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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/05/2024, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1301/2022 in grado di appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Pescara n. 1339/2021 pubblicata il 22.10.2021, nella causa iscritta al n. 3477/2017
R.G.A.C., promossa
DA
(già con sede legale a Parte_1 CP_1
Torino (TO), Piazza San Carlo n. 56, (d'ora in poi e per brevità,
”). in persona del Dott. quale procuratore Pt_1 CP_2
munito di poteri di rappresentanza processuale e sostanziale in forza di procura speciale a rogito del Notaio Persona_1
di Milano Rep. n. 4736 racc. n. 6744 del 14.4.21, rappresentata e difesa, in via sia congiunta che disgiunta, dagli avvocati Giampiero
Paoli ed Elena Paoli con domicilio eletto presso il loro studio ad
Ancona, Corso G. Mazzini 156/b.
APPELLANTE
CONTRO
unipersonale, in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore sig.ra con sede in Pescara – via Pollione Parte_2 n. 58, elettivamente domiciliata in Pescara – via Venezia n. 4 presso lo studio dell'avv. Duilio Manella che la rappresenta e difende.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Per ragioni di concisione e di completezza si riporta qui di seguito la sintesi del contenzioso come sviluppatosi in primo grado, contenuta nella sentenza gravata:
I.2. “Con atto di citazione ritualmente notificato, ha CP_3
dedotto: di avere rilevato con atto per Notaio del 3.4.2012 la Per_2
subentrando nelle passività e nei rapporti bancari e CP_4 finanziari in essere con l'allora ; che le vicende Org_1
oggetto della presente domanda erano già state dedotte
contro
Org_1
dinanzi al Tribunale di Pescara, nel giudizio n. 3735/2013,
[...]
interrotto il 19.1.2017 per effetto della liquidazione coatta amministrativa della che le domande qui riproposte attengono CP_1
1) alla nullità del derivato Performance Swap Step Up del 19.6.2006 con diritto al rimborso dei differenziali negativi annotati sul c/c 227 presso la Banca, pari a €. 788.633,42 al momento dell'estinzione del contratto (2.5.2013), 2) all'annullamento dello stesso contratto per errore essenziale ovvero, in ulteriore subordine, alla risoluzione per grave inadempimento della con risarcimento del danno a CP_1
titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale, nonché 3) alla nullità del contratto di mutuo fondiario del 14.11.2011 per Notaio
in quanto privo di causa in concreto per essere stato Per_2
sottoscritto per estinguere il debito portato dal c/c 227, costituito dai
Org_ flussi negativi, non dovuti, dello ed infine 4) alla declaratoria del saldo attivo del c/c 227 così come calcolato dal CTU nel giudizio estinto.
In sintesi, per come compendiato dalla attrice, il giudizio ha comunque ad oggetto il saldo del c/c n. 227 della sul Org_1
quale sono stati regolati i flussi swap;
rapporto di c/c poi ininterrottamente proseguito con come Controparte_5 comprovano gli e/c prodotti in atti (v. produzioni sub ns. “doc.D” del
Cont fascicolo di parte) e per essa da ultimo con . Org_1
con la propria costituzione, ha chiesto, in via principale, CP_1
il rigetto delle domande, e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario, di accertare che le somme versate dalla ( a Controparte_6 CP_3
titolo di flussi negativi generati dall'operazione in derivati di cui è causa sono pari ad euro 257.487,76, corrispondenti alla predetta somma di euro 463.968,82 effettivamente versata dalla attrice a titolo di flussi negativi, da decurtare della somma di euro 196.481,06, erogata in esecuzione del mutuo fondiario…che va dichiarata compensata quale credito restitutorio della Controparte_7
conseguente al contestato accoglimento della domanda di nullità del mutuo, e, in via di ulteriore subordine, in caso di rigetto della eccezione di nullità del mutuo e accoglimento delle altre domande, di accertare il grave inadempimento della in seguito CP_3 all'omesso pagamento delle rate di mutuo, dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta parziale compensazione del credito che venisse riconosciuto alla società con il controcredito, che CP_3
viene opposto in via di eccezione riconvenzionale, vantato dalla
[...]
nella misura di euro 269.032,67. All'udienza del CP_7
2.3.2021, ha infine eccepito il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, in quanto non può, per effetto di azione incardinata successivamente all'intervenuta cessione dell'azienda bancaria, essere chiamata a rispondere in merito a pretese violazioni della normativa in materia di prestazione di servizi di investimento commesse dalle . Pt_3
I.3. Il giudice di primo grado rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e quindi da che CP_1 Pt_1
a questa subentrava per effetto di fusione per incorporazione del 3 marzo-12 aprile 2021, e, quanto al merito, dichiarava nullo l'interest rate swap adeguandosi ai principi espressi dalla Suprema Corte nella nota sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020 in quanto il contratto non documentava il consenso sull'alea effettiva dello strumento finanziario siccome privo di indicazioni sugli “scenari probabilistici”, del valore del derivato e dell'indicazione di eventuali costi occulti. Per contro lo stesso giudice rigettava l'eccezione di nullità del mutuo fondiario motivata con la finalità puramente estintiva di una pregressa posta passiva del mutuatario risultante dal saldo di conto corrente e quindi accoglieva la domanda della banca di risoluzione per inadempimento del mutuatario CP_3
I.4. Le spese di lite venivano poste a carico della banca soccombente.
I.5. Il tutto era compendiato nel seguente dispositivo: “Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda principale, dichiara la nullità del
Org_ contratto Performance step up del 19.4.2006, e, per l'effetto, dichiara che sul c/c n. 227, al 30.6.2013, va annotato un saldo positivo di €. 504.333,77;
- dichiara risolto il contratto di mutuo fondiario del 14.11.2011;
- rigetta le altre domande;
- condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, CP_1 delle spese di lite, che liquida in €. 14.912,30 per compenso (dm
37/18, scaglione dal 260 mila a 520 mila con l'aumento ex art. 22, fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri), €. 1.241,00 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.”.
I.6. Propone appello che conclude come segue: “Voglia Pt_1
l'Ill.ma Corte di Appello di Aquila, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 1339/2021 del Tribunale di Pescara, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3477/2017 R.G, emessa il 22 ottobre 2021 e notificata in data 9 novembre 2021, con riferimento al capo A che ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Banca, con riferimento al Capo B che ha accolto la domanda di nullità per difetto causa dell'operazione di Performance Swap Step Up del
19.4.2006 e con riferimento al capo C che ha rigettato l'eccezione di compensazione della Banca per i motivi illustrati in narrativa, e per
l'effetto: in via preliminare, accertata l'estraneità dell'odierna parte appellante per i motivi di cui in premessa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di (già Parte_1 [...]
; Controparte_8
in via principale, nel merito, respingere le domande della CP_3
perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi di appello sub A e B, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che le somme effettivamente versate dalla attrice
a titolo di flussi negativi per l'operazione in derivati di cui è causa, su un totale (di flussi negativi) di euro 788.580,12, sono pari ad euro
463.968,82; in via subordinata ulteriore, salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi di appello sub A e C, accertare, e dichiarare
l'intervenuta parziale compensazione del credito che venisse riconosciuto alla società con il controcredito, opposto in CP_3
via di eccezione riconvenzionale, vantato dalla Parte_1
( nella misura di euro 269.032,67, oltre
[...] Controparte_7 interessi. in via subordinata istruttoria, previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 6 aprile 2018, autorizzare l'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa (doc. 18 fascicolo di Per_3
primo grado), e ammettere consulenza tecnica contabile tesa a verificare se l'operazione di cui è causa, sulla base della documentazione agli atti, era strutturata in modo tale da essere compatibile con la finalità di copertura dei rischi collegati all'operazione di lease back n. 3828 e 3829 del. 19.4.06.
In via subordinata istruttoria, ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: cap. 1) Vero che la nella persona di CP_1 Controparte_9
ha illustrato alla il meccanismo di Controparte_10 Controparte_6
funzionamento e i relativi rischi del derivato di Performance Swap
Step up di cui al contratto che si esibisce (v. doc. 5); cap. 2) Vero che fu la nelle persone di Controparte_6 Per_4
e , a scegliere il predetto derivato dopo
[...] Controparte_11
aver esaminato la brochure informativa che si esibisce (v. doc. 11); cap. 3) Vero che il piano di sviluppo degli importi nozionali del contratto di Performance Swap Step up sottoscritto dalla CP_6
in data 19.04.2006 è stato con la stessa concordato;
[...] cap. 4) Vero che prima di procedere al perfezionamento dell'operazione, la ha vagliato Controparte_12
l'operazione in funzione del rischio di credito del cliente;
in funzione delle condizioni di mercato ed esaminato la congruità dei margini previsti con la collaborazione del servizio tesoreria nucleo customer desk.
Si indicano come testi su tutti i capitoli: il sig. Controparte_10 domiciliato presso la Filiale di dell'Aquila Parte_1
(AQ), Via Vicentini.
Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfetario spese generali, oltre CAP e IVA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
I.7. Si costituisce che conclude come qui di seguito CP_3 riportato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
In via principale rigettare il gravame ex adverso proposto siccome infondato in fatto e di-ritto, confermando integralmente la sentenza definitiva del
Tribunale di Pescara.;. In via subordinata
In caso di accoglimento di alcuno dei motivi di appello, in accoglimento delle domande sulle quali il Giudice di 1° grado non si
è pronunciato per assorbimento e qui di seguito riproposte:
1-) dichiarare ugualmente nullo il contratto Parte_4
del 19.6.2006 n. 106/265917, dichiarando il diritto di
[...] CP_3 al rimborso della somma di € 788.666,42 addebitata sul c/c n. 227 per cui è causa, o quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2-) in via di ulteriore subordine, riconosciuta la grave inadempienza della alle proprie obbligazioni, rinvenienti a suo carico sia ex CP_1
lege sia ex contractu, condannarla al risarcimento dei danni subiti da
(a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale CP_3
e/o extracontrattuale) in misura corrispondente ai flussi di interesse pagati in esecuzione del contratto swap e dunque in ragione di €
788.633,42 o di quella mino-re o maggiore ritenuta di giustizia;
3-) sempre in caso di dichiarata validità del contratto swap, condannare la al rimborso delle commissioni implicite CP_1 surrettiziamente trattenute in ragione di € 130.000 o di quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
4-) in ogni caso, previo stralcio dai saldi del c/c n.227 intrattenuto presso la filiale bancaria di via Rieti 37 di Pescara di tutti gli addebiti per flussi swap, accertare e dichiarare che il suddetto conto alla data del 30.6.2016 presenta un saldo attivo di € 504.333,77
5-) in via di estremo subordine, ove per qualsiasi ragione sia negato il diritto alla ricostruzione del saldo contabile del suddetto c/c, condannare la convenuta al pagamento, sulle somme che CP_1
risulteranno dovute per le causali di cui ai punti da 1 a 4 delle presenti conclusioni, maggiorate degli interessi corrispondenti a quelli addebitati dalla sul conto di regolazione e dalla Org_1
data di notifica del presente atto comunque con gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. u.c., fino al saldo;
In ogni caso condannare l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
II. Motivazioni della decisione.
II.
1. Primo motivo di impugnazione: rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
II.2. In primo grado, si era costituita in giudizio, come noto,
[...]
dichiarandosi successore a titolo universale per effetto di CP_1
fusione per incorporazione del 16 ottobre 2017, di Controparte_13
già Il Tribunale ha ritenuto
[...] Controparte_14
che la questione posta fosse più propriamente una contestazione della titolarità del diritto anziché un'eccezione di difetto di legittimazione ed ha ritenuto che le difese spiegate dalla banca fossero inconciliabili con l'eccezione di difetto di titolarità concretamente sollevata.
II.3. L'appellante afferma che quale ente ponte, non CP_1 succedeva nei rapporti dell'azienda bancaria ceduta ( Org_1
generati da condotte illecite dell'ente sottoposto a risoluzione bancaria, altrimenti vanificandosi l'isolamento delle passività confluenti nella secondo i principi di cui a d.lgs. 180/2015 e Pt_3 quindi dello stesso provvedimento della del 22 Org_3
novembre 2015. II.4. Ne deriverebbe che l'unico soggetto legittimato passivo sarebbe non (quale successore di ma la Pt_1 CP_1
liquidazione coatta amministrativa di Organizzazione_1
II.5. L'appellata eccepisce la tardività della contestazione CP_3
della legittimazione passiva che sarebbe intervenuta solo con la precisazione delle conclusioni. Inoltre, trattandosi in effetti di una difesa che contesta la titolarità del rapporto passivo, aggiunge la difesa di essa risulta in conflitto con le altre difese della stessa CP_3
UBI la quale non solo affrontava nel merito tutte le domande da essa avversate ma ne proponeva di riconvenzionali, in parte accolte.
II.6. Inoltre, osserva la parte appellata che proprio stando al provvedimento della che delimita il perimetro delle Org_3
attività trasferite all'ente ponte (Provvedimento di cessione di
[...]
del 22 novembre 2015), deve ritenersi che siano incluso le Org_3
cause pendenti a quella data, tra cui appunto quella oggetto di causa in quanto promossa originariamente contro la nel Org_1
procedimento n. rg. 3753/2013, interrotto il 19 gennaio 2017 per poi dar luogo all'attuale nuovo giudizio intrapreso contro la CP_5
[...]
II.7. Infine, secondo parte appellata, la domanda avanzata dalla riguardava comunque la rideterminazione del saldo di conto CP_3
corrente n. 227 a cui andavano detratte (ovvero sommate) i flussi negativi ingiustamente addebitati alla sulla base dell'IRS nullo. CP_3
Nel rapporto di conto corrente è pacifico che la Controparte_5
Contr (poi poi ) sia subentrata tanto da aver continuato ad inviare Pt_1
gli estratti conto anche dopo la liquidazione di Questa Org_1
circostanza è rimasta incontestata in primo grado.
II.8. Il primo motivo di appello è infondato.
II.9. Sul punto giova richiamare le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione proprio sulla vicenda della risoluzione di CP_12
Difatti, la Suprema Corte (in Cassazione civile sez. I,
[...]
30/11/2023, n.33416), ha chiarito che: “La trasmissione dei rapporti della all'" Controparte_12 Org_4 Controparte_14
è avvenuta sulla base dei provvedimenti dell'Autorità di
[...]
risoluzione adottati per risolvere la crisi irreversibile dell'azienda. In particolare, il citato provvedimento del 22.11.2015 e il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 43, comma 4, prevedono, per la Controparte_12
che "...l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Org_3
disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione". La , nel sancire l'avvio della Org_3
risoluzione della detta ha disposto "la Controparte_14
cessione dell'azienda da parte di in Controparte_14
risoluzione, all'ente-ponte " ai Controparte_14
sensi del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, art. 43, comma 1, lett. b)", ed inoltre all'art. 3 ha disposto che: "Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definite dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 1801, art. 1, lett. ppp), in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione". E ancora: "L'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività cedute ai sensi del D.Lgs. 16 novembre 2015,
n. 180, art. 43, comma 4". 8.1.3. - Poiché, nell'esercizio della facoltà attribuita alla , è stata prevista esclusivamente la non Org_3
trasferibilità di alcune operazioni relative a strumenti finanziari, come sopra descritte, sorge questione se si siano legittimamente trasferite, come nel caso di specie, le passività corrispondenti ad obblighi risarcitori dell'emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione, in quanto non espressamente escluse dalla cessione
(diversamente da quanto previsto dal successivo D.L. n. 99 del 2017 per la soluzione della crisi di altre Banche dove l'esclusione delle pretese risarcitorie è espressamente prevista). 8.1.4. - La stessa Corte
d'appello presuppone che la domanda proposta non ha ad oggetto la contestata emissione di azioni e/o obbligazioni subordinate annullate, Cont bensì l'inadempimento di agli obblighi informativi nel momento della sottoscrizione, anche se, avendo escluso la legittimazione della non disamina queste questioni, anche in virtù del principio CP_1
della ragione più liquida, che esime dall'analisi su altri motivi di appello, principale o incidentale (p.5).”. II.10. Poichè è pacifico che il contenzioso in esame involge questioni non afferenti al sacrificio di azionisti e obbligazionisti secondo i principi della riduzione e conversione di strumenti di capitale e di passività computabili nel patrimonio prudenziale (articolo 20, comma
1, lett. a) e 27 del d.lgs. 180/2015), il problema ermeneutico che si pone all'operatore del diritto, come rilevato dalla Suprema Corte, è cosa debba intendersi per pretese risarcitorie già “in essere” al momento della cessione. Sul punto soccorre sempre la medesima pronuncia che statuisce quanto segue: “8.1.5. - A favore della soluzione interpretativa adottata dalla Corte di merito è il combinato disposto dell'art. 43 e dell'art.
1.1. del Provvedimento di Cessione di
del 22 novembre 2015 che testualmente recita: "tutti i Org_3
diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ei giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione. La lettura congiunta di tali disposizioni consentirebbe, di affermare che devono ritenersi incluse nel perimetro dei rapporti ceduti solo le pretese risarcitorie "in essere" al momento della cessione, con conseguente esclusione di quelle non ancora incardinate in uno specifico contenzioso al momento del trasferimento. L'assunto troverebbe fondamento nel fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'istituto di credito in crisi ed in quello di evitare potenziali effetti negativi sulla stabilità finanziaria di tutto il sistema.”
II.11. Seguendo questa interpretazione, si deve concludere che la pretesa della era “in essere” al momento della cessione CP_3 dell'azienda all'ente ponte in quanto il relativo giudizio era stato avviato già nel 2013, come si è veduto.
II.12. Seppure si obbiettasse a questa ricostruzione che la non CP_3
ha riassunto quel giudizio ma ne ha incardinato uno nuovo contro l'ente solo nel 2017, dopo l'interruzione Organizzazione_5
del giudizio, egualmente il motivo è da rigettare. In primo luogo perché dal punto di vista sostanziale la vicenda è la medesima sicchè una diversa interpretazione farebbe prevalere il dato formale della promozione di un nuovo giudizio, in luogo della riassunzione di quello esistente, sull'esigenza di tutela del cliente della banca. In secondo luogo, la stessa sentenza della Cassazione più volte citata e riportata (n.33416/2023), ha superato l'interpretazione formalistica restrittiva secondo cui le passività in essere debbano essere intese come quelle sole per le quali sia già iniziato un procedimento giudiziario, comprendendovi invece tutte le passività potenziali in quanto precipitato di illeciti consumati prima della cessione all'ente ponte ex articolo 39, comma 1, lett. b. del d.lgs. 180/2015. Afferma infatti la sentenza della Suprema Corte n. 33416/2023: “Limitarsi, pertanto a ritenere che il discrimen tra l'inclusione oppur no di tali pretese risarcitorie sia la proposizione delle domande giudiziarie risulta essere riduttivo, perché escludere o diminuisce l'obbligo di prudente valutazione delle passività esplicitamente previsto. Per risolvere la questione sono d'ausilio sul punto gli arresti di questa
Corte, anche se per il diverso caso di obbligazione sanzionatoria, che hanno ritenuto che alla cessionaria si trasferisce anche questa obbligazione, perché già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti e, quindi, a prescindere dal momento della sua effettiva comminatoria in applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58 (Cass. n. 22199/2010, Cass. n.
18528/2014 e Cass. n. 2523/2017).”
II.13. Secondo motivo di impugnazione: “nullità del contratto
step up 19.4.2006 per difetto di causa”. Parte_5
II.14. Il secondo motivo di impugnazione riguarda l'accertamento della nullità del contratto di interest rate swap stipulato tra le parti. La sentenza di primo grado ha ritenuto invalido tale contratto in quanto difettoso delle indicazioni necessarie a circoscrivere l'alea concreta del contratto, rimasta sostanzialmente indeterminata o aperta per effetto della mancata informazione sul “costo implicito che avevano le operazioni”, sugli “elementi di calcolo idonei a calcolare il mark to market” e infine sull'alea concreta “in presenza dei diversi scenari probabilistici ipotizzabili”. Ne discende quindi secondo il Tribunale
(pagina 9 della sentenza impugnata): “Dunque, in accoglimento della domanda principale, va dichiarata la nullità del contratto
step up del 19.4.2006 per difetto, in concreto, Parte_4
della causa, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma c.c. e per la non meritevolezza, in concreto, degli interessi perseguiti ai sensi dell'art.
1322 secondo comma, cc.”
II.15. L'appellante osserva quanto ai “costi impliciti” che essi sono erroneamente qualificati come commissioni laddove essi corrispondono invece al margine lordo conseguito dalla banca che conclude uno swap equale e contrario, simmetrico a quello con il cliente al fine di neutralizzare il rischio di mercato (non quello di controparte) e lucrano sulla differenza di costo dei due swap, quello con il cliente e quello simmetrico concluso sul mercato (normalmente definito “mirror swap”).
II.16. Circa il “mark to market” l'appellante contesta che esso sia elemento necessario del contratto poiché si tratta di un valore variabile nel tempo in ragione dell'andamento del parametro oggetto di swap (in questo caso il tasso di interesse) e che appare funzionale solo agli effetti e nel contesto della risoluzione del contratto, rappresentando il costo di sostituzione del derivato.
II.17. Circa gli “scenari probabilistici”, l'appellante banca osserva che questi non hanno una chiara definizione normativa tanto più che il contratto in esame era stato concluso il 19 giugno 2006 e quindi sotto la vigenza del vecchio articolo 31, comma 5 del Regolamento
Intermediari della all'epoca vigente. CP_16
II.18. Le considerazioni dell'appellante, pur apprezzabili in punto di ricostruzione della struttura e della funzione dell'operatività in derivati, confliggono con l'assunto giurisprudenziale largamente dominante sia nella giurisprudenza della Cassazione (dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 8770/2020, si veda ad esempio Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 07/11/2022, n. 32705 (rv. 666129-01)) sia in quella di merito, inclusa quella di questa stessa Corte di Appello (ad esempio,
Corte d'Appello L'Aquila, sent., 13/04/2021, n. 576) che si richiama al principio secondo cui anche i contratti derivati con finalità di copertura, non sono leciti e meritevoli di tutela qualora l'alea connaturata al contratto - che consiste essenzialmente in questo caso nel rischio dell'oscillazione del tasso di interesse - non sia sufficientemente determinata tramite l'informativa su “scenari probabilistici”, valore del “mark to market” (sebbene in senso contrario si sia di recente espresso Tribunale Milano, Sez. VI, Sent., 06/03/2023, n. 1717) e trasparenza sui costi occulti dello strumento finanziario.
II.19. In breve, l'insufficiente determinazione dei menzionati aspetti, che non sono elementi essenziali del contratto né il precipitato di obblighi informativi dalla violazione dei quali non potrebbe derivare la nullità del contratto, rileva solo in quanto non consente di restringere l'alea e quindi individuare il preciso perimetro del rischio assunto, questo sì elemento essenziale del contratto la cui mancanza o indeterminatezza incide sulla validità dell'obbligo assunto.
II.20. L'aspetto strutturale attinente alla determinatezza dell'alea e quindi alla causa concreta del negozio, rendono ragione dell'irrilevanza dell'osservanza degli obblighi informativi riguardanti l'importo del nozionale, la durata e i rischi generici dello strumento finanziario come anche della presunta competenza della società CP_3
in materia.
II.21. Ciò chiarito in punto di diritto, osserva poi che la Pt_1
consulenza tecnica che aveva effettuato una ricostruzione contabile del conto corrente della depurato degli addebiti collegati ai CP_3 flussi derivanti dall'operazione swap contestata, ma che come sempre detto dalla non si sono tradotti in un effettivo e completo CP_1
esborso di denaro da parte della ( , esborso Controparte_6 CP_3
che è stato solo parziale e più precisamente pari ad euro 463.968,82 (i flussi negativi generati dal derivato pari ad euro 788.580,12 detratta la somma di euro 324.611,30 pari allo scoperto di conto corrente).
II.22. L'obbiezione non è pertinente in quanto non tiene conto del fatto che la domanda della era indirizzata solo alla CP_3
rideterminazione del saldo del conto corrente attraverso l'eliminazione di tuti gli addebiti discendenti dai flussi negativi (per dell'IRS. CP_3
II.23. Secondo motivo di impugnazione: “Impugnazione del capo di sentenza che rigetta l'eccezione di compensazione delle somme maturate a credito della per effetto del grave inadempimento CP_1
della al pagamento delle rate di mutuo”. CP_3
II.24. Come si è visto, in primo grado aveva spiegato Pt_1
eccezione riconvenzionale per la risoluzione di un contratto di mutuo e la restituzione dell'importo dovuto. Il Tribunale ha accolto la domanda di accertando la debenza di euro 269.032,67 di Pt_1 CP_3
verso la banca.
II.25. Lamenta l'appellante che il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la compensazione quanto meno sino alla concorrenza del controcredito (euro 269.032,67) liquido della essendo lo stesso CP_1
di pronta e facile liquidazione (art. 1243, 2°comma c.c.).
II.26. La ragione opposta dal Tribunale di Pescara all'accoglimento della eccezione di compensazione è invero che: “L'importo del credito della non può essere portato in compensazione non CP_1 risultando liquido, ad oggi, il credito finale dell'attrice come appostato nel c/c 227, che non è stato chiuso né aggiornato”.
II.27. Il motivo per il quale il giudice di primo grado ha escluso la compensazione riguarda l'insussistenza della certezza dell'esistenza di un credito di (quale saldo effettivo del conto corrente) e non CP_3 del credito della banca, come sembra ritenere l'appellante . Pt_1
Infatti, il Tribunale con la sentenza gravata ha semplicemente rideterminato il saldo alla data del 30 giugno 2013 quantificandolo in euro 504.333,17. Nel frattempo, tale saldo può essere mutato e divenuto persino negativo.
II.28. La compensazione, comportando un ampliamento della controversia, può assumere o il carattere di una eccezione riconvenzionale proponibile anche in un momento successivo a quello della presentazione della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado qualora la deduzione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero la natura di domanda riconvenzionale, allorchè tenda ad un fine più ampio di quello della semplice difesa, quando cioè miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte (cfr., di recente, Sez. 3,
Sentenza n. 4233 del 16/03/2012). Le conclusioni di parte convenuta in sede di costituzione in primo grado non lasciano dubbi sul fatto che sia stata proposta un'eccezione riconvenzionale: “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il grave inadempimento della in seguito all'omesso pagamento CP_3
delle rate di mutuo, dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta parziale compensazione del credito che venisse riconosciuto alla società con il controcredito, che viene opposto in via di CP_3
eccezione riconvenzionale, vantato dalla nella Controparte_7 misura di euro 269.032,67”.
II.29. L'odierna appellante non ha chiesto invece la condanna di al pagamento del (proprio) residuo credito una volta operata la CP_3
compensazione. Dalla lettura del richiamato atto di costituzione non emerge in alcun modo che la parte, operata la compensazione, abbia invocato la condanna di controparte al pagamento della differenza a credito. In tal modo non è revocabile in dubbio che si sia scelto di chiedere l'accertamento del proprio credito solo per paralizzare l'avversa pretesa e che dunque ci si trovi al cospetto di una eccezione
(riconvenzionale) di compensazione e non di una domanda riconvenzionale.
II.30. Né potrebbe questo giudice dichiarare la compensazione fino all'ammontare del credito vantato da ossia solo per l'ipotesi in Pt_1
cui tale credito di fosse esistente, cosa che si materializzerebbe CP_3
qualora sussistesse effettivamente alla data della richiesta compensazione un saldo di conto corrente attivo di Resta ferma CP_3 la risoluzione del contratto di mutuo e l'accertamento del credito di euro 269.032,67 in favore della banca, operato con la sentenza di primo grado che anche sotto quest'aspetto dev'essere confermata.
II.31. Terzo motivo di impugnazione: “revoca ordinanza istruttoria”.
II.32. La banca appellante afferma che nel procedimento penale tra la e due funzionari dell'allora CP_3 Controparte_12
(n.r.g. 7614/14 Tribunale Penale di Pescara), precisamente in data 4 luglio 2018, veniva depositata consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata nelle forme dell'incidente probatorio, dal nominato CTU dott.ssa avente ad oggetto le medesime operazioni e violazioni Per_3
contestate da controparte in sede civile, con riferimento al contratto
Swap Performance Swap Step up del 19.6.2006 n. 106/265917
(collegata ad un'operazione di lease back-contratto di locazione finanziaria n. 3828 stipulata con , e al contratto di Controparte_17
mutuo fondiario 14.112011, per i quali la dottoressa escludeva Per_3
le violazioni lamentate dalla riconducendo lo squilibrio dei CP_3
flussi ad eventi imponderabili quali il crollo della Org_6 II.33. chiedeva già in primo grado e torna a chiedere Pt_1
l'acquisizione di tale documentazione, la cui formazione è stata successiva al maturare delle barriere preclusive per causa non imputabile alla Banca. Chiede quindi l'appellante la revoca dell'ordinanza istruttoria emessa dal Giudice di primo grado in data 6 aprile 2018, che tale istanza implicitamente rigettava.
II.34. La richiesta non può essere accolta perché la CTU esperita in sede penale è finalizzata all'accertamento di fatti costituenti reato e, soprattutto, necessariamente non tiene conto dei principi espressi dalla sentenza delle sezioni unite del 2020 e quindi dei principi giurisprudenziali elaborati successivamente alla luce dei quali il CTU dottoressa avrebbe dovuto esprimersi. Viceversa Per_3
l'accertamento delle violazioni di diritto sopra illustrate prescinde da verifiche tecniche che non potrebbero porre in causa l'accertamento di fatto circa l'effettiva determinazione dell'alea del contratto.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto del rigetto dell'appello Parte_1
come rappresentata, è tenuta a pagare le spese del giudizio di
[...]
secondo grado in favore di come rappresentata, da distrarsi CP_3
in favore del difensore dichiaratosi antistatario e liquidate complessivamente in euro 14.239,00, oltre iva, cpa e spese generali al
15% (tenuto conto del valore di causa e del mancato svolgimento di fase istruttoria in appello).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di come rappresentata, Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma dell'articolo 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G.
n. 1301/2022 in secondo grado sull'appello proposto da
[...]
come rappresentata contro come rappresentata Parte_1 CP_3
avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Pescara n. 1339/2021 pubblicata il 22.10.2021, nella causa iscritta al n. 3477/2017
R.G.A.C., così provvede:
A. Rigetta l'appello.
B. Condanna come rappresentata, a Parte_1
pagare le spese del giudizio di secondo grado in favore di CP_3
come rappresentata, con distrazione in favore del difensore avv.
Duilio Manella e liquidate in euro 14.239,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
C. Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di come rappresentata, dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma dell'articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 21 marzo 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi