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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/11/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI LI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 123/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Conny Scalzi del Foro di Nola
RICORRENTE
Contro
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento integrale della domanda, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare che, dal 19.06.2023 al 19.07.2023, senza soluzione di continuità, il Sig. ha intrattenuto un rapporto lavorativo di natura Parte_1 subordinata e full – time con mansioni di operaio, saldatore a fusione, corrispondente al livello D1 CCNL Metalmeccanici – Industria, con la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA con sede in Poviglio (RE), alla P.IVA_1 via Mattei e, per l'effetto pagina 1 di 3 2) condannare quest'ultima, per le voci ed i motivi di cui al presente ricorso, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3346,98 a titolo di differenze retributive, così come dettagliatamente specificato nei conteggi allegati al presente atto tanto da formarne un tutt'uno, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte;
3) in ogni caso, disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate art.
186 bis c.p.c.;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte e quindi la condanna della società al pagamento di differenze retributive per l'attività di saldatore in posizione di distacco presso la Strutture Metalliche s.r.l., con sede in Ormelle (TV) prestata dal
19.06.2023 al 19.07.2023.
La società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso va accolto ne limiti di quanto argomentato.
Il ricorrente ha esposto che non gli è mai stato consegnato il contratto di lavoro e ha prodotto l'estratto contributivo in cui risulta il nominativo dell'odierna convenuta quale datore di lavoro nel periodo 19/6/2025 – 19/7/2023 (doc 1).
È agli atti anche a comunicazione di distacco del lavoratore ( doc 2).
Il teste legale rappresentante e socio della società Strutture Testimone_1
Metalliche srl, che ha avuto rapporti con Seleziona per lavori di CP_1 carpenteria, il quale ha confermato che ha lavorato per la Parte_1 [...]
come saldatore da circa la metà del mese di giugno 2023 a circa Parte_2 metà luglio 2023; in quel periodo la Work Ricerca e Seleziona aveva mandato dei lavoratori in distacco, tra cui e aveva chiesto i documenti previsti per legge, Parte_1 quali, ad esempio Durc, contratti di lavoro e formazione sulla sicurezza;
Parte_1 lavorava dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 17.00, in una settimana saltava sicuramente un giorno a causa della pioggia o perché erano presenti altre ditte in pagina 2 di 3 cantiere;
dalle ore che venivano compilate da e Seleziona per CP_1 richiedere il pagamento risultava una media di otto ore lavorative al giorno per cinque giorni ovvero 40 ore settimanali.
Pertanto è provato che il ricorrente ha lavorato nel periodo in questione per 40 ore settimanali.
Come riconosciuto anche dal difensore non è stata raggiunta la prova quanto allo svolgimento di lavoro straordinario.
Il ricorrente ha svolto le mansioni di saldatore a fusione, corrispondente al livello D1
CCNL Metalmeccanici – Industria, 5/2/2021( doc.4 ).
Richiamati i conteggi allegati (doc 5), spettano al ricorrente € 1.608,67 per la retribuzione diretta, € 402,17 per tredicesima, € 123,74 per ferie non godute, €
80,53 per permessi retribuiti non goduti e € 96,88 per TFR, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e domanda disattesa nella causa n. 123 /2025 :
1)Condanna a pagare a gli importi Controparte_1 Parte_1 lordi di € 1.608,67 per la retribuzione diretta, € 402,17 per tredicesima, € 123,74 per ferie non godute, € 80,53 per permessi retribuiti non goduti e € 96,88 per TFR, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
2) Condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio che liquida euro 2.000,00 oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 20/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI LI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 123/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Conny Scalzi del Foro di Nola
RICORRENTE
Contro
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento integrale della domanda, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare che, dal 19.06.2023 al 19.07.2023, senza soluzione di continuità, il Sig. ha intrattenuto un rapporto lavorativo di natura Parte_1 subordinata e full – time con mansioni di operaio, saldatore a fusione, corrispondente al livello D1 CCNL Metalmeccanici – Industria, con la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA con sede in Poviglio (RE), alla P.IVA_1 via Mattei e, per l'effetto pagina 1 di 3 2) condannare quest'ultima, per le voci ed i motivi di cui al presente ricorso, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3346,98 a titolo di differenze retributive, così come dettagliatamente specificato nei conteggi allegati al presente atto tanto da formarne un tutt'uno, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte;
3) in ogni caso, disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate art.
186 bis c.p.c.;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte e quindi la condanna della società al pagamento di differenze retributive per l'attività di saldatore in posizione di distacco presso la Strutture Metalliche s.r.l., con sede in Ormelle (TV) prestata dal
19.06.2023 al 19.07.2023.
La società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso va accolto ne limiti di quanto argomentato.
Il ricorrente ha esposto che non gli è mai stato consegnato il contratto di lavoro e ha prodotto l'estratto contributivo in cui risulta il nominativo dell'odierna convenuta quale datore di lavoro nel periodo 19/6/2025 – 19/7/2023 (doc 1).
È agli atti anche a comunicazione di distacco del lavoratore ( doc 2).
Il teste legale rappresentante e socio della società Strutture Testimone_1
Metalliche srl, che ha avuto rapporti con Seleziona per lavori di CP_1 carpenteria, il quale ha confermato che ha lavorato per la Parte_1 [...]
come saldatore da circa la metà del mese di giugno 2023 a circa Parte_2 metà luglio 2023; in quel periodo la Work Ricerca e Seleziona aveva mandato dei lavoratori in distacco, tra cui e aveva chiesto i documenti previsti per legge, Parte_1 quali, ad esempio Durc, contratti di lavoro e formazione sulla sicurezza;
Parte_1 lavorava dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 17.00, in una settimana saltava sicuramente un giorno a causa della pioggia o perché erano presenti altre ditte in pagina 2 di 3 cantiere;
dalle ore che venivano compilate da e Seleziona per CP_1 richiedere il pagamento risultava una media di otto ore lavorative al giorno per cinque giorni ovvero 40 ore settimanali.
Pertanto è provato che il ricorrente ha lavorato nel periodo in questione per 40 ore settimanali.
Come riconosciuto anche dal difensore non è stata raggiunta la prova quanto allo svolgimento di lavoro straordinario.
Il ricorrente ha svolto le mansioni di saldatore a fusione, corrispondente al livello D1
CCNL Metalmeccanici – Industria, 5/2/2021( doc.4 ).
Richiamati i conteggi allegati (doc 5), spettano al ricorrente € 1.608,67 per la retribuzione diretta, € 402,17 per tredicesima, € 123,74 per ferie non godute, €
80,53 per permessi retribuiti non goduti e € 96,88 per TFR, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e domanda disattesa nella causa n. 123 /2025 :
1)Condanna a pagare a gli importi Controparte_1 Parte_1 lordi di € 1.608,67 per la retribuzione diretta, € 402,17 per tredicesima, € 123,74 per ferie non godute, € 80,53 per permessi retribuiti non goduti e € 96,88 per TFR, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
2) Condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio che liquida euro 2.000,00 oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 20/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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