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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5819/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni;
T R A
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Marone ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via Luca Giordano n. 15.;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., rappresentati e Controparte_3 CP_4 difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliati come in Napoli, via Diaz n. 11; RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO ex artt. 1218 e 1223 cod. civ. al risarcimento di tutti i danni patititi e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, derivati dalla ritardata assunzione nel profilo di dirigente scolastico in scorrimento della graduatoria definitiva del concorso indetto con d.D.G. 13 luglio
2011, come rettificata con decreto direttoriale dell' , Controparte_3 prot. n. 12263 del 1° aprile 2021, rispetto all'effettiva maturazione del diritto all'assunzione (a.s.
2015/2016); PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a risarcire tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo ritardo nell'assunzione nel profilo dirigenziale, da quantificarsi: 1) nelle differenze retributive non percepite come dirigente scolastico secondo la disciplina pattizia vigente rispetto al precedente profilo di inquadramento, come docente di Scuola Secondaria di I grado, fascia stipendiale 15-21, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, determinate nell'importo pari ad
€ 226.065,84 (duececentoventiseimilasessantacinque/84), oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di quella maggiore o minor somma che si terrà di giustizia;
2) ovvero, in subordine, nel diverso importo che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia sulla scorta di una valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., tenuto conto delle condizioni economiche e lavorative oggettivamente deteriori rispetto alla superiore qualifica dirigenziale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ, ANNULLARE E/O COMUNQUE
DISAPPLICARE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) il decreto direttoriale dell'
[...]
, prot. n. 36503 del 29 settembre 2021, con il quale, a seguito Controparte_5 dell'immissione in ruolo nel profilo dirigenziale nell'a.s. 2021/2022, veniva disposta la retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2015 mantenendo ferma la decorrenza economica dall'effettiva presa di servizio, laddove non garantisce il pieno ripristino della sfera giuridica violata in conseguenza del ritardo nell'assunzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario avv. Guido Marone, come in procura.
PER PARTE RESISTENTE: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per affermarsi la giurisdizione del Giudice amministrativo;
Nel merito, rigettare la domanda in quanto improcedibile, inammissibile, infondata e, comunque, non provata;
Le spese seguono la soccombenza anche a vantaggio dello Stato.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.11.2022, la ricorrente in epigrafe riferiva: - di aver partecipato al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con d.D.G. 13 luglio 2011 e di essere stata ammessa con riserva a svolgere le prove concorsuali, poi superate;
- che, in particolare, l'accesso alle prove era avvenuto in esecuzione di una misura cautelare concessa dal Giudice Amministrativo nel giudizio proposto avverso l'esito illegittimo del test preselettivo;
- che, nonostante il superamento delle prove concorsuali, l'Amministrazione scolastica non l'aveva inserita nella graduatoria definitiva;
- che, pertanto, aveva adito nuovamente il Giudice Amministrativo che, sia in I grado (TAR
Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 9125 del 31 luglio 2017) che in sede di gravame (Cons. Stato, Sez. VI,
n. 6183 del 13 ottobre 2020), seppur con diversa motivazione, aveva stigmatizzato come illegittimo l'operato del convenuto, con conseguente consolidamento della propria idoneità CP_1 legittimante l'immissione in ruolo mediante scorrimento della graduatoria concorsuale;
- che, in particolare, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6183 del 13 ottobre 2020) aveva ritenuto che la trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria ad esaurimento, disposta dall'art. 17 co. 1 bis del d.l. 12 settembre 2013 n. 104 (conv. con L. 8 novembre 2013 n.
128), avesse determinato la sopravvenuta irrilevanza del test preselettivo e, quindi, del giudizio negativo dalla stessa riportato;
- che, in esecuzione del giudicato amministrativo, l' Controparte_3
con decreto direttoriale prot. n. 12263 del 01.04.2021, aveva rettificato la graduatoria
[...] concorsuale di merito con inserimento “a pettine” degli aventi diritto e, per l'effetto, veniva collocata alla posizione n. 169 bis, con il punteggio complessivo pari a pt. 75 per le prove sostenute e titoli dichiarati;
- che, in ragione di tale collocazione in graduatoria, aveva maturato certamente il diritto all'immissione nei ruoli dirigenziali sin dall'a.s. 2015/2016 ove tempestivamente inserita, considerando che “la trasformazione della graduatoria concorsuale aveva determinato l'insorgenza nella sfera giuridico-soggettiva della ricorrente del diritto all'assunzione sui posti ogni anno previsti nel contingente di nomina nella Regione Campania, oltre quindi i posti originalmente messi a concorso (224)”;
- che, con decreto direttoriale prot. n. 29689 del 02.08.2021, l' Controparte_3 aveva pubblicato l'elenco dei n. 9 candidati idonei e/o vincitori – tra i quali era
[...] ricompreso il suo nominativo – ai quali sarebbero stati conferiti incarichi dirigenziali in scorrimento della graduatoria definitiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto nel 2011, così come rettificata con l'inserimento anche degli aventi diritto in esecuzione della decisione del
Consiglio di Stato n. 6183/2020;
- che, pertanto, a conclusione delle operazioni di immissione in ruolo, quindi, con decreti direttoriali prot. nn. 31264 e 31265 del 19 agosto 2021, l' aveva assunto n. 9 candidati idonei CP_6
e/o vincitori del concorso del 2011 quali dirigenti scolastici a decorrere dal 1° settembre 2021, conseguendo così l'incarico dirigenziale agognato;
- che, infine, con decreto direttoriale prot. n. 36503 del 29.09.2021, l'Amministrazione resistente aveva provveduto a retrodatare, solo sotto il profilo giuridico, il rapporto di lavoro al 1° settembre
2015, ossia all'anno scolastico nel quale aveva effettivamente maturato il diritto all'assunzione in scorrimento della graduatoria concorsuale, tenuto conto del fabbisogno autorizzato e dell'utile collocazione.
Deduceva che, per effetto della colpevole tardiva immissione nel ruolo dirigenziale, aveva patito un pregiudizio di carattere economico e non – specie di perdita di chance di sviluppo e arricchimento professionale per svolgimento di mansioni superiori – di cui chiedeva il ristoro e quantificava in € 226.065,84, pari alle differenze tra il trattamento retributivo potenzialmente dovuto come dirigente scolastico alla luce della disciplina pattizia vigente in detto periodo e quello effettivamente percepito come docente di ruolo, oltre interessi e rivalutazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione;
nel merito, sosteneva che la mancata esclusione della ricorrente dalla graduatoria concorsuale era dovuto ad errore scusabile in ragione del fatto che Consiglio di Stato aveva applicato “alla graduatoria concorsuale de qua il principio dell'assorbimento, in considerazione della intervenuta trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria ad esaurimento trasformazione già ampiamente attuata dal Legislatore all'epoca del pronunciamento del Giudice di prima istanza”. Eccepiva, infine, la prescrizione del credito.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto. CP_1
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, chiarito come le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla tardività dell'assunzione a seguito di aggiudicazione di un concorso pubblico sono da considerarsi attinenti al rapporto di pubblico impiego, e non questioni afferenti all'illegittimità della procedura concorsuale, giacché, la lesione del diritto azionato in giudizio si è consumata solo al momento della conclusione del contratto di lavoro che ha limitato la decorrenza degli effetti economici rispetto a quelli giuridica (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 4 aprile
2017, n. 8687).
Va, pertanto, affermata la giurisdizione ordinaria, in funzione di Giudice del Lavoro.
3. Venendo al merito della domanda di risarcimento danni derivanti da (colpevole) tardiva assunzione della ricorrente nei ruoli della dirigenza scolastica, va rammentato, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori» (Cass. civ., sez. lav., 04/08/2020 n.16665).
Con specifico riguardo al settore scuola, è stato coerentemente affermato che “la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta tardivamente, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimo operato della P.A., può essere disposta dal giudice con retrodatazione giuridica dell'assunzione, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno;
quest'ultimo non si identifica, infatti, nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l'allegazione e la prova dell'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, qualificata come illecita.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14/06/2017 n. 14772).
Il medesimo principio risulta altresì consolidato in seno alla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo Cons. di Stato sez. II, 04/08/2022, n. 6832).
In tema di oneri di allegazione e prova, è stato, poi, affermato che “in caso di mancata assunzione per comportamento addebitabile alla p.a. (premessa, nello specifico, non chiaramente esplicitata) il lavoratore può dimostrare l'entità del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito anche mediante il ricorso a presunzioni, attraverso le quali, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si possa coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, a seguito di un giudizio di probabilità, basato sull' "id quod plerumque accidit", in virtù della regola dell'inferenza probabilistica, che tenga conto di indizi gravi, precisi e concordanti. Si veda, sul punto, Cass. n. 1492 del 22 gennaio 2018 che ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto provato per presunzioni il lucro cessante, costituito dalle retribuzioni non percepite, liquidato al netto dell'"aliunde perceptum", derivante dal compimento di altra attività lavorativa. Si veda anche Cass. n. 7858 del 26 marzo 2008 secondo cui il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa. È stato, inoltre, precisato, sotto il profilo del riparto dell'onere ex art. 2697 cod. civ. (v. Cass. n.
22294 del 25 luglio 2023; Cass. n. 1665 del 4 agosto 2020), che l'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva (ed a maggior ragione omessa) attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni (elementi di prova del danno da ritardata assunzione).
Sempre quanto al profilo dell'allegazione dei danni è stato ulteriormente chiarito (Cass. n.
28380 del 5 novembre 2024) che non deve ravvisarsi in capo al lavoratore che agisca per il risarcimento l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto, e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni, e ciò in quanto "la vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l'effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 cod. civ. e non quello dell'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni" (v. Cass. n.
22294/2023 cit.) e ciò in quanto l'inoccupazione o l'occupazione a condizioni deteriori costituiscono elementi di prova del danno da ritardata assunzione, ferma la già vista necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una "pista probatoria", venga ad esercitare i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito” (Cass. civ., sez. lav., 27/06/2025, n.17367).
4. Ciò posto, occorre ripercorrere la vicenda che ha portato alla (tardiva) assunzione della ricorrente, assolutamente pacifica tra le parti, e ricostruita sulla scorta delle pronunce del
Giudice Amministrativo allegate al ricorso.
Parte ricorrente partecipava al concorso per il reclutamento su base regionale dei dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 13 luglio 2011, senza tuttavia superare le prove selettive previste dal bando di concorso.
Pertanto, con ricorso proposto dinanzi al TAR congiuntamente ad altri candidati nelle CP_3 medesime condizioni, contestava la legittimità della prova preselettiva, chiedendo l'adozione di misure cautelari monocratiche urgenti, stante l'imminente svolgimento delle già prove scritte.
Dopo aver adottato decreto presidenziale n. 1951 del 13 dicembre 2011, con cui tutti i ricorrenti ottenevano l'ammissione con riserva alle successive prove e fasi della procedura selettiva, il TAR
Campania, con ordinanza 27 gennaio 2012 n. 1019, si limitava a dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio.
Riassunto il ricorso innanzi a quest'ultimo Tribunale Amministrativo, veniva nuovamente formulata istanza cautelare, nel presupposto della perdita di efficacia del decreto monocratico, istanza che era respinta (in due occasioni, con ordinanze 18 maggio 2012 n. 1774 e 24 novembre
2014 n. 5943).
Espletate le prove del concorso, l'Amministrazione procedente, che aveva ammesso i ricorrenti a partecipare alle prove scritte in ottemperanza al decreto cautelare del TAR Campania, ma in via sostanzialmente autonoma quanto alle prove orali, non includeva gli stessi nella graduatoria definitiva del concorso, in quanto le decisioni a loro sfavorevoli sulla ammissione al concorso non erano state sospese dal TAR.
Infatti, l'efficacia del decreto monocratico inizialmente concesso non era stata confermata dal
Collegio nella successiva camera di consiglio.
Avverso tale graduatoria definitiva i ricorrenti presentavano ricorso recante motivi aggiunti presso il TAR Lazio il quale, con sentenza 31 luglio 2017 n. 9125, respingeva il ricorso principale ritenendo pienamente legittime le prove preselettive del concorso in parola, come già affermato in una fattispecie del tutto analoga (sentenza TAR Lazio, sez. III bis, n. 915/2017); inoltre, affermava che “le censure dedotte devono essere ogni caso, ritenute improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l'eventuale accoglimento delle doglianze non potrebbe che comportare l'annullamento dell'intera fase preselettiva per tutti i candidati, ivi compresi gli odierni ricorrenti ai quali malgrado il mancato superamento di tali prove l'amministrazione ha consentito di partecipare alle successive fasi concorsuali”.
Invero, in accoglimento dei motivi aggiunti, sosteneva che “la prosecuzione dell'iter concorsuale dei canditati malgrado non avessero superato le prove preselettive, è conseguita all'autonoma determinazione dell'amministrazione di ammettere i ricorrenti a sostenere la prova orale, non impugnata da alcun controinteressato né mai revocata dall'amministrazione, i cui effetti devono ritenersi ormai inoppugnabili” puntualizzando che “la condotta dell'amministrazione - consistita nel consentire ai ricorrenti la partecipazione alle prove concorsuali scritte e orali pur a fronte dei provvedimenti cautelari negativi del TAR Lazio (e, in particolare, di quanto sancito nell'ordinanza n. 5943 del 24.11.2014, a fronte della sentenza n. 7414/2013) – sia stata estremamente significativa della volontà della stessa di consentire, comunque, ai candidati la partecipazione all'iter concorsuale malgrado il mancato superamento delle prove preselettive”.
In conseguenza, veniva annullata la graduatoria definitiva nella parte in cui non contemplava i ricorrenti, tra cui la , che avevano superato le prove scritte e orali. Pt_1
Nelle more, entrava in vigore l'art. 17, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella L. 8 novembre 2013, n. 128, secondo il quale “le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del
[...]
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4§ serie speciale, Controparte_7
n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”.
Parallelamente, veniva proposto appello avverso la predetta sentenza del TAR Lazio, la cui decisione, sia pure con diversi motivi, veniva confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 13 ottobre 2020, n. 6183, ritenendo decisiva la sopravvenuta trasformazione della graduatoria del concorso oggetto di contenzioso in graduatoria ad esaurimento, per effetto dell'art. 17, comma 1 bis, cit..
Secondo il giudice d'appello, la menzionata trasformazione in graduatoria ad esaurimento ha stravolto giuridicamente e sostanzialmente la ratio concorsuale che aveva caratterizzato la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi, divenendo una procedura idoneativa nella quale la risorsa da "scarsa" è divenuta "disponibile" per tutti quei candidati che avevano dimostrato (posto che le prove erano state già espletate al momento dell'entrata in vigore della norma) di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato le prove scritte e orali.
In conclusione, il Consiglio di Stato affermava che “la trasformazione della graduatoria del concorso oggetto di contenzioso in graduatoria ad esaurimento (per effetto del combinato intervento dell'art. 17, comma 1-bis, d.l. 104/2013, convertito nella 1. 128/2013 e, per la Regione
Campania, della determina del direttore generale dell Controparte_3
Direzione generale, , dirigenti scolastici prot. n. AOODRCA.9248 del 18
[...] CP_5 dicembre 2014), ha determinato anche la superfluità del test preselettivo, peraltro mai considerato ai fini della individuazione della professionalità dei candidati, con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal T.A.R. per la abbiano superato positivamente le CP_3 prove scritte ed orali previste nel bando di concorso”.
A seguito di tali pronunce, la veniva inserita alla posizione 169 bis nella graduatoria ad Pt_1 esaurimento per il reclutamento dei dirigenti scolastici e immessa nei ruoli dirigenziali con decorrenza economica dal 1° settembre 2021, ma con retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° settembre 2015.
Ebbene, è proprio in ragione dell'asserito riconoscimento da parte del che l'assunzione CP_1 della come dirigente scolastico sarebbe dovuta avvenire sin dall'anno scolastico 2015/2016 Pt_1 che oggi rivendica il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non per la ritardata assunzione nel ruolo predetto.
5. La domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento in ragione del difetto, nella fattispecie, di una condotta colpevole dell'Amministrazione resistente.
Sul punto, il decidente ritiene pienamente condivisibili le considerazioni espresse dalla Giustizia
Amministrativa, in analoga fattispecie, che si riportano quale parte integrante della presente motivazione ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza del 08/11/2024, n. 8959 (prodotta anche dall'Amministrazione resistente) ha confermato la decisione del TAR Campania, resa con sentenza n. 3427/2023, che aveva escluso profili di colpa nell'operato dell'amministrazione scolastica;
ciò in ragione del fatto che la vicenda controversa si era rivelata “complessa ed articolata” per i seguenti fattori: numero di ricorrenti interessati e di controversie proposte;
lungo tempo intercorso tra la proposizione del ricorso (2011) e la sua definizione (2020); contrasto tra provvedimenti cautelari, con ammissione con riserva poi revocata;
motivazioni “del tutto eterogenee e non sovrapponili” delle decisioni di accoglimento in primo e in secondo grado. La descritta situazione è stata considerata dalla sentenza “estremamente peculiare” e tale da rendere configurabile in chiave esimente dell'addebito di colpa l'errore scusabile, riconducibile al “quadro di oggettiva e prolungata incertezza, peraltro sensibilmente mutato in corso d'opera, in cui, in aggiunta, si sono succeduti provvedimenti giurisdizionali tra loro contrastanti”. Al riguardo, il Consiglio di Stato, disattendendo le censure degli appellanti, ha affermato: “4. Tra le circostanze di fatto valorizzate dalla sentenza di primo grado per escludere la colpa dell'amministrazione scolastica nel definire la posizione degli odierni ricorrenti nella procedura concorsuale oggetto dei precedenti contenziosi deve attribuirsi rilievo decisivo alle ragioni su cui si fondano le pronunce d'appello, con cui questi sono stati definitivamente accolti i ricorsi colà proposti, ovvero le sentenze della VI sezione del 13 ottobre 2020, nn. 6183 e 6184, sopra richiamate.
5. Dalla motivazione delle pronunce in questione è possibile ricavare un duplice ordine di rilievi determinanti nel presente giudizio risarcitorio. Da un lato è stato accertato, sia pure in via incidentale, che i ricorrenti non avevano titolo per essere inseriti nella graduatoria conclusiva della regione per la quale avevano concorso, malgrado le statuizioni favorevoli invece ottenute in primo grado, fondate su una pretesa ma non configurabile acquiescenza dell'amministrazione scolastica alle ragioni dei ricorrenti;
dall'altro lato hanno nondimeno ricavato dalla trasformazione per legge della graduatoria nei termini sopra esposti una sanatoria della posizione dei medesimi ricorrenti.
6. Più nello specifico, l'erroneità dell'assunto posto a base dell'accoglimento in primo grado è stato accertato da questo Consiglio di Stato nei giudizi d'appello sia in sede cautelare che di merito.
Nel primo caso sono state accolte le sospensive ex art. 98 cod. proc. amm. sulla base della delibazione di fondatezza degli appelli (ordinanze cautelari della VI sezione del 13 novembre 2017,
n. 4874, e del 23 febbraio 2018, n. 811, con cui le quali si è concordemente statuito che era risultato "sufficientemente comprovato il requisito del fumus boni iuris a fondamento della pretesa cautelare"). Ancora più esplicitamente, nel merito è stata affermato che la pretesa volontà dell'amministrazione scolastica di ammettere i ricorrenti alle prove concorsuali malgrado il rigetto delle loro istanze di sospensione contro i provvedimenti di esclusione all'esito della preselezione
"mal si coniuga con le espressioni utilizzate dall'amministrazione nel formulare le decisioni di ammissione degli odierni appellati alle ulteriori prove, posto che in esse i termini "con riserva" e
"condizionato all'esito del giudizio in corso", non pare lascino adito a dubbi circa le reali volontà dell'amministrazione procedente di ancorare la permanenza nel concorso e nelle graduatorie degli appellati alla favorevole conclusione dei giudizi pendenti" (così le citate sentenze della VI sezione del 13 ottobre 2020, nn. 6183 e 6184).
7. Nondimeno, gli appelli sono stati respinti in conseguenza del fatto che dalla trasformazione della graduatoria del concorso in graduatoria ad esaurimento disposta in via normativa, dall'art. 17, comma 1-bis, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), è stata ricavata la volontà del legislatore considerare superfluo ai fini del reclutamento di dirigenti scolastici il test preselettivo non superato dai ricorrenti. Ciò sulla base del convergere dei fattori consistenti: nell'obiettivo perseguito dalla norma di "consentire la copertura di tutti i posti necessari a colmare le effettive vacanze, non puntualmente percepite, nell'esatta esigenza dimensionale, al momento dell'avvio della procedura concorsuale"; e nella finalità del test medesimo, diretto non già a saggiare la preparazione dei candidati e dunque a rilevare nella determinazione del punteggio in graduatoria, ma solo a fungere da "meccanismo di scrematura numerica di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione a quel concorso"; e quindi "con la decisiva conseguenza, provocata in primo luogo dall'intervento normativo del 2013 (successivo allo svolgimento delle prove concorsuali), di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali".
8. L'ora richiamata ragione di accoglimento del ricorso a suo tempo proposto dagli odierni appellanti consente dunque di ascrivere la statuizione loro favorevole, resa a definizione dei precedenti giudizi di impugnazione contro gli atti della procedura concorsuale, ad uno ius singulare, circoscritto a quest'ultima, che presenta profili di deroga alle norme di carattere generale che attribuiscono alla prova preselettiva attitudine a verificare la capacità e la preparazione dei candidati in base a "un ragionevole criterio di merito" (così le linee guida sulle procedure concorsuali di cui alla direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 24 aprile 2018, n. 3, § 4; emanate ai sensi dell'art. 35, comma 5.2, del testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
9. Ne deriva che la decisione dell'amministrazione scolastica di non inserire i candidati nella graduatoria conclusiva del concorso non può essere considerata inficiata da colpa.
10. Al contrario, valutata al momento della condotta, in coerenza con il carattere soggettivo dell'elemento strutturale della fattispecie di responsabilità in esame, essa si palesa al contrario come una delle opzioni consentite sul piano della legittimità amministrativa, dopo che i ricorrenti non avevano superato la prova preselettiva e non avevano ottenuto alcuna tutela cautelare nei confronti di quest'ultima nel precedente contenzioso di annullamento. L'esito favorevole di quest'ultimo è stato invece determinato da un'interpretazione estensiva fornita da questo Consiglio di Stato alla trasformazione per legge della graduatoria concorsuale in graduatoria ad esaurimento, che nei suoi tratti di originalità non può evidentemente essere riversata sull'amministrazione sotto forma di addebito di colpa necessario per l'accertamento della sua responsabilità risarcitoria da illegittimità provvedimentale”.
Stante il difetto di un comportamento colpevole dell'Amministrazione, per le suesposte ragioni, non può qualificarsi come illecita l'assunzione della ricorrente come dirigente scolastico avvenuta solo nel settembre 2021, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento proposta.
6. In ragione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate – messa in luce da precedenti di merito di segno contrario –, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 20/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5819/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni;
T R A
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Marone ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via Luca Giordano n. 15.;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., rappresentati e Controparte_3 CP_4 difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliati come in Napoli, via Diaz n. 11; RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO ex artt. 1218 e 1223 cod. civ. al risarcimento di tutti i danni patititi e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, derivati dalla ritardata assunzione nel profilo di dirigente scolastico in scorrimento della graduatoria definitiva del concorso indetto con d.D.G. 13 luglio
2011, come rettificata con decreto direttoriale dell' , Controparte_3 prot. n. 12263 del 1° aprile 2021, rispetto all'effettiva maturazione del diritto all'assunzione (a.s.
2015/2016); PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a risarcire tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo ritardo nell'assunzione nel profilo dirigenziale, da quantificarsi: 1) nelle differenze retributive non percepite come dirigente scolastico secondo la disciplina pattizia vigente rispetto al precedente profilo di inquadramento, come docente di Scuola Secondaria di I grado, fascia stipendiale 15-21, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, determinate nell'importo pari ad
€ 226.065,84 (duececentoventiseimilasessantacinque/84), oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di quella maggiore o minor somma che si terrà di giustizia;
2) ovvero, in subordine, nel diverso importo che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia sulla scorta di una valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., tenuto conto delle condizioni economiche e lavorative oggettivamente deteriori rispetto alla superiore qualifica dirigenziale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ, ANNULLARE E/O COMUNQUE
DISAPPLICARE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) il decreto direttoriale dell'
[...]
, prot. n. 36503 del 29 settembre 2021, con il quale, a seguito Controparte_5 dell'immissione in ruolo nel profilo dirigenziale nell'a.s. 2021/2022, veniva disposta la retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2015 mantenendo ferma la decorrenza economica dall'effettiva presa di servizio, laddove non garantisce il pieno ripristino della sfera giuridica violata in conseguenza del ritardo nell'assunzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario avv. Guido Marone, come in procura.
PER PARTE RESISTENTE: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per affermarsi la giurisdizione del Giudice amministrativo;
Nel merito, rigettare la domanda in quanto improcedibile, inammissibile, infondata e, comunque, non provata;
Le spese seguono la soccombenza anche a vantaggio dello Stato.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.11.2022, la ricorrente in epigrafe riferiva: - di aver partecipato al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con d.D.G. 13 luglio 2011 e di essere stata ammessa con riserva a svolgere le prove concorsuali, poi superate;
- che, in particolare, l'accesso alle prove era avvenuto in esecuzione di una misura cautelare concessa dal Giudice Amministrativo nel giudizio proposto avverso l'esito illegittimo del test preselettivo;
- che, nonostante il superamento delle prove concorsuali, l'Amministrazione scolastica non l'aveva inserita nella graduatoria definitiva;
- che, pertanto, aveva adito nuovamente il Giudice Amministrativo che, sia in I grado (TAR
Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 9125 del 31 luglio 2017) che in sede di gravame (Cons. Stato, Sez. VI,
n. 6183 del 13 ottobre 2020), seppur con diversa motivazione, aveva stigmatizzato come illegittimo l'operato del convenuto, con conseguente consolidamento della propria idoneità CP_1 legittimante l'immissione in ruolo mediante scorrimento della graduatoria concorsuale;
- che, in particolare, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6183 del 13 ottobre 2020) aveva ritenuto che la trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria ad esaurimento, disposta dall'art. 17 co. 1 bis del d.l. 12 settembre 2013 n. 104 (conv. con L. 8 novembre 2013 n.
128), avesse determinato la sopravvenuta irrilevanza del test preselettivo e, quindi, del giudizio negativo dalla stessa riportato;
- che, in esecuzione del giudicato amministrativo, l' Controparte_3
con decreto direttoriale prot. n. 12263 del 01.04.2021, aveva rettificato la graduatoria
[...] concorsuale di merito con inserimento “a pettine” degli aventi diritto e, per l'effetto, veniva collocata alla posizione n. 169 bis, con il punteggio complessivo pari a pt. 75 per le prove sostenute e titoli dichiarati;
- che, in ragione di tale collocazione in graduatoria, aveva maturato certamente il diritto all'immissione nei ruoli dirigenziali sin dall'a.s. 2015/2016 ove tempestivamente inserita, considerando che “la trasformazione della graduatoria concorsuale aveva determinato l'insorgenza nella sfera giuridico-soggettiva della ricorrente del diritto all'assunzione sui posti ogni anno previsti nel contingente di nomina nella Regione Campania, oltre quindi i posti originalmente messi a concorso (224)”;
- che, con decreto direttoriale prot. n. 29689 del 02.08.2021, l' Controparte_3 aveva pubblicato l'elenco dei n. 9 candidati idonei e/o vincitori – tra i quali era
[...] ricompreso il suo nominativo – ai quali sarebbero stati conferiti incarichi dirigenziali in scorrimento della graduatoria definitiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto nel 2011, così come rettificata con l'inserimento anche degli aventi diritto in esecuzione della decisione del
Consiglio di Stato n. 6183/2020;
- che, pertanto, a conclusione delle operazioni di immissione in ruolo, quindi, con decreti direttoriali prot. nn. 31264 e 31265 del 19 agosto 2021, l' aveva assunto n. 9 candidati idonei CP_6
e/o vincitori del concorso del 2011 quali dirigenti scolastici a decorrere dal 1° settembre 2021, conseguendo così l'incarico dirigenziale agognato;
- che, infine, con decreto direttoriale prot. n. 36503 del 29.09.2021, l'Amministrazione resistente aveva provveduto a retrodatare, solo sotto il profilo giuridico, il rapporto di lavoro al 1° settembre
2015, ossia all'anno scolastico nel quale aveva effettivamente maturato il diritto all'assunzione in scorrimento della graduatoria concorsuale, tenuto conto del fabbisogno autorizzato e dell'utile collocazione.
Deduceva che, per effetto della colpevole tardiva immissione nel ruolo dirigenziale, aveva patito un pregiudizio di carattere economico e non – specie di perdita di chance di sviluppo e arricchimento professionale per svolgimento di mansioni superiori – di cui chiedeva il ristoro e quantificava in € 226.065,84, pari alle differenze tra il trattamento retributivo potenzialmente dovuto come dirigente scolastico alla luce della disciplina pattizia vigente in detto periodo e quello effettivamente percepito come docente di ruolo, oltre interessi e rivalutazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione;
nel merito, sosteneva che la mancata esclusione della ricorrente dalla graduatoria concorsuale era dovuto ad errore scusabile in ragione del fatto che Consiglio di Stato aveva applicato “alla graduatoria concorsuale de qua il principio dell'assorbimento, in considerazione della intervenuta trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria ad esaurimento trasformazione già ampiamente attuata dal Legislatore all'epoca del pronunciamento del Giudice di prima istanza”. Eccepiva, infine, la prescrizione del credito.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto. CP_1
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, chiarito come le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla tardività dell'assunzione a seguito di aggiudicazione di un concorso pubblico sono da considerarsi attinenti al rapporto di pubblico impiego, e non questioni afferenti all'illegittimità della procedura concorsuale, giacché, la lesione del diritto azionato in giudizio si è consumata solo al momento della conclusione del contratto di lavoro che ha limitato la decorrenza degli effetti economici rispetto a quelli giuridica (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 4 aprile
2017, n. 8687).
Va, pertanto, affermata la giurisdizione ordinaria, in funzione di Giudice del Lavoro.
3. Venendo al merito della domanda di risarcimento danni derivanti da (colpevole) tardiva assunzione della ricorrente nei ruoli della dirigenza scolastica, va rammentato, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori» (Cass. civ., sez. lav., 04/08/2020 n.16665).
Con specifico riguardo al settore scuola, è stato coerentemente affermato che “la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta tardivamente, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimo operato della P.A., può essere disposta dal giudice con retrodatazione giuridica dell'assunzione, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno;
quest'ultimo non si identifica, infatti, nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l'allegazione e la prova dell'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, qualificata come illecita.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14/06/2017 n. 14772).
Il medesimo principio risulta altresì consolidato in seno alla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo Cons. di Stato sez. II, 04/08/2022, n. 6832).
In tema di oneri di allegazione e prova, è stato, poi, affermato che “in caso di mancata assunzione per comportamento addebitabile alla p.a. (premessa, nello specifico, non chiaramente esplicitata) il lavoratore può dimostrare l'entità del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito anche mediante il ricorso a presunzioni, attraverso le quali, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si possa coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, a seguito di un giudizio di probabilità, basato sull' "id quod plerumque accidit", in virtù della regola dell'inferenza probabilistica, che tenga conto di indizi gravi, precisi e concordanti. Si veda, sul punto, Cass. n. 1492 del 22 gennaio 2018 che ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto provato per presunzioni il lucro cessante, costituito dalle retribuzioni non percepite, liquidato al netto dell'"aliunde perceptum", derivante dal compimento di altra attività lavorativa. Si veda anche Cass. n. 7858 del 26 marzo 2008 secondo cui il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa. È stato, inoltre, precisato, sotto il profilo del riparto dell'onere ex art. 2697 cod. civ. (v. Cass. n.
22294 del 25 luglio 2023; Cass. n. 1665 del 4 agosto 2020), che l'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva (ed a maggior ragione omessa) attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni (elementi di prova del danno da ritardata assunzione).
Sempre quanto al profilo dell'allegazione dei danni è stato ulteriormente chiarito (Cass. n.
28380 del 5 novembre 2024) che non deve ravvisarsi in capo al lavoratore che agisca per il risarcimento l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto, e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni, e ciò in quanto "la vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l'effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 cod. civ. e non quello dell'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni" (v. Cass. n.
22294/2023 cit.) e ciò in quanto l'inoccupazione o l'occupazione a condizioni deteriori costituiscono elementi di prova del danno da ritardata assunzione, ferma la già vista necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una "pista probatoria", venga ad esercitare i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito” (Cass. civ., sez. lav., 27/06/2025, n.17367).
4. Ciò posto, occorre ripercorrere la vicenda che ha portato alla (tardiva) assunzione della ricorrente, assolutamente pacifica tra le parti, e ricostruita sulla scorta delle pronunce del
Giudice Amministrativo allegate al ricorso.
Parte ricorrente partecipava al concorso per il reclutamento su base regionale dei dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 13 luglio 2011, senza tuttavia superare le prove selettive previste dal bando di concorso.
Pertanto, con ricorso proposto dinanzi al TAR congiuntamente ad altri candidati nelle CP_3 medesime condizioni, contestava la legittimità della prova preselettiva, chiedendo l'adozione di misure cautelari monocratiche urgenti, stante l'imminente svolgimento delle già prove scritte.
Dopo aver adottato decreto presidenziale n. 1951 del 13 dicembre 2011, con cui tutti i ricorrenti ottenevano l'ammissione con riserva alle successive prove e fasi della procedura selettiva, il TAR
Campania, con ordinanza 27 gennaio 2012 n. 1019, si limitava a dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio.
Riassunto il ricorso innanzi a quest'ultimo Tribunale Amministrativo, veniva nuovamente formulata istanza cautelare, nel presupposto della perdita di efficacia del decreto monocratico, istanza che era respinta (in due occasioni, con ordinanze 18 maggio 2012 n. 1774 e 24 novembre
2014 n. 5943).
Espletate le prove del concorso, l'Amministrazione procedente, che aveva ammesso i ricorrenti a partecipare alle prove scritte in ottemperanza al decreto cautelare del TAR Campania, ma in via sostanzialmente autonoma quanto alle prove orali, non includeva gli stessi nella graduatoria definitiva del concorso, in quanto le decisioni a loro sfavorevoli sulla ammissione al concorso non erano state sospese dal TAR.
Infatti, l'efficacia del decreto monocratico inizialmente concesso non era stata confermata dal
Collegio nella successiva camera di consiglio.
Avverso tale graduatoria definitiva i ricorrenti presentavano ricorso recante motivi aggiunti presso il TAR Lazio il quale, con sentenza 31 luglio 2017 n. 9125, respingeva il ricorso principale ritenendo pienamente legittime le prove preselettive del concorso in parola, come già affermato in una fattispecie del tutto analoga (sentenza TAR Lazio, sez. III bis, n. 915/2017); inoltre, affermava che “le censure dedotte devono essere ogni caso, ritenute improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l'eventuale accoglimento delle doglianze non potrebbe che comportare l'annullamento dell'intera fase preselettiva per tutti i candidati, ivi compresi gli odierni ricorrenti ai quali malgrado il mancato superamento di tali prove l'amministrazione ha consentito di partecipare alle successive fasi concorsuali”.
Invero, in accoglimento dei motivi aggiunti, sosteneva che “la prosecuzione dell'iter concorsuale dei canditati malgrado non avessero superato le prove preselettive, è conseguita all'autonoma determinazione dell'amministrazione di ammettere i ricorrenti a sostenere la prova orale, non impugnata da alcun controinteressato né mai revocata dall'amministrazione, i cui effetti devono ritenersi ormai inoppugnabili” puntualizzando che “la condotta dell'amministrazione - consistita nel consentire ai ricorrenti la partecipazione alle prove concorsuali scritte e orali pur a fronte dei provvedimenti cautelari negativi del TAR Lazio (e, in particolare, di quanto sancito nell'ordinanza n. 5943 del 24.11.2014, a fronte della sentenza n. 7414/2013) – sia stata estremamente significativa della volontà della stessa di consentire, comunque, ai candidati la partecipazione all'iter concorsuale malgrado il mancato superamento delle prove preselettive”.
In conseguenza, veniva annullata la graduatoria definitiva nella parte in cui non contemplava i ricorrenti, tra cui la , che avevano superato le prove scritte e orali. Pt_1
Nelle more, entrava in vigore l'art. 17, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella L. 8 novembre 2013, n. 128, secondo il quale “le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del
[...]
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4§ serie speciale, Controparte_7
n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”.
Parallelamente, veniva proposto appello avverso la predetta sentenza del TAR Lazio, la cui decisione, sia pure con diversi motivi, veniva confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 13 ottobre 2020, n. 6183, ritenendo decisiva la sopravvenuta trasformazione della graduatoria del concorso oggetto di contenzioso in graduatoria ad esaurimento, per effetto dell'art. 17, comma 1 bis, cit..
Secondo il giudice d'appello, la menzionata trasformazione in graduatoria ad esaurimento ha stravolto giuridicamente e sostanzialmente la ratio concorsuale che aveva caratterizzato la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi, divenendo una procedura idoneativa nella quale la risorsa da "scarsa" è divenuta "disponibile" per tutti quei candidati che avevano dimostrato (posto che le prove erano state già espletate al momento dell'entrata in vigore della norma) di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato le prove scritte e orali.
In conclusione, il Consiglio di Stato affermava che “la trasformazione della graduatoria del concorso oggetto di contenzioso in graduatoria ad esaurimento (per effetto del combinato intervento dell'art. 17, comma 1-bis, d.l. 104/2013, convertito nella 1. 128/2013 e, per la Regione
Campania, della determina del direttore generale dell Controparte_3
Direzione generale, , dirigenti scolastici prot. n. AOODRCA.9248 del 18
[...] CP_5 dicembre 2014), ha determinato anche la superfluità del test preselettivo, peraltro mai considerato ai fini della individuazione della professionalità dei candidati, con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal T.A.R. per la abbiano superato positivamente le CP_3 prove scritte ed orali previste nel bando di concorso”.
A seguito di tali pronunce, la veniva inserita alla posizione 169 bis nella graduatoria ad Pt_1 esaurimento per il reclutamento dei dirigenti scolastici e immessa nei ruoli dirigenziali con decorrenza economica dal 1° settembre 2021, ma con retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° settembre 2015.
Ebbene, è proprio in ragione dell'asserito riconoscimento da parte del che l'assunzione CP_1 della come dirigente scolastico sarebbe dovuta avvenire sin dall'anno scolastico 2015/2016 Pt_1 che oggi rivendica il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non per la ritardata assunzione nel ruolo predetto.
5. La domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento in ragione del difetto, nella fattispecie, di una condotta colpevole dell'Amministrazione resistente.
Sul punto, il decidente ritiene pienamente condivisibili le considerazioni espresse dalla Giustizia
Amministrativa, in analoga fattispecie, che si riportano quale parte integrante della presente motivazione ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza del 08/11/2024, n. 8959 (prodotta anche dall'Amministrazione resistente) ha confermato la decisione del TAR Campania, resa con sentenza n. 3427/2023, che aveva escluso profili di colpa nell'operato dell'amministrazione scolastica;
ciò in ragione del fatto che la vicenda controversa si era rivelata “complessa ed articolata” per i seguenti fattori: numero di ricorrenti interessati e di controversie proposte;
lungo tempo intercorso tra la proposizione del ricorso (2011) e la sua definizione (2020); contrasto tra provvedimenti cautelari, con ammissione con riserva poi revocata;
motivazioni “del tutto eterogenee e non sovrapponili” delle decisioni di accoglimento in primo e in secondo grado. La descritta situazione è stata considerata dalla sentenza “estremamente peculiare” e tale da rendere configurabile in chiave esimente dell'addebito di colpa l'errore scusabile, riconducibile al “quadro di oggettiva e prolungata incertezza, peraltro sensibilmente mutato in corso d'opera, in cui, in aggiunta, si sono succeduti provvedimenti giurisdizionali tra loro contrastanti”. Al riguardo, il Consiglio di Stato, disattendendo le censure degli appellanti, ha affermato: “4. Tra le circostanze di fatto valorizzate dalla sentenza di primo grado per escludere la colpa dell'amministrazione scolastica nel definire la posizione degli odierni ricorrenti nella procedura concorsuale oggetto dei precedenti contenziosi deve attribuirsi rilievo decisivo alle ragioni su cui si fondano le pronunce d'appello, con cui questi sono stati definitivamente accolti i ricorsi colà proposti, ovvero le sentenze della VI sezione del 13 ottobre 2020, nn. 6183 e 6184, sopra richiamate.
5. Dalla motivazione delle pronunce in questione è possibile ricavare un duplice ordine di rilievi determinanti nel presente giudizio risarcitorio. Da un lato è stato accertato, sia pure in via incidentale, che i ricorrenti non avevano titolo per essere inseriti nella graduatoria conclusiva della regione per la quale avevano concorso, malgrado le statuizioni favorevoli invece ottenute in primo grado, fondate su una pretesa ma non configurabile acquiescenza dell'amministrazione scolastica alle ragioni dei ricorrenti;
dall'altro lato hanno nondimeno ricavato dalla trasformazione per legge della graduatoria nei termini sopra esposti una sanatoria della posizione dei medesimi ricorrenti.
6. Più nello specifico, l'erroneità dell'assunto posto a base dell'accoglimento in primo grado è stato accertato da questo Consiglio di Stato nei giudizi d'appello sia in sede cautelare che di merito.
Nel primo caso sono state accolte le sospensive ex art. 98 cod. proc. amm. sulla base della delibazione di fondatezza degli appelli (ordinanze cautelari della VI sezione del 13 novembre 2017,
n. 4874, e del 23 febbraio 2018, n. 811, con cui le quali si è concordemente statuito che era risultato "sufficientemente comprovato il requisito del fumus boni iuris a fondamento della pretesa cautelare"). Ancora più esplicitamente, nel merito è stata affermato che la pretesa volontà dell'amministrazione scolastica di ammettere i ricorrenti alle prove concorsuali malgrado il rigetto delle loro istanze di sospensione contro i provvedimenti di esclusione all'esito della preselezione
"mal si coniuga con le espressioni utilizzate dall'amministrazione nel formulare le decisioni di ammissione degli odierni appellati alle ulteriori prove, posto che in esse i termini "con riserva" e
"condizionato all'esito del giudizio in corso", non pare lascino adito a dubbi circa le reali volontà dell'amministrazione procedente di ancorare la permanenza nel concorso e nelle graduatorie degli appellati alla favorevole conclusione dei giudizi pendenti" (così le citate sentenze della VI sezione del 13 ottobre 2020, nn. 6183 e 6184).
7. Nondimeno, gli appelli sono stati respinti in conseguenza del fatto che dalla trasformazione della graduatoria del concorso in graduatoria ad esaurimento disposta in via normativa, dall'art. 17, comma 1-bis, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), è stata ricavata la volontà del legislatore considerare superfluo ai fini del reclutamento di dirigenti scolastici il test preselettivo non superato dai ricorrenti. Ciò sulla base del convergere dei fattori consistenti: nell'obiettivo perseguito dalla norma di "consentire la copertura di tutti i posti necessari a colmare le effettive vacanze, non puntualmente percepite, nell'esatta esigenza dimensionale, al momento dell'avvio della procedura concorsuale"; e nella finalità del test medesimo, diretto non già a saggiare la preparazione dei candidati e dunque a rilevare nella determinazione del punteggio in graduatoria, ma solo a fungere da "meccanismo di scrematura numerica di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione a quel concorso"; e quindi "con la decisiva conseguenza, provocata in primo luogo dall'intervento normativo del 2013 (successivo allo svolgimento delle prove concorsuali), di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali".
8. L'ora richiamata ragione di accoglimento del ricorso a suo tempo proposto dagli odierni appellanti consente dunque di ascrivere la statuizione loro favorevole, resa a definizione dei precedenti giudizi di impugnazione contro gli atti della procedura concorsuale, ad uno ius singulare, circoscritto a quest'ultima, che presenta profili di deroga alle norme di carattere generale che attribuiscono alla prova preselettiva attitudine a verificare la capacità e la preparazione dei candidati in base a "un ragionevole criterio di merito" (così le linee guida sulle procedure concorsuali di cui alla direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 24 aprile 2018, n. 3, § 4; emanate ai sensi dell'art. 35, comma 5.2, del testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
9. Ne deriva che la decisione dell'amministrazione scolastica di non inserire i candidati nella graduatoria conclusiva del concorso non può essere considerata inficiata da colpa.
10. Al contrario, valutata al momento della condotta, in coerenza con il carattere soggettivo dell'elemento strutturale della fattispecie di responsabilità in esame, essa si palesa al contrario come una delle opzioni consentite sul piano della legittimità amministrativa, dopo che i ricorrenti non avevano superato la prova preselettiva e non avevano ottenuto alcuna tutela cautelare nei confronti di quest'ultima nel precedente contenzioso di annullamento. L'esito favorevole di quest'ultimo è stato invece determinato da un'interpretazione estensiva fornita da questo Consiglio di Stato alla trasformazione per legge della graduatoria concorsuale in graduatoria ad esaurimento, che nei suoi tratti di originalità non può evidentemente essere riversata sull'amministrazione sotto forma di addebito di colpa necessario per l'accertamento della sua responsabilità risarcitoria da illegittimità provvedimentale”.
Stante il difetto di un comportamento colpevole dell'Amministrazione, per le suesposte ragioni, non può qualificarsi come illecita l'assunzione della ricorrente come dirigente scolastico avvenuta solo nel settembre 2021, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento proposta.
6. In ragione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate – messa in luce da precedenti di merito di segno contrario –, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 20/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno