Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5347 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 2928/2022 + 2934/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse:
1) la n. 2928/2022 di r.g. con ricorso depositato in data 04.02.2022 e notificato, a seguito di mutamento del rito da speciale a ordinario, in data 14.03.2022 da
codice fiscale e partita IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Parte_2
Napoli, alla via A. d'Isernia n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Antonio e Diego Iodice, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso
ATTRICE - OPPONENTE contro
cod. fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la casa comunale, sita in piazza Municipio n. 1, al Palazzo S.
Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Di Fiore, in virtù di procura generale alle liti prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
21.06.2024
CONVENUTO - OPPOSTO
2) la n. 2934/2022 di r.g. con ricorso depositato in data 04.02.2022 e notificato, a seguito di mutamento del rito da speciale a ordinario, in data 14.03.2022 da codice fiscale e partita IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Parte_2
Napoli, alla via A. d'Isernia n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Antonio e Diego Iodice, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso
ATTRICE - OPPONENTE contro cod. fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la casa comunale, sita in piazza Municipio n. 1, al Palazzo S.
Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Di Fiore, in virtù di procura generale alle liti prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
21.06.2024
CONVENUTO - OPPOSTO
1
Conclusioni per l'attrice: … insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate sia nel ricorso n.rg 2934/2022 che nel ricorso nrg 2928/2022 giammai abbandonate, ma da intendersi qui riproposte con vittoria di competenze di lite in attribuzione.
Conclusioni per il si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi CP_1 formulate.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. La causa n. di r.g. 2928/2022 ha ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso prot.
PG/773171/70 del 26.10.2021, notificato in data 05.01.2022, con cui, in forza delle risultanze del verbale n. 17150159597 del 07.06.2019, il ha intimato a CP_1 CP_1 [...]
(di seguito, per comodità, ) il pagamento di € Parte_1 Parte_1
62.810,00 (ridotti a € 31.852,00 in caso di versamento spontaneo nei 60 giorni), di cui €
20.638,66 a titolo di indennità per l'occupazione abusiva di mq 36 di suolo pubblico in Napoli, via Port'Alba, € 41.277,32, a titolo di sanzione amministrativa per la detta occupazione, €
884,26 a titolo di interessi, € 9,50 per spese di notifica.
La durata dell'occupazione abusiva è stata calcolata in 31 giorni, compresi tra il 08.05.2019
e il 07.06.2019, in quanto, trattandosi di occupazione di tipo temporaneo (realizzata con tavoli e sedie), il Comune ha applicato la presunzione (di carattere relativo) prevista dall'art. 63, comma 2, lett. g), del d.lgs. 15/12/1997, n. 446 e dall'art. 17 del regolamento comunale disciplinante l'occupazione di suolo pubblico, emanato in forza del citato art. 63 (di seguito, per comodità, regolamento COSAP).
L'ente pubblico ha poi applicato la sanzione amministrativa prevista dall'art. 63, comma 2, lett. g bis), del d.lgs. n. 446/1997 e dall'art. 35 del regolamento COSAP.
§ 1.1. A fondamento dell'opposizione, l ha dedotto che: - l'occupazione Parte_1 abusiva non si era verificata, in quanto al momento dell'arrivo della polizia municipale “stava effettuando delle prove, al fine di comprendere la sistemazione più razionale dei tavoli, ossia quella che massimizzasse la resa contenendo nel contempo i costi”; - in altri termini, stava cercando “di capire quanti tavolini disporre, e in che modo onde sfruttare al massimo lo spazio, nonché calcolare il costo di una tale occupazione, che ovviamente andava ribaltato sul prezzo di vendita”; - inoltre, stante lo spazio a disposizione, non avrebbe mai potuto occupare 36 mq, perché la superficie massima occupabile era pari a mq 28; - il era decaduto dalla CP_1
“potestà impositiva”, perché, a fronte di un accertamento avvenuto nel giugno 2019, aveva notificato l'avviso di pagamento in data 05.01.2022, oltre due anni dopo;
- in tal modo era stato leso il suo diritto di difesa, essendo più difficile ricostruire quanto accaduto;
- la presunzione di occupazione abusiva nei 30 giorni precedenti era stata calcolata in modo errato, atteso che il non aveva considerato i giorni di chiusura settimanale del locale (4 o 5 in CP_1 tutto); - l'avviso di pagamento meritava di essere annullato in considerazione della “palese
2 abnormità delle somme richieste”; - le sanzioni dovevano essere “disattese e disapplicate, siccome evidentemente irrazionali e irragionevoli, nonché in violazione dei più elementari canoni di proporzionalità ed adeguatezza”; - la sproporzione delle somme richieste era evidente se si considerava che, quale corrispettivo dell'autorizzazione all'occupazione annuale di 28 mq di suolo pubblico, successivamente rilasciata dal doveva pagare un canone CP_1 annuo di € 4.715,48. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… Nel merito accertare e dichiarare che nulla deve la ricorrente al in relazione all'atto Controparte_1 notificato e al tributo richiesto per non essersi verificata alcuna occupazione abusiva;
3) Ancora più gradatamente accertare e dichiarare che nulla deve la ricorrente al in Controparte_1 relazione all'atto notificato e al tributo richiesto per essere decaduto il dalla Controparte_1 possibilità di richiedere il pagamento del detto tributo. 4) In ulteriore subordine accertare e dichiarare che nulla deve la ricorrente al in relazione all'atto notificato e al Controparte_1 tributo richiesto essendo viziato il calcolo della durata della occupazione e quindi essendo determinati erroneamente l'ammontare del tributo e delle sanzioni e degli interessi, o comunque per la evidente violazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza nella determinazione del la sanzione e degli oneri richiesti. 5) Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso contenere nel minimo possibile la determinazione degli oneri e delle sanzioni applicabili, concedendo in ogni caso il massimo, o comunque adeguato periodo di rateazione delle stesse. 6) In ogni caso condannare il al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di lite, incluse di rimborso forfettario, cpa ed iva, nelle vigenti misure di legge, e con attribuzione ai costituiti avvocati antistatari”.
Il comune di Napoli si è tardivamente costituito in data 08.11.2022, replicando che: - quanto dichiarato dall'opponente confermava “in pieno” l'occupazione di suolo pubblico, poiché, ai fini dell'assoggettabilità al canone, non aveva alcun rilievo la natura e la finalità dell'occupazione, ma contava il solo dato di fatto del suo verificarsi;
- l'accertamento dell'area occupata era frutto della precisa misurazione effettuata dai pubblici ufficiali;
- rispetto alla superficie occupata, il verbale faceva fede sino a querela di falso;
- la sua pretesa impositiva non era inficiata dal tempo trascorso tra l'elevazione del verbale e la notifica dell'avviso di pagamento;
- la controparte non aveva fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione di occupazione di suolo pubblico nei 30 giorni precedenti all'accertamento; - le somme richieste a titolo di indennità per occupazione abusiva e relativa sanzione amministrativa erano state determinate in aderenza a quanto previsto dal regolamento Cosap e ai principi, normativamente sanciti, ai quali esso era informato;
- il successivo accoglimento della domanda di occupazione di suolo pubblico inoltrata dall'opponente, non aveva alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto al momento dell'elevazione del verbale, la ricorrente era priva di concessione. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
§ 1.2. La causa n. di r.g. 2934/2022 ha ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso prot.
PG/773171/581 del 26.10.2021, notificato in data 05.01.2022, con cui, in forza delle risultanze del verbale n. 17150272053 del 17.10.2019, il ha intimato all Controparte_1 Parte_3
[..
[...] il pagamento di € 48.721,00 (ridotti a € 24.642,00 in caso di versamento spontaneo
[...] nei 60 giorni), di cui € 16.052,29 a titolo di indennità per l'occupazione abusiva di mq 28 di suolo pubblico in Napoli, via Port'Alba, € 32.104,58, a titolo di sanzione amministrativa per la detta occupazione, € 554,24 a titolo di interessi, € 9,50 per spese di notifica.
La durata dell'occupazione abusiva è stata calcolata in 31 giorni, compresi tra il 17.09.2019
e il 17.10.2019, in quanto, trattandosi di occupazione di tipo temporaneo (realizzata con tavoli e sedie), il Comune ha applicato la presunzione (di carattere relativo) prevista dall'art. 63, comma 2, lett. g), del d.lgs. 15/12/1997, n. 446 e dall'art. 17 del regolamento comunale disciplinante l'occupazione di suolo pubblico, emanato in forza del citato art. 63 (di seguito, per comodità, regolamento COSAP).
Anche rispetto alla seconda occupazione, l'ente pubblico ha applicato la sanzione amministrativa prevista dall'art. 63, comma 2, lett. g bis), del d.lgs. n. 446/1997 e dall'art. 35 del regolamento COSAP.
§ 1.3. A fondamento dell'opposizione, l ha posto gli stessi motivi alla Parte_1 base dell'opposizione avverso l'altro avviso di pagamento, rassegnando identiche conclusioni.
Il costituitosi in data 05.06.2022, ha esposto le stesse difese dell'altro giudizio, CP_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione.
§ 1.4. Le due cause sono state riunite in data 16.06.2022, sono state istruite mediante prova testimoniale e sono state assegnate in decisione in data 06.02.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. La prima questione da affrontare riguarda l'esistenza del presupposto costitutivo del credito vantato dal occorre, cioè, stabilire se vi sia stata occupazione Controparte_1 abusiva di suolo pubblico in data 07.06.2019 e in data 17.10.2019.
Il convenuto ha assolto l'onere probatorio a suo carico mediante i due verbali redatti dalla polizia municipale, i quali attestano, sino a querela di falso (cfr. art. 2700 cod. civ.), che nelle suddette date l occupava una porzione del suolo pubblico in via Port'Alba, Parte_1 di fronte al civico n. 18, mediante tavoli e sedie, per una superficie complessiva pari a 36 mq in data 07.06.2019 e 28 mq in data 17.10.2019.
Quanto precede non risulta contestato dall'attrice, la quale si è difesa sostenendo che, in entrambi i casi, si era trattato di una mera prova, finalizzata a individuare il numero massimo di tavoli da poter sistemare nell'area, onde stabilire la superficie da occupare in vista della richiesta di concessione degli spazi esterni al In particolare, in entrambe le comparse CP_1 di costituzione e risposta, l ha dedotto quanto segue: “Invero la società, Parte_1 di recente costituzione, aveva da poco intrapreso lo svolgimento della attività ristorativa.
Nell'ambito dell'approntamento della offerta ristorativa si era valutata la possibilità di utilizzare gli spazi esterni alla pizzeria per ampliare la capacità ricettiva del locale. In tale ottica l'esercente stava effettuando delle prove, al fine di comprendere la sistemazione più razionale dei tavoli, ossia quella che massimizzasse la resa contenendo nel contempo i costi;
in altri
4 termini, si cercava di capire quanti tavolini disporre, e in che modo onde sfruttare al massimo lo spazio, nonché calcolare il costo di una tale occupazione, che ovviamente andava ribaltato sul prezzo di vendita, affinché una tale operazione non diventasse economicamente non conveniente, generando costi non assorbibili dal maggior numero di vendite ipotizzabili”.
La suddetta difesa suscita di per sé delle perplessità, quanto meno rispetto alla seconda occupazione, non comprendendosi per quale motivo nel settembre 2019 l'attrice stava ripetendo le prove già effettuate nel giugno 2019, sempre al fine stabilire l'area occupabile in vista della richiesta di concessione da presentare al Comune. Peraltro, per individuare la predetta area non era certo necessario posizionare in loco tavoli e sedie, in quanto l'operazione poteva essere eseguita misurando la superficie disponibile con apposito rullino metrico, riportando l'area su di una planimetria in scala e individuando su di essa lo spazio occupato da ciascun tavolo e dalle relative sedie. Va poi considerata la singolare coincidenza per cui, ogni qualvolta l'attrice eseguiva delle prove, si trovavano a passare in loco dei vigili urbani.
A seguito della prova testimoniale, la difesa dell'attrice ha parzialmente modificato linea difensiva, sostenendo che, al momento del secondo accesso della polizia municipale, stava riposizionando tavoli e sedie al fine di verificare se fosse possibile occupare un'area pari a quella contestata in occasione del primo accesso (36 mq). Sul punto, il teste , Testimone_1 dipendente dell'attrice sin dall'aprile 2019, ha riferito che “i vigili tornarono in altra data, in un giorno in cui stavamo sempre mettendo i tavoli fuori per verificare lo spazio occupato, in quanto il sig. aveva avuto un verbale e voleva controllare se la superficie occupata dai Pt_2 tavoli fosse corrispondente a quanto verbalizzato. Questo secondo accesso avvenne dopo l'estate del 2019, nel settembre – ottobre” (vedi udienza del 16.02.2023).
L'esecuzione di prove in occasione del primo accesso è stata confermata sia dal teste che dal teste . Secondo quest'ultimo, poi, i tavoli furono messi in pianta Testimone_2 Tes_1 stabile su via Port'Alba soltanto “dopo il COVID 19, alla riapertura”.
Ad avviso del Tribunale, i due testi sono inattendibili. Quanto da essi riferito presuppone che nel giugno 2019 l non avesse ancora individuato l'area rispetto alla quale Parte_1 chiedere la concessione di occupazione di suolo pubblico. Come chiaramente dichiarato dal
, “il titolare della pizzeria, sig. , chiese al personale di aiutarlo a sistemare i Tes_1 Parte_2 tavoli fuori in quanto doveva prendere le misure, onde vedere quanti tavoli potevano essere collocati sulla strada, di fronte all'entrata della pizzeria”.
Tale versione dei fatti è smentita dalla stessa documentazione di parte attrice, in particolare dal documento denominato “pratica SUAP”, prodotto in allegato al ricorso. Dall'esame di esso si evince che la richiesta di concessione per l'occupazione di 28 mq suolo pubblico in via
Port'Alba era stata avanzata dal legale rappresentante della società in data 30.04.2019 (vedi p. 10 del file). Alla richiesta erano allegati una relazione tecnica e dei grafici illustrativi, nei quali non solo è individuata con precisione l'area oggetto di occupazione, ma è anche indicato il numero dei tavoli e delle sedie che sarebbero stati collocati all'interno di essa (vedi pp. 36 e 38 del file). Pertanto, è evidente che nel giugno del 2019 non vi era alcun bisogno di effettuare
5 prove per individuare la superficie da occupare, perché quest'ultima era già stata individuata.
Le dichiarazioni dei testi sono dunque sconfessate in via documentale, sicché i due dichiaranti devono essere considerati del tutto inattendibili.
Da quanto precede deriva il mancato superamento della presunzione (relativa) di occupazione del suolo nei 30 giorni precedenti l'accertamento, non essendovi in atti alcuna prova idonea a dimostrare che in entrambi i casi l'occupazione fu limitata ad un solo giorno.
Come in precedenza accennato, la suddetta presunzione è prevista, a livello di normazione primaria, dall'art. 63, comma 2, lett. g), del d.lgs. 15/12/1997, n. 446 (norma applicabile ratione temporis alla presente fattispecie) ed è ribadita dall'art. 17 del regolamento comunale disciplinante l'occupazione di suolo pubblico. Essa si applica alle occupazioni abusive, che, come quella in esame, sono realizzate con manufatti non stabili, quali sono, all'evidenza, tavoli e sedie.
§ 2.1. Sempre rispetto alla durata dell'occupazione, l'attrice ha eccepito la mancata considerazione del giorno settimanale di chiusura obbligatoria del locale.
Anche tale argomento difensivo non coglie nel segno, in quanto l'art. 24 della legge regionale della Campania del 09/01/2014, n. 1, vigente all'epoca dei fatti, rimetteva gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio alla libera determinazione degli esercenti. La suddetta norma regionale è stata emanata a seguito di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248, come modificato dall'articolo 31, comma 1, del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214. Tale intervento normativo ha eliminato l'obbligo di chiusura settimanale per gli esercizi commerciali, ivi compresi quelli di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Pertanto, non essendovi obbligo di chiusura, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare di aver spontaneamente chiuso la propria attività un giorno a settimana, ma tale prova non è stata fornita.
§ 2.3. Altro argomento difensivo da esaminare riguarda i metri quadri occupati in occasione del primo controllo. Secondo la tesi dell'attrice, non sarebbe possibile occupare più di 28 mq, sicché il dato riportato nel verbale, pari a 36 mq, sarebbe erroneo.
Come già accennato, nel verbale di contestazione del 07.06.2019, gli agenti della polizia municipale attestano l'occupazione di una superficie di 36 mq (12 mq x 3 mq), precisando che
“la misurazione è stata effettuata alla presenza del responsabile con rullina metrica di precisione fornita dall'ufficio”. Tale risultanza doveva essere impugnata tramite querela di falso essendo assistita dalla fede privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ.. Inoltre, la perizia di parte non è idonea a dimostrare l'impossibilità di occupare 36 mq, in quanto, per arrivare a detta superficie, è sufficiente allungare di appena un metro la lunghezza dell'area occupata e la possibilità di effettuare tale operazione risulta dai grafici allegati alla richiesta di concessione.
Dall'esame di essi si evince che vi è spazio disponibile per occupare un ulteriore metro (vedi p.
36 del file denominato “pratica SUAP”).
6 § 3. Va poi respinta l'eccezione di decadenza, fondata sul fatto che tra l'elevazione del verbale e la notificazione dell'avviso di pagamento sono trascorsi più di due anni. Infatti, né
l'art. 63 della legge n. 446 del 1997 né il regolamento Cosap prevedono la decadenza invocata da parte attrice: il credito vantato dal si estingue soltanto nel caso in cui si verifichi la CP_1 prescrizione quinquennale ex art. 33 del regolamento Cosap, che va calcolata dall'ultimo giorno di occupazione e che, nel caso in esame, non si è verificata.
Peraltro, non è vero che il tempo trascorso ha inciso sul diritto di difesa dell'attrice, la quale si è difesa anche nel merito della pretesa del offrendo una ricostruzione alternativa CP_1 della vicenda, che però è stata smentita dalla documentazione in atti.
§ 4. Non resta che affrontare il tema dell'asserita sproporzione della sanzione applicata dal
CP_1
Per individuare l'ammontare del credito, l'ente pubblico ha applicato quanto previsto dal regolamento Cosap, il quale rispetta i criteri direttivi fissati dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del
1997.
Secondo quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, il regolamento deve prevedere:
- l'applicazione “alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale”; - l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa”.
Il regolamento del prevede la maggiorazione del 50% con riferimento all'indennità CP_1 di occupazione abusiva (cfr. art. 17, comma 9, e art. 35, comma 2) e una sanzione amministrativa in misura fissa, pari al doppio di quanto dovuto a titolo di indennità (cfr. art. 17, comma 8, e art. 35, comma 3); inoltre, quanto alla stabilità o meno dell'occupazione, precisa che “si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale”
(cfr. art. 17, comma 8).
Ad avviso del Tribunale, il suddetto apparato sanzionatorio non è sproporzionato o irragionevole, in quanto è congegnato in modo da creare un effetto di deterrenza rispetto alle occupazioni abusive, rendendole non convenienti dal punto di vista economico. Occorre considerare, infatti, che l'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie consente all'imprenditore di aumentare i posti a disposizione della clientela e, di conseguenza, di incrementare in modo sensibile i propri guadagni (specie in una strada posta nel cuore del centro storico di Napoli, quale via Port'Alba, notoriamente frequentata da turisti). Pertanto,
7 una sanzione eccessivamente blanda o comunque di importo di poco superiore al canone renderebbe conveniente l'occupazione abusiva, tenuto conto, altresì, della scarsa frequenza dei controlli. Invece, la previsione di una sanzione doppia rispetto all'indennità di occupazione abusiva e direttamente proporzionale alla superficie occupata esclude in radice la detta convenienza, spingendo gli esercenti a mettersi in regola e consentendo, in tal modo, al di verificare, di volta in volta, se la concessione richiesta sia compatibile con CP_1
l'interesse pubblico alla fruizione collettiva della strada e, in caso affermativo, di ottenere un'entrata regolare a titolo di corrispettivo della concessione (si tratta, peraltro, di un corrispettivo estremamente conveniente per i concessionari, in quanto non elevato).
Né è corretto paragonare quanto richiesto a titolo di canone per la concessione annuale e quanto dovuto per l'occupazione abusiva, sia perché si tratta di due situazioni del tutto differenti (l'una legale, l'altra no) sia perché nel caso di occupazione abusiva con manufatti non stabilmente infissi al suolo il canone di riferimento è quello relativo alle occupazioni temporanee (vedi il citato art. 17, comma 8, del regolamento), che di base è più alto (e meno conveniente) rispetto a quello annuale (vedi artt. 24, 25, 26 e 27 del regolamento Cosap).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il ha correttamente applicato le CP_1 previsioni in materia, perché, alla luce delle previsioni regolamentari in precedenza riportate,
l'occupazione abusiva mediante tavoli e sedie è di natura temporanea, non essendo realizzata con l'utilizzo di manufatti “di carattere stabile” (art. 17, comma 8).
In conclusione, le due opposizioni sono respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore delle due controversie e dello sforzo difensivo in concreto profuso, si liquidano, quanto al compenso del difensore, nel seguente modo: - € 1.276,00 per la fase di studio relativa al giudizio n. di r.g. 2928/2022; - € 851,00 per la fase di studio relativa al giudizio n. di r.g. 2934/2022; - € 814,00 per la fase introduttiva del giudizio n. 2928/2022; - € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio n. di r.g. 2934/2022; - € 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria dei due giudizi riuniti;
- € 2.500,00 per la fase decisoria dei due giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le due opposizioni proposte da nei confronti Parte_1 del Controparte_1
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del liquidate in Controparte_1
€ 8.878,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 29.05.2025 Il Giudice
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