Decreto cautelare 12 aprile 2022
Ordinanza collegiale 6 maggio 2022
Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Cuneo - sportello unico per l’immigrazione, prot n. -OMISSIS-, con cui è stata respinta la domanda di emersione presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, legale rappresentante della società -OMISSIS- s.a.s. nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente, coordinato o connesso a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo;
Vista la memoria del 1° aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 9 aprile 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato:
- che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO