Articolo 782 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 797Articolo 783
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
20 febbraio 2020
Art. 782. Speciali obblighi di servizio per i volontari 1. ((I volontari ammessi)) a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, ((hanno l'obbligo di)) commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni ((...)) ; tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente