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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 608/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TO RI ENZA, Presidente IANNELLO EMILIO, Relatore CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3315/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004571000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con ricorso notificato il 04/04/2025 e depositato il 05/05/2025, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500004571000, notificata il 04/02/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate - SI, relativa a otto cartelle di pagamento per un importo complessivo di € 35.893,97.
Il ricorrente contesta la legittimità della comunicazione di fermo amministrativo con riferimento a due cartelle rimaste escluse dall'accordo di rateizzazione stipulato.
Deduce a fondamento:
I) l'illegittimità della comunicazione in quanto riferita a un automezzo (AN ON targato Targa_1) utilizzato per lavoro;
premesso che, quale ingegnere, presta la propria attività presso l'impresa Società_1 s.r.l. di RRnova come responsabile dell'area tecnica, deduce che il veicolo è strumentale e indispensabile per raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro, distante circa 150 km da Monreale;
rileva che il fermo amministrativo comporterebbe un pregiudizio grave all'esercizio dell'attività lavorativa e precisa che il bene è inserito tra i beni ammortizzabili.
II) illegittimità della comunicazione per estinzione del preteso credito per intervenuta prescrizione:
a) con riferimento alla cartella n. 29520080005063004000, contesta la validità della notifica della cartella del 10/12/2008, effettuata per compiuta giacenza presso indirizzo (Indirizzo_1 , Larderia) diverso da quello di residenza (Messina, vill. Altolia, Indirizzo_2 ); in ogni caso, sarebbero decorsi i termini prescrizionali decennali dal 10/12/2008 in assenza di atti interruttivi;
b) con riferimento alla sanzione e agli interessi della medesima cartella, invoca la prescrizione quinquennale di cui all'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 472 del 1997 per le sanzioni e all'art. 2948 c.c. per gli interessi;
c) quanto alla cartella n. 29520170017661810000 di € 5.320,63 (sanzione IRPEF), eccepisce la prescrizione quinquennale maturata dal 2/12/2017 in assenza di atti interruttivi.
2. Con controdeduzioni depositate in data 31/08/2025 L'Agenzia delle Entrate – SI ha resistito al ricorso contestandone le fondatezza in relazione a tutti i profili dedotti.
In particolare, con riferimento alla eccepita prescrizione, premesso di non essere passivamente legittimata rispetto a questioni attinenti al merito dell'imposizione, ha comunque eccepito l'avvenuta notifica di successive intimazioni di pagamento e altri atti interruttivi ed ha altresì invocato la sospensione dei termini per emergenza Covid.
3. Il ricorrente ha depositato memoria in data 12/09/2025, insistendo sui motivi di ricorso e
2 sottolineando la strumentalità del veicolo all'attività lavorativa, documentando l'impiego della distanza percorribile unicamente con il mezzo privato (il tragitto Monreale-RRnova non è agevolmente collegabile con mezzi pubblici) e denunciando pignoramento presso terzi presso il datore di lavoro effettuato dall'Agenzia, quale prova della conoscenza del luogo di lavoro.
4. Con provvedimento in data 24/09/2025 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
All'esito della odierna udienza di trattazione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo consolidata giurisprudenza, il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri (art. 86 D.P.R. 602/1973) può essere disposto fatta salva la possibilità per il debitore di provare che il veicolo sia strumentale all'attività d'impresa o della professione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 86, c. 2, D.P.R. 602/1973, il contribuente deve fornire idonea documentazione attestante inequivocabilmente l'indispensabilità del mezzo per l'esercizio dell'attività lavorativa e che il bene sia effettivamente utilizzato come strumentale nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provveduto al deposito di documentazione idonea a provare la strumentalità esclusiva del veicolo. La mera allegazione che il mezzo sia utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro, l'inclusione tra i beni ammortizzabili, e l'affermazione della distanza chilometrica dal domicilio al luogo di prestazione dell'attività non costituiscono prova rigorosa e documentata della indispensabilità assoluta del veicolo, bensì una circostanza che potrebbe verificarsi per la gran parte dei contribuenti lavoratori.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato più volte che In tema di fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. 602/1973, grava sul contribuente l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, la stretta strumentalità del veicolo all'attività d'impresa o professionale, non essendo sufficiente la mera intestazione o l'uso per recarsi al lavoro. Occorre, invece, dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno. La semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto, ma – per essere considerato strumentale – come mezzo necessario all'esecuzione dell'attività stessa. Né vale invocare una presunzione di strumentalità, come sembra pretendere parte ricorrente, o elementi di prova a sé favorevoli tratti dalla propria dichiarazione dei redditi, nella parte in cui si fruisce della
3 detrazione autodichiarata dei costi (cfr., Cass. 29/12/2024, n. 34813; Cass. 17/03/2025, n. 7156).
Del resto, sono ormai diverse le Circolari emanate nel tempo dall'Agenzia delle Entrate (Circolari
n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007, n. 11/E/2007; Risoluzione n. 59/E/2007), secondo cui il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato che il mezzo sia utilizzato in modo esclusivo per l'attività professionale e non per altri utilizzi personali, e non ha provato l'assoluta impossibilità di servirsi di mezzi alternativi.
2. Il secondo motivo è pure infondato.
È dirimente in tal senso il rilievo che risulta documentata, da parte di AdER, la notifica di precedente intimazione di pagamento in data 14/02/2023 (intimazione n. 29520239000809278000), la quale indicava tra gli atti presupposti anche le due cartelle ai cui importi è riferita l'eccezione di prescrizione in esame.
La prescrizione, dunque, in precedenza maturata andava dedotta mediante l'impugnazione di tale intimazione, che non risulta proposta, il che rende inammissibile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 la sua successiva prospettazione a fondamento della impugnazione di atto successivo, quale è il preavviso di fermo oggi impugnato.
Successivamente alla notifica di tale intimazione non sono decorsi i termini prescrizionali, nemmeno quelli quinquennali riferibili alle sanzioni ed agli interessi, essendo stata notificata l'impugnata comunicazione di fermo il 04/02/2025.
3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - SI, liquidate in € 1.810,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 14 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
IO AN IA EN La RR
4
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TO RI ENZA, Presidente IANNELLO EMILIO, Relatore CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3315/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004571000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con ricorso notificato il 04/04/2025 e depositato il 05/05/2025, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500004571000, notificata il 04/02/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate - SI, relativa a otto cartelle di pagamento per un importo complessivo di € 35.893,97.
Il ricorrente contesta la legittimità della comunicazione di fermo amministrativo con riferimento a due cartelle rimaste escluse dall'accordo di rateizzazione stipulato.
Deduce a fondamento:
I) l'illegittimità della comunicazione in quanto riferita a un automezzo (AN ON targato Targa_1) utilizzato per lavoro;
premesso che, quale ingegnere, presta la propria attività presso l'impresa Società_1 s.r.l. di RRnova come responsabile dell'area tecnica, deduce che il veicolo è strumentale e indispensabile per raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro, distante circa 150 km da Monreale;
rileva che il fermo amministrativo comporterebbe un pregiudizio grave all'esercizio dell'attività lavorativa e precisa che il bene è inserito tra i beni ammortizzabili.
II) illegittimità della comunicazione per estinzione del preteso credito per intervenuta prescrizione:
a) con riferimento alla cartella n. 29520080005063004000, contesta la validità della notifica della cartella del 10/12/2008, effettuata per compiuta giacenza presso indirizzo (Indirizzo_1 , Larderia) diverso da quello di residenza (Messina, vill. Altolia, Indirizzo_2 ); in ogni caso, sarebbero decorsi i termini prescrizionali decennali dal 10/12/2008 in assenza di atti interruttivi;
b) con riferimento alla sanzione e agli interessi della medesima cartella, invoca la prescrizione quinquennale di cui all'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 472 del 1997 per le sanzioni e all'art. 2948 c.c. per gli interessi;
c) quanto alla cartella n. 29520170017661810000 di € 5.320,63 (sanzione IRPEF), eccepisce la prescrizione quinquennale maturata dal 2/12/2017 in assenza di atti interruttivi.
2. Con controdeduzioni depositate in data 31/08/2025 L'Agenzia delle Entrate – SI ha resistito al ricorso contestandone le fondatezza in relazione a tutti i profili dedotti.
In particolare, con riferimento alla eccepita prescrizione, premesso di non essere passivamente legittimata rispetto a questioni attinenti al merito dell'imposizione, ha comunque eccepito l'avvenuta notifica di successive intimazioni di pagamento e altri atti interruttivi ed ha altresì invocato la sospensione dei termini per emergenza Covid.
3. Il ricorrente ha depositato memoria in data 12/09/2025, insistendo sui motivi di ricorso e
2 sottolineando la strumentalità del veicolo all'attività lavorativa, documentando l'impiego della distanza percorribile unicamente con il mezzo privato (il tragitto Monreale-RRnova non è agevolmente collegabile con mezzi pubblici) e denunciando pignoramento presso terzi presso il datore di lavoro effettuato dall'Agenzia, quale prova della conoscenza del luogo di lavoro.
4. Con provvedimento in data 24/09/2025 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
All'esito della odierna udienza di trattazione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo consolidata giurisprudenza, il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri (art. 86 D.P.R. 602/1973) può essere disposto fatta salva la possibilità per il debitore di provare che il veicolo sia strumentale all'attività d'impresa o della professione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 86, c. 2, D.P.R. 602/1973, il contribuente deve fornire idonea documentazione attestante inequivocabilmente l'indispensabilità del mezzo per l'esercizio dell'attività lavorativa e che il bene sia effettivamente utilizzato come strumentale nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provveduto al deposito di documentazione idonea a provare la strumentalità esclusiva del veicolo. La mera allegazione che il mezzo sia utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro, l'inclusione tra i beni ammortizzabili, e l'affermazione della distanza chilometrica dal domicilio al luogo di prestazione dell'attività non costituiscono prova rigorosa e documentata della indispensabilità assoluta del veicolo, bensì una circostanza che potrebbe verificarsi per la gran parte dei contribuenti lavoratori.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato più volte che In tema di fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. 602/1973, grava sul contribuente l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, la stretta strumentalità del veicolo all'attività d'impresa o professionale, non essendo sufficiente la mera intestazione o l'uso per recarsi al lavoro. Occorre, invece, dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno. La semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto, ma – per essere considerato strumentale – come mezzo necessario all'esecuzione dell'attività stessa. Né vale invocare una presunzione di strumentalità, come sembra pretendere parte ricorrente, o elementi di prova a sé favorevoli tratti dalla propria dichiarazione dei redditi, nella parte in cui si fruisce della
3 detrazione autodichiarata dei costi (cfr., Cass. 29/12/2024, n. 34813; Cass. 17/03/2025, n. 7156).
Del resto, sono ormai diverse le Circolari emanate nel tempo dall'Agenzia delle Entrate (Circolari
n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007, n. 11/E/2007; Risoluzione n. 59/E/2007), secondo cui il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato che il mezzo sia utilizzato in modo esclusivo per l'attività professionale e non per altri utilizzi personali, e non ha provato l'assoluta impossibilità di servirsi di mezzi alternativi.
2. Il secondo motivo è pure infondato.
È dirimente in tal senso il rilievo che risulta documentata, da parte di AdER, la notifica di precedente intimazione di pagamento in data 14/02/2023 (intimazione n. 29520239000809278000), la quale indicava tra gli atti presupposti anche le due cartelle ai cui importi è riferita l'eccezione di prescrizione in esame.
La prescrizione, dunque, in precedenza maturata andava dedotta mediante l'impugnazione di tale intimazione, che non risulta proposta, il che rende inammissibile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 la sua successiva prospettazione a fondamento della impugnazione di atto successivo, quale è il preavviso di fermo oggi impugnato.
Successivamente alla notifica di tale intimazione non sono decorsi i termini prescrizionali, nemmeno quelli quinquennali riferibili alle sanzioni ed agli interessi, essendo stata notificata l'impugnata comunicazione di fermo il 04/02/2025.
3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - SI, liquidate in € 1.810,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 14 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
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