità della domanda attrice, non avendo il ricorrente osservato la gerarchia dei rimedi previsti dal Codice del Consumo
,né allegato e provato di aver formulato tempestiva richiesta di riparazione o sostituzione del bene, assumendo che, ai sensi dell'art.123 del Codice del consumo, non era configurabile alcuna responsabilità diretta del produttore per non conformità del prodotto acquistato, dovendosi l'azione del consumatore esperirsi esclusivamente nei confronti del venditore finale;
Quindi la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, era rinviata per discussione e decisione all'udienza del 21.10.2026 con termine per note scritte fino all'udienza.
*** L'attore assume che l'autovettura Jeep Avenger Mhev acquistata da in forza di CP_2
contratto di compravendita stipulato in data 14.6.2024, consegnatagli in data 4.10.2024, sia affetta da vizi che non la rendono idonea all'uso cui è destinata e, pertanto, chiede l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e, conseguentemente, la risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente restituzione del prezzo pagato, oltreché al pagamento di una somma pari ad € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
pagina 5 di 9 Ciò posto la preliminare eccezione relativa al difetto di qualifica di consumatore in capo al ricorrente non è fondata
Devesi osservare che l'acquisto dell'autovettura è stato effettuato dal ricorrente, che svolge l'attività di commercialista, senza indicazione della Partita IVA del professionista, il che permette di escludere che l'acquisto sia stato fatto per scopi inerenti all'attività professionale svolta dallo stesso.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della qualifica di una parte quale
“consumatore”, l'elemento significativo non deve considerarsi il possesso della qualifica di professionista, bensì lo scopo perseguito dall'agente con la conclusione di quel dato contratto.
Sul punto come osservato “La qualifica di consumatore… - spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso” (cass. Ord 5705/2014 ). Neppure risulta fondata l'eccezione sollevata, da entrambe le parti convenute, circa la mancata osservanza, da parte dell'attore, della gerarchia, dei rimedi ex art 135 bis Codice del consumo.
L'attore, secondo dette società, avrebbe dovuto chiedere la sostituzione o la riparazione dell'autovettura prima di chiedere la risoluzione del contratto .
Sul punto deve osservarsi che ai sensi dell'art. 135-bis. in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, oppure a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi…
Inoltre, ai sensi dell'art.135 bis n. 4 il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di compravendita .. nel caso in cui (lettera d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformita' del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Nella fattispecie in esame occorre evidenziare come siano trascorso 10 mesi dalla data in cui l'autovettura è stata trasportata presso un'officina autorizzata dalla società , e cioè il CP_1
produttore, e poi direttamente presso officine in capo a quest'ultima, senza che al ricorrente sia dato avere alcuna notizia circa le condizioni della sua automobile.
Né trattasi di circostanze contestate dalle convenute.
Pertanto può ritenersi esperita per comportamenti concludenti la richiesta dell'attore di riparazione e/o sostituzione dell'autovettura, senza che il venditore, e cioè la concessionaria, abbia più volte informato il compratore sullo stato dell'autovettura pagina 6 di 9 Trattasi di un decorso di tempo che può ritenersi “ragionevole”, alla stregua della previsione normativa tale da indurre a ritenere che il venditore non procederà alla riparazione ovvero sostituzione dell'autovettura.
Né risulta fondata l'ulteriore eccezione della concessionaria secondo cui il ricorrente non ha fornito prova che il vizio dell'automobile fosse presente ab origine , atteso che ai sensi dellart.135 bis Codice consumo salvo prova contraria , si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto.
L'attore, nel domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente restituzione dell'intero prezzo pagato – pari ad € 26.000,00 - fa riferimento a vizi presenti sull'autovettura acquistata al momento del trasferimento in capo all'acquirente.
Sul punto occorre evidenziare come gli interventi sull'autovettura siano stati tre:
- un primo intervento a seguito della conduzione del mezzo presso la società concessionaria il giorno seguente alla consegna dell'automobile e cioèil 5.10.2024 -, con restituzione dell'automobile in data 15.10.2024.
- un secondo intervento, in data 8.11.24, a seguito di intervento del carro attrezzi causa guasto e fermo dell'autovettura, trasportata quindi presso la casa distributrice, la quale ha eseguito un cambio di batteria.
- un terzo intervento, in data 3.12.2024- con conseguente trasferimento dell'autovettura presso una officina autorizzata dalla casa madre, in data CP_1 CP_1
18.12.2024, a seguito di un ulteriore intervento del carro attrezzi causato dal reiterato fermo dell'automobile.
Tali tre interventi si sono verificati nell'arco temporale di due mesi dal momento della consegna del bene all'acquirente, cosicchè alla luce della previsione normativa deve presumersi che trattasi di vizi originariamente sussistenti al momento della consegna peraltro, non contesta quanto rappresentato da parte attrice in merito alla effettiva CP_2 presenza di vizi, e dà prova dei due interventi effettuati sull'autovettura (in data 15.10.24 e 8.11.2024).
Il produttore , parimenti, non contesta la sussistenza dei vizi, quanto più la Controparte_1 carenza probatoria di parte attrice. Nella sua comparsa costituzione afferma come “…la vettura sia attualmente sottoposta a verifica presso una officina autorizzata, e non è stato in alcun modo dimostrato che la riparazione sia impossibile, eccessivamente onerosa o comunque tale da arrecare gravi e intollerabili disagi al consumatore…”.
pagina 7 di 9 Ma, come evidenziato, atteso il lungo tempo trascorso senza alcuna comunicazione al ricorrente relativa alla possibile eliminazione dei difetti , la domanda di risoluzione risulta legittimamente spiegata.
Non può invece essere accolta la domanda di risoluzione spiegata in via diretta dal ricorrente nei confronti della società , atteso che ai sensi dell'art 123 Codice Consumo il Controparte_1
produttore è responsabile nei confronti del consumatore solo in caso di morte o lesioni personali ovvero in caso di distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso
Non risulta fondata la domanda di risarcimento per la somma di € 5.000,00 proposta dall'attore
Quest'ultimo ha depositato, a prova della domanda, solo fattura emessa da per il Pt_3
pagamento della somma di euro 496,67 (doc.9), assumendo di avere respinto la richiesta di pagamento e di essersi trovato senza autovettura.
Né le prove testimoniali articolate risultavano idonee a provare detta domanda
La richiesta di corresponsione della somma di €5.000,00 a titolo di risarcimento del danno “per i disagi subiti dal ricorrente” pare, dunque, generica, sfornita di prova e pertanto non accoglibile
Ciò posto deve dichiararsi la risoluzione del contratto di intercorso tra e e per Pt_1 CP_2
l'effetto è tenuta alla restituzione a favore del ricorrente della somma di euro 26.000, oltre CP_2
interessi a decorrere dalla data del pagamento effettuato da alla concessionaria,e fino Parte_1
al soddisfo effettivo.
Attesa la soccombenza è tenuto al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore, che CP_2
sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, nello scaglione di valore da euro 26.000 ad euro 52.000, nella somma di euro 5.260 per compenso (fase istruttoria e fase decisionale dimidiate).
Risulta fondata anche la domanda di regresso spiegata dal nei confronti di CP_2 CP_1
, ai sensi dell'art. 134 del Codice del consumo , secondo cui il venditore finale quando è
[...]
responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione
o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva.. ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena delle transazioni commerciali.
Sul punto deve osservarsi che la venditrice che è distributore del bene ,ha effettuato CP_2
i due interventi sull'autovettura (in data 5.10.2025 e in data 8.11.2024) per poi trasferire l'automobile ad una delle officine convenzionate in data 3.12.2024, che ha a sua volta trasferito la vettura alla casa madre risulta evidente che il difetto Controparte_1 CP_2 dell'autovettura non può attribuirsi a . CP_2
pagina 8 di 9 Pertanto è tenuto a tenere indenne in conseguenza degli esborsi Controparte_1 CP_2 che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a in forza della presente pronuncia. Parte_1
è altresì tenuta al pagamento delle spese di lite a favore di in Controparte_1 CP_2 conseguenza dell'accoglimento della domanda di manleva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra e Parte_1 CP_2 in data 14.6.2024 avente ad oggetto l'autoveicolo Jeep Avenger Mhev, Avenger 1.2 CP_3
100cv DCT MHEV;
• condanna al pagamento della somma di euro 26.000,00a favore dell'attore, oltre CP_2
interessi legali a decorrere dalla data del pagamento e fino al soddisfo effettivo;
• rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice;
• condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore che liquida nella CP_2
somma di euro 5.260 oltre IVA e cpa ed il 15% per rimborso del 15%spese forfettarie;
• condanna a tenere indenne da tutte le spmme che Controparte_1 CP_2 quest'ultima a tenuta a corrispondere a in forza della presente pronuncia;
Parte_1
• condanna al pagamento delle spese di lite a favore di che Controparte_1 CP_2
liquida nella somma di euro 5260 per compenso , oltre Iva se ed in quanto dovuta cpa ed il 15% per rimborso spese generali.
• Milano 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Susanna Terni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica visto l'art.281 sexies cpc nella persona del Giudice dottoressa Susanna Terni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8773/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSANI LUCA , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA S. AMBROGIO 27 PARABIAGO presso il difensore avv. BORSANI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIALOJA Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO. , elettivamente domiciliato in VIA CASSIA, 699 00189 ROMApresso il difensore avv.
SCIALOJA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IO MA , CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE SABOTINO 19/2 20135 MILANO presso il difensore avv.
IO MA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
• “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, contrariis reiectis, previo ogni opportuno accertamento in fatto ed in diritto, così giudicare:
• Nel merito in via principale:
• -accertato l'inadempimento contrattuale da parte della venditrice e di CP_2 [...]
e sussistendone i presupposti tutti, dichiarare la risoluzione del contratto di CP_1 compravendita stipulato tra l'attore e la concessionaria convenuta in data 14.06.24, ai sensi e pagina 1 di 9 per gli effetti dell'art. 135 bis-ter-quater del Codice del Consumo e/o in subordine dell'art. 1453
c.c., conseguentemente e per l'effetto:
- condannare e/o a restituire al dott. CP_2 Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 26.000,00 pari al prezzo corrisposto per l'acquisto del veicolo;
- condannare altresì e in solido tra loro -o ciascuna CP_2 Controparte_1
per quanto di propria spettanza e debenza-, a corrispondere al dott. la somma di Pt_1
euro 5.000,00 o quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia da parte del Giudice, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., a titolo di ulteriore danno per i disagi subiti dal ricorrente sino al 29.01.25 e per non aver potuto utilizzare l'autovettura - o altra sostitutiva - dal 30.01.25 ad oggi (03.03.25).
• Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e alla rivalutazione monetaria.
• In ogni caso:
• q) con pagamento delle spese, diritti e compensi professionali di causa, oltre 15% spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
• In via istruttoria:
• -ammettere, se del caso, prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
• capitolo 1) vero che in data 05.10.24 l'auto, messa su strada, presentava malfunzionamenti con la conseguente accensione di diverse spie del cruscotto, inclusa quella relativa al guasto motore, al punto che l'acquirente la riconduceva immediatamente presso l'officina della concessionaria venditrice per una verifica;
• capitolo 2) vero che, in quell'occasione, i meccanici attribuivano il problema ad un mancato aggiornamento del software, e dopo averlo eseguito, restituivano la macchina al
• dott. in data 07.10.2024; Pt_1
• capitolo 3) vero che inizio Novembre 2024, l'auto, messa su strada, ripresentava le stesse problematiche, ovvero l'accensione anomala di diverse spie, al punto tale che il mezzo, dopo aver percorso alcuni chilometri, si fermava improvvisamente, obbligando il proprietario a richiedere per l'intervento del carro attrezzi per ricondurlo nuovamente presso l'officina di
CP_2
• capitolo 4) vero che, in quell' occasione i meccanici attribuivano il problema ad un guasto alla batteria che veniva quindi sostituita;
• capitolo 5) vero che, in data 03.12.2024, gli stessi problemi si ripresentavano: ovvero la macchina mentre veniva condotta su strada in Milano, improvvisamente si fermava tanto da pagina 2 di 9 rendersi ancora necessario l'intervento del carro attrezzi, che veniva prenotato dall'attore attraverso il servizio cliente della casa produttrice Controparte_1
• capitolo 6) vero che in data 3.12.2024 il mezzo veniva condotto presso una delle officine convenzionate in Milano per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti dal momento che il motore non si avviava, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 7)
• capitolo 7) vero che, non riuscendo la concessionaria ad individuare e a risolvere la problematica, la macchina veniva condotta in data 18.12.24 presso l'officina della casa madre in via Gattamelata 41 a Milano, per gli accertamenti del caso, come da Controparte_1
documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 8);
• capitolo 8) vero che alla data odierna (03.03.25) l'autovettura risulta ancora in stallo presso l'officina di , omettendo quest'ultima di fornire alcuna indicazione al proprietario circa CP_1
le cause dei guasti, i tempi di riparazione e la riconsegna del mezzo.
• Capitolo 9) vero che il dott. utilizza quotidianamente l'autovettura per andare al lavoro, Pt_1
per coltivare i suoi hobbies e nel tempo libero il tempo.
• Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze:
• residente a [...] Testimone_1
• residente a [...] Testimone_2
• residente in [...] Testimone_3
• Conclusioni per CP_2
• Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• In via principale: Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto e in diritto,
• di tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti di per i motivi Parte_1 CP_2
• esposti in atti e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso.
• In via riconvenzionale: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
• del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di di essere manlevata e tenuta indenne CP_2
• da e, per l'effetto, condannare quest'ultima a rimborsare a Controparte_1 CP_2
• tutto quanto fosse condannata a pagare al Sig. a qualsiasi titolo (capitale, interessi, danni e Pt_1
• spese legali).
• In via istruttoria: Rigettare le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente in quanto
• inammissibili e irrilevanti.
• Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario pagina 3 di 9 • (15%), IVA e CPA come per legge.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale, rigettare la domanda del sig. nei confronti di per Pt_1 Controparte_1
infondatezza in fatto e in diritto;
In via subordinata, rigettare integralmente la domanda di manleva proposta da CP_2
Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dal sig. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281 duodecies ritualmente notificato in data 23.4.2025, conveniva Parte_2
in giudizio avanti questo Tribunale e , assumendo che CP_2 Controparte_1
• a seguito di ordine in data 14/6/24 aveva acquistato l'autoveicolo Jeep Avenger Mhev,
1.2 - dalla concessionaria di Milano Controparte_3 CP_4 CP_2
per il corrispettivo di euro 26.000 ;
• ricevuta in data 4.10.2024 l'autovettura, il giorno dopo ne riscontrava gravi malfunzionamenti con conseguente accensione di spie nel cruscotto, compresa quella relativa al motore, riconsegnando, pertanto, il veicolo nell'autofficina della concessionaria, dove i malfunzionamenti erano attribuiti ad un mancato aggiornamento del software;
• successivamente, nel mese di novembre, l'autovettura – dopo che si era fermata improvvisamente per strada richiedendo l'intervento del carro attrezzi - veniva nuovamente riportata alla concessionaria;
• nel mese di dicembre, nuovamente, l'autovettura si fermava richiedendo il secondo intervento di un carro attrezzi;
• in data 18/12/24 l'autovettura veniva ricondotta presso le officine convenzionate di
, produttore del veicolo, in quanto la concessionaria non riusciva a risolvere il CP_1
problema;
• era stato costretto a noleggiare un'autovettura con conseguenti costi aggiuntivi;
• con pec in data 31/1/25 aveva comunicato alle società e CP_2 Controparte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento, ai sensi
[...]
degli artt. 135 bis-ter-quater del Codice del Consumo e/o in subordine dell'art. 1453 c.c.,
pagina 4 di 9 chiedendo la restituzione della somma pagata di € 26.000 oltre al risarcimento del maggior danno subito.
Instauratosi il contraddittorio con comparsa di risposta preliminarmente chiedeva di CP_2
essere autorizzata a chiamare in giudizio al fine di essere manlevata in caso di CP_1
accoglimento della domanda attrice;
nel merito preliminarmente eccepiva il difetto della qualifica del ricorrente quale consumatore, l'inapplicabilità del codice del consumo, atteso che il ricorrente non poteva qualificarsi consumatore svolgendo professione di commercialista e l'infondatezza della domanda di risoluzione non avendo il ricorrente chiesto di procedere alla sostituzione della autovettura ovvero alla riduzione del corrispettivo e trovandosi l'autovettura dal 3.12.2024 ricoverata presso officina specializzata della società , ed infine la domanda di CP_1
risarcimento del danno.
Quindi, svoltasi l'udienza di prima comparizione, respinte le istanze istruttorie di parte ricorrente, assegnato a termine fino al 15.7.2025 per notificare alla resistente contumace CP_2
comparsa contenente la domanda riconvenzionale, si costituiva Controparte_1 quest'ultima con comparsa contestando il diritto di regresso ex art.134 del Codice del consumo formulata da assumendo come la responsabilità solidale ex art.131 del Codice CP_2
medesimo fosse configurabile, esclusivamente, ove il difetto lamentato fosse riconducibile ad un'azione o omissione della casa conduttrice, tale da aver compromesso la conformità del bene nel momento in cui questo era immesso in commercio.; eccepiva l'inammissibilità della domanda attrice, non avendo il ricorrente osservato la gerarchia dei rimedi previsti dal Codice del Consumo
,né allegato e provato di aver formulato tempestiva richiesta di riparazione o sostituzione del bene, assumendo che, ai sensi dell'art.123 del Codice del consumo, non era configurabile alcuna responsabilità diretta del produttore per non conformità del prodotto acquistato, dovendosi l'azione del consumatore esperirsi esclusivamente nei confronti del venditore finale;
Quindi la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, era rinviata per discussione e decisione all'udienza del 21.10.2026 con termine per note scritte fino all'udienza.
*** L'attore assume che l'autovettura Jeep Avenger Mhev acquistata da in forza di CP_2
contratto di compravendita stipulato in data 14.6.2024, consegnatagli in data 4.10.2024, sia affetta da vizi che non la rendono idonea all'uso cui è destinata e, pertanto, chiede l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e, conseguentemente, la risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente restituzione del prezzo pagato, oltreché al pagamento di una somma pari ad € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
pagina 5 di 9 Ciò posto la preliminare eccezione relativa al difetto di qualifica di consumatore in capo al ricorrente non è fondata
Devesi osservare che l'acquisto dell'autovettura è stato effettuato dal ricorrente, che svolge l'attività di commercialista, senza indicazione della Partita IVA del professionista, il che permette di escludere che l'acquisto sia stato fatto per scopi inerenti all'attività professionale svolta dallo stesso.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della qualifica di una parte quale
“consumatore”, l'elemento significativo non deve considerarsi il possesso della qualifica di professionista, bensì lo scopo perseguito dall'agente con la conclusione di quel dato contratto.
Sul punto come osservato “La qualifica di consumatore… - spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso” (cass. Ord 5705/2014 ). Neppure risulta fondata l'eccezione sollevata, da entrambe le parti convenute, circa la mancata osservanza, da parte dell'attore, della gerarchia, dei rimedi ex art 135 bis Codice del consumo.
L'attore, secondo dette società, avrebbe dovuto chiedere la sostituzione o la riparazione dell'autovettura prima di chiedere la risoluzione del contratto .
Sul punto deve osservarsi che ai sensi dell'art. 135-bis. in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, oppure a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi…
Inoltre, ai sensi dell'art.135 bis n. 4 il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di compravendita .. nel caso in cui (lettera d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformita' del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Nella fattispecie in esame occorre evidenziare come siano trascorso 10 mesi dalla data in cui l'autovettura è stata trasportata presso un'officina autorizzata dalla società , e cioè il CP_1
produttore, e poi direttamente presso officine in capo a quest'ultima, senza che al ricorrente sia dato avere alcuna notizia circa le condizioni della sua automobile.
Né trattasi di circostanze contestate dalle convenute.
Pertanto può ritenersi esperita per comportamenti concludenti la richiesta dell'attore di riparazione e/o sostituzione dell'autovettura, senza che il venditore, e cioè la concessionaria, abbia più volte informato il compratore sullo stato dell'autovettura pagina 6 di 9 Trattasi di un decorso di tempo che può ritenersi “ragionevole”, alla stregua della previsione normativa tale da indurre a ritenere che il venditore non procederà alla riparazione ovvero sostituzione dell'autovettura.
Né risulta fondata l'ulteriore eccezione della concessionaria secondo cui il ricorrente non ha fornito prova che il vizio dell'automobile fosse presente ab origine , atteso che ai sensi dellart.135 bis Codice consumo salvo prova contraria , si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto.
L'attore, nel domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente restituzione dell'intero prezzo pagato – pari ad € 26.000,00 - fa riferimento a vizi presenti sull'autovettura acquistata al momento del trasferimento in capo all'acquirente.
Sul punto occorre evidenziare come gli interventi sull'autovettura siano stati tre:
- un primo intervento a seguito della conduzione del mezzo presso la società concessionaria il giorno seguente alla consegna dell'automobile e cioèil 5.10.2024 -, con restituzione dell'automobile in data 15.10.2024.
- un secondo intervento, in data 8.11.24, a seguito di intervento del carro attrezzi causa guasto e fermo dell'autovettura, trasportata quindi presso la casa distributrice, la quale ha eseguito un cambio di batteria.
- un terzo intervento, in data 3.12.2024- con conseguente trasferimento dell'autovettura presso una officina autorizzata dalla casa madre, in data CP_1 CP_1
18.12.2024, a seguito di un ulteriore intervento del carro attrezzi causato dal reiterato fermo dell'automobile.
Tali tre interventi si sono verificati nell'arco temporale di due mesi dal momento della consegna del bene all'acquirente, cosicchè alla luce della previsione normativa deve presumersi che trattasi di vizi originariamente sussistenti al momento della consegna peraltro, non contesta quanto rappresentato da parte attrice in merito alla effettiva CP_2 presenza di vizi, e dà prova dei due interventi effettuati sull'autovettura (in data 15.10.24 e 8.11.2024).
Il produttore , parimenti, non contesta la sussistenza dei vizi, quanto più la Controparte_1 carenza probatoria di parte attrice. Nella sua comparsa costituzione afferma come “…la vettura sia attualmente sottoposta a verifica presso una officina autorizzata, e non è stato in alcun modo dimostrato che la riparazione sia impossibile, eccessivamente onerosa o comunque tale da arrecare gravi e intollerabili disagi al consumatore…”.
pagina 7 di 9 Ma, come evidenziato, atteso il lungo tempo trascorso senza alcuna comunicazione al ricorrente relativa alla possibile eliminazione dei difetti , la domanda di risoluzione risulta legittimamente spiegata.
Non può invece essere accolta la domanda di risoluzione spiegata in via diretta dal ricorrente nei confronti della società , atteso che ai sensi dell'art 123 Codice Consumo il Controparte_1
produttore è responsabile nei confronti del consumatore solo in caso di morte o lesioni personali ovvero in caso di distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso
Non risulta fondata la domanda di risarcimento per la somma di € 5.000,00 proposta dall'attore
Quest'ultimo ha depositato, a prova della domanda, solo fattura emessa da per il Pt_3
pagamento della somma di euro 496,67 (doc.9), assumendo di avere respinto la richiesta di pagamento e di essersi trovato senza autovettura.
Né le prove testimoniali articolate risultavano idonee a provare detta domanda
La richiesta di corresponsione della somma di €5.000,00 a titolo di risarcimento del danno “per i disagi subiti dal ricorrente” pare, dunque, generica, sfornita di prova e pertanto non accoglibile
Ciò posto deve dichiararsi la risoluzione del contratto di intercorso tra e e per Pt_1 CP_2
l'effetto è tenuta alla restituzione a favore del ricorrente della somma di euro 26.000, oltre CP_2
interessi a decorrere dalla data del pagamento effettuato da alla concessionaria,e fino Parte_1
al soddisfo effettivo.
Attesa la soccombenza è tenuto al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore, che CP_2
sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, nello scaglione di valore da euro 26.000 ad euro 52.000, nella somma di euro 5.260 per compenso (fase istruttoria e fase decisionale dimidiate).
Risulta fondata anche la domanda di regresso spiegata dal nei confronti di CP_2 CP_1
, ai sensi dell'art. 134 del Codice del consumo , secondo cui il venditore finale quando è
[...]
responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione
o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva.. ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena delle transazioni commerciali.
Sul punto deve osservarsi che la venditrice che è distributore del bene ,ha effettuato CP_2
i due interventi sull'autovettura (in data 5.10.2025 e in data 8.11.2024) per poi trasferire l'automobile ad una delle officine convenzionate in data 3.12.2024, che ha a sua volta trasferito la vettura alla casa madre risulta evidente che il difetto Controparte_1 CP_2 dell'autovettura non può attribuirsi a . CP_2
pagina 8 di 9 Pertanto è tenuto a tenere indenne in conseguenza degli esborsi Controparte_1 CP_2 che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a in forza della presente pronuncia. Parte_1
è altresì tenuta al pagamento delle spese di lite a favore di in Controparte_1 CP_2 conseguenza dell'accoglimento della domanda di manleva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra e Parte_1 CP_2 in data 14.6.2024 avente ad oggetto l'autoveicolo Jeep Avenger Mhev, Avenger 1.2 CP_3
100cv DCT MHEV;
• condanna al pagamento della somma di euro 26.000,00a favore dell'attore, oltre CP_2
interessi legali a decorrere dalla data del pagamento e fino al soddisfo effettivo;
• rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice;
• condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore che liquida nella CP_2
somma di euro 5.260 oltre IVA e cpa ed il 15% per rimborso del 15%spese forfettarie;
• condanna a tenere indenne da tutte le spmme che Controparte_1 CP_2 quest'ultima a tenuta a corrispondere a in forza della presente pronuncia;
Parte_1
• condanna al pagamento delle spese di lite a favore di che Controparte_1 CP_2
liquida nella somma di euro 5260 per compenso , oltre Iva se ed in quanto dovuta cpa ed il 15% per rimborso spese generali.
• Milano 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Susanna Terni
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