Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9228/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 9228/2022 proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Andrea D'Agosto,
-parte attrice- contro
( ), rappresentata e difesa da CP_1 C.F._2
Avv. Carlo De Franceschi,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1 di essere coerede legittimo, per la misura id un quarto, della defunta zia (Ω: 22.07.2018). Persona_1
Ha precisato che la de cuius è deceduta nubile e senza figli ed aveva cinque germani tutti premorti e tre dei quali senza figli ( , e ). Ha precisato di essere uno Per_2 Per_3 Per_4 dei tre figli del germano premorto e che la Persona_5 convenuta è una dei quattro figli della germana CP_1 premorta . Persona_6
Il Giudice
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Ha sostenuto che l'asse ereditario della defunta zia andrebbe diviso al 50% tra le stirpi dei due germani con prole. E che, della quota parte spettante al proprio padre premorto, ad egli spetterebbe la metà essendo deceduto senza figli uno degli altri due fratelli.
Ha dedotto che la de cuius era suora di clausura conosciuta con il nome di ed era titolare di un cospicuo Parte_2 patrimonio mobiliare derivante anche dalla liquidazione dei beni ricevuti per successione alla di lei sorella che Per_4
l'aveva nominata unica erede.
Ha dichiarato che la convenuta si è CP_1 indebitamente appropriata di tutti i beni della de cuius ammontanti ad € 300.000,00 circa ed ha affermato di avere diritto alla restituzione della quota parte di un quarto.
Ha concluso domandando: la declaratoria di apertura della successione di l'accertamento della Persona_1 propria qualità di coerede nella misura di un quarto;
la condanna della convenuta alla restituzione della somma di €
75.000,00 quale quota parte dell'eredità. Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato il 14.07.2022).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha negato l'esistenza di cespiti attivi nella massa ereditaria della de cuius ivi compresi quelli asseritamente derivanti dalla successione della sorella.
Ha negato di essersi appropriata di alcunché né di aver mai percepito emolumenti spettanti alle zie.
Ha concluso per il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.10.2022).
I.3.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
I.4.- All'udienza del 15.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le conclusioni originarie;
b) parte convenuta: reitera le conclusioni originarie.
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All'esito, la causa è stata riservata per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Parte attrice ha depositato memoria conclusionale;
entrambe le parti hanno depositato memoria di replica.
II.- Le domande dell'attore non sono meritevoli di accoglimento.
II.1.- Quanto alla domanda principale, non è possibile accertare né l'apertura della successione della defunta né la qualità di erede dell'attore. Persona_1
Infatti, parte attrice ha omesso ogni produzione documentale relativa alle certificazioni anagrafiche della de cuius e dei presunti chiamati all'eredità anche per rappresentazione. Gli stati civili devono essere provati a mezzo delle certificazioni estratte dai relativi registri – a meno di loro mancanza, distruzione o smarrimento - sicché non è possibile utilizzare a fini processuali neppure eventuali non contestazioni della controparte (che, per la verità, nel caso di specie difettano atteso che, sin dal proprio atto introduttivo, la convenuta ha concluso per il rigetto di ogni domanda e in sede di memoria di replica ha lamentato anche l'assenza di prova della qualità di erede in capo all'attore).
Pertanto, a ben vedere, in atti non vi è neppure prova sufficiente dell'effettivo decesso di di Persona_1 cui parte attrice si limita ad indicare la sola data di morte senza alcuna altra specificazione. Né tantomeno vi è prova dell'esistenza degli asseriti germani e nipoti della de cuius, circostanze che impediscono di verificare che vi sia stata una chiamata all'eredità e, ancor più, impediscono di calcolare la misura delle quote di eredità eventualmente spettanti a coloro che ne abbiano fatta accettazione.
In definitiva, non possono essere accertate né l'apertura della successione di né tantomeno la Persona_1 qualità di erede dell'attore e la relativa misura.
II.2.- Il rigetto della domanda principale determina il rigetto dell'ulteriore domanda di petizione che è logicamente subordinata all'accertamento della qualità di erede.
In ogni caso, ad abundantiam, è utile osservare che la pretesa di restituzione della somma di € 75.000,00 sarebbe
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stata pur sempre infondata quand'anche l'attore avesse provato di essere erede.
Infatti, la parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di beni relitti né tantomeno del fatto che di tali beni si sia impossessata la convenuta. Anzi, dalla documentazione prodotta, e in particolare dall'ordinanza del
GIP del Tribunale di Bari del 14.09.2020 con cui è stata rigettata l'opposizione all'archiviazione del procedimento penale per appropriazione indebita (cfr. doc. 3 fascicolo attore), emerge chiaramente che a seguito di indagini disposte dalla Procura della Repubblica “all'epoca della morte di
[...]
non esisteva più alcun rapporto bancario a suo Pt_2 carico, essendo stato estinto l'ultimo titolo a nome di nel 2014”. È, dunque, evidente che non Persona_1 solo l'attore non ha fornito prova dell'esistenza di beni relitti, ma ha egli stesso introdotto un elemento istruttorio che dimostra il contrario ovverosia che, alla data di decesso che egli indica (22.07.2018), la de cuius non aveva cespiti attivi riconducibili a rapporti bancari.
Pertanto, in assenza anche solo di allegazioni sull'esistenza di altri beni relitti, la domanda di restituzione di somme appare manifestamente infondata.
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'attore che è tenuto all'integrale rifusione.
In assenza di esborsi sostenuti dalla convenuta, i compensi devono essere liquidati come in tabella sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai valori previsti per le cause innanzi al tribunale ordinario del valore da 52.000,01 ad € 260.000,00 (così determinato in base al petitum). A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. sono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché della effettività di quanto svolto nelle singole fasi di giudizio (con particolare riferimento alle ridotte attività istruttoria e, in parte, anche decisoria):
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Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 52.000,01 ad € 260.000,00
FASI VALORE MEDIO IMPORTO LIQUIDATO Parte_3
Studio € 2.552,00 / € 2.552,00
Introduttiva € 1.628,00 / € 1.628,00
Istruttoria € 5.670,00 -50% € 2.835,50
Decisoria € 4.253,00 -25% € 3.189,75
TOTALE € 10.205,25
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 9228/2022 introdotto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 14.07.2022 nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) RIGETTA ogni domanda;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si CP_1 liquidano in € 10.205,25 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, 25 febbraio 2025. Il Giudice
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