TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 5375/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.i Luigi Vecchione e Vittorio Vecchione, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a Vico Nel Lazio (FR), il 29.05.1994; Per_ che dalla relazione coniugale nascevano tre figli, nella data dell'11.05.1995, e , nella Per_2 Per_3 data del 19.08.2000, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che l'unione coniugale veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che il marito era titolare di un negozio di alimentari;
che la moglie lavorava alle dipendenze del supermercato Conad.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note di trattazione scritta dell'udienza del'11.02.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Nel Lazio (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1994, atto N. 1, P. 2, S.
A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note di trattazione scritta dell'udienza dell'11.02.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 13.02.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 5375/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.i Luigi Vecchione e Vittorio Vecchione, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a Vico Nel Lazio (FR), il 29.05.1994; Per_ che dalla relazione coniugale nascevano tre figli, nella data dell'11.05.1995, e , nella Per_2 Per_3 data del 19.08.2000, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che l'unione coniugale veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che il marito era titolare di un negozio di alimentari;
che la moglie lavorava alle dipendenze del supermercato Conad.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note di trattazione scritta dell'udienza del'11.02.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Nel Lazio (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1994, atto N. 1, P. 2, S.
A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note di trattazione scritta dell'udienza dell'11.02.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 13.02.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini