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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/07/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11890/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio degli Avv. FERRARI LUISA e CASTELLETTI PAOLO, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MINA ANDREA, che lo rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.7.2025)
La parte resistente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione, e la parte ricorrente non vi si è opposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2024, deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 il 17.9.2014 a Manerba del Garda (BS) con iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte 1, anno 2014, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, aderendo alla domanda di separazione, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, la parte resistente, all'udienza cartolare del 9.7.2025, chiedeva la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, richiesta alla quale la parte ricorrente non si opponeva, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, la Giudice delegata si riservava di riferirne al
Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2023, ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata da entrambi i coniugi in sede di prima udienza dinanzi alla Giudice delegata.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 10.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11890/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio degli Avv. FERRARI LUISA e CASTELLETTI PAOLO, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MINA ANDREA, che lo rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.7.2025)
La parte resistente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione, e la parte ricorrente non vi si è opposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2024, deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 il 17.9.2014 a Manerba del Garda (BS) con iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte 1, anno 2014, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, aderendo alla domanda di separazione, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, la parte resistente, all'udienza cartolare del 9.7.2025, chiedeva la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, richiesta alla quale la parte ricorrente non si opponeva, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, la Giudice delegata si riservava di riferirne al
Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2023, ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata da entrambi i coniugi in sede di prima udienza dinanzi alla Giudice delegata.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 10.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri