Art. 16.
L' articolo 281 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 281 - Facolta' di impugnazione delle ordinanze sulla liberta' provvisoria. - Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla liberta' provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.
Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis".
L' articolo 281 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 281 - Facolta' di impugnazione delle ordinanze sulla liberta' provvisoria. - Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla liberta' provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.
Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis".