Art. 4.
Le disposizioni dell' art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , non si applicano alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per tutte le operazioni di credito compiute dalle Sezioni stesse.
Le disposizioni dell' art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , non si applicano alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per tutte le operazioni di credito compiute dalle Sezioni stesse.