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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8847/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8847/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 nomina allegata al presente atto, dall'Avv. Davide Federici ( ), del Foro di C.F._1 Bologna, con studio in Bologna, viale Oriani n. 38/2 ove è elettivamente domiciliato RICORRENTE
contro
nata a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01/07/2025 ha chiesto la Parte_1 modifica delle statuizioni di cui decreto di omologazione della separazione consensuale tra i coniugi del 14/08/2013 del Tribunale di Bologna, con specifico riguardo alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra , adducendo a sostegno della Controparte_1 suddetta richiesta, mutate condizioni rispetto all'epoca i cui veniva pronunciata la sentenza di cui chiedeva la modifica.
Nello specifico, il ricorrente dava atto che i due figli, nati dall'unione tra il sig. e la sig. Pt_1
non abitano più nella casa oggetto di richiesta da svariati anni. CP_1
pagina 1 di 2 Da un lato, (oggi di anni 21), ormai economicamente autosufficiente ha intrapreso Parte_2 un nuovo percorso che l'ha portata a trasferirsi a Milano, ove vive stabilmente e lavora;
dall'altro , Pt_3 figlio minore della coppia, seppur anch'egli maggiorenne, dal 2022 risulta abitare presso l'abitazione dei nonni materni.
Neppure la sig.ra sembra più abitare nell'immobile sito in Bologna, Via Ferrarese n. 108 di CP_1 cui il sig. chiede la revoca dell'assegnazione. Pt_1
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Ritiene il Tribunale che quanto richiesto dal Sig. nel ricorso introduttivo sia meritevole di Pt_1 accoglimento, essendo effettivamente cambiato, rispetto al 2013 (anno in cui veniva emesso il decreto di omologazione della separazione consensuale), l'assetto del nucleo familiare, per i motivi esposti in narrativa.
Avendo infatti la sig.ra e i figli, abbandonato la casa sita in Via Ferrarese n.108, non CP_1 sussistono ragioni ostative alla modifica decreto di omologa di separazione consensuale del 14/08/2013
Tribunale di Bologna, nella parte in cui assegna la casa coniugale alla sig.ra . Controparte_1
Nulla sulle spese, vista la natura necessaria del procedimento in oggetto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto di omologazione del Tribunale di Bologna del 14/08/2013, così provvede:
1) revoca l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Bologna, Controparte_1 alla via Ferrarese n.108;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna in data 17.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8847/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 nomina allegata al presente atto, dall'Avv. Davide Federici ( ), del Foro di C.F._1 Bologna, con studio in Bologna, viale Oriani n. 38/2 ove è elettivamente domiciliato RICORRENTE
contro
nata a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01/07/2025 ha chiesto la Parte_1 modifica delle statuizioni di cui decreto di omologazione della separazione consensuale tra i coniugi del 14/08/2013 del Tribunale di Bologna, con specifico riguardo alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra , adducendo a sostegno della Controparte_1 suddetta richiesta, mutate condizioni rispetto all'epoca i cui veniva pronunciata la sentenza di cui chiedeva la modifica.
Nello specifico, il ricorrente dava atto che i due figli, nati dall'unione tra il sig. e la sig. Pt_1
non abitano più nella casa oggetto di richiesta da svariati anni. CP_1
pagina 1 di 2 Da un lato, (oggi di anni 21), ormai economicamente autosufficiente ha intrapreso Parte_2 un nuovo percorso che l'ha portata a trasferirsi a Milano, ove vive stabilmente e lavora;
dall'altro , Pt_3 figlio minore della coppia, seppur anch'egli maggiorenne, dal 2022 risulta abitare presso l'abitazione dei nonni materni.
Neppure la sig.ra sembra più abitare nell'immobile sito in Bologna, Via Ferrarese n. 108 di CP_1 cui il sig. chiede la revoca dell'assegnazione. Pt_1
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Ritiene il Tribunale che quanto richiesto dal Sig. nel ricorso introduttivo sia meritevole di Pt_1 accoglimento, essendo effettivamente cambiato, rispetto al 2013 (anno in cui veniva emesso il decreto di omologazione della separazione consensuale), l'assetto del nucleo familiare, per i motivi esposti in narrativa.
Avendo infatti la sig.ra e i figli, abbandonato la casa sita in Via Ferrarese n.108, non CP_1 sussistono ragioni ostative alla modifica decreto di omologa di separazione consensuale del 14/08/2013
Tribunale di Bologna, nella parte in cui assegna la casa coniugale alla sig.ra . Controparte_1
Nulla sulle spese, vista la natura necessaria del procedimento in oggetto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto di omologazione del Tribunale di Bologna del 14/08/2013, così provvede:
1) revoca l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Bologna, Controparte_1 alla via Ferrarese n.108;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna in data 17.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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