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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Simone Labonia (c.f. ), giusta C.F._2
procura allegata all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno, alla Via Francesco Gaeta n.7
Appellante
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
(già Controparte_2 [...]
) (c.f. , e , (c.f. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._3
disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Fimmanò (c.f.
), Antonio Fico (c.f. ), C.F._4 C.F._5 Giovanni Esposito (c.f. ) ed Ilaria Guadagno (c.f. C.F._6
), in forza di procura allegata alla comparsa di C.F._7
costituzione in appello, elettivamente domiciliati in OL al Centro
Direzionale, Isola E/1
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di OL, n.
3319/2021, pubblicata il 09/04/2021.
Conclusioni per appellante : l – accertare e Parte_1
dichiarare, in ragione delle dedotte casuali ed in relazione ai fatti descritti in
narrativa, l'intervenuta risoluzione contrattuale, in riferimento agli obblighi
pattiziamente concordati inter partes, della scrittura privata di conciliazione del
21.09.2010 e del successivo atto di transazione del 08.09.2014 e, ciò, per fatto,
colpa, inadempimento e responsabilità esclusiva del dott. , in Controparte_4
proprio e nelle spiegate qualità; 2 – stante il conclamato inadempimento rispetto
agli obblighi negoziali assunti e pattuiti, condannare le parti convenute, con il
vincolo solidale, alla corresponsione, in favore dell'attore, del complessivo
importo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) a titolo di penale, oltre il
risarcimento di ogni ulteriore danno, nocumento e/o pregiudizio, nella misura
ritenuta equa e di giustizia, anche in aggiunta a quanto dovuto a titolo di penale,
oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
3- Con vittoria di spese e
compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre Cassa CP_5
professionale ed Iva, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore
anticipatario ex art. 93 c.p.c.
2 In via istruttoria, in via gradata, insiste nelle richieste probatorie siccome
articolate e formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del
27.01.2016
Conclusioni per gli appellati Controparte_1
e
[...] Controparte_2 [...]
: A- In via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi di cui CP_4
in narrativa, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 comma 1,
c.p.c. e /o comunque per violazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; B- nel
merito: 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'infondatezza
dei motivi di impugnazione proposti, rigettando il gravame proposto dal Prof.
non sussistendo alcun inadempimento dei convenuti alle Parte_1
pattuizioni (art.12 e ss.) delle scritture private del 21.09.2010 e del 09.09.2014 e,
per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli appellati al
Prof. per le causali di cui in narrativa;
2) in via subordinata, Parte_1
accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento
contrattuale del e della alle pattuizioni (art. 12 e ss) delle Pt_1 CP_6
scritture private del 21.099.2010 e del 09.09.2014 e, per l'effetto, accertata e
dichiarata, la risoluzione di diritto prevista dall'art.15 della conciliazione del
21.09.2010 e l'exceptio inadimpleti ex art. 1460 c.c. dichiarare che nulla era ed è
dovuto all'attore dall' dalla e Controparte_3 CP_1
dal dott. , in proprio e conseguentemente condannare il prof. Controparte_4
e la a restituire quanto percepito in esecuzione dei medesimi Pt_1 CP_6
accordi ed, in particolare, la somma di € 150.000,00 (a titolo di risarcimento) ed €
40.000,00 (a titolo di spese legali) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
dovuto sino al soddisfo;
C) In ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale
3 proposto, previa declaratoria dell'illegittimo rigetto, confermato in sentenza, della
chiamata in causa di e (per le ragioni di cui in CP_6 CP_7
premessa e che qui si abbiano per riportate), accogliere le seguenti conclusioni: 3)
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa,
l'inadempimento del Prof. all'attività di rendicontazione Parte_1
annuale (ed alle altre obbligazioni ivi assunte) così come prevista nella
conciliazione del 21.09.2010, applicata la penale ivi pattuita, e per l'effetto
condannare il Prof. a risarcire la UTP e/o la e/o Parte_1 CP_1
il Dott. , per l'importo di € 1.000.000,00 a titolo di penale o nella Controparte_4
maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo
CTU o, in subordine, che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'art.
1224 c.c. e ss., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al
soddisfo; 4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in
narrativa, l'inadempimento della alla convenzione di accreditamento CP_6
ed all'accordo di accreditamento sottoscritto inter partes (non avendo tra l'altro
fornito la prova di tutte le attività prestate in favore degli studenti ) e, CP_1
per l'effetto, condannare la alla restituzione della somma di € CP_6
326.203,54 percepita nell'arco del 2011 o nella maggiore o minore somma che
sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. o, in subordine, che sarà
determinata in via equitativa ex art. 1224 c.c. e ss;
5) in via riconvenzionale,
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'attività di concorrenza
sleale, di sviamento della clientela e di violazione del know how (integrante anche
una violazione dell'art. 15 della conciliazione del 21.09.2010) posta in essere a
danno della , dalla e dal (e CP_8 CP_6 CP_7 Pt_1
quest'ultimo anche come dominus abusivo ex art. 2497 c.c.) e, per l'effetto,
4 accertare e dichiarare che la e la e/o il dott. CP_1 Controparte_4
sono tenuti ad ottenere la condanna, in via equitativa, della somma di €
1.304.814,16 (o nella maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di
causa anche a mezzo C.T.U. o, in subordine, che sarà determinata in via
equitativa ex art. 1224 c.c. e s.s.) e/o nella somma di € 1.000.000,00 prevista a
titolo di penale nella conciliazione del 21.09.2010; 6) in via subordinata rispetto
alla domanda che precede, ove l'adito Tribunale dovesse riconoscere l'esistenza di
un qualsivoglia diritto di credito del a titolo di penale nei confronti della Pt_1
e/o della e/i di in proprio, ridurre d'ufficio, CP_1 Controparte_4
per i motivi di cui in narrativa, l'importo di € 1.000.000,00 per eccessività della
penale e, in ogni caso, procedere alla compensazione del suddetto credito con le
somme che verranno riconosciute ai convenuti a questi a titolo restitutorio e/o
risarcitorio e /o a titolo di penale in virtù delle domande riconvenzionali innanzi
spiegate; D) in ogni caso, condannare il Prof. (ed i terzi Parte_1
chiamati ) al pagamento delle spese, anche generali de doppio grado di giudizio,
diritti ed onorari gravati da IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, si
chiede l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , premesso di essere professore di ruolo Parte_1
dell' (d'ora in avanti anche , presso la Controparte_3
quale svolgeva attività di ricerca, studio e formazione a distanza mediante applicazioni di E-learning; che la suddetta Università era sostenuta e promossa dalla società Parte_2
che il Dott. rivestiva la carica di amministratore Controparte_4
delegato, Presidente del C.d.A. nonché di legale rappresentante
5 dell'Ateneo e della citata società promotrice, di cui era, altresì, socio maggioritario;
che le parti, prof. e dott. Parte_1 [...]
nelle citate qualità (unitamente ad altri soggetti coinvolti a vario CP_4
titolo), avevano stipulato in data 21.09.2010 una scrittura privata, di carattere transattivo, al fine di comporre bonariamente i plurimi contrasti insorti, aventi anche carattere giudiziale, di cui erano parte in proprio e nelle suindicate qualità; che, in virtù di tale scrittura, il dott.
[...]
aveva garantito, tra le altre cose, di mantenere aperta, CP_4
funzionante ed operativa la sede dell' sita in TO San CP_3
Severino, ivi assicurando la presenza di dieci unità lavorative, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla sottoscrizione;
che, inltre, il dott.
si era impegnato al rinnovo per una durata di 5 anni del Controparte_4
contratto di collaborazione ECP-NET con la Società che, a CP_6
garanzia delle predette obbligazioni, in caso di violazione, le parti avevano stabilito una penale a titolo risarcitorio pari ad € 1.000.000,00;
che il contenuto e gli impegni ivi assunti erano stati esplicitamente e nuovamente confermati con scrittura privata integrativa dell'8.09.2014;
che, tuttavia, gli impegni assunti erano stati violati, in quanto la sede dell'Università era stata chiusa nel 2012 e le Controparte_10
risorse lavorative erano state trasferite con effetto immediato presso la sede di OL;
che, a dimostrazione di tali violazioni, vi era una serie di note/missive e ordini di servizio, tutti provenienti dall' , nei CP_3
quali era comunicata la chiusura della sede per difformità e/o criticità di natura urbanistica;
che, altresì, la scrittura era stata violata in riferimento all'obbligo di rinnovare il contratto di collaborazione con tutto CP_6
6 ciò premesso, citò in giudizio il Dott. , in proprio ed in Controparte_4
qualità di Amministratore delegato e Presidente del C.d.A.
dell' , e l' Controparte_3 Parte_2
innanzi al tribunale di OL per sentir accertare l'intervenuta
[...]
risoluzione contrattuale della scrittura privata del 21.09.10, così come integrata dall'atto di transazione dell'8.09.2014, per fatto, colpa,
inadempimento e responsabilità esclusiva del dott. , in Controparte_4
proprio e nelle citate qualità, e condannare le parti convenute, con vincolo di solidarietà, al pagamento della penale, nonché al risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite.
§ 1.1. Si costituirono in giudizio l' , Controparte_3
l' ed il Dott. , Parte_2 Controparte_4
impugnando tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto. I convenuti contestarono la sussistenza degli inadempimenti lamentati da controparte, deducendo che la chiusura della sede di TO San
Severino era stata determinata dalla sopravvenuta incompatibilità
dell'immobile con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
sostennero che, sebbene avessero incaricato un tecnico specializzato ed un'impresa per i lavori di adeguamento, e predisposto la documentazione necessaria alla regolarizzazione dell'immobile, erano stati ostacolati dapprima dall'indisponibilità del prof. a Pt_1
consegnare le chiavi dell'immobile e successivamente dalla mancata collaborazione del proprietario locatore, unico legittimato ad avviare l'iter amministrativo, e che, pertanto, avevano esercitato il diritto di recesso dal contratto di locazione in data 11.03.2015; l'impegno a
7 mantenere almeno 10 unità lavorative presso tale sede – aggiunsero – era già stato annullato in occasione della novazione dell'accordo transattivo,
in data 8.9.2014; precisarono, poi, che il capo relativo ai rapporti di convenzione con la aveva trovato esplicazione nella CP_6
sottoscrizione della convenzione di accreditamento, intercorsa con la predetta società e siglata in data 6.10.2010; sollevarono l'exceptio
inadempleti contractus, ex art.1460 c.c., in virtù degli inadempimenti imputabili al , sostenendo che quest'ultimo aveva detenuto Pt_1
l'immobile in uno stato di totale abbandono e degrado. Proposero,
pertanto, domande riconvenzionali per ottenere il rigetto delle avverse pretese, o, in via subordinata, la riduzione equitativa della penale pattuita
ex art. 1384 c.c., nonché condanna dello stesso attore al pagamento in proprio favore della penale di € 1.000.000,00, in ragione degli inadempimenti relativi agli obblighi di rendicontazione annuale ed alle condotte di concorrenza sleale e di sviamento della clientela da questi poste in essere;
chiesero, inoltre, la chiamata in causa della e CP_6
della per ottenere la condanna della prima alla CP_11
restituzione delle somme corrisposte, pari ad € 326.203,54, a titolo di indebito, e di entrambe, unitamente al , al pagamento della Pt_1
maggior somma di € 1.304.814,16 a titolo di risarcimento del danno arrecato dall'attività di concorrenza sleale e sviamento della clientela.
§ 2. Disattesa la chiamata in causa dei terzi sollevata dai convenuti,
depositate memorie istruttorie e non ammesse dal giudice le prove richieste, la causa venne assunta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
8 § 3. Il tribunale con la sentenza n. 3319/2021 ha rigettato sia le domande formulate dall'attore, , sia quelle proposte in via Parte_1
riconvenzionale dalle parti convenute, compensando le spese di lite tra le parti.
§ 4. Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, rilevato l'impossibilità di imputare gli inadempimenti contestati dall'attore alla responsabilità dei convenuti poiché, dalla documentazione prodotta dalle parti, era emerso che la chiusura della sede di TO San Severino era stata disposta per la messa in sicurezza dell'immobile, e che le problematiche insorte non avevano trovato soluzione, malgrado l'impegno della a causa della mancata cooperazione del proprietario dell'immobile; pertanto, ha ritenuto esclusa la responsabilità del debitore, trattandosi nel caso di specie di un inadempimento determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile ex art. 1256 c.c. (ovvero imputabile ad inadempienza altrui); ha ritenuto, ancora, che, attesa la non conformità dei luoghi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, l'obbligazione di tenere aperta la predetta sede avrebbe presentato evidenti profili di nullità ex art. 1418 co.1 c.c.; analogamente e per le medesime ragioni, ha ritenuto ampiamente giustificato il trasferimento dei dipendenti presso altra sede;
ha escluso, quindi, che tale decisione potesse assumere valore sintomatico della definitiva volontà di chiudere la predetta sede, in ogni caso smentito dalla documentazione in atti attestante l'impegno della UTP alla regolarizzazione dell'immobile;
ha evidenziato che, per tali ragioni, il suddetto trasferimento non integrava una violazione dell'impegno assunto, in quanto determinato da
9 esigenze di sicurezza e che proprio per questo il punto 12 della transazione del 21.09.2010, concernente proprio l'occupazione dei dipendenti nella sede in questione, era stato espressamente annullato per volontà delle parti in occasione della successiva scrittura dell'8.9.2014; ha concluso che la penale in ogni caso non poteva ritenersi dovuta per il periodo intercorso tra il 2010 ed il 2014, considerata la presa d'atto di nulla avere più a pretendere contenuta nella seconda scrittura;
ha considerato che la riconferma dell'obbligazione di tenere aperta la sede di
TO , contenuta nella novazione dell'accordo transattivo e CP_12
dunque rinnovata nelle more di un presunto “inadempimento” già in corso, deponeva, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, nel senso dell'insussistenza dello stesso e della conoscenza, in capo alle parti contraenti, delle ragioni che impedivano l'utilizzo della sede in quel periodo;
ha ritenuto non provato l'inadempimento concernente il mancato rinnovo della convenzione con;
ha concluso, infine, CP_6
dichiarando l'insussistenza di inadempimenti imputabili alle parti convenute idonei a giustificare il pagamento della penale e/o di altro ristoro economico.
§ 4.1 Con riguardo alle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti,
il tribunale ha innanzitutto rigettato quelle “trasversali”, proposte nei confronti della e della non essendo stata CP_6 CP_11
autorizzata la chiamata in causa di queste;
ha, tuttavia, evidenziato che tali domande in ogni caso trovavano titolo nella convenzione di accreditamento datata 6.10.2010, intercorsa tra soggetti diversi dalle parti in causa ed avente ad oggetto l'assunzione di obbligazioni ed impegni del
10 tutto diversi da quelli contenuti nell'accordo di transazione, oggetto della controversia, e come tali esaminabili in sedi distinte;
ha escluso, poi,
l'operatività della penale di cui all'art. 16 della convenzione relativamente agli obblighi di rendicontazione in capo all'attore, respingendo anche le ulteriori domande risarcitorie proposte dai convenuti nei confronti del
, atteso che le ipotizzate condotte di sviamento della clientela e di Pt_1
concorrenza sleale, ovvero le omissioni addebitategli relativamente al funzionamento della sede di TO San Severino, non integravano violazioni delle obbligazioni assunte dallo stesso mediante la stipula della convenzione, ma piuttosto violazioni di obblighi propri, quali quello di fedeltà e diligenza, discendenti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ed in quanto tali di competenza del Giudice Amministrativo,
innanzi al quale, del resto, era stato già portato altro segmento del contenzioso intercorso tra le parti.
§ 5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il Prof.
, cui hanno resistito, con appello incidentale, Parte_1
l' l' Parte_2 Controparte_13
ed il Dott. .
[...] Controparte_4
La Corte ha riservato la causa in decisione all'udienza del 26 febbraio
2025, con la fissazione di un termine di 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito delle memorie di replica.
§ 6. L'appellante principale ha impugnato la sentenza ponendo a fondamento della richiesta di riforma della stessa, innanzitutto, una differente ricostruzione in fatto della vicenda, lamentando l'omesso
11 ovvero erroneo apprezzamento delle risultanze documentali, con particolare riguardo all'esatta valutazione degli effetti novativi da attribuire al secondo accordo transattivo dell'8.9.2014, in vigenza della precedente conciliazione. In diritto, ha attribuito tale errata interpretazione ad una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e segg. c.c.
Ha, poi, contestato l'applicazione fatta dal primo giudice dell'art. 1256 c.c.
al caso di specie, evidenziando come, a suo avviso, l'espressa riconferma effettuata dalle parti con la transazione dell'8.9.2014 dell'impegno di tenere aperta la sede di TO San Severino, successiva all'emersione delle criticità di natura urbanistica, implicasse l'accollo in capo all' di ogni rischio eventuale determinato dal contesto già conosciuto;
ha lamentato, conseguentemente, la mancata applicazione della penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., concludendo per la condanna degli appellati al pagamento della stessa, per l'importo di € 1.000.000,00, nonché al risarcimento del danno/nocumento patito.
§ 7. L'appello è infondato.
§ 7.1. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dagli appellati circa l'assenza di specificità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed in ordine alla inammissibilità e manifesta infondatezza dello stesso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
§ 7.2. Per quanto riguarda la forma dell'appello, va innanzitutto ricordato che, secondo le sezioni unite della Cassazione (cfr. ord.
n. 36481del 13/12/2022), “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
12 senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di
appello”; ciò premesso, va osservato che, nel caso di specie, l'enunciazione di vari profili di contestazione della decisione di primo grado, sia pure nell'ambito di un più complesso motivo, risulta senz'altro adeguata allo scopo, com'è del resto dimostrato ampiamente dalle puntuali critiche che a ciascun profilo è stato dedicato (persino in modo esorbitante) dalla difesa dei convenuti/appellati.
§ 7.3. Quanto, poi, alla ipotizzata manifesta infondatezza del gravame, è
lo stesso iter processuale del giudizio di appello ad escludere la ricorrenza di una simile evenienza, che la Corte non ha ravvisato assegnando la causa in decisione secondo l'ordinario schema procedimentale;
ma, a ben vedere, neanche la parte appellata ha,
evidentemente, ravvisato una “manifesta infondatezza” dell'atto di appello se ha ritenuto di spendere oltre cento pagine di difese nella comparsa di risposta ed altrettante nella memoria conclusionale (oltre alla memoria di replica) per confutare le avverse tesi.
§ 8. Quanto al merito, emerge chiaramente dagli atti e dalla sentenza che ha definito il primo grado di giudizio che il principale addebito mosso dal ai convenuti è quello relativo alla presunta violazione Pt_1
13 dell'obbligo negoziale di tenere “aperta, funzionante ed operativa, per un
periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla sottoscrizione” della conciliazione del 21.09.2010 la sede di TO San Severino
dell'Università, con almeno 10 unità lavorative ivi destinate (art. 12).
§ 8.1. Ora, a fronte della pacifica chiusura di quella sede, del trasferimento di alcuni lavoratori presso la sede di OL (e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro di altri dipendenti), il primo giudice ha ritenuto che la documentazione in atti (docc. 7, 8 e 9 di parte attrice;
docc. 12, 13, 14, 16 e 17 di parte convenuta) dimostrasse che il protrarsi della chiusura della sede sia dipeso dalla necessità di adeguamenti dei locali alla normativa vigente, all'uso cui erano di fatto destinati (non abitativo) ed alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
e che anche il trasferimento dei lavoratori ad altra sede discendesse dall'impossibilità di mantenerli al lavoro in luoghi non idonei e, comunque, non adibiti a sede universitaria almeno sino al completamento dei lavori di adeguamento. Tutto ciò, secondo il primo giudice, configura, dunque, un'ipotesi di impossibilità della prestazione,
ai sensi dell'art. 1256 c.c., come tale fonte di estinzione dell'obbligazione.
In tale ricostruzione, particolare risalto il primo giudice ha dato ai comportamenti di terzi (il proprietario locatore della sede e lo stesso
) che, con modalità ostruzionistiche, impedirono di fatto Pt_1
l'esecuzione dei lavori che aveva programmato, nominando allo scopo anche un tecnico di fiducia.
§ 8.2. Ebbene, l'odierno appellante non contesta le singole circostanze di fatto correttamente valorizzate dal primo giudice per giungere alla citata
14 e condivisibile conclusione, che per tale parte va, pertanto, del tutto confermata.
§ 8.3. Piuttosto, ritiene di darne una differente lettura sulla scorta di quanto pattuito dalle parti nel successivo atto transattivo dell'8.9.2014,
con cui vennero modificate alcune clausole della precedente intesa, e segnatamente quella prevista dall'art. 12 (obbligo di tenere aperta per cinque anni la sede, con l'impiego di dieci dipendenti) “relativamente alle
pattuizioni connesse ai dipendenti” (alcuni dei quali nel frattempo avevano risolto il loro rapporto di lavoro), restando, tuttavia, “confermata, valida ed
esistente l'obbligazione, avente ad oggetto l'obbligo di tenere aperta la sede di
TO San Severino fino alla data del 21.09.2015 di cui al primo capoverso del
capo 12”.
§ 8.4. Se, infatti, il primo giudice ha ritenuto che tale modifica “lungi dal
rappresentare una prova o confessione … dell'inadempimento dell'UTP, appare,
invece, corroborare l'insussistenza dello stesso”, dal momento che, a suo dire,
le parti mostravano piena consapevolezza dello stato della struttura di
TO San Severino e delle circostanze che sino a quel momento ne avevano impedito il funzionamento (ché altrimenti – è questo il pensiero del giudicante di primo grado – le parti non avrebbero “confermato” la piena efficacia dell'obbligazione a fronte di un inadempimento già
consumato), l'appellante sottolinea che l'atto transattivo del 2014 faceva salvo quanto già disposto nel 2010 (“nell'ambito della vigenza della
conciliazione sottoscritta in data 21.9.2010”) ed in questo senso confermava l'attualità dell'impegno dell'università di tenere aperta la sede di TO
15 San Severino sino al 21.09.2015, impegno ulteriormente disatteso nei mesi successivi.
§ 8.5. Ma, osserva la Corte, pur volendo accedere ad una lettura dell'art. 12 dell'atto transattivo nel senso indicato dall'appellante, resta il fatto che il non è stato in grado di indicare alcuna circostanza di fatto Pt_1
idonea a dimostrare il venir meno, quanto meno relativamente all'ultimo anno di vigenza dell'accordo conciliativo, 2014 – 2015, di quell'impossibilità di adempiere, invece, come visto, ampiamente documentata in atti. Né è stato in grado di spiegare quale interesse possa aver avuto l'UTP a non rendere operativa la sede di TO San
Severino, pur continuando a pagare i canoni di locazione (cfr. doc. 20
appellati) e malgrado le iniziative assunte per poter adeguare quella struttura alle necessità delle attività accademiche.
L'appello principale, pertanto, va respinto.
§ 9. A loro volta gli appellati, nel costituirsi, hanno spiegato appello incidentale, reiterando le domande in via riconvenzionale già sollevate in primo grado.
§ 9.1 Col primo motivo, gli appellati hanno contestato l'erroneità della decisione del giudice di primo grado, a causa del mancato accertamento dell'inadempimento da parte del all'obbligo di rendicontazione Pt_1
espressamente previsto dallo stesso art. 12 dell'atto di conciliazione più
volte citato. Sostengono che ciò, oltre a giustificare la proposizione, da parte di dell'exceptio inadimpleti rispetto alle avverse richieste,
legittimasse l'applicazione proprio a carico del della penale di € Pt_1
1.000.000,00 prevista dall'art. 16 della scrittura di conciliazione del 2010.
16 Contestano, quindi, l'argomentazione con cui il primo giudice ha ritenuto che la violazione dell'obbligo di rendicontazione, stabilito all'art. 12, non rientrasse tra quelli, al contrario indicati all'art. 15, in relazione ai quali era prevista, all'art. 16, l'applicabilità della penale di € 1.000.000,00, e che,
in buona sostanza, riguardavano l'impegno del a non interferire Pt_1
con le attività degli organi amministrativi dell . Secondo il CP_3
primo giudice, tra l'altro, le contestazioni che l aveva sollevato in CP_14
via riconvenzionale nei confronti dell'attore riguardavano,
essenzialmente, il corretto svolgimento della sua attività di docente,
circostanze tutte che erano poi sfociate in altro contenzioso, innanzi al giudice amministrativo, a seguito della destituzione del dal suo Pt_1
incarico.
§ 9.2. Si tratta di doglianza che, ad avviso di questa Corte, non può
trovare accoglimento.
Innanzitutto, pare senz'altro corretta la lettura che il primo giudice ha dato delle clausole contrattuali, che non consentono di riferire la previsione della rilevante penale alla generica violazione degli obblighi di rendicontazione. Questi ultimi, infatti, erano previsti nell'art. 12, a proposito della possibilità che il prof. , per un periodo di cinque Pt_1
anni, potesse distaccare a suo insindacabile giudizio quattro dipendenti anche presso una sede diversa, sotto il suo controllo e coordinamento, per lo svolgimento di “attività (che) dovrà essere coerente con gli obiettivi, lo
statuto e i regolamenti della ed essere rendicontati Parte_2
annualmente”.
17 Al contrario, la penale era fissata dall'art. 16 quale conseguenza della
“violazione e/o il non esatto adempimento delle obbligazioni specificamente
assunte dal prof. al precedente art. 15”, che concerneva l'impegno Pt_1
del docente a non ostacolare in qualunque modo l'attività del dott.
ed il regolare andamento dell'Università e del suo organo CP_4
amministrativo.
Il tentativo, dunque, dei convenuti/appellati di vedere applicata la penale contrattuale in relazione all'obbligo di rendicontazione e/o alla violazione di qualsivoglia altra violazione asseritamente perpetrata dal Pt_1
nell'ambito del rapporto di lavoro appare, per ciò solo, infondata.
Correttamente, dunque, a tale proposito, il primo giudice ha sottolineato come buona parte di quegli addebiti (compresa la violazione del dovere di rendicontazione) risultavano formulati anche innanzi al giudice amministrativo, ricavandosene, altresì, la convinzione in ordine alla carenza di giurisdizione del tribunale al riguardo.
§ 9.3 Con un secondo motivo, gli appellanti incidentali contestano l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui, disattesa la chiamata in causa dei terzi, ha rigettato le domande formulate nei confronti di e deducono in particolare che , CP_6 CP_7
proprio in virtù della scrittura privata del 2010, era coobbligata al risarcimento di € 1.000.000,00 congiuntamente al , e per ciò solo Pt_1
doveva ritenersi parte necessaria del giudizio;
e che, in ogni caso, tale società aveva ottenuto finanziamenti versati a fronte della convenzione di accreditamento, rimanendo, però, inadempiente rispetto a tutte le obbligazioni assunte, con conseguente obbligo di restituire quanto
18 illegittimamente percepito. Quanto, poi, alla lamentano che CP_7
per effetto dell'omessa autorizzazione alla chiamata in causa il tribunale aveva impedito di accertare e condannare tale società unitamente al per l'attività di concorrenza sleale, appropriazione del know how Pt_1
e sviamento della clientela, posta in essere in danno dell' Parte_2
, anche per il tramite della condotte a loro dire poste in
[...] CP_6
essere anche in violazione della convenzione sottoscritta, in quanto quest'ultima vietava al l'assunzione di condotte idonee ad Pt_1
intralciare/ostacolare l'attività dell'organo amministrativo dell'Ateneo.
§ 9.4. Anche tale motivo di gravame risulta infondato.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza che il provvedimento del giudice di
merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi
dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come
tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (così
Cass. n. 2331 del 26/01/2022; nello stesso senso, Cass. 7406 del 28/03/2014).
Dunque, la mancata partecipazione delle soc. e al giudizio di CP_7
primo grado impediscono di valutare, in questa fase d'appello, la doglianza in oggetto. Né si tratta, contrariamente a quanto paiono ritenere gli appellanti incidentali, di ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., fattispecie prevista solo per il caso in cui il giudice d'appello riconosca che in primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, ipotesi del tutto diversa da quella della chiamata in causa su richiesta di parte.
19 § 10. In conclusione, vanno respinti sia l'appello principale sia quello incidentale;
e, conseguentemente, vista la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra le parti.
Occorre, però, dare atto della ricorrenza dei presupposti di legge (ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il raddoppio del contributo unificato a carico sia dell'appellante principale che degli appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte d'appello di OL, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di OL n. 3319/2021 del 7 - 9.4.2021;
b) rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_2
e avverso la
[...] Controparte_13 Controparte_4
medesima sentenza;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico sia dell'appellante principale che degli appellanti incidentali.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di OL il 9.04.2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Simone Labonia (c.f. ), giusta C.F._2
procura allegata all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno, alla Via Francesco Gaeta n.7
Appellante
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
(già Controparte_2 [...]
) (c.f. , e , (c.f. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._3
disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Fimmanò (c.f.
), Antonio Fico (c.f. ), C.F._4 C.F._5 Giovanni Esposito (c.f. ) ed Ilaria Guadagno (c.f. C.F._6
), in forza di procura allegata alla comparsa di C.F._7
costituzione in appello, elettivamente domiciliati in OL al Centro
Direzionale, Isola E/1
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di OL, n.
3319/2021, pubblicata il 09/04/2021.
Conclusioni per appellante : l – accertare e Parte_1
dichiarare, in ragione delle dedotte casuali ed in relazione ai fatti descritti in
narrativa, l'intervenuta risoluzione contrattuale, in riferimento agli obblighi
pattiziamente concordati inter partes, della scrittura privata di conciliazione del
21.09.2010 e del successivo atto di transazione del 08.09.2014 e, ciò, per fatto,
colpa, inadempimento e responsabilità esclusiva del dott. , in Controparte_4
proprio e nelle spiegate qualità; 2 – stante il conclamato inadempimento rispetto
agli obblighi negoziali assunti e pattuiti, condannare le parti convenute, con il
vincolo solidale, alla corresponsione, in favore dell'attore, del complessivo
importo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) a titolo di penale, oltre il
risarcimento di ogni ulteriore danno, nocumento e/o pregiudizio, nella misura
ritenuta equa e di giustizia, anche in aggiunta a quanto dovuto a titolo di penale,
oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
3- Con vittoria di spese e
compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre Cassa CP_5
professionale ed Iva, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore
anticipatario ex art. 93 c.p.c.
2 In via istruttoria, in via gradata, insiste nelle richieste probatorie siccome
articolate e formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del
27.01.2016
Conclusioni per gli appellati Controparte_1
e
[...] Controparte_2 [...]
: A- In via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi di cui CP_4
in narrativa, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 comma 1,
c.p.c. e /o comunque per violazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; B- nel
merito: 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'infondatezza
dei motivi di impugnazione proposti, rigettando il gravame proposto dal Prof.
non sussistendo alcun inadempimento dei convenuti alle Parte_1
pattuizioni (art.12 e ss.) delle scritture private del 21.09.2010 e del 09.09.2014 e,
per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli appellati al
Prof. per le causali di cui in narrativa;
2) in via subordinata, Parte_1
accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento
contrattuale del e della alle pattuizioni (art. 12 e ss) delle Pt_1 CP_6
scritture private del 21.099.2010 e del 09.09.2014 e, per l'effetto, accertata e
dichiarata, la risoluzione di diritto prevista dall'art.15 della conciliazione del
21.09.2010 e l'exceptio inadimpleti ex art. 1460 c.c. dichiarare che nulla era ed è
dovuto all'attore dall' dalla e Controparte_3 CP_1
dal dott. , in proprio e conseguentemente condannare il prof. Controparte_4
e la a restituire quanto percepito in esecuzione dei medesimi Pt_1 CP_6
accordi ed, in particolare, la somma di € 150.000,00 (a titolo di risarcimento) ed €
40.000,00 (a titolo di spese legali) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
dovuto sino al soddisfo;
C) In ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale
3 proposto, previa declaratoria dell'illegittimo rigetto, confermato in sentenza, della
chiamata in causa di e (per le ragioni di cui in CP_6 CP_7
premessa e che qui si abbiano per riportate), accogliere le seguenti conclusioni: 3)
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa,
l'inadempimento del Prof. all'attività di rendicontazione Parte_1
annuale (ed alle altre obbligazioni ivi assunte) così come prevista nella
conciliazione del 21.09.2010, applicata la penale ivi pattuita, e per l'effetto
condannare il Prof. a risarcire la UTP e/o la e/o Parte_1 CP_1
il Dott. , per l'importo di € 1.000.000,00 a titolo di penale o nella Controparte_4
maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo
CTU o, in subordine, che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'art.
1224 c.c. e ss., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al
soddisfo; 4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in
narrativa, l'inadempimento della alla convenzione di accreditamento CP_6
ed all'accordo di accreditamento sottoscritto inter partes (non avendo tra l'altro
fornito la prova di tutte le attività prestate in favore degli studenti ) e, CP_1
per l'effetto, condannare la alla restituzione della somma di € CP_6
326.203,54 percepita nell'arco del 2011 o nella maggiore o minore somma che
sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. o, in subordine, che sarà
determinata in via equitativa ex art. 1224 c.c. e ss;
5) in via riconvenzionale,
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'attività di concorrenza
sleale, di sviamento della clientela e di violazione del know how (integrante anche
una violazione dell'art. 15 della conciliazione del 21.09.2010) posta in essere a
danno della , dalla e dal (e CP_8 CP_6 CP_7 Pt_1
quest'ultimo anche come dominus abusivo ex art. 2497 c.c.) e, per l'effetto,
4 accertare e dichiarare che la e la e/o il dott. CP_1 Controparte_4
sono tenuti ad ottenere la condanna, in via equitativa, della somma di €
1.304.814,16 (o nella maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di
causa anche a mezzo C.T.U. o, in subordine, che sarà determinata in via
equitativa ex art. 1224 c.c. e s.s.) e/o nella somma di € 1.000.000,00 prevista a
titolo di penale nella conciliazione del 21.09.2010; 6) in via subordinata rispetto
alla domanda che precede, ove l'adito Tribunale dovesse riconoscere l'esistenza di
un qualsivoglia diritto di credito del a titolo di penale nei confronti della Pt_1
e/o della e/i di in proprio, ridurre d'ufficio, CP_1 Controparte_4
per i motivi di cui in narrativa, l'importo di € 1.000.000,00 per eccessività della
penale e, in ogni caso, procedere alla compensazione del suddetto credito con le
somme che verranno riconosciute ai convenuti a questi a titolo restitutorio e/o
risarcitorio e /o a titolo di penale in virtù delle domande riconvenzionali innanzi
spiegate; D) in ogni caso, condannare il Prof. (ed i terzi Parte_1
chiamati ) al pagamento delle spese, anche generali de doppio grado di giudizio,
diritti ed onorari gravati da IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, si
chiede l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , premesso di essere professore di ruolo Parte_1
dell' (d'ora in avanti anche , presso la Controparte_3
quale svolgeva attività di ricerca, studio e formazione a distanza mediante applicazioni di E-learning; che la suddetta Università era sostenuta e promossa dalla società Parte_2
che il Dott. rivestiva la carica di amministratore Controparte_4
delegato, Presidente del C.d.A. nonché di legale rappresentante
5 dell'Ateneo e della citata società promotrice, di cui era, altresì, socio maggioritario;
che le parti, prof. e dott. Parte_1 [...]
nelle citate qualità (unitamente ad altri soggetti coinvolti a vario CP_4
titolo), avevano stipulato in data 21.09.2010 una scrittura privata, di carattere transattivo, al fine di comporre bonariamente i plurimi contrasti insorti, aventi anche carattere giudiziale, di cui erano parte in proprio e nelle suindicate qualità; che, in virtù di tale scrittura, il dott.
[...]
aveva garantito, tra le altre cose, di mantenere aperta, CP_4
funzionante ed operativa la sede dell' sita in TO San CP_3
Severino, ivi assicurando la presenza di dieci unità lavorative, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla sottoscrizione;
che, inltre, il dott.
si era impegnato al rinnovo per una durata di 5 anni del Controparte_4
contratto di collaborazione ECP-NET con la Società che, a CP_6
garanzia delle predette obbligazioni, in caso di violazione, le parti avevano stabilito una penale a titolo risarcitorio pari ad € 1.000.000,00;
che il contenuto e gli impegni ivi assunti erano stati esplicitamente e nuovamente confermati con scrittura privata integrativa dell'8.09.2014;
che, tuttavia, gli impegni assunti erano stati violati, in quanto la sede dell'Università era stata chiusa nel 2012 e le Controparte_10
risorse lavorative erano state trasferite con effetto immediato presso la sede di OL;
che, a dimostrazione di tali violazioni, vi era una serie di note/missive e ordini di servizio, tutti provenienti dall' , nei CP_3
quali era comunicata la chiusura della sede per difformità e/o criticità di natura urbanistica;
che, altresì, la scrittura era stata violata in riferimento all'obbligo di rinnovare il contratto di collaborazione con tutto CP_6
6 ciò premesso, citò in giudizio il Dott. , in proprio ed in Controparte_4
qualità di Amministratore delegato e Presidente del C.d.A.
dell' , e l' Controparte_3 Parte_2
innanzi al tribunale di OL per sentir accertare l'intervenuta
[...]
risoluzione contrattuale della scrittura privata del 21.09.10, così come integrata dall'atto di transazione dell'8.09.2014, per fatto, colpa,
inadempimento e responsabilità esclusiva del dott. , in Controparte_4
proprio e nelle citate qualità, e condannare le parti convenute, con vincolo di solidarietà, al pagamento della penale, nonché al risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite.
§ 1.1. Si costituirono in giudizio l' , Controparte_3
l' ed il Dott. , Parte_2 Controparte_4
impugnando tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto. I convenuti contestarono la sussistenza degli inadempimenti lamentati da controparte, deducendo che la chiusura della sede di TO San
Severino era stata determinata dalla sopravvenuta incompatibilità
dell'immobile con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
sostennero che, sebbene avessero incaricato un tecnico specializzato ed un'impresa per i lavori di adeguamento, e predisposto la documentazione necessaria alla regolarizzazione dell'immobile, erano stati ostacolati dapprima dall'indisponibilità del prof. a Pt_1
consegnare le chiavi dell'immobile e successivamente dalla mancata collaborazione del proprietario locatore, unico legittimato ad avviare l'iter amministrativo, e che, pertanto, avevano esercitato il diritto di recesso dal contratto di locazione in data 11.03.2015; l'impegno a
7 mantenere almeno 10 unità lavorative presso tale sede – aggiunsero – era già stato annullato in occasione della novazione dell'accordo transattivo,
in data 8.9.2014; precisarono, poi, che il capo relativo ai rapporti di convenzione con la aveva trovato esplicazione nella CP_6
sottoscrizione della convenzione di accreditamento, intercorsa con la predetta società e siglata in data 6.10.2010; sollevarono l'exceptio
inadempleti contractus, ex art.1460 c.c., in virtù degli inadempimenti imputabili al , sostenendo che quest'ultimo aveva detenuto Pt_1
l'immobile in uno stato di totale abbandono e degrado. Proposero,
pertanto, domande riconvenzionali per ottenere il rigetto delle avverse pretese, o, in via subordinata, la riduzione equitativa della penale pattuita
ex art. 1384 c.c., nonché condanna dello stesso attore al pagamento in proprio favore della penale di € 1.000.000,00, in ragione degli inadempimenti relativi agli obblighi di rendicontazione annuale ed alle condotte di concorrenza sleale e di sviamento della clientela da questi poste in essere;
chiesero, inoltre, la chiamata in causa della e CP_6
della per ottenere la condanna della prima alla CP_11
restituzione delle somme corrisposte, pari ad € 326.203,54, a titolo di indebito, e di entrambe, unitamente al , al pagamento della Pt_1
maggior somma di € 1.304.814,16 a titolo di risarcimento del danno arrecato dall'attività di concorrenza sleale e sviamento della clientela.
§ 2. Disattesa la chiamata in causa dei terzi sollevata dai convenuti,
depositate memorie istruttorie e non ammesse dal giudice le prove richieste, la causa venne assunta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
8 § 3. Il tribunale con la sentenza n. 3319/2021 ha rigettato sia le domande formulate dall'attore, , sia quelle proposte in via Parte_1
riconvenzionale dalle parti convenute, compensando le spese di lite tra le parti.
§ 4. Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, rilevato l'impossibilità di imputare gli inadempimenti contestati dall'attore alla responsabilità dei convenuti poiché, dalla documentazione prodotta dalle parti, era emerso che la chiusura della sede di TO San Severino era stata disposta per la messa in sicurezza dell'immobile, e che le problematiche insorte non avevano trovato soluzione, malgrado l'impegno della a causa della mancata cooperazione del proprietario dell'immobile; pertanto, ha ritenuto esclusa la responsabilità del debitore, trattandosi nel caso di specie di un inadempimento determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile ex art. 1256 c.c. (ovvero imputabile ad inadempienza altrui); ha ritenuto, ancora, che, attesa la non conformità dei luoghi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, l'obbligazione di tenere aperta la predetta sede avrebbe presentato evidenti profili di nullità ex art. 1418 co.1 c.c.; analogamente e per le medesime ragioni, ha ritenuto ampiamente giustificato il trasferimento dei dipendenti presso altra sede;
ha escluso, quindi, che tale decisione potesse assumere valore sintomatico della definitiva volontà di chiudere la predetta sede, in ogni caso smentito dalla documentazione in atti attestante l'impegno della UTP alla regolarizzazione dell'immobile;
ha evidenziato che, per tali ragioni, il suddetto trasferimento non integrava una violazione dell'impegno assunto, in quanto determinato da
9 esigenze di sicurezza e che proprio per questo il punto 12 della transazione del 21.09.2010, concernente proprio l'occupazione dei dipendenti nella sede in questione, era stato espressamente annullato per volontà delle parti in occasione della successiva scrittura dell'8.9.2014; ha concluso che la penale in ogni caso non poteva ritenersi dovuta per il periodo intercorso tra il 2010 ed il 2014, considerata la presa d'atto di nulla avere più a pretendere contenuta nella seconda scrittura;
ha considerato che la riconferma dell'obbligazione di tenere aperta la sede di
TO , contenuta nella novazione dell'accordo transattivo e CP_12
dunque rinnovata nelle more di un presunto “inadempimento” già in corso, deponeva, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, nel senso dell'insussistenza dello stesso e della conoscenza, in capo alle parti contraenti, delle ragioni che impedivano l'utilizzo della sede in quel periodo;
ha ritenuto non provato l'inadempimento concernente il mancato rinnovo della convenzione con;
ha concluso, infine, CP_6
dichiarando l'insussistenza di inadempimenti imputabili alle parti convenute idonei a giustificare il pagamento della penale e/o di altro ristoro economico.
§ 4.1 Con riguardo alle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti,
il tribunale ha innanzitutto rigettato quelle “trasversali”, proposte nei confronti della e della non essendo stata CP_6 CP_11
autorizzata la chiamata in causa di queste;
ha, tuttavia, evidenziato che tali domande in ogni caso trovavano titolo nella convenzione di accreditamento datata 6.10.2010, intercorsa tra soggetti diversi dalle parti in causa ed avente ad oggetto l'assunzione di obbligazioni ed impegni del
10 tutto diversi da quelli contenuti nell'accordo di transazione, oggetto della controversia, e come tali esaminabili in sedi distinte;
ha escluso, poi,
l'operatività della penale di cui all'art. 16 della convenzione relativamente agli obblighi di rendicontazione in capo all'attore, respingendo anche le ulteriori domande risarcitorie proposte dai convenuti nei confronti del
, atteso che le ipotizzate condotte di sviamento della clientela e di Pt_1
concorrenza sleale, ovvero le omissioni addebitategli relativamente al funzionamento della sede di TO San Severino, non integravano violazioni delle obbligazioni assunte dallo stesso mediante la stipula della convenzione, ma piuttosto violazioni di obblighi propri, quali quello di fedeltà e diligenza, discendenti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ed in quanto tali di competenza del Giudice Amministrativo,
innanzi al quale, del resto, era stato già portato altro segmento del contenzioso intercorso tra le parti.
§ 5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il Prof.
, cui hanno resistito, con appello incidentale, Parte_1
l' l' Parte_2 Controparte_13
ed il Dott. .
[...] Controparte_4
La Corte ha riservato la causa in decisione all'udienza del 26 febbraio
2025, con la fissazione di un termine di 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito delle memorie di replica.
§ 6. L'appellante principale ha impugnato la sentenza ponendo a fondamento della richiesta di riforma della stessa, innanzitutto, una differente ricostruzione in fatto della vicenda, lamentando l'omesso
11 ovvero erroneo apprezzamento delle risultanze documentali, con particolare riguardo all'esatta valutazione degli effetti novativi da attribuire al secondo accordo transattivo dell'8.9.2014, in vigenza della precedente conciliazione. In diritto, ha attribuito tale errata interpretazione ad una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e segg. c.c.
Ha, poi, contestato l'applicazione fatta dal primo giudice dell'art. 1256 c.c.
al caso di specie, evidenziando come, a suo avviso, l'espressa riconferma effettuata dalle parti con la transazione dell'8.9.2014 dell'impegno di tenere aperta la sede di TO San Severino, successiva all'emersione delle criticità di natura urbanistica, implicasse l'accollo in capo all' di ogni rischio eventuale determinato dal contesto già conosciuto;
ha lamentato, conseguentemente, la mancata applicazione della penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., concludendo per la condanna degli appellati al pagamento della stessa, per l'importo di € 1.000.000,00, nonché al risarcimento del danno/nocumento patito.
§ 7. L'appello è infondato.
§ 7.1. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dagli appellati circa l'assenza di specificità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed in ordine alla inammissibilità e manifesta infondatezza dello stesso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
§ 7.2. Per quanto riguarda la forma dell'appello, va innanzitutto ricordato che, secondo le sezioni unite della Cassazione (cfr. ord.
n. 36481del 13/12/2022), “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
12 senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di
appello”; ciò premesso, va osservato che, nel caso di specie, l'enunciazione di vari profili di contestazione della decisione di primo grado, sia pure nell'ambito di un più complesso motivo, risulta senz'altro adeguata allo scopo, com'è del resto dimostrato ampiamente dalle puntuali critiche che a ciascun profilo è stato dedicato (persino in modo esorbitante) dalla difesa dei convenuti/appellati.
§ 7.3. Quanto, poi, alla ipotizzata manifesta infondatezza del gravame, è
lo stesso iter processuale del giudizio di appello ad escludere la ricorrenza di una simile evenienza, che la Corte non ha ravvisato assegnando la causa in decisione secondo l'ordinario schema procedimentale;
ma, a ben vedere, neanche la parte appellata ha,
evidentemente, ravvisato una “manifesta infondatezza” dell'atto di appello se ha ritenuto di spendere oltre cento pagine di difese nella comparsa di risposta ed altrettante nella memoria conclusionale (oltre alla memoria di replica) per confutare le avverse tesi.
§ 8. Quanto al merito, emerge chiaramente dagli atti e dalla sentenza che ha definito il primo grado di giudizio che il principale addebito mosso dal ai convenuti è quello relativo alla presunta violazione Pt_1
13 dell'obbligo negoziale di tenere “aperta, funzionante ed operativa, per un
periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla sottoscrizione” della conciliazione del 21.09.2010 la sede di TO San Severino
dell'Università, con almeno 10 unità lavorative ivi destinate (art. 12).
§ 8.1. Ora, a fronte della pacifica chiusura di quella sede, del trasferimento di alcuni lavoratori presso la sede di OL (e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro di altri dipendenti), il primo giudice ha ritenuto che la documentazione in atti (docc. 7, 8 e 9 di parte attrice;
docc. 12, 13, 14, 16 e 17 di parte convenuta) dimostrasse che il protrarsi della chiusura della sede sia dipeso dalla necessità di adeguamenti dei locali alla normativa vigente, all'uso cui erano di fatto destinati (non abitativo) ed alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
e che anche il trasferimento dei lavoratori ad altra sede discendesse dall'impossibilità di mantenerli al lavoro in luoghi non idonei e, comunque, non adibiti a sede universitaria almeno sino al completamento dei lavori di adeguamento. Tutto ciò, secondo il primo giudice, configura, dunque, un'ipotesi di impossibilità della prestazione,
ai sensi dell'art. 1256 c.c., come tale fonte di estinzione dell'obbligazione.
In tale ricostruzione, particolare risalto il primo giudice ha dato ai comportamenti di terzi (il proprietario locatore della sede e lo stesso
) che, con modalità ostruzionistiche, impedirono di fatto Pt_1
l'esecuzione dei lavori che aveva programmato, nominando allo scopo anche un tecnico di fiducia.
§ 8.2. Ebbene, l'odierno appellante non contesta le singole circostanze di fatto correttamente valorizzate dal primo giudice per giungere alla citata
14 e condivisibile conclusione, che per tale parte va, pertanto, del tutto confermata.
§ 8.3. Piuttosto, ritiene di darne una differente lettura sulla scorta di quanto pattuito dalle parti nel successivo atto transattivo dell'8.9.2014,
con cui vennero modificate alcune clausole della precedente intesa, e segnatamente quella prevista dall'art. 12 (obbligo di tenere aperta per cinque anni la sede, con l'impiego di dieci dipendenti) “relativamente alle
pattuizioni connesse ai dipendenti” (alcuni dei quali nel frattempo avevano risolto il loro rapporto di lavoro), restando, tuttavia, “confermata, valida ed
esistente l'obbligazione, avente ad oggetto l'obbligo di tenere aperta la sede di
TO San Severino fino alla data del 21.09.2015 di cui al primo capoverso del
capo 12”.
§ 8.4. Se, infatti, il primo giudice ha ritenuto che tale modifica “lungi dal
rappresentare una prova o confessione … dell'inadempimento dell'UTP, appare,
invece, corroborare l'insussistenza dello stesso”, dal momento che, a suo dire,
le parti mostravano piena consapevolezza dello stato della struttura di
TO San Severino e delle circostanze che sino a quel momento ne avevano impedito il funzionamento (ché altrimenti – è questo il pensiero del giudicante di primo grado – le parti non avrebbero “confermato” la piena efficacia dell'obbligazione a fronte di un inadempimento già
consumato), l'appellante sottolinea che l'atto transattivo del 2014 faceva salvo quanto già disposto nel 2010 (“nell'ambito della vigenza della
conciliazione sottoscritta in data 21.9.2010”) ed in questo senso confermava l'attualità dell'impegno dell'università di tenere aperta la sede di TO
15 San Severino sino al 21.09.2015, impegno ulteriormente disatteso nei mesi successivi.
§ 8.5. Ma, osserva la Corte, pur volendo accedere ad una lettura dell'art. 12 dell'atto transattivo nel senso indicato dall'appellante, resta il fatto che il non è stato in grado di indicare alcuna circostanza di fatto Pt_1
idonea a dimostrare il venir meno, quanto meno relativamente all'ultimo anno di vigenza dell'accordo conciliativo, 2014 – 2015, di quell'impossibilità di adempiere, invece, come visto, ampiamente documentata in atti. Né è stato in grado di spiegare quale interesse possa aver avuto l'UTP a non rendere operativa la sede di TO San
Severino, pur continuando a pagare i canoni di locazione (cfr. doc. 20
appellati) e malgrado le iniziative assunte per poter adeguare quella struttura alle necessità delle attività accademiche.
L'appello principale, pertanto, va respinto.
§ 9. A loro volta gli appellati, nel costituirsi, hanno spiegato appello incidentale, reiterando le domande in via riconvenzionale già sollevate in primo grado.
§ 9.1 Col primo motivo, gli appellati hanno contestato l'erroneità della decisione del giudice di primo grado, a causa del mancato accertamento dell'inadempimento da parte del all'obbligo di rendicontazione Pt_1
espressamente previsto dallo stesso art. 12 dell'atto di conciliazione più
volte citato. Sostengono che ciò, oltre a giustificare la proposizione, da parte di dell'exceptio inadimpleti rispetto alle avverse richieste,
legittimasse l'applicazione proprio a carico del della penale di € Pt_1
1.000.000,00 prevista dall'art. 16 della scrittura di conciliazione del 2010.
16 Contestano, quindi, l'argomentazione con cui il primo giudice ha ritenuto che la violazione dell'obbligo di rendicontazione, stabilito all'art. 12, non rientrasse tra quelli, al contrario indicati all'art. 15, in relazione ai quali era prevista, all'art. 16, l'applicabilità della penale di € 1.000.000,00, e che,
in buona sostanza, riguardavano l'impegno del a non interferire Pt_1
con le attività degli organi amministrativi dell . Secondo il CP_3
primo giudice, tra l'altro, le contestazioni che l aveva sollevato in CP_14
via riconvenzionale nei confronti dell'attore riguardavano,
essenzialmente, il corretto svolgimento della sua attività di docente,
circostanze tutte che erano poi sfociate in altro contenzioso, innanzi al giudice amministrativo, a seguito della destituzione del dal suo Pt_1
incarico.
§ 9.2. Si tratta di doglianza che, ad avviso di questa Corte, non può
trovare accoglimento.
Innanzitutto, pare senz'altro corretta la lettura che il primo giudice ha dato delle clausole contrattuali, che non consentono di riferire la previsione della rilevante penale alla generica violazione degli obblighi di rendicontazione. Questi ultimi, infatti, erano previsti nell'art. 12, a proposito della possibilità che il prof. , per un periodo di cinque Pt_1
anni, potesse distaccare a suo insindacabile giudizio quattro dipendenti anche presso una sede diversa, sotto il suo controllo e coordinamento, per lo svolgimento di “attività (che) dovrà essere coerente con gli obiettivi, lo
statuto e i regolamenti della ed essere rendicontati Parte_2
annualmente”.
17 Al contrario, la penale era fissata dall'art. 16 quale conseguenza della
“violazione e/o il non esatto adempimento delle obbligazioni specificamente
assunte dal prof. al precedente art. 15”, che concerneva l'impegno Pt_1
del docente a non ostacolare in qualunque modo l'attività del dott.
ed il regolare andamento dell'Università e del suo organo CP_4
amministrativo.
Il tentativo, dunque, dei convenuti/appellati di vedere applicata la penale contrattuale in relazione all'obbligo di rendicontazione e/o alla violazione di qualsivoglia altra violazione asseritamente perpetrata dal Pt_1
nell'ambito del rapporto di lavoro appare, per ciò solo, infondata.
Correttamente, dunque, a tale proposito, il primo giudice ha sottolineato come buona parte di quegli addebiti (compresa la violazione del dovere di rendicontazione) risultavano formulati anche innanzi al giudice amministrativo, ricavandosene, altresì, la convinzione in ordine alla carenza di giurisdizione del tribunale al riguardo.
§ 9.3 Con un secondo motivo, gli appellanti incidentali contestano l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui, disattesa la chiamata in causa dei terzi, ha rigettato le domande formulate nei confronti di e deducono in particolare che , CP_6 CP_7
proprio in virtù della scrittura privata del 2010, era coobbligata al risarcimento di € 1.000.000,00 congiuntamente al , e per ciò solo Pt_1
doveva ritenersi parte necessaria del giudizio;
e che, in ogni caso, tale società aveva ottenuto finanziamenti versati a fronte della convenzione di accreditamento, rimanendo, però, inadempiente rispetto a tutte le obbligazioni assunte, con conseguente obbligo di restituire quanto
18 illegittimamente percepito. Quanto, poi, alla lamentano che CP_7
per effetto dell'omessa autorizzazione alla chiamata in causa il tribunale aveva impedito di accertare e condannare tale società unitamente al per l'attività di concorrenza sleale, appropriazione del know how Pt_1
e sviamento della clientela, posta in essere in danno dell' Parte_2
, anche per il tramite della condotte a loro dire poste in
[...] CP_6
essere anche in violazione della convenzione sottoscritta, in quanto quest'ultima vietava al l'assunzione di condotte idonee ad Pt_1
intralciare/ostacolare l'attività dell'organo amministrativo dell'Ateneo.
§ 9.4. Anche tale motivo di gravame risulta infondato.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza che il provvedimento del giudice di
merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi
dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come
tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (così
Cass. n. 2331 del 26/01/2022; nello stesso senso, Cass. 7406 del 28/03/2014).
Dunque, la mancata partecipazione delle soc. e al giudizio di CP_7
primo grado impediscono di valutare, in questa fase d'appello, la doglianza in oggetto. Né si tratta, contrariamente a quanto paiono ritenere gli appellanti incidentali, di ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., fattispecie prevista solo per il caso in cui il giudice d'appello riconosca che in primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, ipotesi del tutto diversa da quella della chiamata in causa su richiesta di parte.
19 § 10. In conclusione, vanno respinti sia l'appello principale sia quello incidentale;
e, conseguentemente, vista la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra le parti.
Occorre, però, dare atto della ricorrenza dei presupposti di legge (ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il raddoppio del contributo unificato a carico sia dell'appellante principale che degli appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte d'appello di OL, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di OL n. 3319/2021 del 7 - 9.4.2021;
b) rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_2
e avverso la
[...] Controparte_13 Controparte_4
medesima sentenza;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico sia dell'appellante principale che degli appellanti incidentali.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di OL il 9.04.2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
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