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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/10/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio MAGGIONI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1205/2024 R.G. avente ad oggetto “ricorso per inadempienze o violazioni ex art. 473-bis.39 c.p.c.”, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Veninata
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Flaviana Vicari
- resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede (che ha apposto il proprio visto in data 18/04/2025 e in data 24.7.2025) –
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c., depositato il 30/04/2024, – Parte_1 premettendo di avere intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla Controparte_1 quale era nato, il 12.12.2014, il figlio e che la regolamentazione dei rapporti Persona_1 con quest'ultimo era stata stabilita, su ricorso congiunto, dal Tribunale di Ragusa con sentenza del 24.10.2023, nel seguente modo:
“-il figlio minore verrà affidato condivisamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- tutte le decisioni, sia di ordinaria amministrazione, che quelle di maggiore interesse riguardanti l'educazione, lo sviluppo, l'istruzione e la salute, verranno assunte dai genitori concordemente, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio;
- in ogni caso il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio: - il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola, ore 16.30, fino a dopo cena;
- un fine e settimana a settimane pagina 1 di 3 alterne dal sabato a pranzo sino alla domenica sera, - cinque giorni consecutivi durante il periodo natalizio, comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o Capodanno, per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di pasquetta;
quindici giorni nelle vacanze estive di cui una settimana a luglioe d una ad agosto, salvo diverso accordo fra le parti e sempre tenendo conto delle esigenze scolastiche e di vita sociale del minore;
- ad anni alterni il minore trascorrerà il 25 aprile o il primo maggio con ciascuno dei genitori;
-il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio, la somma di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF che si allega”.
Lamentava la ricorrente che il si era reso da subito inadempiente agli obblighi CP_1 su di lui gravanti, ed in particolare, non soltanto a quelli di natura economica, ma anche a quelli inerenti alla frequentazione del figlio, arrecando pregiudizio al percorso di crescita del bambino.
Indi, chiedeva a questo Tribunale di volere “adottare ogni opportuno Parte_1 provvedimento volto a garantire il pieno e puntuale rispetto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 4/2023 di omologa delle condizioni di affido e collocamento del minore, ivi compreso: a) l'ammonimento di affinchè adotti un comportamento Controparte_1 collaborativo e rispettoso delle superiori previsioni giudiziali sia con riferimento all'obbligo di mantenimento che soprattutto al diritto di visita sul minore;
b) individuare ai Persona_1 sensi dell'articolo 614-bis una somma di denaro a carico dell'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
Ove occorre si chiede che venga nominato un esperto per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio al minore, e agevolare la ripresa e il miglioramento del rapporto genitore-figlio”.
Con memoria depositata il 20.1.2025, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale riferiva che, a seguito della notifica del ricorso, le parti, assistite dai loro difensori, si erano più volte incontrate, addivenendo infine ad un accordo sull'oggetto del giudizio;
il chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_1
Analoga richiesta formulava la ricorrente , la quale, nel confermare la Parte_1 definizione bonaria della controversia, nelle note del 4.2.2025, presentate congiuntamente all'altra parte, chiedeva sostituirsi l'udienza del 17.2.2025, già fissata per la comparizione personale delle parti, con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Nelle predette note scritte congiunte, le parti davano atto che “i rapporti genitoriali tra il resistente e il figlio” apparivano “allo stato migliorati”, che era “venuto meno l'interesse attuale di parte ricorrente alla domanda” e tale circostanza era “condivisa e fatta propria da parte resistente”, sicchè, stante l'avvenuta “ricomposizione dei dissidi”, chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Dato atto del superamento, riferito da entrambe le parti, delle ragioni che avevano giustificato il ricorso a questo Tribunale, il Collegio (cui pure spetta un potere d'ufficio in pagina 2 di 3 presenza di figli minori), può dichiarare la cessazione della materia del contendere, nulla opponendo il Pubblico Ministero in sede.
Atteso l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, le spese processuali vanno tra le stesse interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1205/2024 R.G.,
DICHIARA cessata la materia del contendere.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 2.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Claudio Maggioni
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