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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai nn. 979 e 1674 del 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Barbieri Antonio, Parte_1
presso cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Aiello, presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi))».
CONCLUSIONI: come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2024, – premesso di aver Parte_1
intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio da cui era nato un figlio, n. il 15.9.22 Per_1
chiedeva al Tribunale di disciplinare i loro rapporti ex art. 337 ter c.p.c. ss come da condizioni di cui al ricorso introduttivo.
pagina 1 di 2 Costituitosi in giudizio, il resistente deduceva di aver introdotto altro procedimento per le stesse finalità
e chiedeva la regolamentazione dei rapporti alle condizioni meglio indicate nella memoria.
Disposta la riunione dei procedimenti, nelle more del giudizio interveniva tra le parti un accordo e all'udienza del 24 febbraio 2025, preso atto delle note depositate dalle parti, la causa veniva riservata al
Collegio per decisione.
Con atto dell'8 aprile 2025 il PM esprimeva parere favorevole.
Considerato che gli accordi intervenuti di cui alla scrittura depositata in data 21 febbraio 2025 non sono contrari a norme imperative e che non sono in contrasto con gli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione e di poter quindi dichiarare esecutivi i predetti accordi, da intendersi parte integrante del presente provvedimento
Spese giudiziali da compensare, stante la natura congiunta della definizione del giudizio.
P.Q.M.
letto l'art. 337 ter cpc
-- prende atto degli accordi di cui alla scrittura depositata in data 21 febbraio 2025, da intendersi parte integrante del presente provvedimento, e li dichiara esecutivi.
--spese compensate.
Benevento, 27 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott.ssa Floriana Consolante
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai nn. 979 e 1674 del 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Barbieri Antonio, Parte_1
presso cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Aiello, presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi))».
CONCLUSIONI: come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2024, – premesso di aver Parte_1
intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio da cui era nato un figlio, n. il 15.9.22 Per_1
chiedeva al Tribunale di disciplinare i loro rapporti ex art. 337 ter c.p.c. ss come da condizioni di cui al ricorso introduttivo.
pagina 1 di 2 Costituitosi in giudizio, il resistente deduceva di aver introdotto altro procedimento per le stesse finalità
e chiedeva la regolamentazione dei rapporti alle condizioni meglio indicate nella memoria.
Disposta la riunione dei procedimenti, nelle more del giudizio interveniva tra le parti un accordo e all'udienza del 24 febbraio 2025, preso atto delle note depositate dalle parti, la causa veniva riservata al
Collegio per decisione.
Con atto dell'8 aprile 2025 il PM esprimeva parere favorevole.
Considerato che gli accordi intervenuti di cui alla scrittura depositata in data 21 febbraio 2025 non sono contrari a norme imperative e che non sono in contrasto con gli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione e di poter quindi dichiarare esecutivi i predetti accordi, da intendersi parte integrante del presente provvedimento
Spese giudiziali da compensare, stante la natura congiunta della definizione del giudizio.
P.Q.M.
letto l'art. 337 ter cpc
-- prende atto degli accordi di cui alla scrittura depositata in data 21 febbraio 2025, da intendersi parte integrante del presente provvedimento, e li dichiara esecutivi.
--spese compensate.
Benevento, 27 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott.ssa Floriana Consolante
pagina 2 di 2