Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 845/2022 R.G., vertente TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, CF Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in Palazzo Tibi II Tronco S. Parte Anna sede legale dell' , tel/fax 0964/399066, Email_1
Email_2 appellante CONTRO
, nato ad [...] il giorno 24/10/1964, C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Via Ancona I^ Trav. - OC (RC), presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Giuseppe Macrì, C.F. ), che lo rappresenta e C.F._3 difende, fax 0964/21857, pec Email_3 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 06.07.2017, , premesso di prestare Controparte_1 servizio dal 01/05/2001 presso l'AS 9 di OC ,oggi , quale infermiere Parte_1 professionale, esponeva che, con verbale di contrattazione decentrata, del 09.12.2010, l aveva riconosciuto una progressione orizzontale, a far data Parte_1 dall'01.01.2010 a tutto il personale dipendente, in ragione della quale chiedeva il riconoscimento della retribuzione secondo le relative prescrizioni in tema di voce tabellare e fasce economiche, in particolare dal 01/07/2007 al 31/12/2009 quale D2 e dal 01/01/2010 al 31/12/2011 quale D3. Affermava, altresì, che l'indennità di vacanza contrattuale, quale elemento provvisorio della retribuzione, prevista dal protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993, era finalizzata a tutelare i lavoratori nel caso di ritardo nella stipula dei rinnovi contrattuali e il protocollo individuava le decorrenze, le percentuali e gli elementi della retribuzione idonei a comporre l'indennità di vacanza contrattuale, prevedendo che dopo tre mesi di vacanza contrattuale venisse corrisposto il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi contributivi e dopo sei mesi di vacanza contrattuale il 50% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi contributivi. A tale titolo vantava somme dall' convenuta per gli anni dal 2008 al 2017. CP_2
Esponeva, ancora, che per l'esecuzione delle proprie mansioni, era obbligato ad indossare una divisa, come previsto dall'art.16 del contratto decentrato dell'ex AS di OC e le modalità esecutive di quest'operazione erano dettate dal datore di lavoro, che ne stabiliva tempo e luogo di esecuzione: l'operazione, dunque, rientrava nel lavoro effettivo, con la conseguenza che il tempo ad esse necessario doveva essere retribuito. Erano 20 i minuti di tempo necessari per la vestizione e la svestizione (10+10) e al punto 1.7 del Regolamento aziendale era indicato: “al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”, e che dunque il calcolo doveva essere effettuato nei termini di 30 minuti giornalieri. Chiedeva, quindi, ““accertare la sussistenza, in capo a parte ricorrente, dei diritti vantati per differenze retributive a titolo di 1tabellare e fasce economiche dal 01/01/2007 al 31/12/2009 quale D2 e dal 01/01/2010 al 31/12/2011 quale D3, per un importo di euro Par 379,98, 2. da gennaio 2008 al 31/05/2017, per un importo di euro 1967,92; 3. indennità divisa dal 01/07/2012 al 31/05/2017 per un importo di euro 6355,32. Il tutto per un totale complessivo di euro 8703,22 (379,98+1967,92+6355,32); - condannare l Parte_1
, in persona del Legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del
[...] ricorrente, delle differenze retributive a titolo di: 1) tabellare e fasce economiche dal 01/01/2007 al 31/12/2009 quale D2 e dal 01/01/2010 al 31/12/2011 quale D3, per un importo di euro 379,98, 2) IVC da gennaio 2008 al 31/05/2017, per un importo di euro 1967,92; 3) indennità divisa dal 01/07/2012 al 31/05/2017 per un importo di euro 6355,32 ovvero da determinarsi in via equitativa ex art. 432 c.p.c.. Il tutto per un totale complessivo di euro 8703,22 (379,98+1967,92+6355,32), come meglio qualificato nel ricorso, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, alla quale andranno aggiunti gli interessi ed/o il maggior danno da svalutazione monetaria;
- condannare l , Parte_1 in persona del Legale rappresentante pro- tempore, al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, con distrazione al procuratore antistatario”. Costituitasi, l eccepiva, quanto alla richiesta di indennità di vacanza Parte_3 contrattuale, che una volta che il lavoratore aveva percepito gli incrementi retributivi destinati a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita, non poteva più riconoscersi per lo stesso periodo l'indennità di vacanza contrattuale, posto che il rinnovo del contratto aveva avuto luogo con adeguamento retroattivo delle retribuzioni tabellari e con conseguente corresponsione degli arretrati con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente contratto, coprendo gli effetti delle dinamiche inflazionistiche nelle more intervenuti. Nel caso di specie l'azienda aveva adempiuto la sua obbligazione, come da relazione a firma del direttore G.R.U. Protocollo n. 23975 del 19.04.2018. Quanto all'indennità di divisa, la domanda era generica, non provata ed inammissibile e, in ogni caso, il regolamento aziendale sottoscritto nel 2017 non aveva efficacia retroattiva;
inoltre, il tempo indicato per la vestizione e la svestizione e la relativa retribuzione erano stati autonomamente determinati dal ricorrente, essendo invece rimessa alla volontà del datore di lavoro la disciplina delle modalità e del tempo necessari per la vestizione, nonché la possibilità di disporne o meno la relativa retribuzione. Chiedeva il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 457/2022 pubblicata il 27/05/2022, il Tribunale di OC, così provvedeva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l , in Parte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di , a titolo di voce Controparte_1 tabellare, della somma di € 611,19, comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data di 3
maturazione sino al 31/5/2017; - condanna l , in persona del l.r.p.t. Parte_1 al pagamento, in favore di , a titolo di indennità da vacanza Controparte_1 contrattuale, della somma di €2.265,22, comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al 31/5/2017; condanna l , in persona del l.r.p.t. Parte_1 al pagamento, in favore di , a titolo di indennità di divisa, della Controparte_1 somma di €9.878,35, comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al 31/5/2017; condanna l , in persona del l.r.p.t. alla refusione Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in €2.694,00 di cui €2.342,00 per compensi ed €351,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, Giuseppe Macrì. Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di consulenza tecnica Parte_1 affidata alla dott.ssa che liquida in € 600,00 come da separato Persona_1 decreto”. Affermava il Tribunale che, quanto alla quota di retribuzione determinata dalla voce tabellare, il c.t.u. aveva quantificato le somme spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive secondo le previsioni dei CCNL di comparto, per il periodo dall'01.01.2007 al 31.12.2007 per la categoria D2 e dal 01.01.2010 al 31.12.2011 per la categoria D3. L'elaborato peritale, le cui conclusioni venivano recepite, aveva accertato che il ricorrente era creditore dell' convenuta, per la voce tabellare in esame, per il periodo CP_2 dall'01.01.2007 al 31.12.2007 per la categoria D2 e dal 01.01.2010 al 31.12.2011 per la categoria D3, della somma di € 380,15, importo che, aumentato in ragione della rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati dalla data di maturazione e sino al 31/5/2017, ammontava ad € 611,19. Quanto all'indennità di vacanza contrattuale il c.t.u. aveva elaborato i dati in merito alla differenza tra quanto percepito dal gennaio 2008 al maggio 2017 e la somma stipendiale cui il ricorrente aveva diritto, ed ha concluso che la differenza, a vantaggio del lavoratore, era pari ad € 2.145,65. Tale somma, aumentata in ragione della rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati dalla data di maturazione e sino al 31/5/2017, ammontava ad € 2.265,22. Né sul punto la dettagliata ed analitica c.t.u. poteva trovare smentita nel documento depositato in atti dall'azienda convenuta a firma del direttore G.R.U. dell' Parte_1
, con la quale si dava atto che tale voce retributiva era stata mensilmente
[...] corrisposta, giacché dagli atti della consulenza era emersa non un'assenza di tale pagamento, quanto un pagamento inesatto, per difetto, che aveva appunto generato la sussistenza di tale differenza retributiva. In merito all'indennità di divisa, osservava che la questione da risolvere era se le operazioni di vestizione/svestizione fossero o meno oggetto di disciplina datoriale ed integrassero un'attività “eterodiretta”. Considerava che era stato dedotto e non contestato che l'utilizzo di una specifica divisa era prescritto in termini di obbligatorietà durante il servizio e che per motivi di igiene non era possibile indossare l'abbigliamento lavorativo a casa o comunque prima di recarsi a lavoro e fuori dai locali ospedalieri. In tal senso, l'art 16 del Contratto Decentrato dell'ex AS di OC, prescriveva che al personale durante l'orario di servizio era fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature. Tali direttive erano destinate ad incidere in maniera diretta ed immediata non solo sulle operazioni di vestizione e svestizione dei camici ma, indirettamente, anche sulla durata della prestazione lavorativa, integravano una forma di eterodirezione ed era innegabile che gli indumenti di lavoro dovessero essere necessariamente indossati all'interno dell'ospedale. Alla luce di tali circostanze ed applicando il principio secondo cui era computabile nell'orario di lavoro il tempo necessario alle operazioni di vestizione quando le stesse 4
fossero sottoposte al potere di direzione controllo del datore e, quindi, sottratte alla libera gestione del dipendente riguardo a tempo e luogo di tale attività, risultava integrata un'eterodirezione intimamente connessa alla particolare natura del servizio fornito in ambito ospedaliero, con la conseguenza che il tempo necessario ad eseguire tali operazioni doveva essere retribuito come normale orario di lavoro. Né ostava l'assenza di uno specifico regolamento aziendale, intervenuto soltanto nel corso del rapporto di lavoro. In merito alla quantificazione del tempo necessario, reputava equo il parametro di quindici minuti per la vestizione ed altrettanti per la svestizione. Quanto alla prova delle effettive giornate lavorative svolte nel periodo oggetto di giudizio, era vero che l'onere della prova gravava su chi faceva valere il diritto azionato, tuttavia, in materia di obbligazioni (contrattuali, nel caso di specie, in quanto discendenti dal contratto di lavoro), il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, poteva limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale doveva fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo. La c.t.u. aveva indicato i criteri di calcolo, detraendo dai giorni annuali di calendario i giorni di assenza dal lavoro a titolo di ferie e festività non godute ed i dati sono relativi al periodo dal 1/7/12 al 31/5/17. All'esito, aveva concluso che la somma a tale titolo spettante era pari ad € 9,329,38 e, considerati gli interessi monetari e la rivalutazione calcolati alla data del 31.5.2017, ammontava ad € 9.878,35. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3 . Il giudizio in grado di appello. Parte La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Affermava che il Tribunale aveva accolto la domanda senza indagare in concreto la posizione rivestita in azienda dal ricorrente, per come dimostrato dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado. Il consulente aveva risposto ai quesiti omettendo di indagare sulle voci economiche realmente corrisposte, anche a titolo di arretrati, in considerazione dell'unificazione delle voci di tabellare iniziale e fasce, ex art. 32 del CCNL1998/2001. Affermava che tali somme erano state fisiologicamente corrisposte posteriormente ai periodi cui si riferivano come arretrati, stante il lasso temporale intercorso fra la sottoscrizione dei contratti collettivi ed i periodi in essi regolamentati con la previsione di incrementi retributivi. Non solo, ma il Tribunale, nella consapevolezza che il ricorrente non aveva fornito la prova del diritto azionato, aveva affermato che, nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettava al datore di lavoro dimostrare la non spettanza dell'attribuzione richiesta, la natura non retributiva dell'emolumento richiesto, o l'avvenuto pagamento dello stesso. L'azienda aveva correttamente corrisposto il dovuto per l'intero periodo dedotto in giudizio, giusta produzione in atti, mai contestata dal ricorrente. Da ciò conseguiva che nulla era dovuto al dipendente, per come rilevato dallo stesso Ufficio Gestione Risorse Umane dell'Azienda. Lamentava l'erronea applicazione delle norme e regolatrici della materia: legge finanziaria 2009 – articolo 2, comma 35 alla luce delle disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 150/2009, accordo interconfederale del 15 aprile 2009 che sostituiva le regole definite del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23/7/1993, circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012. Il Tribunale, ove avesse indagato la reale portata della legge finanziaria del 2009 e del chiarimento emesso dalla Ragioneria generale dello Stato, non avrebbe potuto accogliere la domanda. Proprio la Ragioneria dello Stato aveva chiarito la reale portata della spesa sanitaria scaturente dal mancato rinnovo nella parte in cui precisava: “per il personale i cui 5
CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010 , deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006( per il biennio 2006- 2007) ed a luglio 2008 (per il biennio 2008-2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione . Così come lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009 -, richiamato dal ricorrente, precisava al punto 4. “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma”. Lamentava il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa. Seppur corretti i principi giurisprudenziali richiamati in sentenza, il Tribunale, nella consapevolezza della assenza di prova, aveva accolto la domanda, nonostante i presupposti normativi e giurisprudenziali richiedessero l'indagine circa la permanenza, oltre il normale orario di servizio, al fine della corresponsione della indennità, e circa l'eterodirezione dal datore di lavoro che ne disciplinasse tempo e il luogo di esecuzione. Ciò che era controverso e necessitava di prova, il cui onere era a carico dell'istante, era se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolgesse al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro. Tale onere probatorio non era stato assolto dal ricorrente, che aveva omesso di dimostrare ed ancor prima di allegare che l'azienda sanitaria obbligasse i dipendenti ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita. Il ricorrente, deducendo che le operazioni di vestizione svestizione richiedessero mediamente 15 minuti in entrata e 15 minuti, aveva prodotto, anche se contestato dalla azienda in quanto mai deliberato e comunque in estrema ipotesi disciplinante solo per il periodo successivo al 2016, il regolamento. Tuttavia, aveva omesso di allegare e non aveva formulato neppure richiesta di prova sulle modalità di tempo e di luogo di dette operazioni. Non aveva formulato circostanze di prova sulla collocazione del sistema di rilevazione delle presenze, sul luogo e in quale momento era avvenuta la timbratura in entrata e in uscita (o la firma sui fogli di presenza). Lamentava l'erronea valutazione dell'an e del quantum debeatur, l'insussistenza dei presupposti per la disposizione della consulenza, nullità della consulenza tecnica di ufficio, carenza dei presupposti per la condanna alle spese di c.t.u. e giudiziali. Il consulente aveva recepito acriticamente i dati fattuali e normativi richiamati dal ricorrente e non aveva indagato, in concreto, gli elementi costitutivi del diritto. La perizia era affetta da nullità insanabile e rappresentava un inutile esborso di somme per la resistente essendo stata espletata su circostanze non provate e su assenza di documentazione e per una somma superiore al petitum, € 11.105,31, a fronte dei richiesti € 7.939,83. Chiedeva la riforma della sentenza anche sul capo relativo alla condanna per spese di CTU e legali, in ragione delle contestazioni mosse.
Costituitosi, resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1 Affermava che con la domanda introdotta con il giudizio di primo grado erano state richieste le differenze retributive per tabellare iniziale per il personale avente diritto appartenente alla categoria C, anni dal 01/01/2007 al 31/12/2011, e fasce economiche categoria C3 con assegno ad personam, anni dal 01/01/2007 al 31/12/2009 e C4 dal gennaio 2010 al 31/12/2011. Parte L'inquadramento economico non era mai stato contestato dall' né nella comparsa di costituzione né all'invio della bozza di c.t.u., né nella fase successiva. Le contestazioni venivano mosse per la prima volta in appello e ciò rendeva il motivo inammissibile. 6
In ogni caso tali contestazioni erano infondate perché dalle buste paga il ricorrente risultava essere inquadrato, per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2007 nella categoria D2 e dal 01.01.2010 al 31.12.2011 nella categoria D3. Quanto al secondo motivo dell'appello, affermava di avere diritto a percepire l'IVC se non corrisposta. Il terzo motivo di appello riguardava l'indennità di divisa. Parte L' non aveva mai dedotto nulla in ordine al disposto dall'art. 16 del Contratto Decentrato dell'ex AS di OC (al personale durante l'orario di servizio è fatto l'obbligo di indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature). Non aveva contestato né i conteggi dettagliati nei quali sono indicate le giornate lavorative. L'art. 16 del Contratto Decentrato dell'ex AS di OC (al personale durante l'orario di servizio è fatto l'obbligo di indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature) chiariva senza lasciar alcun dubbio, che il dipendente aveva l'obbligo, durante l'orario di servizio, di indossare una divisa. Di conseguenza, inequivocabilmente, doveva vestirla/indossarla prima dell'orario di servizio e toglierla necessariamente dopo, per non incorrere in una chiara violazione di un preciso obbligo. Non vi era alcun margine interpretativo, solo l'onere della prova del contrario che non vi era stato, anche perché nello stesso motivo d'appello l'ASP affermava (pag 21): “Dato per acclarato l'obbligo in capo al ricorrente di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza”. Per quanto atteneva la misura oraria del tempo di vestizione/svestizione, era stato Parte richiamato il regolamento aziendale riconosciuto dalla stessa L'eterodeterminazione del tempo e dei luoghi della vestizione era stata invocata Parte dall' per la prima volta in appello (motivo nuovo) e era stata motivata nella sentenza impugnata. Parte L' non aveva mai dedotto nulla in ordine al disposto dall'art. 16 del Contratto Decentrato dell'ex AS di OC (al personale durante l'orario di servizio è fatto l'obbligo di indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature). Parte L' non aveva contestato né i conteggi dettagliati nei quali erano indicate le giornate lavorative né questa normativa in I grado ed in appello. L'eccezione, oltre ad essere Parte infondata, era stata sollevata dall' appellante per la prima volta in appello e non si accettava il contraddittorio sulla stessa. Inammissibile era l'ultimo motivo di appello, posto che nessuna eccezione era stata sollevata nel corso del giudizio di I grado, nella comparsa di costituzione, al c.t.u. o nelle successive note.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezioni di inammissibilità proposte dall'appellato, che ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, sul presupposto che trattavasi di questioni nuove. L'eccezione di inammissibilità per novità delle questioni dedotte è infondata, poiché le preclusioni invocate riguardano solo le questioni di fatto poste a base dalla domanda, ma non quelle relative all'eventuale violazione o erronea interpretazione di norme di diritto, che, in quanto costituenti mere difese, ben possono essere fatte valere con i motivi di appello. Peraltro, nell'atto di appello sono stati illustrati argomenti difensivi già dedotti in primo grado. 7
Né può ritenersi preclusa in appello la proposizione di rilievi di criticità avverso le conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado. Invero, “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”. (Cass. civ. sez. un., 21/02/2022, n. 5624). A tacere della circostanza che nelle allegazioni in atti si rinviene la risposta offerta dal Parte c.t.u. in data 08.07.2021 alle osservazioni dell' che, quindi, aveva contestato le risultanze della c.t.u., il principio di diritto ora richiamato impedisce di poter configurare preclusione alcuna ed impone il rigetto dell'eccezione di inammissibilità per l'infondatamente asserita novità delle contestazioni mosse avverso l'elaborato peritale. Altra e differente questione, che concerne il merito della controversia, è la correttezza delle conclusioni cui è addivenuto il c.t.u., in ragione alla sussistenza o meno dei presupposti del diritto invocato, posto che tale accertamento non compete al perito, cui era stato demandato solo l'espletamento di operazioni contabili. Proprio per questo motivo si rivelano infondate le ulteriori censure, formulate nell'ultimo motivo di appello, laddove è stata affermata l'insussistenza dei presupposti per l'espletamento di c.t.u. e la nullità della stessa, per avere il consulente recepito i dati fattuali e normativi richiamati dal ricorrente e non aver indagato sugli elementi costitutivi del diritto, con la conseguenza che essa era affetta da nullità insanabile. Nessun vizio che determini la nullità insanabile della consulenza tecnica d'ufficio è stato rappresentato e tale non è l'asserita insussistenza dei presupposti per disporre l'accertamento peritale, ritenuto, invece, necessario per la verifica, sotto il profilo contabile, del quantum debeatur, spettando, si ribadisce, al giudice verificare la sussistenza dell'an debeatur, sotto il profilo della ricorrenza degli elementi costitutivi del diritto vantato.
Parte 5. Con il primo motivo, l ha lamentato l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali e il mancato assolvimento dell'onere probatorio quanto alla domanda tabellare e fasce e l'errata applicazione del contratto quanto al tabellare ed alle fasce. Ha affermato che il c.t.u. aveva errato, poiché avrebbe dovuto detrarre gli importi a tale Parte titolo già corrisposti dall' importi fisiologicamente corrisposti in epoca successiva come arretrati. Orbene, dall'esame dell'elaborato peritale, risulta che il c.t.u. ha operato i conteggi di quanto spettante a titolo di differenze retributive previste dall'art. 6 CCNL per il periodo dall'01.01.2007 al 31.12.2007 per la categoria D2 e dal 01.01.2010 al 31.12.2011 per la categoria D3. L'importo complessivamente quantificato risulta essere così determinato: Posizione economica D2 dal 01.01.2007 al 31.01.2007: € 21.584,56: 12 = 1.798,71 1.798,71 X 13 = 23.383,27; Posizione economica D2 dal 01.02.2007 al 31.12.2007: € 22.753,24: 12 = 1.896,10 1.896,10 X 13 = 24.649,34; Posizione economica D3 dal 01.01.2008 al 31.12.2008: € 22.864,12: 12 = 1.905,34 1.905,34 X 13 = 24.769,46; 8
Posizione economica D3 dal 01.01.2009 al 31.12.2009: € 23.640,76: 12= 1.970,06
1.970,06 X 13= 25.610,82; Posizione economica D3 dal 01.01.2010 al 31.12.2011 € 24.372,79: 12= 2.031,07
2.031,07 X 13= 26.403,88. Ha, quindi, calcolato la differenza retributiva di € 611,19, comprensiva di rivalutazione ed interessi, fra quanto spettante e quanto invece, risultante dal riepilogo dei cedolini allegati al fascicolo di causa. Non appare, quindi, sussistente l'errore metodologico asserito dall'appellante, posto Parte che il metodo assunto dal c.t.u. corrisponde a quello dedotto dall' : detrarre dal calcolato gli importi percepiti a titolo di stipendio tabellare e di valore di fascia desumibili o dalle buste paga ovvero quelli dedotti specificatamente dall'Asp documentati e non contestati ovvero, come nel caso in esame, desumibili dai prospetti riassuntivi delle retribuzioni prodotti sin dal primo grado dalla parte ricorrente”. Parte Va ulteriormente posto in rilievo che - in risposta alle osservazioni dell' che allegando, con riferimento alla posizione dell'odierno appellato, documentazione aveva sostenuto che nulla spettava a tale dipendente - il c.t.u. “ha accertato che la documentazione inviata dall'avv. Lombardo è già inclusa nel fascicolo di causa e quindi è stata già compiutamente esaminata. … Sulla scorta della documentazione in possesso, presente nel fascicolo di causa e quella “integrativa” pervenuta tramite pec, trasmessa dal legale Parte dell' si può certamente concludere che le determinazioni riportate nella bozza peritale sono pienamente confermate”. Se si esaminano le tabelle riportate a pagg. 12 - 14 dell'elaborato peritale, si riscontra che per gli anni 2008, 2009 e 2011 il c.t.u. ha accertato un'eccedenza, rispetto al dovuto, corrisposta dall'Azienda riportata quale voce negativa per il lavoratore: - 71,58 e -71,56 anno 2008; - 5,64 anno 2019; - 62,17 anno 2011. Il che dimostra ulteriormente come il c.t.u. abbia considerato le somme corrisposte Parte dall' e non è dato riscontrare che il c.t.u. abbia omesso la disamina di tutti o di alcuni dei documenti prodotti. Ciò posto, in merito all'affermazione, secondo cui le differenze calcolate costituivano somme fisiologicamente corrisposte posteriormente ai periodi cui si riferiscono e come arretrati, necessita porre in rilievo che ove le somme calcolate dal c.t.u. fossero state Parte corrisposte dall' a titolo di arretrati (evidentemente in misura ulteriore rispetto a quelle già considerate dal perito), sarebbe stato onere dell'appellante indicare specificamente quali somme, risultanti dalle buste paga, fossero state corrisposte a titolo di arretrati ed in quale data e non fossero state considerate dal c.t.u. Tale precipuo onere di specificità nella formulazione del motivo di appello non è stato assolto, essendo stata la doglianza limitata all'affermazione prima esaminata. Non è, pertanto, confermato dalle risultanze documentali, né lo ha compiutamente allegato l'appellante, su cui gravava il relativo onere, che l'azienda avesse “correttamente corrisposto il dovuto per l'intero periodo dedotto in giudizio, giusta produzione in atti, mai contestata dal ricorrente, per come rilevato dallo stesso ufficio gestione risorse umane della azienda”. Parte Su tale ultimo punto va rilevato che l sin dal momento della costituzione nel giudizio di primo grado, ha allegato un'unica relazione del Servizio Risorse Umane prot. 23975 del 19.04.2018, da cui risulta: “… si evidenzia che da verifiche effettuate dal settore competente, risulta che al personale ricorrente è stato corrisposto mensilmente dall'anno 2011 a tutt'oggi la quota di indennità di vacanza contrattuale spettante”. La nota si riferisce all'indennità di vacanza, ma non alle differenze retributive a titolo di tabellare e fasce economiche. 9
Parte 6. Con il secondo motivo l ha impugnato la sentenza, affermando l'errata applicazione degli istituti richiamati: legge finanziaria 2009 – articolo 2, comma 35 alla luce delle disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 150/2009, accordo interconfederale del 15 aprile 2009 che sostituiva le regole definite del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23/7/1993, circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012. La Ragioneria dello Stato, a chiarimento della reale portata: “per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006-
2007) ed a luglio 2008 (per il biennio 2008- 2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione. Così come lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009 -, richiamato dal ricorrente, precisa e al punto 4. “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma” Con riferimento a questo motivo, la decisione viene redatta richiamando ex art 118 disp att c.p.c., nelle parti di interesse, la sentenza emessa da questa Corte (RG 172/22), trattandosi di analoga questione in fatto e in diritto. Il motivo di appello è fondato. Va osservato che la domanda è stata fondata sul presupposto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008-2009 debba sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ad altri periodi di vacanza. Tanto si desume, per tabulas, dalle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale, recepite in sentenza, secondo cui il c.t.u. ha sommato, da aprile 2010 a maggio 2017, l'IVC
2008/2009 e l'IVC 2010, giungendo così a quantificare la somma ritenuta complessivamente dovuta a titolo di IVC, ovviamente maggiore di quella già corrisposta. Tale assunto non è corretto, posto che, l'operatività dell'istituto presuppone la
“vacanza” ossia la cessazione degli effetti della precedente contrattazione che ha rinegoziato le condizioni economiche in difetto del rinnovo, non può in alcun modo consentirsi che, nella vigenza delle nuove misure della retribuzione delineate dalla contrattazione sottoscritta il 31 luglio 2009 possano continuare ad essere corrisposte, in aggiunta anche le indennità di vacanza contrattuali che erano state corrisposte in precedenza.
È pure evidente che tale elemento, in quanto essenzialmente provvisorio, è destinato ad essere sostituito, con le decorrenze definite nella contrattazione, dal nuovo trattamento economico, che lo ingloba e lo supera e che si presume tenga conto, nel definire nel consenso delle parti sociali i nuovi trattamenti economici vigenti da una certa data, del calo del potere di acquisto della moneta, ove lo stesso sia sussistente. Sicché un'indennità di vacanza contrattuale che trae titolo dalle precedenti tornate contrattuali non può coesistere con il nuovo trattamento economico definito dal CCNL, atteso che la sua stessa funzione è venuta meno con le nuove misure concordate delle retribuzioni. Infatti, “Da quanto precede, si evince, pertanto, che l'indennità di cui si tratta costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n. 8444/2016, cit.; cfr., altresì, Cass. n. 8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo, l'indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del 10
contratto aveva già coperto, attraverso l'erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche intervenuti nelle more”. (Cass n.23145/2016, n.23144/2016). L'assunto dell' appellante sul punto è, dunque, corretto. Parte_3
Il punto 3 dell'articolo 76 del CCNL 2026/2018 ha previsto che a decorrere dal 01.05.2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell'allegata tabella C., richiama quanto affermato nella circolare della Ragioneria dello Stato, che avrebbe stabilito quale fosse
“l'IVC S con decorrenza 2010. Come già chiarito in diverse controversie analoghe esaminate da questa Corte, l'interpretazione della circolare della Ragioneria dello Stato, che, non è vincolante per il giudice, è, nel senso proposto dalla parte appellata, del tutto collidente con le previsioni rinvenibili nei contratti collettivi (che nella materia del pubblico impiego sono gli unici a potere, alla stregua del TUPI, definire i trattamenti economici fondamentali ed accessori) con i limiti di bilancio definiti dalla finanziaria del 2009 ( che impone che la misura di tale indennità debba restare cristallizzata a quella definita del 2010) e, per giunta, foriera di responsabilità erariale per le amministrazioni che dispongano spese al di fuori di tali limiti appena citati entrambi imperativi. Del resto, il principio del riassorbimento dell'indennità di vacanza nelle nuove misure dei trattamenti economici rinegoziati è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte. La domanda di indennità di vacanza contrattuale è, pertanto, infondata e va, sul punto, riformata la sentenza.
Parte 7. Con il terzo motivo l ha lamentato il mancato assolvimento dell'onere probatorio in relazione alla domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di divisa. Ha affermato che, seppur corretti i principi giurisprudenziali richiamati in sentenza, il Tribunale aveva accolto la domanda, nonostante i presupposti normativi e giurisprudenziali richiedessero l'indagine circa la permanenza, oltre il normale orario di servizio e che tale operazione risultasse eterodiretta dal datore di lavoro, che ne disciplinava tempo e il luogo di esecuzione. Dato per acclarato l'obbligo in capo al ricorrente di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, ciò che era controverso e necessitava di prova, il cui onere era posto a carico dell'istante, era se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolgesse al di fuori del tempo di lavoro retribuito. Tale onere probatorio non era stato assolto dal ricorrente, che aveva omesso di dimostrare ed ancor prima di allegare che l'azienda sanitaria avesse obbligato i dipendenti ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita. Il ricorrente aveva prodotto, anche se contestato dalla azienda in quanto mai deliberato e comunque in estrema ipotesi disciplinante solo per il periodo successivo al 2016, il regolamento. Tuttavia, aveva omesso di allegare e non aveva formulato neppure richiesta di prova sul punto le modalità di tempo e di luogo di dette operazioni. Non aveva formulato circostanze di prova sulla collocazione del sistema di rilevazione delle presenze, sul luogo e in quale momento era avvenuta la timbratura in entrata e in uscita (o la firma sui fogli di presenza). Il motivo di appello è fondato.
7.1. La liquidabilità del tempo di vestizione e svestizione va ricondotta alla retribuzione dell'orario di lavoro e trova il suo fondamento già nell'art. 3 del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692 secondo cui: "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa". 11
L'art. 1, comma 2, lett. a del D. Lgs. n. 66/2003, nell'offrire la definizione di orario di lavoro, dispone: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per :a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. L'art. 27 comma 3 del CCNL del comparto sanità del 2001 prevede: “
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D. Lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” Assumono rilevanza in subiecta materia due provvedimenti normativi eurounitari (le Direttive nn. 93/104/CE e 2000/34/CE), cui è stata data attuazione con il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 che, all'art. 1, c. 2, dispone che: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni: b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3; … f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”. Con riguardo a particolari categorie di lavoratori, sono emersi, negli anni, alcuni profili criticità. In particolare, già nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del citato corpo normativo, si è posta la questione se la necessità di indossare gli indumenti necessari ed indispensabili ai fini dello svolgimento della prestazione professionale, laddove implicasse l'utilizzo di un tempo ulteriore rispetto a quello già previsto dal contratto, rientrasse nell'ordinaria diligenza del lavoratore o se, invece, ex art. 1, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 66/2003, questo dovesse essere considerato tempo lavorato e, quindi, oggetto di retribuzione. Uno dei primi approdi giurisprudenziali, in merito al tempo di vestizione, ha affermato che: “se tale operazione è diretta dal datore di lavoro (che ne disciplina, ad esempio, il luogo di esecuzione, rientra nel concetto di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo necessario deve essere retribuito” (Cass. 15734/2003). Laddove, dunque, l'attività di vestizione e svestizione fosse imposta dal datore di lavoro, il maggior tempo impiegato dal lavoratore doveva essere retribuito. Si profilava, quindi, un nucleo primario di indici indicatori della c.d. “eterodirezione datoriale” consistente nell'obbligo, imposto dal datore di lavoro, indossare gli indumenti di lavoro (divisa e simili) e nella messa a disposizione, da parte del medesimo datore, di luoghi idonei allo svolgimento di tale attività e nella fornitura di tali indumenti da parte del datore al lavoratore. Sussistendo tale obbligo imposto dal datore di lavoro, il tempo necessario doveva essere economicamente liquidato al lavoratore sotto forma di retribuzione aggiuntiva;
diversamente dagli altri casi in cui, trattandosi di una attività attinente alla diligenza preparatoria rispetto allo svolgimento della prestazione professionale, non andava remunerata Tale orientamento, secondo il quale, ai fini della retribuzione era necessaria una
“eterodirezione espressa” è risultato prevalente almeno fino all'anno 2014: “Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale 12
del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (Cass. n. 9215 del 07/06/2012 richiamata da Cass. 692/2014). Nelle successive pronunce del giudice di legittimità è via via emerso il concetto di
“eterodirezione implicita”, essendosi ritenuto che, in talune ipotesi, l'obbligo datoriale imposto al lavoratore possa desumersi in via implicita ed indiretta o dalla natura dell'attività professionale svolta o, in alcuni casi, dalla natura stessa degli indumenti da lavoro. In particolare: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa
o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. 7738/2018 richiamata da Cass. n. 12935/2018). Nell'ambito di tale “eterodirezione implicita”, con particolare riguardo alla figura dell'operatore sanitario ospedaliero, è stato osservato che: “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono CP_2 ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
- per il lavoro all'interno CP_2 delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. 17635/2019 che richiama Cass. 11 febbraio 2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799). Deve ritenersi, dunque, che, in ambito sanitario, data la peculiare natura dell'attività posta a presidio del diritto alla salute, la distinzione tra “eterodirezione implicita” ed
“esplicita” si assottiglia, poiché l'obbligo di indossare la divisa, e quindi la necessità di fruire di un tempo ulteriore all'inizio ed alla fine dello svolgimento dell'attività lavorativa, derivi da superiori esigenze di tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica, tanto da ritenersi comunque implicitamente autorizzata/imposta dal datore di lavoro. Sotto tale profilo, ha osservato la Corte di Cassazione: “in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. Cass. Civ. sez. lav., 11/02/2019, n. 3901). Tali decisioni sono in perfetta coerenza con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui: “il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno” (sentenza Dellas e a., C-14/04, p. 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, p. 28, e Grigore, C258/10, p. 63). Non può, pertanto, essere revocato in dubbio che il tempo che il lavoratore impiega per indossare e svestire gli indumenti di lavoro debba essere retribuito e il fondamento di tale diritto si rinviene nella legge e, ove presente, nella contrattazione collettiva di categoria che può fornire prescrizioni maggiormente dettagliate sulla questione. Nel settore sanitario e con particolare riguardo alla figura dell'infermiere professionale, i menzionati principi si atteggiano in maniera peculiare: l'atto di direzione datoriale in ragione del quale si legittima la retribuzione del tempo ulteriore impiegato dal lavoratore, è da 13
ritenersi implicito o, comunque, coincidente con le superiori esigenze di tutela della salute e della incolumità pubblica, sia con riguardo all'assistenza dei degenti, sia con riguardo alla salute dell'operatore sanitario anche a prescindere da eventuali disposizioni della contrattazione collettiva: “Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione” (Cassazione civile sez. lav., 08/07/2024, n.18612). Deve, pertanto, addivenirsi alla conclusione che l'attività di vestizione/svestizione e, quindi la necessità di fruire di un precipuo tempo all'inizio ed alla fine dello svolgimento dell'attività lavorativa, derivi da superiori esigenze di tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica, tanto da ritenersi comunque implicitamente autorizzata/imposta dal datore di lavoro, ed il tempo all'uopo necessario rientra nell'orario di lavoro, da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno e ciò sia avvenuto per disposizione datoriale.
Parte 7.2. Il motivo con cui l ha impugnato la sentenza, lamentando che non vi era prova dei giorni di effettiva presenza per il periodo dedotto;
non vi era prova dell'esubero del debito orario;
non era stata fornita la prova che l'azienda avesse imposto di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita proprio per la vestizione e svestizione della divisa, è fondato, poiché il tema controverso non è costituito dalla astratta remunerabilità del tempo destinato alle vestizione/svestizione, bensì all'effettiva sussistenza, nel caso concreto, degli elementi costitutivi della domanda e sussiste sul punto un'iniziale carenza di allegazione e di prova. Ai fini in esame, dovendosi accertare in concreto la ricorrenza dei presupposti per la remunerazione aggiuntiva nulla apporta la previsione contenuta nell'art. 27 del citato CCNL di categoria (prima richiamato ai soli fini della ricostruzione generale dell'istituto) e nel Regolamento Aziendale, non essendo, infatti, in discussione l'astratta spettanza del diritto. Non solo non è stato dedotto e provato che il tempo per lo svolgimento delle attività propedeutiche e successive alla prestazione lavorativa fosse stato speso al di fuori del monte ore lavorato - giacché in caso contrario l'attività sarebbe già remunerata – ma non è stato neanche allegato che ciò fosse avvenuto per espressa disposizione datoriale. Quanto agli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte richiedente, già questa Corte (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sent. n. 192/2024) ha affermato che è “onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita
o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente. Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato. Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva. 14
Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il " fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi."( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023). In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma non è stato neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non a una scelta elettiva del lavoratore”. I principi affermati nella sentenza emessa da questa Corte vanno applicati alla presente fattispecie, anche perché confermati dall'insegnamento della Suprema Corte, Cass. civ. sez. lav., 18/02/2025, n. 4249, che, in motivazione, ha evidenziato: “… per costante giurisprudenza, in caso di richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro
- di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata). È stato ritenuto, infatti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015). Tanto ritenuto, il tema dedotto in giudizio e che è realmente controverso è costituito, non dall'obbligo di indossare la divisa, ricondotto alla nozione di eterodirezione implicita in quanto insito nella natura stessa dell'attività sanitaria che deve presidiare le superiori esigenze di igiene e salute, bensì dai tempi in cui tale l'obbligo è stato adempiuto. Tale tempistica non è insita nelle superiori esigenze di igiene, essendo ad esse meramente consequenziale e rispondendo all'interesse aziendale ed alla relativa organizzazione, tale che non può ritenersi ricompresa nell'eterodirezione implicita.
7.3. Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisare - a Parte fronte di esplicita contestazione da parte dell' - la fonte di tale dovere e senza allegare alcun indice sintomatico (possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende), dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavoro di indossare e dismettere la divisa rispettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per esser più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge. Tale principio di diritto è quello già applicato da questa Corte nel citato precedente, sent. n. 192/2024, laddove, lo si è riportato, è stato ritenuto che grava sul lavoratore l'onere di allegare a provare “anche il fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.""( v. in tal senso da ultimo Cass. 15
34550/2023). In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro”. Né potrebbe argomentarsi che l'avvicendamento del personale nei turni implicasse necessariamente lo sforamento dall'orario - pena la possibile commissione di reati quali l'interruzione di pubblico servizio o l'abbandono di persone incapaci - posto che, e tanto si afferma sempre in via argomentativa, l'avvicendamento sarebbe potuto avvenire ove tali operazioni fossero state consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentisse di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili. In esito alle considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, vanno rigettate le domande proposte da di corresponsione dell'indennità Controparte_1 di vacanza contrattuale e dell'indennità divisa. La parziale riforma dell'impugnata sentenza, con esito reciprocamente soccombente determina a disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di primo grado e delle spese di questo grado di giudizio. In applicazione del principio della reciproca soccombenza, le spese della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, come già liquidate dal giudice a quo, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, disponendo gli eventuali conguagli in favore della parte che ne abbia anticipato l'importo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 457/2022 emessa dal Controparte_1 Tribunale di OC, pubblicata il 27/05/2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da di corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale e Controparte_1 dell'indennità divisa.
2. Conferma l'impugnata sentenza nelle restanti statuizioni.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
4. Pone, in via definitiva, le spese di c.t.u, come già liquidate dal Tribunale, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, disponendo gli eventuali conguagli in favore della parte che ne abbia anticipato l'importo. Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti