Sentenza 23 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/08/2021, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2021
N. 01023/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Speranzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per
l’ottemperanza della sentenza del Tribunale -OMISSIS- --OMISSIS-- n. -OMISSIS- del 16.9.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 e ss. CPA, depositato in data 22.4.2021, i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, per quanto in questa sede rileva, hanno esposto quanto segue:
-che con sentenza n. 1307 del 16.9.2020, in accoglimento delle domande proposte dagli odierni ricorrenti, il Tribunale -OMISSIS- - -OMISSIS-, condannava il Ministero della Salute a pagare la somma di euro -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, euro -OMISSIS- in favore di -OMISSIS- ed euro -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, oltre interessi legali, compensando le spese di lite nella misura di 2/3 e condannando il Ministero convenuto a rimborsare il rimanente 1/3 delle spese nei termini ivi specificati;
- che copia conforme all’originale della suddetta sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata al Ministero della Salute in data 27.10.2020 e che alla data del 24.2.2021 è trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97;
-che in data 16.3.2021 la sentenza è passata in giudicato, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., come da certificato del 16.4.2021 del Cancelliere del Tribunale ordinario -OMISSIS-, ma che, a tutt’oggi, il Ministero della Salute non ha ancora provveduto al pagamento delle somme dovute, per cui i ricorrenti si vedono costretti ad agire ex art. 112 CPA.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso chiedendo: -di dichiarare la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. -OMISSIS- e di ordinare al Ministero della Salute di dare esecuzione alla predetta sentenza, prescrivendone le relative modalità; - di nominare un Commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti richiesti dall’esecuzione della citata sentenza, per l’ipotesi in cui l’Amministrazione resistente non ottemperi entro il termine assegnato; - di condannare il Ministero della Salute al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e della rivalutazione monetaria, maturati dalla data di notificazione del titolo esecutivo ovvero, in subordine, dalla diversa data che risulterà di giustizia; - di condannare il Ministero della Salute al risarcimento dei danni derivati dalla mancata esecuzione del giudicato di cui in premessa, danni da liquidarsi ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. ovvero – in subordine - in via equitativa, stante l’impossibilità di provarli nel loro preciso ammontare; - di fissare la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per il ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del D.L.vo 2.7.2010 n. 104; -la rifusione del contributo unificato e delle spese legali in favore del procuratore antistatario.
Non si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito precisati.
Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
La pronuncia di cui parte ricorrente chiede l’ottemperanza è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è passata in giudicato; è, altresì, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97.
Non risulta, però, che il Ministero della Salute abbia corrisposto le somme dovute alla parte ricorrente in base alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, dovendosi sancire l’obbligo per il Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui sopra, nei termini ivi indicati.
Dunque, l’Amministrazione intimata dovrà conformarsi a quanto disposto nella sopra riportata sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale -OMISSIS-, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute –con interessi nei termini ivi indicati - secondo le specifiche indicazioni riportate nel dispositivo della suddetta sentenza, che cosi dispone: “ - Accerta la responsabilità del Ministero della Salute per i danni subiti dagli attori e per l'effetto condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro p.t., per i titoli in premessa, a pagate la somma di euro -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, la somma di euro -OMISSIS- in favore di -OMISSIS- e la somma di euro -OMISSIS-in favore di -OMISSIS-, oltre gli interessi al saggio legale sulle somme come liquidate dalla pronuncia al saldo effettivo; - compensa le spese di lite nella misura d1 2/3 e condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro p.t.. a rimborsare agli attori il rimanente 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in euro 12.048,40 per compensi (euro 4.388,00 per la fase di studio; euro 2.895,00 per la fase introduttiva; euro 12.890,00 per la fase istruttoria; euro 7.631,,00 per la fase decisoria, aumento 30% per difesa pluralità di parti euro 8.341,20; compensazione2/3), euro 1,.214,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge; - pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta, con conseguente obbligo per il convenuto Ministero di restituire agli attori le spese a tale titolo anticipate ”.
L’Amministrazione intimata dovrà provvedere a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, il quale, entro i successivi 30 (trenta) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Si ritiene, inoltre, di accogliere la richiesta della fissazione di una somma di denaro ex art. 114 comma 4, lett. e), CPA, da quantificarsi in una percentuale della somma indicata nel provvedimento da eseguire, composta dal complessivo capitale con esclusione di tutti gli interessi comunque maturati, percentuale che può essere fissata nel saggio d’interesse legale vigente per ciascun giorno di ritardo del pagamento, limite da considerarsi “non manifestamene iniquo” ai sensi del citato disposto di cui all’art. 114.
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento dei danni, in quanto con riferimento ad essa la parte ricorrente non solo non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla quantificazione degli asseriti danni, ma, soprattutto, non ha allegato alcun concreto elemento nemmeno in relazione alla stessa sussistenza di un danno ingiusto.
Le spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
-ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione, nei termini e modi di cui in motivazione, al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte;
-nomina, quale Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, a quanto previsto nel successivo termine di 30 giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione intimata;
-fissa, come da motivazione, nell’importo degli interessi legali, al tasso vigente, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine di 60 giorni assegnato all’Amministrazione l’ulteriore somma dovuta alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e), CPA.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.